AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.2001.22
Data decisione, Autorità:
02.09.2002, TRAM
Incarto n.
50.2001.00022
Lugano
2 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 settembre 2001 di
__________,
__________,
__________,
__________,
__________,
__________, alla quale è subentrata per successione la Comunione
ereditaria composta da __________, __________, __________ e __________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 6 agosto 2001 (no. 20/96) del Tribunale
di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo
promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire parte dei mapp.
__________ e __________ RFD di __________ in vista della sistemazione della
strada cantonale __________ (via __________) in territorio di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1996
__________, __________, __________, __________, __________ e __________ erano
comproprietari dei contermini mapp. __________ e __________ di __________, così
censiti a RF:
mapp. __________
prato mq
1'059
mapp. __________
A) abitazione mq
394
A1) pesa mq
3
B) magazzino mq
277
C) portico mq
20
D) abitazione mq
178
E) magazzeno mq
69
F) portico mq
15
G) abitazione mq
124
H) magazzeno e abitazione mq
36
I) latrina mq
6
K) andito mq
20
L) officina mq
45
M) magazzeno mq
59
N) portico mq
16
O) ripostiglio mq
3
P) ufficio mq
86
Q) andito mq
22
R) magazzeno mq
27
S) abitazione mq
213
S1) lavatoio mq
22
T) cantina con botti di cemento mq
80
T1) tettoia mq
33
U) rustico mq
79
V) magazzeno mq
546
Y) magazzeno mq
107
Z) tettoia mq
86
d1) parco mq
525
e1) giardino mq
543
g1) orto mq
102
h1) corte interna mq
166
i1) corte interna mq
8
k1) corte mq
81
n1) piazzale mq
637
o1) accesso mq
3'021
p1) orto-giardino mq
4'574
u1) prato mq
143
TOTALE mq
12'366
La proprietà, parzialmente gravata da un
usufrutto a beneficio di __________ (nel frattempo deceduta), si trova in
località __________, tra la linea delle __________ e via __________. Le
costruzioni ivi esistenti sono locate alla __________, ditta titolare
dell'omonima casa vinicola.
B. In sede di
approvazione del PR 1987 di __________ i mapp. __________ e __________,
inizialmente assegnati alla zona M3-06, sono stati infine inclusi in zona M5-07
(zona mista residenziale-artigianale), ove è permessa la costruzione di abitazioni,
alberghi, ristoranti, stabili commerciali e amministrativi, nonché artigianato
non molesto (i.s. 0.7, i.o. 35%, 5 piani, altezza massima 17 ml; art. 49 NAPR).
I due fondi sono pure interessati dal piano
particolareggiato del __________ (PRP-PF) entrato in vigore il 19 settembre
1995, che li ha attribuiti ad una "area particolare" la cui
edificabilità è disciplinata dalle disposizioni del PR ordinario (art. 18
NAPRP-PF).
C. Nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi alla
sistemazione della tratta stradale __________ (via __________), lo Stato del Canton
Ticino - mediante avviso personale 23 ottobre 1996 e pubblicazione degli atti
(relazione tecnica, progetto dell'opera, preventivo e finanziamento, piano di
espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) ha promosso
la procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla
realizzazione dell'opera.
Sono così
divenuti oggetto di esproprio anche 405 mq del mapp. __________ e 350 mq del mapp.
__________, per i quali il Cantone ha offerto indennità differenziate: fr.
270.- il mq per la superficie prativa del mapp. __________, fr. 250.- il mq per
il terreno prelevato dai sub. V e p1 del mapp. __________, nonché fr. 50.- il
mq per l'area scorporata dai sub. n1 e o1 dello stesso fondo. Lo Stato ha inoltre proposto
un risarcimento di fr. 50'000.- a corpo per la demolizione parziale del
magazzino al sub. V. In totale, secondo le tabelle pubblicate, fr. 231'250.-.
Il 10 dicembre 1996 i proprietari hanno
contestato il progetto e postulato una modifica dei piani, oltre ad un
indennizzo di complessivi fr. 2'037'460.- a riparazione di tutti i pregiudizi
derivanti dall'esproprio, compresi fr. 45'600.- rivendicati dalla __________ a
seguito della prevista demolizione parziale di uno dei magazzini locati.
