AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.18
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00018
DP 11/95
cm
Lugano
27 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 gennaio 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la decisione 6 dicembre 1994, del Consiglio di Stato, no. 10910, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 ottobre
1994 con cui il municipio di __________ rilascia a __________ e __________ il
permesso di costruire una casa monofamiliare sulla part. no. __________ RFD.
viste le risposte:
-
20 gennaio 1995 del Consiglio di
Stato;
-
25 gennaio 1995 del Dipartimento
del territorio (SPU);
-
25 gennaio 1995 del municipio di
__________;
-
10 febbraio 1995 di __________ e
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 22 luglio 1994 __________
e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire
una casa d'abitazione monofamiliare in località ove dicesi
"__________" (part. no. __________ RFD; zona R3). Il progetto prevedeva
l'edificazione di uno stabile a pianta rettangolare (cm 11 x 5.80), strutturato
su tre livelli (uno interrato e tre abitabili) con un tetto a doppia falda.
Alla domanda si è opposto il vicino __________, qui
ricorrente, contestando l'opera dal profilo degli indici.
B. Raccolto il preavviso
favorevole del Dipartimento del territorio, il 12 ottobre 1994 il municipio di
__________ ha respinto l'opposizione e rilasciato la licenza richiesta.
C. Con giudizio 6 dicembre 1994
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta
l'impugnativa contro di esso interposta dall'opponente.
Dopo aver escluso che la superficie del locale lavanderia
previsto al secondo piano fosse computabile come SUL, il Governo ha negato che
il balcone e la pensilina d'ingresso determinassero un superamento dell'indice
di occupazione.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
Riprendendo e sviluppando le censure sollevate senza successo
davanti alla precedente istanza, il ricorrente contesta l'opera dal profilo
degli indici di sfruttamento e di occupazione. La lavanderia al 2. piano e lo
scantinato, obietta, sarebbero computabili come SUL. La pensilina d'ingresso ed
il balcone sorretto da un pilastro sarebbero invece computabili come SE.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza
formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i resistenti, contestando
partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività del gravame sono indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43, 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle contestazioni sollevate, il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Preliminarmente, giova
rilevare che anche nel caso in cui le eccezioni sollevate dal ricorrente
fossero effettivamente fondate, la licenza non sarebbe comunque da annullare,
poiché i difetti potrebbero essere sanati mediante l'imposizione di clausole
accessorie (principio di proporzionalità). Basterebbe infatti rendere inagibile
il locale lavanderia al secondo piano, ridurre le dimensioni dello scantinato
ed eliminare o modificare il balcone e la pensilina d'ingresso.
-
Lavanderia / SUL
3.1. Giusta l'art. 38 LE, quale SUL si considera la
superficie dei piani sopra e sottoterra degli edifici. Non vengono tuttavia computate
tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione od il
lavoro, come le cantine, i solai, gli essiccatoi e le lavanderie delle
abitazioni. Decisive ai fini dell'inclusione di un determinato locale nella SUL
non sono le indicazioni fornite dai piani circa la sua destinazione; determinante
è la sua configurazione ,valutata secondo criteri oggettivi, nell'ottica di una
sua possibile utilizzazione a scopi abitativi o lavorativi (RDAT 1993 I N. 32 e
34). Particolare rilievo, ai fini del giudizio sulla computabilità nella SUL,
assumono le condizioni concrete del locale, la sua ubicazione, le sue
rifiniture e l'illuminazione naturale.
3.2. Nel caso concreto, il municipio di __________ ha
ritenuto che la lavanderia di 16,2 mq, prevista al secondo piano della controversa
costruzione, non fosse da computare come SUL.
La tesi del municipio non può essere senz'altro condivisa.
La presenza di un ampio cantinato privo di destinazione
specifica e l'insolita ubicazione del locale (al secondo piano, in posizione
pregiata, a contatto diretto con una camera da letto ed un bagno) non possono
invero non dar adito a dubbi e perplessità in ordine alla sua futura, effettiva
utilizzazione.
D'altro canto, non si può tuttavia nemmeno ignorare che dal
profilo della sistemazione interna (pareti grezze pavimento in piastrelle
inclinato per gli scarichi) e delle installazioni (lavatrice, deumidificatore,
fili per stendere) il vano non appare sostanzialmente diverso da una comune
lavanderia - stenditoio, ovvero da un locale non computabile nella SUL, in
quanto non utilizzabile a scopi abitativi.
