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Numero d'incarto:
52.1995.341
Data decisione, Autorità:
06.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00341
DP 105/95
52.95.00345
DP 109/95
leo
Lugano
6 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a)
12 aprile 1995 del
b) 24 aprile 1995 di
rappr. da: __________
contro
la
decisione 28 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n. 1915) che annulla la sanzione
pecuniaria 18 aprile 1994 e conferma la multa 20 aprile 1994 inflitte dal
municipio di __________ alla ricorrente __________ per abusi edilizi commessi
fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
-
25
aprile 1995 del Consiglio di Stato,
-
4
maggio 1995 di __________,
al
ricorso del comune di __________;
-
4 maggio 1995 del Consiglio di Stato,
-
10
maggio 1995 del municipio di __________,
al
ricorso di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 22 maggio 1984 il
Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha rilasciato ad __________
l'autorizzazione cantonale per trasformare in casa d'abitazione (ampliandola)
una piccola stalla/fienile (m 6 x 6,20), situata a __________ (part. n.
__________MC) in località __________, fuori della zona edificabile. Il
municipio di quel comune ha dal canto suo autorizzato l'intervento con licenza
del 30 successivo.
Un ampliamento supplementare è stato ulteriormente autorizzato
nel 1991 in circostanze che non occorre qui rievocare.
B. Diventata proprietaria del
rustico, __________ ha iniziato i lavori sul finire del 1992, radendo al suolo
il vecchio edificio e costruendone al suo posto uno nuovo con muri in mattoni e
tetto di tegole.
Alla domanda in sanatoria presentata dalla ricorrente
__________ si è opposto il Dipartimento del territorio con atto del 2 giugno
1993.
C. Con decisioni del 18 e del
20 aprile 1994 il municipio di __________ ha inflitto a __________ una sanzione
pecuniaria di fr. 75'000.-- ed una multa edilizia di fr. 10'000.--.
Con decisione 23 giugno 1994 l'autorità comunale ha confermato
entrambi i provvedimenti, respingendo la domanda di riesame contro di essi
inoltrata dall'interessata.
D. Con giudizio 28 marzo 1995
il Consiglio di Stato ha a sua volta confermato la multa, respingendo il
ricorso contro di essa interposto da __________. Con la stessa decisione il
Governo ha invece accolto l'impugnativa inoltrata contro la sanzione pecuniaria,
che ha annullato, ritornando gli atti al municipio affinché avesse ad ordinare
la demolizione della costruzione abusiva.
Respinte le eccezioni sollevate nei confronti della multa, il
Governo ha in sostanza ritenuto che non fossero dati i presupposti per
sostituire l'ordine di demolizione con una sanzione pecuniaria.
E. Contro il predetto giudizio
governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo con il dichiarato intento di evitare che l'accoglimento di un
eventuale ricorso inoltrato contro l'ordine di demolizione impedisca poi all'autorità
comunale di sanzionare adeguatamente l'abuso perpetrato.
Lo stesso giudizio governativo è impugnato anche da
__________, che postula una riduzione della multa inflittale e l'annullamento
del giudizio di rinvio al municipio affinché ordini la demolizione del
fabbricato.
Con riferimento all'ordine di demolizione, l'insorgente
rimprovera al Consiglio di Stato di aver sostanzialmente riformato a suo danno
la sanzione pecuniaria senza preventivamente offrirle la possibilità di
ritirare il ricorso.
In relazione alla multa inflittale, __________ ne contesta
invece l'adeguatezza.
F. All'accoglimento dei ricorsi
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il municipio di __________ e __________ si avversano vicendevolmente
nella misura in cui le loro domande ricorsuali divergono da quelle della
controparte.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la
tempestività delle impugnative sono indiscutibilmente date dagli art. 21 e 45
LE; 13, 43 e 46 PAmm.
I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine. Essendo fondati
sul medesimo complesso di fatti, possono essere decisi con un unico giudizio
(art. 51 PAmm).
- Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione
emerge infatti chiaramente dalla documentazione fotografica e planimetrica
annessa all'incarto.
- Sanzione
pecuniaria/reformatio in peius
3.1. Giusta l'art. 59 cpv. 2 PAmm, il Consiglio di Stato non
è vincolato alle domande delle parti e può modificare la decisione impugnata a
danno del ricorrente.
La norma, analoga all'art. 62 cpv. 3 PA, permette al
Consiglio di Stato, statuente quale autorità di ricorso, di procedere alla reformatio
in peius delle decisioni impugnate. A differenza della succitata norma di
diritto federale, l'art. 59 cpv. 2 PAmm non impone al Consiglio di Stato di
avvertire il ricorrente prima di procedere ad una reformatio in peius. Ciò non significa
ancora che l'autorità di ricorso possa prescindere dal rispetto di tale formalità.
L'obbligo di avvertire l'insorgente dell'incombente reformatio in peius, al
fine di consentirgli di ritirare il ricorso, discende infatti direttamente dal
diritto di essere sentiti (cfr. Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung
V ed., N. 82 B III a; Rhinow/Krähenmann, id. op., Erg Bd., ibidem).
3.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha chiaramente
proceduto ad una reformatio in peius della decisione con cui il municipio di
__________ aveva inflitto all'insorgente una sanzione pecuniaria di fr.
75'000.--. Pur annullando il provvedimento, il Governo ha infatti rinviato gli
atti al municipio con l'ingiunzione (vincolante) di ordinare la demolizione
dell'edificio: misura, questa, che peggiora sensibilmente la posizione della
ricorrente.
La decisione di modificare il provvedimento impugnato a danno
dell'insorgente è stata adottata senza prospettare questa eventualità alla
diretta interessata, affinché potesse semmai ritirare il ricorso.
Omettendo di avvertire la ricorrente dell'incombente
reformatio in peius il Consiglio di Stato ha quindi chiaramente violato il
diritto di essere sentiti.
Trattandosi di un difetto che non può essere sanato da parte
di questo Tribunale, entro questi limiti, il ricorso va pertanto accolto,
annullando la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti all'istanza
inferiore, affinché ripari all'omissione e renda una nuova decisione.
- Multa edilizia
4.1. Giusta l'art. 46 LE, le contravvenzioni alla legge
edilizia, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio
con la multa sino a fr. 5'000.-- se è stata omessa una domanda di costruzione
soggetta alla procedura ordinaria, sino a fr. 500.-- se è stata omessa una
notifica e sino a fr. 10'000.-- in tutti gli altri casi.
Il municipio non è vincolato a questi massimi se l'autore è
recidivo o se ha agito intenzionalmente.
La multa deve comunque rispettare il principio di
proporzionalità ed essere confacentemente commisurata alla gravità dell'infrazione,
rispettivamente della colpa.
4.2. Nell'evenienza concreta, la multa di fr.10'000.--
inflitta alla ricorrente non viola il principio di proporzionalità.
Dal profilo oggettivo, la gravità dell'infrazione commessa dalla
ricorrente non può essere sottovalutata. Costruire una casa di vacanza di due
piani fuori della zona edificabile in modo sostanzialmente difforme da quanto
era stato inizialmente autorizzato configura una trasgressione rilevante delle
regole fondamentali dell'ordinamento edilizio.
La violazione è stata commessa intenzionalmente. Non certo
per negligenza. Anche ammettendo che la ricorrente potesse fare affidamento su
una discutibile autorizzazione rilasciatale nel 1991 dal municipio di
__________ in rinnovo del permesso iniziale, nulla le permetteva di ritenere
che l'autorità avesse autorizzato la costruzione che è stata effettivamente
realizzata al posto del vecchio rustico (degno di conservazione) che avrebbe
dovuto essere trasformato.
Trattandosi di una violazione intenzionale non valgono quindi
i massimi di pena fissati dall'art. 46 LE.
La multa inflitta non è soltanto confacentemente ragguagliata
alla gravità oggettiva dell'infrazione, ma è anche adeguatamente commisurata
alla colpa dell'insorgente. In quanto dipendente dell'impresa di costruzioni
del padre, la ricorrente doveva necessariamente avere una certa dimestichezza
con i problemi connessi alla riattazione dei rustici. Non poteva quindi non
rendersi conto del carattere illecito dell'intervento. Il fatto che l'autorità
possa eventualmente aver tollerato analoghi abusi nulla toglie alla sua colpa.
Né la multa appare sproporzionata per rapporto alla sanzione
pecuniaria inflitta dal municipio o ad un'eventuale demolizione del frabbricato
abusivo.
Anche da questo profilo, non si può, tutto sommato, rimproverare
all'autorità comunale di aver abusato del potere di apprezzamento che la legge
le riserva in ordine alla commisurazione della multa.
In quanto rivolto contro la multa, il ricorso di __________ va
quindi respinto.
- La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza, tenendo conto che l'esito è stato in parte
determinato dalla violazione del diritto di essere sentiti posta in essere dal
Consiglio di Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 46 LE; 3, 18, 28, 31, 59, 60, 61, 65
PAmm,
dichiara e pronuncia:
- I ricorsi sono parzialmente
accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n. 1915)
è annullata limitatamente ai dispositivi 2 e 3;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché statuisca
nuovamente sul ricorso inoltrato da __________ contro la sanzione pecuniaria
inflittale dal municipio di __________ con decisione 18 aprile 1994.
-
La tassa di giustizia è a
carico della ricorrente __________ nella misura di fr. 500.-- (cinquecento).
-
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà alla __________ fr. 500.-- (cinquecento ) a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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