Sentite le parti all'udienza 27 febbraio
1997 e avviata l'istruttoria di causa, con sentenza 2 febbraio 1998 resa in
applicazione dell'art. 22 Lstr il Tribunale di espropriazione ha approvato il
progetto dell'opera con alcune leggere modifiche e il giorno stesso ha concesso
allo Stato l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati,
sollecitata già al momento della pubblicazione degli atti.
In sede di conclusioni gli espropriati hanno
poi avuto modo di ribadire e ulteriormente specificare le proprie pretese,
ammontanti a fr. 700.- il mq per il terreno avulso indipendentemente dalla sua
destinazione, fr. 228'000.- per la svalutazione della porzione residua, fr.
10'854.- per la perdita di alcune piante, fr. 200'000.- per la demolizione
parziale del magazzino al sub. V del mapp. __________, fr. 100'000.- per la
soppressione di un accesso percorribile da veicoli pesanti, fr. 824'460.- per
il deprezzamento cagionato dall'aumento delle immissioni e, infine, fr.
40'000.- a beneficio della ditta __________ per la locazione di un magazzino sostitutivo.
Al dibattimento finale del 30 marzo 1999 lo
Stato si è invece riconfermato nelle offerte d'indennizzo presentate in
ingresso di causa.
D. Esaurite le
formalità processuali, con sentenza 6 agosto 2001 il Tribunale di espropriazione
si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati, riconoscendo loro fr.
300.- il mq per l'esproprio del terreno, fr. 116'000.- per la demolizione di
parte del magazzino al sub. V del mapp. __________ e fr. 10'854.- per
l'estirpazione di cinque piante.
In esito alle usuali indagini a RF il primo
giudice ha constatato innanzi tutto che negli anni precedenti il dies aestimandi
a __________ non erano stati compravenduti fondi con caratteristiche pianificatorie
(M5-07) identiche al terreno espropriato. Ha quindi esteso le ricerche alla
zona artigianale A3-06 siccome sostanzialmente affine a quella di riferimento,
giungendo alla conclusione che nel 1998 il terreno espropriato - considerate le
sue peculiarità - poteva avere un valore venale di fr. 300.- il mq. Quanto alla
svalutazione della porzione residua, il Tribunale di espropriazione ha negato
che l'intervento espropriativo potesse incidere sulle possibilità di sfruttamento
della proprietà o sulla sua redditività. Parimenti, ha escluso la possibilità
di concedere un indennizzo per titolo di espropriazione di diritti di vicinato
in assenza dei requisiti dell'imprevedibilità e della gravità del danno. La
prima istanza ha disatteso infine la richiesta di un risarcimento specifico per
la soppressione dell'accesso al sub. n1, atteso che la proprietà fruisce di altre
entrate e non subisce quindi una menomazione suscettibile di essere
indennizzata. Per l'abbattimento dell'ala S-W del magazzino che insiste sul
sub. V della part. __________ ha invece assegnato un'indennità di fr. 116'000.-
(fr. 70.-/mc), tenuto conto della vetustà dello stabile, del livello delle
finiture e del carente stato di manutenzione. Disattese per contro, in difetto
di qualsiasi supporto probatorio, le pretese avanzate dalla __________ in
qualità di conduttrice di uno dei fondi dedotti in esproprio.
E. Mediante
ricorso 17 settembre 2001 gli espropriati hanno impugnato la predetta pronunzia
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennità venga
definita in almeno fr. 380.- il mq per il terreno, fr. 124'260.- per la
svalutazione della parte residua, fr. 200'000.- per la demolizione del deposito
e in una cifra da accertare in via peritale per l'aumento delle immissioni
indotto dall'incremento del traffico stradale.
Evocati i fatti salienti, i ricorrenti hanno
rimproverato al primo giudice una scorretta applicazione del metodo statistico-comparativo
per aver preso in considerazione fondi con caratteristiche edificatorie
inferiori a quelle dei mappali espropriati. A loro parere, le uniche
transazioni utili ai fini dell'estimo sono quelle concernenti i mapp.
__________, __________ e __________, per i quali è stato soluto un prezzo medio
di fr. 380.- il mq. Il valore della loro proprietà non sarebbe inferiore a
questa cifra e comunque andrebbe accertato con maggior precisione in via peritale.