Poste le caratteristiche che depongono a favore
dell'abitabilità del locale a confronto con gli aspetti che militano a favore
della conclusione opposta, la tesi dell'autorità comunale appare difendibile
soltanto alla condizione di otturare la finestra prevista sul lato SW,
sostituendola con una semplice griglia di aerazione: provvedimento, questo, che
si rende necessario per assicurare l'inabitabilità del locale senza pregiudicarne
la ventilazione e l'illuminazione naturale.
Entro questi limiti, il ricorso può essere parzialmente
accolto, riformando la licenza edilizia e la decisione governativa che la
conferma.
3.3. Va per contro respinta la pretesa dell'insorgente volta
ad includere nella SUL la superficie della cantina. Anche se appare leggermente
sovradimensionata per rapporto alla volumetria dello stabile sovrastante, le
caratteristiche del locale sono in effetti tali da escludere che possa essere
utilizzato per l'abitazione od il lavoro.
Da questo profilo, l'impugnativa va quindi disattesa.
3.4. Inaccoglibili, in quanto infondate, sono infine le
obiezioni che l'insorgente solleva in relazione alla superficie delle scale al
secondo piano (mq 5.20). Tale superficie è infatti conteggiata come SUL.
Corretto appare quindi il calcolo dell'i.s. effettuato dal Consiglio di Stato
(cfr. ris. gov. impugnata pag. 5/6).
- Indice di occupazione
4.1. Giusta l'art. 38 cpv. 4 LE, la superficie edificata è la
proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli
edifici principali ed accessori. Dal computo della superficie edificata sono
esclusi i cornicioni e le gronde, nonché le pensiline d'ingresso in quanto non
siano chiuse su uno o più lati. Esclusi dal computo della superficie
edificabile sono inoltre i balconi che non chiamano distanze (art. 40 cpv. 2
RLE), ovvero i balconi che hanno una sporgenza sino a m 1.10 e non occupano più
di un terzo della lunghezza della facciata (art. 41 RLE).
4.2. Secondo l'insorgente, il pilastro previsto nell'angolo N
della costruzione imporrebbe di computare nella superficie edificata anche la
superficie del balcone (mq 3.96) del primo piano, con conseguente sorpasso
dell'i.o. ammissibile.
L'obiezione è fondata, poiché il pilastro è atto a
trasformare il balcone in un minuscolo portico; opera che come tale è computabile
nella superficie edificata (cfr. RDAT 1991 II N. 24).
Eccessiva, e quindi parzialmente computabile nella superficie
edificata, è pure la sporgenza del tetto sul lato NW, sproporzionata per
rapporto alla lunghezza della falda (m 1.40 su m 2.90). E' infatti evidente che
la funzione di questa sporgenza non è soltanto quella tipica dei cornicioni di
gronda (protezione delle facciate), ma è anche quella di riparare il balcone
sottostante.
4.3. Le succitate difformità non giustificano tuttavia
l'annullamento della licenza, poiché il progetto può essere facilmente reso
conforme al diritto imponendo l'eliminazione del pilastro e la riduzione del
cornicione di gronda.
Anche da questo profilo, il ricorso può quindi essere accolto
soltanto parzialmente.
-
In esito alle
considerazioni sin qui esposte, il giudizio governativo impugnato va annullato,
mentre la licenza va subordinata alle condizioni di cui si è detto sopra.
-
Dato l'esito, la tassa di
giustizia è suddivisa in ugual misura fra le parti. Le ripetibili sono invece
compensate.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 38 LE, 40, 41 RLE; 40 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione 6 dicembre 1994 del Consiglio di Stato (no.
10910) è annullata.
1.2. La licenza edilizia 12 ottobre 1994 rilasciata dal municipio
di __________ a __________ e __________ è confermata alle seguenti condizioni:
a) chiusura della finestra
prevista nel locale lavanderia e sostituzione con una griglia di aerazione
(rapporto vuoto pieno 2:1);
b) eliminazione del pilastro
nell'angolo N;
c) riduzione della sporgenza del
cornicione di gronda sul lato NW nei limiti previsti sul lato SE (50 cm).
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.-- (ottocento) sono a carico del ricorrente in ragione di
metà e dei resistenti, in solido, per il resto.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster