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Numero d'incarto:
52.1994.38
Data decisione, Autorità:
22.02.1995, TRAM
Incarto n.
52.94.00038
DP 354/94
leo
Lugano
22 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 1994 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 novembre 1994 del Consiglio di Stato (n. 10188),
che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
24 novembre 1994 con cui il Municipio di __________ si rifiuta di
rilasciargli il permesso di "ristrutturare" una stazione di benzina
in località __________ (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
-
20 dicembre
1994 del Consiglio di Stato;
-
11 gennaio 1995
di __________;
-
11 gennaio 1995
di __________;
-
11 gennaio 1995
di __________;
-
23 gennaio 1995
del Municipio di __________;
-
24 gennaio 1995
del Dipartimento del territorio;
-
30 gennaio 1995
di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ è
proprietario della part. n. __________ RFD sulla quale sorgono un stabile a due
piani ed una vecchia pensilina. Il primo piano dello stabile è utilizzato come
abitazione. Al pianterreno vi sono invece locali commerciali vuoti da anni. La
pensilina rappresenta infine quanto resta di una stazione di benzina dismessa
nel 1980.
Il fondo è incluso nella zona
alberata (ZA) del PR.
B. Il 22 agosto 1989 il
Municipio di __________ ha rilasciato al ricorrente il permesso di rimettere in
servizio la vecchia stazione di benzina, posando un nuovo serbatoio e tre
colonne di distribuzione.
Il permesso è scaduto inutilizzato.
C. Il 26 agosto 1993
__________ ha chiesto un nuovo permesso per ripristinare il distributore in
disuso, posando tre nuovi serbatoi con una capienza totale di 40'000 l e tre
colonne di distribuzione.
Alla domanda si sono opposti i
resistenti __________, __________, __________, __________ e __________.
D. Raccolto il preavviso
favorevole del Dipartimento del territorio, il 24 novembre 1994 il Municipio di
__________ si è rifiutato di rilasciare la licenza richiesta, ritenendo che le
prescrizioni della zona alberata escludessero la possibilità di ripristinare la
vecchia stazione di benzina.
E. Con giudizio 22 novembre
1994 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso interposta da __________.
Respinte le eccezioni di natura
formale sollevate dall'insorgente, il Governo ha sostanzialmente condiviso
l'assunto dell'autorità comunale.
F. Contro il predetto
giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza rifiutata.
Puntualizzati alcuni aspetti della
fattispecie, il ricorrente ricorda che l'intervento era già stato autorizzato.
Nega che la posa di nuovi serbatoi e di tre colonne di distribuzione configuri
un intervento soggetto a licenza edilizia. A suo avviso, si tratterebbe di una
semplice rinnovazione, del tutto compatibile con le normative della zona
alberata.
G. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, dal Municipio di __________ e dagli opponenti con argomenti
che verranno semmai ripresi più avanti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e
la tempestività dell'impugnativa sono pacifiche (art. 21 LE, 43, 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove testimoniali,
genericamente sollecitate dall'insorgente, non appaiono invero atte a procurare
a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
-
Nulla può dedurre
l'insorgente dal permesso di costruzione ottenuto nel 1989 e scaduto per
mancata utilizzazione. Tale atto non limita minimamente il potere d'esame
dell'autorità amministrativa. In particolare, non la obbliga a rilasciargli un
nuovo permesso. Nemmeno l'insorgente, in fondo, lo pretende. Non occorre quindi
soffermarsi ulteriormente su tale aspetto.
-
Il ripristino di una
stazione di benzina dismessa e smantellata quindici anni orsono, configura, a
non averne dubbio, una nuova costruzione. La posa di nuovi serbatoi e di nuove
colonne di distribuzione non può in nessun caso essere considerata alla stregua
di un semplice intervento di manutenzione di un impianto temporaneamente disattivato.
