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Numero d'incarto:
50.2003.18
Data decisione, Autorità:
15.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
50.2003.18/KRM
DAP
2506/2002
Bellinzona
15
dicembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 19 agosto 2003
da
__________ __________, di __________ e __________ __________, nato a
__________ il __________ 1977, cittadino kosovaro, domiciliato a __________,
divorziato, studente
difeso
da: Avv. __________ __________, __________
mediante la quale chiede la revoca
dell'espulsione dalla Svizzera pronunciata con decreto di accusa 11 ottobre
2002, cresciuto in giudicato;
preso atto che
con osservazioni 24 settembre 2003 il Procuratore pubblico __________
__________ ha preavvisato negativamente l'istanza;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto
ed in diritto: che con decreto di accusa 11 ottobre 2002 del
Procuratore pubblico Bruno Balestra, __________ __________ è stato
dichiarato autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri ed è stato condannato alla pena di 6
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni
e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo
di 3 anni;
che
l'istante era entrato illegalmente in Svizzera da un imprecisato valico in data
9 ottobre 2002 privo di certificati validi di legittimazione, nonché
legittimandosi alle autorità di frontiera con il passaporto croato n.
__________intestato a __________ __________ sul quale aveva fatto apporre la
sua fotografia;
che
il decreto di accusa è stato notificato all'accusato a __________ il 11 ottobre
2002 alle 17.35 alla presenza di un interprete, come risulta dal relativo verbale
di notifica (cfr. act 4 dell'incarto del Ministero pubblico);
che
il 21 ottobre 2002 __________ __________ ha contratto matrimonio in
__________ con la connazionale __________ __________, nata nel 1983, residente
in Svizzera dall'età di 7 anni e beneficiaria di un permesso di domicilio tipo
C (cfr. doc. C e D);
che
con l'istanza che ci occupa __________ __________ postula la revoca
dell'espulsione per potersi ricongiungere con la moglie;
che
il Procuratore pubblico preavvisa negativamente la richiesta in ordine, poiché
non è stata presentata dall'interessato ma dalla moglie e nel merito:
"-
poiché non si tratta di una decisione amministrativa ma di un decreto penale
validamente intimato a __________ __________ __________.2002 e nel frattempo
cresciuto in giudicato;
-
per
le modalità dell'infrazione oggetto di decreto (entrata illegale con documento
falso);
-
al
momento di sposarsi con l'istante __________ __________ era perfettamente a
conoscenza di questa su espulsione. Tale matrimonio è quindi posteriore e non
antecedente al decreto;
-
non
è nemmeno passato un anno dal decorso dell'espulsione. Non vi è quindi spazio
per una sua eventuale revoca anche nell'ottica della sua proporzionalità.";
che
all'inizio il legale aveva effettivamente presentato l'istanza a nome del
condannato, ma su incarico della moglie; questo verosimilmente in attesa della
procura del marito, che nel frattempo è giunta ed è stata versata agli atti
(cfr. doc. E): si può quindi entrare nel merito della questione;
che
dagli atti emerge che l'istante aveva già tentato di entrare in Svizzera nel
1998 come richiedente d'asilo, ma che era stato rinviato con decisione 4
ottobre 1999 (cfr. act. 5);
che
__________ __________ è poi rientrato illegalmente in Svizzera ed è stato
espulso; appare perlomeno strano che si sia sposato pochi giorni dopo
l'esecuzione di questa misura e proprio con una connazionale beneficiaria di un
permesso di domicilio nel nostro paese;
che
dall'incarto si evince che egli per poter entrare nella Confederazione si è già
procurato diversi documenti falsi;
che
inoltre al momento del matrimonio, avvenuto come detto al rientro in patria,
egli ben sapeva che non avrebbe potuto tornare in Svizzera: ciò che lascia
apparire il matrimonio stesso come un mero pretesto (conclusione confortata dal
fatto che si è poi atteso circa 10 mesi prima di chiedere la revoca
dell'espulsione);
che
in sostanza non si può concludere che i coniugi abbiano la reale volontà di
formare una famiglia in Svizzera;
che
l'istanza deve così essere respinta;
visti gli
art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP;
pronuncia: 1. L'istanza
è respinta.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Procuratore pubblico Marco Villa, Via __________,
__________,
__________ __________, __________, tramite il
patrocinatore
Lic.iur. __________ __________, __________ __________,
__________,
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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