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Numero d'incarto:
52.1995.101
Data decisione, Autorità:
12.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00101
DP 60/95
leo
Lugano
12 giugno 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 16
gennaio 1995 di
__________ e __________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione 20 dicembre 1994 (no. 11441) del Consiglio di
Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la risoluzione 30 giugno 1994 con cui il Municipio di __________ ha
negato loro la licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di un blocco
di accessori, ordinando l'inoltro di una nuova domanda in sanatoria nonché la
demolizione del blocco accessorio esistente alla particella no. __________ RF
di __________, di loro proprietà;
viste le risposte:
-
23
febbraio 1995 di __________ e __________;
-
23
febbraio 1995 del Municipio di __________;
-
28 febbraio 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che
__________ e __________ sono proprietari del mappale no. __________ RF di
__________ sul quale sorge la loro casa d'abitazione;
che,
annesse alla stessa, i coniugi __________ hanno costruito una serie di porticati
(baracche), in parte abusivamente, che servono per l'esercizio della loro
attività lavorativa consistente nella progettazione, la costruzione e la
manutenzione di giardini;
che
al fine di regolarizzare la situazione dal profilo edilizio, il municipio di
__________ ha sollecitato l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria,
pervenutagli, dopo vari temporeggiamenti, il 31 marzo 1994;
che
durante il periodo di pubblicazione, i coniugi __________ e la ditta
__________, entrambi proprietari confinanti, hanno sollevato opposizione;
che
con decisione 30 giugno 1994 il municipio di __________ ha autorizzato unicamente
alcuni lavori di manutenzione e risanamento relativi alla casa d'abitazione,
mentre ha ordinato la demolizione dei rimanenti manufatti (annessi B, C, D, e
F) impartendo un termine di 30 giorni per la presentazione di una nuova domanda
di costruzione, con ordine di demolizione in caso di mancato inoltro;
che
avverso la suddetta risoluzione municipale gli insorgenti sono insorti davanti
al Consiglio di Stato postulandone l'annullamento e il rilascio della relativa
licenza edilizia in sanatoria;
che
con decisione 20 giugno 1994 l'autorità governativa ha accolto parzialmente il
ricorso. In sostanza l'esecutivo cantonale ha ritenuto che il progetto
presentato dagli insorgenti poteva essere autorizzato ma che la costruzione
"effettivamente realizzata abusivamente" (in pratica gli annessi B, D
E e F) nonché l'annesso sub C, dovevano essere demoliti in quanto indecorosi e
pericolosi;
che,
onde dare la possibilità agli insorgenti di insediare altrove alcune loro
attività moleste non conformi alla destinazione di zona, l'autorità di prima
istanza ha prolungato da 30 giorni a 90 giorni il termine impartito dal
municipio per eseguire la demolizione dei suddetti manufatti;
che
contro l'assegnazione del suddetto termine (punto 1.2. del dispositivo) gli
insorgenti hanno interposto ricorso al tribunale cantonale amministrativo
postulando "una congrua proroga del termine in questione";
che,
in sostanza, i ricorrenti sostengono che il termine di 90 giorni non sarebbe sufficiente
per organizzare il trasferimento del settore aziendale molesto e per
"realizzare tutte le premesse finanziarie e progettuali (crediti di
costruzioni, approvazione municipale della distinta dei materiali) per la
costruzione secondo la licenza edilizia rilasciata";
che
all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio
di __________ senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione
pervengono anche gli opponenti __________ con argomenti che all'occorrenza
verranno ripresi più avanti;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine
giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria
(art. 18 PAmm);
che l'esecutivo cantonale ha prolungato di 60 giorni
il termine impartito dal municipio per eseguire la demolizione in considerazione
del fatto che gli insorgenti devono procedere anche al trasferimento di alcune
loro attività moleste (carico e scarico di materiali, officina di riparazione,
deposito oli, taglio di materiale, triturazione del compostaggio, parcheggio
del camion pesante e del trax ; cfr. sentenza impugnata pag. 11 e 12);
che per ammissione degli stessi ricorrenti alcune
delle attività sopra descritte sono già state trasferite su di un mappale appositamente
acquistato a __________;
che in sostanza il settore aziendale molesto da
trasferire si riduce all'officina di riparazione ed al deposito di oli;
che in siffatte evenienze non v'é chi non veda come
l'assegnazione di un termine di 90 giorni, a cui ne vanno aggiunti altri 15,
dal momento che il termine decorre dalla crescita in giudicato della
risoluzione governativa, sia senz'altro un lasso di tempo più che ragionevole
per permettere agli insorgenti di eseguire il trasferimento dell'officina e del
deposito oli e quindi la demolizione dei manufatti annessi alla loro abitazione;
che contrariamente a quanto assumono gli insorgenti,
senza fra l'altro fornire alcun supporto probatorio, la realizzazione delle
premesse finanziarie e progettuali per la ricostruzione dei manufatti demoliti
non può giustificare un ulteriore proroga del suddetto termine;
che infatti l'intervento edilizio in questione non
presuppone un impegno finanziario a tal punto rilevante da dover comportare
lunghe e complesse trattative con istituti di credito, né d'altro canto risulta
che gli insorgenti versino in condizioni finanziarie precarie tali da non
permettere loro l'ottenimento di un credito di costruzione nei tempi ed alle
condizioni usuali;
che anche l'approvazione municipale della distinta
dei materiali che i ricorrenti, a completazione della loro domanda di costruzione,
dovranno sottoporre all'esecutivo comunale prima di procedere all'edificazione,
in tutta evidenza, non può legittimare una proroga del controverso termine
trattandosi in pratica di una formalità di agevole espletamento;
che ciò premesso il termine di 90 (105) giorni
assegnato ai ricorrenti dall'autorità governativa per assolvere i loro
incombenti appare senz'altro adeguato alle circostanze;
che così stando le cose il ricorso deve dunque essere
respinto e la decisione impugnata, immune da violazioni di legge, confermata;
che spese e tassa di giustizia seguono la
soccombenza;
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 60, 60, 61 PAmm
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.--
(seicento) sono a carico degli insorgenti in solido.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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