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Numero d'incarto:
52.1995.310
Data decisione, Autorità:
24.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.95.00310
Lugano
24 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 settembre 1994 di
contro
la
decisione 12 agosto 1994 (no. 6675) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le deliberazioni 30 giugno
1992 con le quali il Consiglio comunale di __________ ha autorizzato il
Municipio a contrarre uno o più prestiti per complessivi fr. 11'500'000.-;
la
decisione del Consiglio di Stato;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con messaggio del 26 maggio
1992 (n. 6/92) il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale
l'autorizzazione a contrarre uno o più prestiti per un importo massimo di fr.
11'500'000.- da destinare:
al rifinanziamento totale di un prestito di fr. 4'500'000.- contratto
nel 1977 con la Centrale dei Comuni Svizzeri in scadenza il 6 dicembre 1992;
alla concessione di un prestito di fr. 2'450'000.- al__________ per
consolidare il finanziamento di lavori di potenziamento dell'acquedotto;
alla ricostituzione della liquidità del Comune per un ammontare di fr.
1'800'000.-;
al finanziamento degli investimenti per l'anno 1992 preventivati in fr.
2'735'000.-.
Il consiglio comunale ha accolto la richiesta con
deliberazione del 30 giugno 1992, adottata a stragrande maggioranza (19 si, 3
no), conformemente al preavviso favorevole della commissione della gestione.
Contro questa risoluzione si sono aggravati davanti al Consiglio
di Stato __________ e __________, cittadini attivi di __________, contestando
in particolare il prestito destinato alla ricostituzione della liquidità e
quello riguardante il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno
1992, in quanto comprendente anche opere non ancora votate dal legislativo
comunale.
B. Con giudizio 12 agosto 1994
il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che l’operazione volta alla
ricostituzione della liquidità consumata negli esercizi precedenti non potesse
di principio essere avallata. Il fabbisogno di liquidità andrebbe infatti
valutato in chiave prospettica e non retrospettiva. La decisione di contrarre
un prestito destinato a questo scopo è stata nondimeno confermata in quanto
sostenibile dal profilo della gestione globale del debito pubblico.
In relazione al prestito finalizzato al finanziamento degli
investimenti previsti nel 1992, il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che
l’art. 13 lett. g LOC non impedisse al legislativo comunale di autorizzare la
contrazione di prestiti destinati al finanziamento di opere pubbliche non
ancora votate. Le decisioni relative al finanziamento delle opere pubbliche non
sarebbero infatti subordinate alle decisioni di principio relative alla loro
realizzazione.
C. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti sono insorti innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venisse annullato assieme alla controversa
risoluzione del consiglio comunale di __________.
Dopo aver rilevato che il prestito di fr. 2'735'000.-
destinato al finanziamento degli investimenti previsti per il 1992 comprende
anche investimenti per opere non ancora votate dal consiglio comunale, i
ricorrenti negano che il legislativo possa autorizzare il municipio a contrarre
prestiti volti a finanziare l’esecuzione di opere pubbliche prima di aver
deciso di realizzarle.
Fondandosi su questa premessa, i ricorrenti contestano poi anche
il prestito di 1,8 milioni destinato alla ricostituzione della liquidità consumata
nei precedenti esercizi. Dovendosi comunque dedurre dal fabbisogno complessivo
di liquidità calcolato dal municipio (11,5 mio di fr.) la somma prevista per il
finanziamento delle opere non ancora votate dal legislativo (2,33 mio di fr.),
il prestito che il municipio è stato autorizzato a contrarre per far fronte
alle esigenze di liquidità risulterebbe eccessivo per rapporto al fabbisogno
reale.
D. All'accoglimento del ricorso
si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, chiedendo
la conferma delle decisioni impugnate senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la
tempestività dell’impugnativa sono pacifiche ( art. 208 LOC).
Da questo profilo, il ricorso è senz’altro ricevibile in
ordine.
Avendo il comune resistente disposto diversamente ancor prima
che il Consiglio di Stato rendesse il giudizio qui impugnato, esso è tuttavia
chiaramente privo d’oggetto. Anche se venisse respinto, alla controversa
deliberazione del legislativo comunale non verrebbe infatti dato alcun seguito.
Prova ne è che il resistente non ne ha mai sollecitato l’evasione.
Non potendosi a priori escludere che simili situazioni si ripresentino
in futuro, giova nondimeno esaminarne sommariamente il merito.
- Prestito di 4,5 mio di
fr. contratto con la centrale dei comuni svizzeri e prestito di 2,45 mio di fr.
al__________
I ricorrenti non hanno mai contestato i primi due oggetti dell’operazione
finanziaria in esame.
Su questi due punti la deliberazione 30 giugno 1992 del consiglio
comunale va quindi senz’altro confermata.
- Prestito di fr. 2,735
mio di fr. per il finanziamento degli investimenti preventivati per il 1992
3.1. Giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. g LOC l’assemblea
"decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di
progetti definitivi, accorda i crediti necessari e, se del caso, autorizza la
contrazione di prestiti e i relativi piani di rimborso". Questa
disposizione sancisce la competenza primaria del legislativo ad adottare le decisioni
di principio riguardanti la realizzazione di opere pubbliche.
