AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
50.2002.21
Data decisione, Autorità:
27.02.2003, TRAM
Incarto n.
50.2002.21
Lugano
27 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 maggio 2002 di
contro
la decisione 21 marzo 2002 (no. 457-1) del Tribunale
di espropriazione, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di
espropriazione materiale che l'insorgente ha inoltrato il 21 febbraio 1997
nei confronti dello Stato del Canton Ticino a seguito delle restrizioni
sancite dal PR della strada cantonale __________ -__________ a carico dei
mapp. __________ e __________ RFD di __________ (__________);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
__________ è stato per diversi anni proprietario dei mapp. __________ e
__________ RFD di , due fondi edificati di 1'508, rispettivamente 358
mq, posti in località __________ lungo la strada cantonale __________
-. La proprietà del mapp. __________ è stata trasferita a terzi il 21
aprile 1999 in esito ad un pubblico incanto realizzato nel contesto di un'esecuzione
in via di realizzazione del pegno. Quella del mapp. __________ è invece mutata
il 28 luglio 2002 a seguito della stipulazione di un contratto di compravendita.
B. In data 31
maggio 1976 il Gran Consiglio ha approvato il piano regolatore delle strade
cantonali nei comuni di __________, __________ e __________ __________,
respingendo nel contempo il ricorso presentato da __________ __________, il
quale aveva sollecitato un lieve spostamento del tracciato in corrispondenza
della sua casa d'abitazione, altrimenti sventrata dal futuro sedime stradale e
soggetta ad espropriazione parziale. In effetti, stando ai piani pubblicati, il
previsto allargamento stradale in corrispondenza della proprietà __________
avrebbe comportato l'espropriazione formale di circa 150 mq di terreno e la
demolizione parziale della costruzione esistente distante circa 2.50 ml dal
ciglio della vecchia cantonale.
Nel 1983
il tracciato della nuova strada è poi stato ripreso nel PR del comune di
__________ (__________), che nel contempo ha inserito i mapp. __________ e
__________ in zona residenziale estensiva R2a (i.s. 0.35; i.o. 30%).
C. Il 20
gennaio 1986 la famiglia __________ ha domandato al Dipartimento delle
pubbliche costruzioni di poter riattare lo stabile al mapp. __________ (attuale
mapp. __________). Autorizzato ad effettuare unicamente modesti lavori di
manutenzione stante la sussistenza dei vincoli sanciti dal predetto PR delle
strade, con scritto 20 ottobre 1986 __________ __________ ha notificato
all'autorità cantonale una pretesa d'indennità di complessivi fr. 233'329.- cui
non è stato dato seguito alcuno.
D. Nell'autunno
del 1987 __________ __________ ha chiesto ed in seguito ottenuto
l'autorizzazione di costruire sulla part. __________ una nuova casa
d'abitazione previa parziale demolizione dei fabbricati esistenti. Pur avendo
conseguito il permesso di mantenere la parte anteriore del pianterreno del
vecchio stabile in deroga alle restrizioni sancite dal PR, durante i lavori il
proprietario ha deciso di abbattere completamente l'edificio che in quel
momento insisteva sul fondo.
E. Il 31
maggio 1991, trascorsi 15 anni dalla sua approvazione, il PR della strada cantonale
__________ -__________ è decaduto unitamente a tutti i suoi vincoli. Lo
strumento pianificatorio è stato formalmente abbandonato dal Consiglio di Stato
con risoluzione 13 novembre 1991 pubblicata sul FU N. 93 del 19.11.1991.
F. Mediante
istanza 21 febbraio 1997 __________ __________ ha nondimeno convenuto in
giudizio lo Stato del Canton Ticino davanti all'allora Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sopracenerina, postulando il riconoscimento di un'indennità
di fr. 233'329.- oltre interessi per titolo di espropriazione materiale
conseguente ai vincoli sanciti sulle sue proprietà dal 1976 al 1991.
In sede
di risposta lo Stato si è opposto fermamente alla domanda, a suo giudizio
perenta e infondata nel merito per assenza degli elementi costitutivi
dell'esproprio materiale.
Nel
successivo scambio di allegati, così come all'udienza del 13 gennaio 1998, le
parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e
domande. In occasione di un dibattimento tenutosi l'8 settembre 1998 i
contendenti hanno invitato il giudice delle espropriazioni ad emanare una
decisione pregiudiziale circa la tempestività delle pretese notificate.
G. Con
sentenza 12 ottobre 1998 il Tribunale di espropriazione si è dunque pronunciato
sull'eccezione sollevata dallo Stato, respingendola.