Gli espropriati hanno poi ribadito che le
part. __________ e __________ subiscono una consistente svalutazione in conseguenza
dell'esproprio, poiché la porzione restante non è più sfruttabile in modo
ideale stante la forma venutasi a creare e le distanze da mantenere in caso di
edificazione, possibile unicamente previa demolizione degli immobili esistenti.
In tema di immissioni moleste gli insorgenti
hanno riproposto le argomentazioni addotte senza successo in prima istanza,
censurando in particolare il mancato esperimento di una perizia volta a
determinare l'indubbio aggravio ambientale creato dall'opera e le sue
conseguenze sul valore della proprietà.
Per finire, i proprietari dei fondi
espropriati hanno contestato siccome irrisoria l'indennità allocata per la
demolizione parziale del magazzino; a loro giudizio, per calcolare esattamente
il danno, che sarebbe di almeno fr. 200'000.-, occorrerebbero ulteriori verifiche
da parte di un esperto.
F. Il
Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa,
riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Ad identica conclusione è pervenuto lo
Stato, il quale ha avversato partitamente le tesi dei ricorrenti con
argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che
seguono.
G. Invitati a
documentare il reddito prodotto dalla locazione del sub. V del mapp.
__________, i ricorrenti hanno comprovato che nel 1998 la ditta __________ pagava
una pigione annua di fr. 60'000.- per la locazione di tutte le infrastrutture
occupate dalla casa vinicola. Nel dicembre del 1998 gli espropriati hanno operato
uno scioglimento di comproprietà e contestuale rettifica di confini, formando
tre mappali in luogo dei due esistenti. La nuova part. __________, costituita
dalla precedente __________ e dalla parte meridionale del map. __________ che
ospita anche il sub. V (diventato H con la nuova intavolazione), è stata
intestata ai signori __________, __________ e __________, i quali l'hanno
locata nel suo insieme alla __________ per un canone annuo di fr. 25'000.-.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei
ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla scorta degli atti senza procedere all'assunzione delle
prove (testi, interrogatorio formale, sopralluogo, perizie, ispezione a UR e all'UTC
di __________) notificate dagli insorgenti, insuscettibili di apportare la
conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Le caratteristiche dei mappali espropriati e dei luoghi circostanti sono note
al Tribunale. Quanto alle perizie, mezzo di prova sollecitato dai ricorrenti
per giustificare le indennità rivendicate per ogni sorta di danno, basterà ricordare
che l'estimo compete al Tribunale e che l'esproprio in discussione concerne una
comune porzione di terreno e l'ala di un magazzino, per la cui valutazione non
occorrono nozioni specialistiche più estese di quelle in possesso dei giudici
delle espropriazioni.
- Valore
venale degli scorpori espropriati e relativa indennità
I ricorrenti contestano innanzi tutto il
risarcimento di fr. 300.- il mq accordato loro per l'avulsione di ca.
__________ mq dai mapp. __________ e __________.
2.1.
Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione
di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve
subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto
dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la
stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse
avuto luogo, in modo che, per effetto dell'espropriazione, non subisca danni né
consegua vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes,
1986, N. 3 ss. ad art. 16 LFespr; G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale,
N. 66 ad art. 22ter).
L'importo
dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato
(art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi
subiti dall'espropriato come conseguenza dell'espropriazione. Nel caso di
espropriazione parziale, l'indennità comprende inoltre l'importo di cui il
valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito (art. 11 lett. b
Lespr).
Il dies aestimandi
si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase
Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio
usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v'è presa di possesso
anticipata, sarà determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima
da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse
legale sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la
stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione
definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr).
In casu il dies aestimandi va situato in
corrispondenza del 2 febbraio 1998, giorno in cui il Tribunale di
espropriazione ha decretato l'anticipata immissione in possesso dei diritti
espropriati.
2.2. Dottrina e giurisprudenza concordano
nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in
base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad
art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337,
115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene
individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per
analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di
norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate
nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma,
situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto
attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al
prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,
rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe
disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e
adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga
inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è
evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento
che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo
(cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,
p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che
esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati
a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici.
Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati
e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del
mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo
approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle
peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto
dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce
alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una
tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che
può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.
