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Numero d'incarto:
52.1995.344
Data decisione, Autorità:
06.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00344
DP 108/95
cm
Lugano
6 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 aprile 1995 di
contro
la risoluzione 27 marzo 1995 (n. 10) con cui il
dipartimento delle istituzioni ha respinto il reclamo 5 gennaio 1995
dell'insorgente avverso la decisione 5/12 dicembre 1994 con cui il municipio
di __________ si è rifiutato di restituirgli l'eccedenza della tassa di
consumo dell'energia elettrica per gli anni 1993 e 1994 riferiti a tre fondi
posti a __________
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con scritto 2 novembre
1994 l'insorgente ha sollecitato al municipio di __________ la restituzione
dell'eccedenza della tassa di consumo dell'energia elettrica relativa agli anni
1993 e 1994 concernente tre appartamenti costituiti in PPP al mapp. __________
di __________: e questo per il motivo che l'imposizione del consumo di energia
elettrica di tutti quei fondi aveva avuto luogo secondo la tariffa commerciale,
mentre che due appartamenti servivano all'abitazione, per la quale vigeva una tariffa
inferiore;
che con risoluzione 5/12
dicembre 1994 il municipio di __________ ha respinto la menzionata richiesta,
per il motivo che "se c'è stata una inadeguata applicazione della tariffa
per quanto concerne il suo stabile a __________, questa è imputabile unicamente
alla mancata separazione dell'impianto da parte del suo installatore
concessionario";
che l'arch. __________ è
insorto avverso la decisione predetta con reclamo 5 gennaio 1995 al
dipartimento delle istituzioni, il quale ha confermato la stessa con risoluzione
27 marzo 1995, ribadendo la bontà delle motivazioni municipali ed inoltre non ritenendo
soddisfatti i requisiti di applicazione (per analogia) dell'art. 63 cpv. 1 CO,
essendo l'insorgente a conoscenza fin dal 1985 del fatto che due stabili su tre
venivano imposti con la tariffa commerciale;
che l'insorgente si è
aggravato innanzi a questo Tribunale contro il giudicato dipartimentale con
ricorso 13 aprile 1995, al quale ha domandato di riconoscergli un rimborso di
fr. 2'000.-- per il titolo di eccesso di pagamento di tasse di consumo riferito
ai noti stabili;
che egli sostiene in
particolare di aver avuto la certezza che le tariffe AIL per il consumo di
energia elettrica fossero differenziate a seconda del tipo di ente allacciato
solo verso la fine del 1994;
che il municipio di
__________ ed il dipartimento delle istituzioni hanno sollecitato la reiezione
dell'impugnativa;
Considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale è data (art. 40 LMSP), il ricorso è tempestivo (art. 42 LMSP, 46 cpv.
1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 42 LMSP, 43 PAmm);
che pertanto il gravame è
ricevibile in ordine e può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che il principio della
restituzione dell'indebito arricchimento vige anche nel diritto pubblico;
che, in materia di
pubblici tributi, una prestazione non può tuttavia essere considerata come
effettuata senza causa legittima quando ha luogo a seguito di una decisione
cresciuta in giudicato, foss'anche viziata;
che, di conseguenza, la
restituzione di un pubblico tributo entra in linea di conto solo quando la
legge prevede le condizioni di modifica o di annullamento della decisione che
determina il tributo medesimo oppure quando sussiste un motivo di revisione (in
senso lato, comprendente quindi anche il riesame per le autorità che possono procedere
a tanto): motivo che può essere dedotto, se del caso, a titolo sussidiario direttamente
dall'art. 4 Cost. (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono a DTF 105 Ia
217; inoltre Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Nr. 43 B III; Grisel, Traité de droit administratif, pag. 620; Moor, Droit
administratif, vol. II, pag. 102);
che, nel concreto caso, il
regolamento per la distribuzione di energia elettrica è silente in merito alle
condizioni alle quali una bolletta viziata deve essere rettificata;
che l'istituto della
revisione è invece previsto a livello della procedura amministrativa (art. 35
segg. PAmm);
che giusta l'art. 35 PAmm
contro le decisioni è dato il rimedio della revisione se l'autorità ha
aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la
controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta
(lett. a), se essa non ha apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti che risultano
dagli atti o se la decisione contiene disposizioni tra di loro contraddittorie
(lett. b), se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha
influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante (lett. c), se l'istante,
dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto
prove nuove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella
procedura precedente (lett. d). L'istanza di revisione deve essere proposta
all'autorità che ha deciso in ultima istanza entro 15 giorni dall'intimazione
nei casi contemplati alle lettere a) e b) e dalla scoperta del motivo di
revisione nei casi contemplati alle lettere c) e d), ma non oltre 10 anni dall'intimazione,
fatta eccezione per il motivo di cui alla lettera c) (art. 36 PAmm);
che il Tribunale federale
ha per il rimanente dedotto dall'art. 4 Cost. il diritto ad ottenere il riesame
di una decisione quando le circostanze si sono notevolmente modificate dopo la
sua adozione rispettivamente quando l'istante invoca dei fatti o dei mezzi di
prova rilevanti che non gli erano noti al momento della procedura precedente o
che non ha avuto l'occasione o la possibilità di far valere in quella sede
(cfr. RDAT I-1992 N. 16, consid. 4a, pag. 43 seg; inoltre Häfelin/Müller,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2.a ed, N. 838 e rinvii; Grisel,
op. cit., pag. 949; Moor, op. cit., pag. 229 seg.): ipotesi, la seconda, simile
a quella già contemplata all'art. 35 lett. d PAmm;
che, per il rimanente,
all'infuori dalle anzidette ipotesi il richiedente non ha il diritto di
ottenere la revisione od il riesame di una decisione;
che in particolare,
quindi, attraverso una domanda tendente al conseguimento della revisione o del
riesame l'istante non può pretendere di correggere degli errori nell'applicazione
del diritto (materiale) in cui sia incorsa l'autorità nella precedente procedura
(salvo il caso in cui il diniego di procedere a tanto conduca ad un risultato
scioccantemente lesivo del principio dell'equità; cfr. Moor; op. cit., pag.
230; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Nr. 43 III e IV a e d; Grisel, op. cit., pag.
948): la riparazione di un simile vizio può infatti avere luogo subito,
mediante l'impugnazione della decisione viziata;
che, in quest'ordine di
idee, nemmeno l'ignoranza circa il diritto applicabile al momento della
precedente procedura fonda il diritto ad ottenere la revisione od il riesame di
una decisione (cfr. alla dottrina appena citata);
che nel concreto caso il
ricorrente si appella alla sua ignoranza fino alla fine del 1994 - a suo modo
di vedere scusabile ed anzi imputabile all'agire delle AIL - circa l'esistenza
di tariffe differenziate per il consumo di energia elettrica;
che il motivo invocato
dall'insorgente, concernente l'applicazione del diritto (tariffe), non
costituisce quindi un motivo di revisione o riesame così come definito poco sopra;
che, sia detto per
completezza, la necessità di eseguire una separazione dell'impianto ai fini di
un corretto conteggio del consumo delle unità residenziali (il consumo di
energia dei fondi in esame essendo misurato fino all'estate 1994 tramite un
solo contatore) costituisce una semplice conseguenza della differenziazione
delle tariffe: quella circostanza non può dunque in alcun modo assurgere a
fatto nuovo rilevante, foss'anche stato ignorato dal ricorrente (in modo
scusabile) fino allo scorso anno;
che, infine, tenuto conto
di tutte le circostanze del concreto caso (il ricorrente è di professione
architetto, era a conoscenza fin dal 1985 della differenziazione delle tariffe,
ha omesso di verificare le bollette e, se del caso, di chiedere le debite delucidazioni
ecc.) non ricorrono nemmeno lontanamente gli estremi per ritenere, a titolo
eccezionale (e quindi di regola escluso), che il diniego di riesaminare la
tassazioni del consumo di energia elettrica a carico del ricorrente deciso dal
municipio di __________ integri gli estremi della scioccante iniquità;
che, di conseguenza, il
gravame deve essere respinto;
che la tassa di giudizio
segue la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm);
visti
gli art. 40, 41, 42 LMSP, 18, 28, 35, 43, PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
150.-- (centocinquanta), è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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