Il primo
giudice ha ritenuto in sostanza che la causa di espropriazione materiale era
stata promossa in tempo utile giusta la più recente interpretazione dei
combinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr operata dal Tribunale cantonale
amministrativo.
H. Adito dallo
Stato, con giudizio 21 ottobre 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha
confermato la predetta decisione, riaffermando una sua giurisprudenza pregressa
secondo cui modificando l'art. 39 cpv. 1 Lespr il legislatore aveva voluto
sottoporre alla disciplina del nuovo diritto, ovvero al termine di perenzione
decennale per l'inoltro di eventuali domande di risarcimento, tutti i vincoli
che in quel momento potevano configurare casi di espropriazione materiale.
Donde la certa tempestività delle pretese d'indennizzo notificate il 21
febbraio 1997 dal proprietario del mapp. 2044, che il 6 maggio 1988 - giorno in
cui era entrata in vigore la novella legislativa ritoccante i termini di
perenzione (art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr) - aveva acquisito la facoltà di
rivendicare entro i prossimi dieci anni un'indennità per titolo di espropriazione
materiale.
I. Ripreso
il procedimento in prima istanza, il 29 febbraio 2000 il Tribunale di espropriazione
ha esperito una nuova udienza, seguita da un sopralluogo e da ulteriori atti
istruttori. Il 12 giugno 2002 si è tenuto il dibattimento finale, nel corso del
quale le parti hanno prodotto le loro conclusioni ribadendo le proprie
posizioni avverse. In particolare, lo Stato ha contestato la legittimazione
attiva di __________ __________, annotando che il 21 aprile 1999 la proprietà
della part. __________ era passata a terzi a seguito di aggiudicazione.
L. Esaurite
le formalità processuali, con pronunzia 21 marzo 2001 il Tribunale di espropriazione
ha respinto le pretese risarcitorie di __________ __________.
Lasciata
indecisa la legittimazione attiva dell'istante in conseguenza della perdita del
mapp. , il primo giudice ha escluso che i vincoli imposti dal PR
della strada cantonale __________ - avessero limitato l'uso del fondo
al punto da imporre il riconoscimento di un indennizzo. La linea di
arretramento istituita da quello strumento pianificatorio rientra nel novero
delle restrizioni ordinarie della proprietà insuscettibili di generare
espropriazione materiale e comunque non ha impedito uno sfruttamento
ragionevole della particella. Non ha neppure pregiudicato la sua edificabilità,
tant'è vero che il proprietario ha potuto erigervi una nuova costruzione avente
una SUL di 165.64 mq ripartita su due piani. Quanto alla casa preesistente, il
vincolo non ha precluso al proprietario di mantenerla in uno stato di efficienza
e di abitabilità.
Indipendentemente
dalla sua durata, il PR non ha dunque compromesso l'utilizzazione dei mapp.
__________ e __________ al punto da privare il proprietario d'una delle facoltà
discendenti dal suo diritto di proprietà. Ad identica conclusione si giungerebbe
d'altronde considerando gli effetti concreti che il PR stradale in contestazione
ha prodotto sulla proprietà __________.
M. Avverso
questo giudicato __________ __________ è insorto mediante ricorso 3 maggio 2002
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'accertamento
dell'espropriazione materiale negata dalla prima istanza e l'assegnazione delle
indennità rivendicate in quella sede.
Invocata
la propria legittimazione attiva, il ricorrente ha ricordato che il PR della
strada cantonale __________ -__________ ha interessato la fascia più pregiata
dei mapp. __________ e __________, in gran parte costituiti da pendii scoscesi
e da bosco comunque inedificabili. I vincoli istituiti dal provvedimento
pianificatorio hanno quindi colpito pesantemente i fondi, comportando un
sacrificio notevole per il loro proprietario. Per accertare correttamente
queste circostanze sarebbe bastato un sopralluogo, che il collegio giudicante
subentrato pendente causa al Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sopracenerina ha omesso di esperire. In assenza del PR - ha soggiunto l'insorgente
- la vecchia casa non sarebbe stata certamente abbattuta. Tale intervento,
necessario per sfruttare in modo razionale la part. __________, ha provocato
spese onerose che si potevano risparmiare ampliando l'angusta costruzione
esistente in modo da renderla abitabile per una famiglia. Avveratosi un caso di
espropriazione materiale, il convenuto deve essere condannato a risarcire il
danno notificato che, ancorché calcolato in vista di un esproprio formale della
proprietà, trova riscontri oggettivi nei costi effettivamente sostenuti per
edificare la nuova dimora.