Scostandosi dalla regola dell’13 cpv. 1 lett. i LOC relativa
all'accensione di mutui, la norma in questione obbliga il legislativo a
pronunciarsi anche sui piani di rimborso dei prestiti contratti per finanziare
opere pubbliche.
3.2. In concreto, è pacifico che il prestito di fr. 2,735 mio
di che il municipio è stato autorizzato a contrarre avrebbe dovuto servire in
larga misura al finanziamento di opere pubbliche previste per il 1992.
I ricorrenti ritengono che questa deliberazione violi l’art.
13 lett. g LOC, poiché non è stata preceduta dalla decisione di principio
riguardante l’esecuzione di tali opere.
L’obiezione è fondata.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la
norma succitata subordina infatti l’autorizzazione a contrarre prestiti per il
finanziamento di opere pubbliche alla decisione di massima concernente la loro
realizzazione. In assenza di normative disciplinanti l’istituto del
credito-quadro in materia di investimenti, l’accensione di mutui destinati al
finanziamento di opere pubbliche va quindi decisa in concomitanza con
l’adozione delle deliberazioni di principio necessarie per avviarne la
realizzazione. La decisione relativa al finanziamento delle opere pubbliche
non può essere disgiunta da quella riguardante la loro realizzazione effettiva.
Tantomeno può anticiparla.
Su questo punto la decisione del consiglio comunale di __________,
sprovvista anche del piano di rimborso prescritto in modo vincolante dall’art.
13 lett. g LOC, deve dunque essere annullata siccome lesiva del diritto.
- Prestito di 1,8 mio di
fr. per ricostituire la liquidità intaccata nei precedenti esercizi
4.1. Giusta l’art. 166 LOC, in caso di mancanza di liquidità
per sopperire a spese iscritte nel preventivo del conto di gestione corrente,
il municipio può ricorrere ad anticipazioni, purché siano integralmente
rimborsate, di regola entro l’anno successivo.
Tale prerogativa, riconosciuta dalla legge stessa
all’esecutivo comunale, non esclude che il legislativo possa autorizzare il municipio
a contrarre altri prestiti destinati a sopperire ad un ulteriore, particolare
fabbisogno di liquidità. Nessuna disposizione della LOC si contrappone invero
all’accensione di mutui finalizzati al soddisfacimento di simili esigenze.
4.2. Nel caso concreto, i ricorrenti hanno contestato la
decisione con cui il consiglio comunale di __________ ha autorizzato il
municipio ad accendere un mutuo di 1,8 mio di fr. destinato a ricostituire la
liquidità erosa nel corso degli esercizi precedenti, obiettando che il
fabbisogno di 11,5 mio di fr. accertato per il 1992 comprendeva anche gli
investimenti per 2,33 mio di fr. previsti per opere pubbliche sulla cui realizzazione
il legislativo non si era ancora pronunciato.
Le censure dei ricorrenti non sono del tutto prive di
fondamento, poiché il fatto che l’art. 157 cpv. 2 LOC imponga di indicare nel
preventivo del conto degli investimenti anche le previsioni di spesa per opere
che devono ancora essere votate, non basta di per sé a giustificare l’esigenza
di una maggior liquidità. Né esime il municipio dall’obbligo di sollecitare al
legislativo lo stanziamento dei necessari crediti d’impegno.
Nella concessione al municipio di un’autorizzazione a
contrarre prestiti destinati a sopperire ad un fabbisogno di liquidità valutato
in misura superiore alle reali esigenze non sono tuttavia ravvisabili gli
estremi di una violazione del diritto. Nessuna norma di legge limita infatti le
prerogative del legislativo in tale ambito. Nemmeno i ricorrenti hanno del
resto saputo indicare quali norme di legge risulterebbero concretamente
disattese dalla deliberazione censurata.
Inconferente e fuorviante è invero la giustificazione addotta
dal municipio per sollecitare l’autorizzazione a contrarre il prestito in
questione. Neppure tale circostanza è tuttavia atta ad inficiare la legittimità
della deliberazione censurata. Tanto meno quando si consideri che il municipio
avrebbe potuto far capo al prestito in questione soltanto nella misura in cui
se ne fosse manifestata una reale necessità.
Su questo punto, la controversa deliberazione del legislativo
comunale sfugge pertanto alle censure dei ricorrenti.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando, siccome lesive del diritto,
la risoluzione governativa e la deliberazione del consiglio comunale di
__________ nella misura in cui autorizza il municipio a contrarre un prestito
di fr. 2’735’000.- per il finanziamento degli investimenti 1992.
Data la particolarità del tema dedotto in giudizio, questo
Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13 cpv. 1 lett. g e i, 42 cpv. 2, 158, 164, 168, 208, 209 lett. a LOC;
3, 18, 28, 46, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la
decisione 12 agosto 1994 (no. 6675) del Consiglio di Stato;
1.2. la
deliberazione 30 giugno 1992 del Consiglio comunale di __________ nella misura
in cui ha autorizzato il Municipio a contrarre un prestito di fr. 2’735’000.-
da destinare al finanziamento degli investimenti previsti per il 1992
-
Non si prelevano spese, né
tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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