Appeal struck out as moot after later building-permit proceedings

52.1995.364Autre juridiction15 juin 2001Dismissed

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Résumé

The Ticino Administrative Court struck an appeal from the roll after the appellant asked for withdrawal because subsequent planning and permit proceedings had rendered the challenge against the 1995 annulment of a building permit moot. The court held that the case had lost its object. It also refused party compensation, noting the earlier waiver at the hearing and, in a summary assessment, no reason to depart from the Government's reasoning. No court fee was charged.

Regest

Art. 21 LE, arts. 3, 18, 28, 31, 43 and 46 PAmm; appeal becomes devoid of object when subsequent events eliminate the practical interest in adjudication. In such a case the court strikes the matter from the roll and, absent special circumstances, refrains from awarding party compensation where a prior waiver exists and a summary prospective assessment does not justify a different allocation of costs. The subsequent entry into force of a later planning instrument cannot retroactively alter the assessment of the earlier contested permit refusal (consid. 2).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.364

Data decisione, Autorità: 15.06.2001, TRAM

Incarto n. 52.1995.00364

Lugano 15 giugno 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 maggio 1995 di


rappr. da: avv. __________

contro

la decisione 26 aprile 1995 (n. 2306) con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso 7 dicembre 1994 del dipartimento del territorio, ha annullato la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente il 24 novembre 1994 concernente la ristrutturazione interna del ristorante-pizzeria-bocciodromo al mapp. __________ di ___________;

viste le risposte:

  • 22 maggio 1995 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;

  • 29 maggio 1995 del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;

  • 5 giugno 1995 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 24 novembre 1994, malgrado l'opposizione del dipartimento del territorio, il municipio di __________ ha rilasciato all'insorgente una licenza edilizia concernente la ristrutturazione interna, con formazione, in particolare, di 6 nuove camere e relativi servizi igienici nel sottotetto, del ristorante-pizzeria-bocciodromo al mapp. __________ di quel comune, posto al di fuori della zona edificabile;

che con decisione 26 aprile 1995 (n. 2306) il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso 7 dicembre 1994 del dipartimento del territorio, ha annullato la licenza edilizia per disattenzione dell'art. 75 LALPT;

che con impugnativa 17 maggio 1995 _ è insorto dinanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullare il giudizio governativo;

che all'udienza tenutasi il 24 ottobre 1995, preso atto che il municipio si apprestava a sottoporre al legislativo l'adozione del piano particolareggiato PRP2, che includeva il mapp. __________ e che avrebbe legittimato il controverso intervento edilizio, il patrocinatore dell'insorgente ha chiesto al Tribunale di sospendere la trattazione della causa;

che il PRP2 è stato adottato dal consiglio comunale di ____________ il 26 marzo 1996 ed approvato dal Governo il 22 gennaio 1997: la modifica d'ufficio dell'art. 6 NAPR disposta in quella sede, la quale regolamentava l'edificazione al mapp. ___________, è successivamente stata annullata da parte del Tribunale della pianificazione del territorio, che ha ripristinato il tenore originale della disposizione, con sentenza 26 agosto 1997;

che il 5 marzo 1997 ___________ ha inoltrato una nuova domanda di costruzione, la quale prevedeva un ampliamento dell'edificio al mapp. _;

che, preso atto dell'opposizione dipartimentale, con decisione 28 luglio 1997 il municipio di __________ ha negato il rilascio della licenza edilizia;

che, adito da __________, con risoluzione 26 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato detta decisione e rinviato gli atti al municipio affinché rilasciasse il permesso edilizio;

che con lettera 31 maggio 2001 il patrocinatore _________ha pertanto chiesto al Tribunale di stralciare, in quanto divenuto privo di oggetto, il ricorso 17 maggio 1995, protestando le ripetibili;

che il Tribunale accede alla richiesta di stralcio, in quanto ne sono adempiuti i requisiti, ma non assegna ripetibili al ricorrente;

che difatti, da un lato, la richiesta di ripetibili si pone in contrasto con la rinuncia alle stesse dichiarata all'udienza 24 ottobre 1995;

che, dall'altro, procedendo - com'è d'uopo in casi del genere - all'accertamento in via pregiudiziale e sommaria del verosimile esito dell'impugnativa 17 maggio 1995 (RDAT 1984 n. 27, pag. 56; II-1996 n. 11 consid. 4, pag. 40 in alto), il Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalla motivazione sviluppata dal Governo nel giudizio impugnato per negare la licenza edilizia: la circostanza secondo cui il progetto appariva conforma al PRP2 non permette di mutare tale conclusione, dal momento che quello strumento è stato approvato ed è pertanto entrato in vigore solo il 22 gennaio 1997;

che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE, 3, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

  2. Non si preleva tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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