2.3. Il Tribunale di espropriazione non ha
rinvenuto contrattazioni realizzate negli anni precedenti il dies aestimandi
relative a fondi inedificati collocati in zona M5-07 di __________. Opportunamente,
la prima istanza ha quindi esteso le proprie ricerche alla zona A3-06 siccome
sostanzialmente affine dal profilo qualitativo a quella di riferimento,
reperendo diverse transazioni concluse tra il 1995 ed il 1998 in seno alle
quali sono state solute le somme seguenti:
·
fr. 125.-/mq per il mapp.
n. __________ di 1000 mq in località __________ (iscr. a RF l'8.11.1995, DG
7999);
·
fr. 83.09/mq per il mapp.
n. __________ di 2407 mq in località __________ (iscr. a RF il 26.8.1996, DG
7413);
·
fr. 300.60/mq per il mapp.
n. __________ di 7485 mq in località __________ (iscr. a RF il 21.5.1997, DG
3045);
·
fr. 112.17/mq per i mapp.
nn. __________ e __________ di complessivi 2407 mq in località __________ (iscr.
a RF il 28.5.1997, DG 3512);
·
fr. 294.37/mq per il mapp.
n. __________ di 3397 mq in località __________ (iscr. a RF il 15.6.1998, DG
4343);
·
fr. 345.22/mq per il mapp.
n. __________ di 869 mq in località __________ (iscr. a RF il 9.7.1998, DG
5404).
Una volta depennati i dati concernenti i mapp.
__________ (valore estremo negativo) e __________ (aggiudicazione asta UEF), i
negozi restanti evidenziano il pagamento di un prezzo medio di fr. 219.20/mq
ben lontano dal valore venale di fr. 300.-/mq che il Tribunale di
espropriazione ha ritenuto di attribuire ai mapp. __________ e __________. Il
risultato cui è pervenuto il primo giudice merita nondimeno di essere tutelato.
Non solo perché la predetta cifra di fr. 220.- il mq è il frutto di una mera
media matematica influenzata in modo importante dalle compravendite di fondi
oggettivamente scadenti come le part. __________ e __________, ma soprattutto
perché va in ogni modo corretta ed adeguata in funzione delle specificità
giuridiche e fattuali dei mappali espropriati. Orbene, tenuto conto in particolare
delle dimensioni, della loro posizione, degli accessi di cui fruiscono e delle
possibilità di utilizzazione assicurate dalle vigenti norme di PR, non appare
per nulla fuori luogo assegnare ai terreni espropriati un valore superiore
nella misura del 35% alla quotazione media reperita per proprietà analoghe in
regime di libero mercato. Tanto più che nei comuni vicini sono stati soluti
importi simili, dell'ordine di 280.- fr. il mq, per sedimi a destinazione
esclusivamente artigianale e che nel 1998 il mercato immobiliare ha iniziato a
manifestare qualche primo, leggero segno di ripresa.
Le caratteristiche dei mapp. __________ e
__________ non permettono tuttavia alla proprietà di raggiungere il livello di
pregio decantato dagli espropriati. Questi omettono infatti di considerare che
il complesso fondiario risulta svilito dalla sua stessa collocazione nelle
vicinanze della rete ferroviaria ed autostradale, fonte di emissioni foniche ed
atmosferiche tutt'altro che trascurabili. Ai potenziali parametri edificatori
dei due mappali non può essere data d'altronde l'importanza attribuitagli dagli
insorgenti, poiché la disarmonia che contraddistingue il mercato immobiliare
ticinese conduce ad un appiattimento dei valori e non permette di stabilire un
nesso direttamente proporzionale tra il prezzo del terreno e le sue possibilità
di sfruttamento (RDAT 1989 N. 70; STA 7.9.1994 in re Galli). Quanto alla stima
peritale del mapp. __________ - fondo che questo Tribunale ha escluso dalla
lista di quelli considerati per l'estimo siccome aggiudicato ad un'asta dell'UEF
- trattasi di valutazione eseguita in seno al concordato chiesto dal suo
proprietario che non avrebbe comunque potuto interferire nella fissazione
dell'indennità espropriativa, la quale deve corrispondere ai reali valori di
mercato desunti da libere contrattazioni.
In quanto
volta a contestare l'indennità di fr. 300.- il mq riconosciuta dal primo giudice
per l'esproprio del nudo terreno, l'impugnativa si avvera dunque infondata.
- Indennità
per la demolizione parziale del magazzino al sub. V del mapp. __________
Gli insorgenti reputano irrisorio
l'indennizzo di fr. 116'000.- assegnato dal Tribunale di espropriazione per la
demolizione parziale (mc 1654.728 su 3633.291) del magazzino al sub. V del mapp.
__________ e postulano un risarcimento di almeno 200'000.- fr. come da perizia
del loro esperto di fiducia.
3.1. La
dottrina d'estimo concorda nel ritenere che il valore venale di una proprietà
edificata debba essere calcolato in base ad una media ponderata tra il valore
metrico ed il valore a reddito allorquando questi due valori - per ragioni di
vario genere - non coincidono (Hess-Weibel, op. cit., N. 101 ad art. LFespr; Wiederkehr,
Die Expropriationsentschädigung, p. 46 ss.; Hägi, Die Bewertung von Liegenschaften,
p. 191 ss.; Nägeli-Wenger, Der Liegenschaftenschätzer, p. 99). In termini
matematici questo principio si traduce nella formula
(valore metrico) + (valore di reddito x fattore di
ponderazione)
1 + fattore di ponderazione
usualmente
applicata dai giudici delle espropriazioni e dagli uffici cantonali di stima
(cfr. art. 7 del Regolamento 19 dicembre 1997 sulla stima ufficiale della
sostanza immobiliare). Il valore (cubi)metrico viene calcolato in base al
valore a nuovo della costruzione e dei costi secondari, deprezzati di norma
secondo la vetustà. Il valore a reddito si desume invece dal reddito lordo annuo,
capitalizzato ad un tasso corrispondente di regola a quello d'interesse
praticato in media per le ipoteche di 1° rango aumentato di 0.5-5 punti a
dipendenza della destinazione e della vetustà dell'immobile. Quanto al fattore
di ponderazione, viene determinato in funzione del genere della costruzione.
3.2. Nel caso di specie, il Tribunale di
espropriazione ha ritenuto di poter indennizzare la perdita parziale del
magazzino sulla scorta del suo solo valore reale, quantificato in fr. 116'000.-
(fr. 70.- il mc). Fatte le dovute verifiche, questa conclusione regge alle
critiche degli insorgenti, atteso che un estimo operato in stretto ossequio dei
criteri indicati al considerando precedente non avrebbe comunque giovato loro.
In effetti, negli ultimi quarant'anni il
tasso di interesse medio praticato in Svizzera sulle ipoteche di 1° rango è
stato del 5.20 % circa (Nägeli/Wenger, op. cit., p. 88). Aggiungendo a questa
cifra 1 punto percentuale per la vetustà e la destinazione a magazzino dello
stabile (vedi Nägeli/Wenger, op. cit., p. 89), si ottiene un tasso di capitalizzazione
del 6.20 % che applicato al canone di locazione annuo della parte demolita
(determinabile con un apprezzamento generoso in non più di fr. 5'000.-, tenuto
conto della pigione di fr. 60'000.- percepita per tutto il complesso della proprietà)
consente di attribuirle un valore a reddito di fr. 80'645.-. Questa cifra va di
seguito mediata con il valore metrico, utilizzando un fattore di ponderazione
che stante il genere di immobile dedotto in esproprio non può essere superiore
a 1. Ne consegue un valore venale di fr. 98'323.-, di gran lunga inferiore all'indennità
riconosciuta dal Tribunale di espropriazione. Anche volendo magnanimamente
attribuire alla parte espropriata un valore metrico di fr. 90.-/mc in esito ad
una sottovalutazione del deprezzamento provocato alla costruzione dall'età e
dal suo stato di conservazione, non si otterrebbe in ogni modo miglior risultato
finale.
Il risarcimento allocato dalla prima istanza
per la demolizione parziale del magazzino al sub. V del mapp. __________ va dunque
confermato siccome favorevole agli espropriati e insuscettibile in quanto tale
di essere modificato a loro danno (art. 65 cpv. 4 PAmm).
- Immissioni
moleste e svalutazione della porzione residua
I ricorrenti lamentano una svalutazione
della porzione residua della proprietà, che a seguito dell'espropriazione
acquisirebbe una sagoma allungata difficilmente sfruttabile a fini edilizi. Sostengono
inoltre che la sistemazione di via __________ provocherà un aumento delle
immissioni foniche ed atmosferiche tale da intaccare pesantemente il valore del
possedimento.
