Intermittent illuminated sign prohibited as road advertisement

52.1995.357Autre juridiction28 août 1995Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal administrative court dismissed an appeal against a departmental order requiring a restaurant company to regularize the brightness of a roadside illuminated sign. The court held that an intermittent luminous sign falls within the prohibition of road advertising that flashes or produces variable light effects under Art. 96 para. 1 let. f OSStr. It also rejected the arguments that the order lacked legal basis and violated proportionality and constitutional equality. The departmental order was confirmed, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 4 LIns; arts. 95 et seq. and 96 para. 1 let. f OSStr; legality of restrictions on road advertising with intermittent lighting. An illuminated sign with intermittent light effects constitutes road advertising within the meaning of Art. 95 OSStr and falls under the prohibition of Art. 96 para. 1 let. f OSStr. The decisive criterion is not the sign’s exact placement beside the carriageway, but its visibility to road users and its potential to interfere with traffic safety. A departmental order requiring regularization of such signage is therefore lawful; objections based on lack of legal basis, proportionality, or Art. 4 Cost fail (consid. 2-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.357

Data decisione, Autorità: 28.08.1995, TRAM

Incarto n. 52.95.00357 DP 118/95 leo

Lugano 28 agosto 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Gardo Petrini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 2 maggio 1995 della


rappr. da: avv. __________

contro

la decisione 19 aprile 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che ordina alla ricorrente la regolarizzazione della luminosità dell'insegna posata davanti allo stabile in cui ha sede il ristorante __________ in via __________ a __________;

vista la risposta 16 maggio 1995 del dipartimento;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 19 aprile 1995 il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, ha ingiunto alla __________ "di regolarizzare la luminosità dell'insegna" a forma di "__________", rappresentante il logo dell'omonima catena di fast-food, esposta presso il ristorante __________ a __________;.

che secondo l'autorità dipartimentale la luce della suddetta insegna, essendo intermittente e non fissa, non potrebbe essere tollerata in quanto vietata dall'art. 96 cpv. 1 lett. f e g dell'ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr);

che contro la premessa pronuncia la ditta __________ é insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;

che in sostanza la ricorrente contesta il verificarsi degli estremi per l'applicazione dell'art. 96 cpv. 1 lett. f e g OSStr asserendo che la controversa insegna non arreca alcun pericolo per la circolazione stradale. Secondo la ricorrente la decisione impugnata, in quanto sprovvista di base legale, risulterebbe altresì lesiva del principio della proporzionalità come pure dell'art. 4 Cost.;

che nelle proprie osservazioni il dipartimento chiede la conferma del giudizio impugnato all'appoggio di argomentazioni di cui, all'occorrenza, si dirà in seguito;

considerato, in diritto

che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns e può essere deciso sulla base degli atti senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm); il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare necessario, la situazione dei luoghi essendo sufficientemente nota a questo Tribunale;

che, giusta l'art. 4 Lins, le insegne devono essere tali che non ne risulti danno o turbamento alla sicurezza della circolazione;

che la pubblicità stradale é regolata dagli art. 95 segg. OSStr;

che l'art. 96 OSStr vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusioni con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCStr.);

che in base alla predetta norma la pubblicità stradale é specialmente vietata:

f. se abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce variabili;

che sotto la nozione di pubblicità stradale che "lampeggia o produce effetti di luce variabili" ricadono anche le insegne luminose a luce intermittente ("Springlichter": cfr. M. Küng, Strassenreklamen im Verkehrs-und Baurecht, pag. 70 no. 8.3);

che il controverso impianto pubblicitario é costituito da un'insegna luminosa a forma di "__________" sostenuta da una struttura tubolare sulla quale sono apposti altri pannelli pubblicitari. L'insegna in questione, di colore giallo, posta alla sommità della suddetta struttura, é dotata di un dispositivo di accensione ad intermittenza;

che in sostanza le modalità di funzionamento del suddetto impianto pubblicitario ben possono equiparate a quelle delle insegne luminose a luce intermittente, la cui posa non può essere autorizzata in quanto vietata dall'art. 96 cpv. 1 lett. f OSStr.;

che l'ubicazione della controversa insegna non impedisce di considerare l'istallazione alla stregua di una pubblicità stradale (art. 95 OSStr) cui torna applicabile il suddetto divieto;

che infatti, anche se non collocata direttamente ai bordi della strada, l'insegna in discussione risulta comunque perfettamente visibile ai conducenti in transito su via __________ ai quali è peraltro destinata;

che la pretesa carenza di base legale sollevata dall'insorgente deve pertanto essere respinta come pure devono essere disattese le censure riferite alla violazione dell'art. 4 Cost.;

che per questi motivi l'impugnata ingiunzione dipartimentale, in quanto immune da violazioni del diritto, deve essere confermata e l'impugnativa respinta;

che spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza;

visti gli art. 4,17 Lins; 6 LCStr.; 95 e segg. OSStr ; 3, 18, 28, 28, 31, 60, 61 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto

  2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

road advertisingtraffic safetyilluminated signintermittent lightlegal basisproportionalitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the intermittent illuminated sign falls under the road-advertising ban of Art. 96 para. 1 let. f OSStr.

Solution extraite

Yes. An illuminated sign with intermittent lighting is equivalent to a sign that flashes or produces variable light effects and may be prohibited.

Motifs extraits

The sign used an intermittent lighting device and remained clearly visible to drivers; its location did not remove it from the concept of road advertising under Art. 95 OSStr.

Question juridique clé

Whether the department's order lacked legal basis or violated proportionality and Art. 4 Cost.

Solution extraite

No. The order was based on Art. 4 LIns and Arts. 95 et seq. and 96 OSStr, and was therefore lawful and proportionate.

Motifs extraits

Because the advertisement posed the type of risk targeted by the ordinance, the administrative order to regularize it was justified.

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