Attualmente la stazione di servizio non esiste. Il serbatoio interrato non è
più riutilizzabile. Gli erogatori sono stati rimossi anni orsono. V'è solo una
vecchia pensilina bisognosa di interventi di risanamento talmente importanti da
giustificare il dubbio che possa effettivamente essere rimessa in sesto. Persino
il piazzale, ridotto a semplice sterrato, dovrà essere completamente rifatto.
Del tutto infondate sono quindi le
eccezioni sollevate dall'insorgente con riferimento agli art. 1 cpv. 3 lett. b
LE e 3 cpv. 1 lett. b RLE, che esimono i lavori di ordinaria manutenzione
dall'obbligo del permesso. L'intervento in discussione non può essere qualificato
né come un lavoro di ordinaria manutenzione, né come un lavoro di manutenzione
straordinaria.
Non si tratta nemmeno di una
rinnovazione giusta gli art. 21 e 74 LALPT come, a torto, pretende l'insorgente
in via subordinata. La rinnovazione presuppone l'esistenza di una sostanza
edilizia da restaurare. Deve trattarsi di un intervento limitato dal profilo qualitativo,
essenzialmente volto a ripristinare la funzionalità originaria di opere edilizie
(edifici o impianti), esistenti fuori delle zone edificabili, eliminando i
difetti conseguenti all'usura del tempo ed apportandovi le migliorie suggerite
dal progresso tecnico. Condizioni, queste, che in concreto non si verificano,
non tanto perché il fondo non è situato fuori della zona edificabile (cfr. art.
48 cpv. 3 NAPR, che dichiara computabile nel calcolo degli indici la superficie
delle zone alberate), quanto piuttosto perché la stazione di benzina è scomparsa
da tempo.
- Assodato che l'intervento
in contestazione può essere considerato soltanto come una nuova costruzione
(nuovo impianto), si tratta di verificare se possa beneficiare della licenza
rivendicata dal ricorrente.
4.1. Secondo l'art. 48 NAPR, le zone indicate come fasce alberate
sono da considerare come zone libere da costruzioni, destinate alla
piantagione di alberi ad alto fusto. Le aree colpite dal vincolo di verde di
protezione sono computate come area edificabile al fine del calcolo degli
indici, a condizione che la superficie edificata risultante non intacchi o
diminuisca la fascia verde di protezione segnata sul piano delle zone.
4.2. Il vincolo succitato ed il corrispondente obbligo di
mantenere le zone alberate libere da costruzioni precludono inevitabilmente
all'insorgente qualsiasi possibilità di ottenere il permesso per ripristinare
la stazione di servizio in disuso.
In quanto assimilabile a nuova
costruzione, l'intervento si pone infatti in contrasto palese con il divieto
sancito dall'art. 48 NAPR.
La garanzia della proprietà intesa
come tutela delle situazioni acquisite non soccorre l'insorgente, poiché
l'intervento travalica manifestamente il imiti posti dall'art. 70 LALPT. Questa
norma assicura in effetti soltanto la possibilità di conservare le costruzioni
esistenti nelle zone edificabili in contrasto con la funzione prevista con la zona
di utilizzazione.
Né sono dati i presupposti per
concedere un permesso eccezionale in base alla facilitazione prevista dall'art.
70 cpv. 2 LALPT per ampliamenti e migliorie tecniche del processo produttivo di
opere non conformi alla destinazione di zona esistenti all'interno delle zone
edificabili. La vecchia tettoia rimasta sul posto dopo lo smantellamento della
stazione di benzina non è evidentemente atta a giustificare il rilascio di
un'autorizzazione eccezionale fondata su tale norma.
- Così stando le cose,
l'impugnativa va senz'altro respinta.
La tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza.
Per questi motivi;
visti gli art. 21 LE; 70 LALPT; 48 NAPR di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia di fr.
1'200.-- (milleduecento) sono a carico del ricorrente che rifonderà fr.
1'800.-- (milleottocento) al Comune di __________ a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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