4.1. L'indennità espropriativa deve
comprendere tutti i pregiudizi cagionati al proprietario in seguito
all'estinzione o alla limitazione dei suoi diritti, segnatamente - nel caso di
espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi -
l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito (art.
11 lett. b Lespr). Si ritiene dovuto un indennizzo per la svalutazione della
porzione rimanente non solo quando il rimpicciolimento o il cambiamento di
forma della proprietà ne compromettono l'utilizzazione (RDAT II-1994 N. 63), ma
anche quando sull'area espropriata viene realizzata un'opera generatrice di inquinamento
fonico o atmosferico, con un conseguente aumento delle immissioni nelle
adiacenze (RDAT 1989 N. 75). In questo caso il proprietario può di principio
rivendicare un indennizzo per la diminuzione di valore della frazione residua
in base all'art. 11 lett. b Lespr. I proprietari di fondi non toccati
direttamente dall'esproprio finalizzato alla realizzazione di un'opera viaria
possono invece invocare l'avverarsi di un'espropriazione di diritti di vicinato
- ed ottenere un indennizzo per il deprezzamento della loro proprietà - se il
danno subito è speciale, imprevedibile e grave; solo se queste tre condizioni
sono adempiute cumulativamente si può parlare di immissioni eccessive ex art.
684 CCS idonee a generare obbligo di risarcimento (cfr. DTF 124 II 548, 121 II
328 e rinvii). Tuttavia il deprezzamento non è di norma ammesso negli
agglomerati urbani importanti, dove ogni proprietario deve prevedere la
possibilità di sistemazioni e allargamenti delle strade nelle immediate vicinanze.
In caso di immissioni pregiudizievoli la
giurisprudenza (DTF 106 Ib 381) opera pertanto una distinzione tra il
proprietario colpito da un'espropriazione formale vera e propria e quello che,
proprio a causa delle immissioni, è sostanzialmente vittima solo di
un'espropriazione di diritti di vicinato; il primo potrà sollecitare il
riconoscimento di un'indennità ex art. 11 lett. b Lespr non appena esiste un
rapporto di causalità adeguata tra la perdita del terreno e il danno proveniente
dalle immissioni, il secondo - che beneficia soltanto della protezione
accordatagli dal diritto di vicinato (art. 684 e 679 CCS) - per ottenere
riparazione dovrà invece provare la gravità, la particolarità e
l'imprevedibilità del danno. Come ben puntualizza il TF nella giurisprudenza
citata, può quindi succedere che un proprietario costretto a cedere parte del
proprio terreno venga risarcito anche per il danno cagionato da immissioni di
rumore, polvere, ecc. non eccessive provenienti dall'opera, mentre un altro
proprietario, toccato in egual misura dalle medesime immissioni ma non
espropriato formalmente, si veda rifiutato qualsiasi indennizzo (RDAT II-1998
N. 27).
4.2. A seguito dell'espropriazione il mapp.
__________ ha perso tutto il suo settore meridionale (405 mq circa su 1'059),
mentre il mapp. __________ è stato privato del terreno che costeggia via Sottobisio
lungo un centinaio di metri circa (la striscia avulsa misura circa 350 mq ed è
stata staccata da un fondo ampio ben 12'366 mq).
Le particelle in oggetto, da decenni
intestate alla famiglia __________ (cfr. estratti censuari e decisione 30
aprile 1965 della Commissione federale di stima del VII Circondario relativa
agli espropri per la costruzione della N2 in territorio di Balerna e Novazzano,
p. 54), risultano con ogni evidenza economicamente connesse e formano un
complesso fondiario unitario. La proprietà va dunque vista e valutata nel suo
insieme. Questo ineluttabile approccio porta immediatamente ad escludere che
l'ampia frazione risparmiata dall'esproprio abbia subito un deprezzamento
indennizzabile. Il leggero cambiamento di forma sofferto dal possedimento non
ha per nulla pregiudicato le sue possibilità di sfruttamento, che nel complesso
sono rimaste immutate; nello spazio restante è possibile aggiungere nuove costruzioni
o ampliare quelle esistenti e come in passato la proprietà può essere
riedificata completamente previa demolizione degli stabili eretti svariati anni
fa.