N. Il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la
conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni
ivi contenute.
Ad
identica conclusione è pervenuto lo Stato, il quale ha avversato partitamente
le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, ove occorresse,
in appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base delle
tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1
PAmm). La completezza degli atti, integrati da ampio materiale fotografico
comprovante lo stato dei luoghi nel 1986 (doc. F) e nel 1997 (allegati al doc.
V), consente di rinunciare all'esperimento di un sopralluogo per accertare una
situazione di fatto odierna non necessariamente identica a quella, decisiva ai
fini del giudizio, esistente tra il 1976 ed il 1991. Sotto questo aspetto, le
censure che il ricorrente rivolge al Tribunale di espropriazione per non aver
ripetuto il sopralluogo effettuato con cura il 6 aprile 2000, vanno disattese.
-
In prima
istanza l'insorgente ha esplicitamente fondato le proprie pretese sulla base di
una presunta espropriazione materiale temporanea. Il riconoscimento di un indennizzo
per tale titolo presuppone che il fondo sia stato colpito da un'espropriazione
materiale in seguito decaduta. In simile evenienza, la rara dottrina e
giurisprudenza che si è espressa sull'argomento concorda nel ritenere che così
come previsto dalla legge in caso di rinuncia all'espropriazione formale (cfr.
art. 7 cpv. 3 e 5 Lespr), l'espropriato ha diritto al risarcimento del danno
subito, segnatamente al rimborso delle spese di patrocinio sopportate nel corso
della procedura espropriativa. I proprietari che recuperano la componente edilizia
dei loro fondi e beneficiano nel contempo dell'aumento del valore venale dei
terreni sul mercato immobiliare possono aspirare al riconoscimento di un
indennizzo di maggior ampiezza solo se provano che senza la restrizione avrebbero
potuto trarre dal fondo un profitto superiore, in particolare edificandolo o
vendendolo. La semplice possibilità di edificare o alienare il terreno non è
però sufficiente. Soltanto la comprovata vanificazione di un progetto concreto
può entrare in linea di conto (Catenazzi, Rinuncia ad un vincolo pianificatorio
e retrocessione del bene espropriato in Il Ticino e il diritto, p. 222 e rinvii;
Scolari, Commentario, N. 104 ad art. 6 LALPT; DTF 120 Ib 465 consid. 5e; 109 Ib
20 consid. 4, 268 consid. 2; RDAT I-1991 N. 53).
-
Posto che
a tutt'oggi il mapp. 2044 è affrancato da ogni vincolo pianificatorio e fruisce
di uno statuto edificatorio definito in modo chiaro e stabile, resta da
esaminare se - come sostiene il ricorrente - nel 1976 e nei quindici anni
seguenti il fondo è stato effettivamente oggetto di una restrizione della
proprietà equivalente ad espropriazione.
3.1.
Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente
all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà
equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo
principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non
contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione
materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una
veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale
(DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).
La legge
rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il
concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re
Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla
formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I
329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso
attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo
particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà
essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza
può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o
un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo
- essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da
violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In
ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del
fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro
(vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata).
L'avverarsi
di un'espropriazione materiale è comunque da negare quando un divieto di
costruzione parziale lascia intatta la possibilità di usare convenientemente e
in modo economicamente ragionevole la parte non colpita del fondo: ad esempio
quando un azzonamento riguarda solo un quarto della particella o un vincolo di
inedificabilità colpisce solo un terzo dell'immobile (DTF 114 Ib 121 e
riferimenti ivi citati; RDAT II-1994 N. 63). D'altra parte, il Tribunale
federale ha già avuto modo di accertare che l'obbligo di conservare l'aspetto
esteriore di uno stabile non costituisce una grave restrizione del diritto di
proprietà e non comporta quindi espropriazione materiale se il proprietario può
continuare a fare dell'edificio un uso conforme alla sua destinazione e
economicamente razionale (DTF 117 Ib 262 e rinvii). Neppure le distanze imposte
dalle strade sotto forma di piani o linee di arretramento sono ritenute
generatrici di espropriazione materiale, trattandosi di restrizioni ordinarie
che di norma non comportano una lesione particolarmente grave del diritto di
proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, N. 1471-2; Planungen und materielle Enteignung, VLP-Schrift Nr.
63, p. 76; DTF 109 Ib 116, 110 Ib 359).
