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Numero d'incarto:
52.1995.342
Data decisione, Autorità:
27.07.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00342
DP 106/95
leo
Lugano
27 luglio 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 aprile
1995 di
rappr. da: studio legale __________
contro
la decisione 28 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n.
1926) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente contro la decisione
30 gennaio 1995 del municipio di __________ con la quale viene ordinata
l'immediata sospensione dei lavori in corso sulla part. n. __________RFD ed
assegnato un termine di 15 giorni per l'inoltro di una domanda in sanatoria;
viste le risposte:
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decisioni del 6 e del 17 luglio 1990 il
Dipartimento delle pubbliche costruzioni (ora Dipartimento del territorio) ed
il municipio di __________ hanno rilasciato a __________ il permesso di
riattare ed ampliare un vecchio rustico situato nel nucleo di __________ (part.
n. __________RF). I piani approvati prevedevano di mantenere e consolidare i
muri perimetrali, di ampliare il fabbricato sul lato E e di posare un nuovo
tetto.
Il permesso di costruzione è stato rinnovato a più riprese nell'attesa
che si risolvesse il contenzioso pendente davanti al giudice civile con i
vicini _________ e __________, proprietari di una costruzione situata a circa 2
m dallo stabile del ricorrente.
B. Prima di iniziare i lavori, due rappresentanti della
ditta __________ si sono recati all'Ufficio tecnico comunale per prospettare
all'autorità comunale la necessità di demolire i muri perimetrali - pericolanti
- sino all'altezza dello zoccolo che funge da basamento.
Sulle risultanze dell'incontro svoltosi fra il tecnico
comunale, arch. __________, ed i rappresentanti dell'impresa di costruzione le
versioni sono discordanti. Il primo afferma di aver reso attenti gli
interlocutori sui problemi che sarebbero sorti soprattutto con i vicini in caso
di demolizioni non autorizzate. Gli altri sostengono invece di aver ricevuto il
benestare del tecnico comunale a demolire il fabbricato sino alla base.
C. Su segnalazione dei vicini _________ e __________, il
26 gennaio 1995 l'autorità comunale ha constatato che il rustico era stato demolito
sino al pianterreno.
Previo sopralluogo in contraddittorio, il 30 gennaio 1995 il
municipio ha quindi ordinato al ricorrente _________ di sospendere i lavori e
di inoltrare una domanda di costruzione in variante per la riedificazione del
fabbricato.
D. Con giudizio 28 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata
da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il fabbricato
demolito potesse essere riedificato soltanto previo rilascio di un nuovo
permesso di costruzione. Le assicurazioni date dal tecnico comunale non
potrebbero vincolare il municipio.
Essendo in atto un intervento non autorizzato, del tutto
giustificato sarebbe quindi anche l'ordine di sospendere i lavori.
E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che venga
annullato assieme alla censurata risoluzione del municipio di __________.
Secondo l'insorgente, la sostituzione dei muri pericolanti
non esigerebbe il rilascio di un nuovo permesso. La prosecuzione dei lavori
andrebbe peraltro autorizzata anche in base al principio della buona fede e
della protezione della fiducia riposta nelle assicurazioni date dal capotecnico
comunale.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio
di Stato ed il municipio di __________, con argomenti che verranno semmai
ripresi più avanti.
Considerato, in diritto
- La competenza del Tribunale cantonale amministrativo,
la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono
pacificamente date (art. 21 LE, 43, 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
-
Con l'audizione dei testi notificati dal ricorrente,
si possono ritenere sanate le carenze istruttorie che questi addebita al Consiglio
di Stato.
-
Il rustico (fienile) preesistente, posto a soli due
metri dallo stabile che lo fronteggia sull'altro lato del vicolo con cui
confina verso valle, era una costruzione esistente in contrasto con la distanza
minima fra edifici prescritta dall'art. 10 NAPR (m 4).
Per la garanzia della proprietà, intesa come tutela delle
situazioni acquisite, esso poteva essere mantenuto e riparato. Non poteva
tuttavia essere oggetto di interventi di trasformazione o di ampliamento
sostanziali (art. 33 RLE 1973; 39 RLE 1993). Né poteva essere demolito e
ricostruito (cfr. art. 33 cpv. 2 RLE 1973).
L'autorità cantonale e quella comunale hanno nondimeno rilasciato
all'insorgente un permesso per riattare l'edificio, ampliandolo in misura
ragguardevole e cambiandone la destinazione (da fienile ad abitazione). Il
permesso, cresciuto in giudicato per la desistenza dei vicini opponenti, non
può essere rimesso in discussione in questa sede. Ad esso ed al contesto in cui
è stato rilasciato va comunque fatto riferimento per sindacare sulla legittimità
delle rivendicazioni avanzate dall'insorgente.
- Ferme queste premesse, va anzitutto rilevato che la
demolizione del rustico ha reso inutilizzabile il permesso accordato all'insorgente
nel 1990. La scomparsa dell'oggetto ha infatti reso inattuabile la riattazione
autorizzata in base alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa nei
termini sopra illustrati. Per ricostruire l'edificio occorre un nuovo permesso
che autorizzi tale intervento (DTF 1.3.1995 in re P. SA; STA 3.1.1994 in re
B.).
In quanto volta a contestare l'obbligo di inoltrare una nuova
domanda di costruzione per ricostruire lo stabile demolito, l'impugnativa va
quindi disattesa.
- Secondo l'insorgente, l'autorizzazione a continuare i
lavori di ricostruzione del fabbricato demolito gli andrebbe comunque accordata
in virtù del principio della buona fede e della tutela delle assicurazioni date
dal tecnico comunale in ordine alla legittimità di tale intervento.
La pretesa va senz'altro respinta. Non soltanto perché il
tecnico comunale non sembra aver rilasciato formali assicurazioni circa la
possibilità di demolire lo stabile per poi ricostruirlo. Nemmeno perché il
tecnico comunale non poteva impegnare il municipio (DTF 98 Ia 463; Scolari,
Diritto amministrativo, vol. I, N. 183), ma già perché gli affidamenti
dell'autorità non possono pregiudicare i diritti di terzi (DTF 10.3.1988 in re
L.; RDAT 1982, 143 seg.; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 181): in
concreto, quelli dei vicini che avevano desistito dall'opporsi alla riattazione
del vecchio rustico, ma potrebbero ancora contestare la ricostruzione
dell'edificio (come sembra abbiano voluto fare segnalando al municipio che il
fabbricato era stato demolito).
-
Posta in evidenza la legittimità dell'ordine di
sospendere i lavori di ricostruzione (in quanto non autorizzati), il ricorso va
quindi senz'altro respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia seguono la
soccombenza.
Per questi
motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 33 RLE 1973; 39 RLE 1993; 25 NAPR
di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.--
(mille) sono a carico del ricorrente.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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