3.2. Il
momento determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione
materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento pianificatorio
che comporta la restrizione della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3d). In
casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve quindi essere
apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nel mese di
maggio del 1976.
Il PR
della strada cantonale __________ -__________ entrato in vigore il 31 maggio
1976 ha programmato in corrispondenza della proprietà __________ una correzione
del tracciato che, se realizzata effettivamente, avrebbe portato all'espropriazione
formale di circa 150 mq di terreno e alla demolizione parziale della vetusta casa
di abitazione esistente, distante circa 2.50 ml dal ciglio della cantonale. Lo
stesso piano ha inoltre istituito una linea di costruzione di 4 ml dal margine
della nuova arteria, volta con ogni evidenza a tutelare la sicurezza del
traffico e ad assicurare la possibilità di future correzioni stradali come
tutte le misure di questo genere (cfr., sull'argomento,
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., N. 1470; Scolari, Commentario, N. 1029 ad
art. 25 LE).
Nel 1976
la proprietà __________ era già edificata, tant'è che all'epoca sui mapp. 2044
e 2045 sorgevano una casa d'abitazione, due soste ed un garage. In teoria, il
PR della strada __________ -__________ ha quindi istituito una proibizione di costruire
nella fascia della proprietà compresa tra il margine della vecchia cantonale e
la linea di arretramento stabilita dal PR, da un lato, e imposto un divieto di
rinnovazione e di trasformazione sullo stabile già presente in quella stessa
area, dall'altro (cfr., a quest'ultimo proposito, Scolari, op. cit., N. 1039 ad
art. 25 LE). Questo statuto non avrebbe tuttavia impedito al ricorrente di
continuare ad utilizzare l'immobile come in precedenza e di effettuarvi dei
lavori di manutenzione, né gli avrebbe precluso la possibilità di riedificare i
fondi interessati, all'occorrenza sfruttando lo spazio interno alla linea di
arretramento previo ottenimento di una deroga. In effetti, gli accadimenti
provano che il PR ha comunque consentito al ricorrente di chiedere ed ottenere
dalla competente autorità cantonale il permesso di costruire un nuovo edificio
appoggiato alla parte anteriore del PT del vecchio stabile, posta addirittura
sul sedime destinato ad esproprio formale in caso di realizzazione del previsto
allargamento stradale.
Alla luce
di simili emergenze il verificarsi di un caso di espropriazione materiale è da
escludere per diverse ragioni. Innanzi tutto perché il PR della strada
cantonale __________ -__________ ha lasciato intatta la possibilità di usare in
modo economicamente ragionevole entrambi i fondi (mapp. __________ e
__________) e nel complesso, indipendentemente dalla loro configurazione
sfavorevole, non ne ha compromesso l'uso in misura tale da privare il
proprietario di una della facoltà discendenti dal suo diritto di proprietà; lo
ha tutt'al più limitato nell'esercizio di detto diritto, ma non con una
incidenza notevole ed insopportabile idonea a far insorgere un'espropriazione
materiale. Secondariamente perché il piano non ha mortificato alcuna
aspirazione di edificazione del loro proprietario, che ha potuto tranquillamente
insediare in loco una nuova casa di abitazione senza necessariamente incorrere
in maggiori spese rispetto ad una trasformazione globale della fatiscente ed
inadeguata costruzione esistente. In terzo luogo perché il piano e le leggere
limitazioni che esso ha istituito hanno avuto una durata relativamente contenuta,
insuscettibile di creare le premesse di gravità insite nell'istituto
dell'espropriazione materiale.
Quanto
alla disparità di trattamento ed al sacrificio particolare che __________
__________ potrebbe aver subito, per escluderne la sussistenza basta rinviare
alle pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, aggiungendo che
l'intensità dell'aggravio in discussione non è molto diversa, salvo per
l'aspetto temporale, da quella patita in tutto il Ticino da proprietari di costruzioni
poste a ridosso di strade difese da linee di arretramento.
Se ne
deve dedurre, insieme al Tribunale di espropriazione, che tra il 1976 ed il
1991 le limitazioni di cui sono state oggetto le part. 2044 e 2045 non hanno
generato espropriazione materiale e quindi non può essere riconosciuta
indennità di sorta al ricorrente. Questa conclusione solleva peraltro il
Tribunale dall'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva
invocata dallo Stato una volta appresa la notizia che la proprietà del mapp.
2044 era stata trapassata a terzi pendente causa.
- Stante
quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del
giudizio impugnato.
La tassa
di giudizio e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm per
il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 39, 50, 73, 75
Lespr; 18, 28 e 31 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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