Il rimpicciolimento conseguente
all'espropriazione non ha avuto conseguenze negative neppure sulla situazione
venutasi a creare con lo scioglimento di comproprietà e contestuale rettifica
di confini che gli espropriati hanno realizzato nel dicembre del 1998,
operazione che ha portato alla costituzione di tre mappali in luogo dei due in
essere fino a quel momento. Le tre particelle, segnatamente la nuova __________
(4'844 mq) costituita dalla precedente __________ (1'059 mq) e dalla parte meridionale
(mq 3'785) del mapp. __________, sono perfettamente utilizzabili malgrado
l'esproprio che ha colpito i fondi con i quali sono state formate.
4.3. Dagli atti si desume che il terreno
espropriato, di complessivi 755 mq, è servito ad allargare il sedime stradale
di via Sottobisio, in precedenza caratterizzato dalla limitata larghezza (5.00
m) della carreggiata in corrispondenza dei sottopassi della strada cantonale e
della linea delle __________. Ciò non significa tuttavia ancora che le part.
__________ e __________ hanno subito un incremento del carico fonico e
ambientale tale da sminuirne il valore. Intanto occorre premettere che la sistemazione
di via __________ si è resa necessaria per ovviare ad una manifesta situazione
di pericolo generata soprattutto dai veicoli pesanti, che in certi punti erano
costretti ad invadere la corsia di contromano e non riuscivano ad incrociare
tra di loro (cfr. relazione tecnica sull'opera, p. 2). L'intervento si
configura alla stregua di una tipica miglioria ai sensi dell'art. 39a Lstr, che
non comporta una modifica sostanziale dell'uso e della funzione della strada.
Già prima dell'allargamento, via __________ - in corrispondenza del fronte S-W
dei mapp. __________ e __________ - era d'altronde gravata da un TGM di 5743
unità (dato riferito al 1996) che non provocava alcun superamento dei valori limite
d'immissione sanciti dall'OIF per le zone con GS III (cfr. allegato 3 OIF;
catasto del rumore stradale del comune di __________, estratto riguardante la
strada cantonale Sottopassaggio __________ allegato all'incarto del TE). A
fronte di simili emergenze, è escluso che la sistemazione di via __________
possa aver intaccato il valore della proprietà __________, già penalizzato
dalla sua vicinanza con l'autostrada e la linea ferroviaria. Quand'anche il
traffico sulla strada cantonale dovesse raddoppiare a cagione delle migliorie
apportate all'impianto, il mapp. __________ non subirebbe infatti immissioni
superiori ai limiti di legge (cfr. citato catasto dei rumori, conclusioni a p.
8).
I ricorrenti adducono nondimeno che gli
interventi eseguiti potenziano il collegamento stradale, incrementando il
traffico e con esso l'aggravio fonico e atmosferico nelle adiacenze della cantonale.
In tal caso però la svalutazione di cui si dolgono gli insorgenti con
riferimento all'incremento delle immissioni non sarebbe affatto dovuta all'evento
espropriativo di cui sono rimasti vittime, quanto piuttosto alla sistemazione
stradale vera e propria disposta dal Cantone, con la conseguenza che il deprezzamento
dei fondi dovuto all'ipotetico aumento di inquinamento si sarebbe verificato
anche in assenza di un esproprio a carico del mapp. __________ e __________.
Tra l'espropriazione e la presunta perdita di valore delle particelle verrebbe
quindi a mancare un rapporto di causalità adeguata sufficiente per giustificare
il riconoscimento di un indennizzo ex art. 11 lett. b Lespr.
4.4. Resta da esaminare se le pretese dei
ricorrenti non possano essere soddisfatte in base alle regole che informano il
risarcimento del danno nell'ambito dell'espropriazione dei diritti di vicinato.
Come accennato in antecedenza, secondo la
giurisprudenza sono dati gli estremi di un indennizzo per titolo di
espropriazione formale di diritti di vicinato se lo sfruttamento conforme alla
sua destinazione di un'opera pubblica appartenente ad una collettività che
fruisce del diritto di espropriazione, è fonte di immissioni eccessive ai sensi
dell'art. 684 CCS, tali da provocare ai proprietari colpiti un pregiudizio
cumulativamente speciale, grave e imprevedibile (DTF 124 II 548, 123 II 490,
121 II 328, 119 Ib 355). Il presupposto della specialità è adempiuto
allorquando le immissioni raggiungono un'intensità che eccede il limite dell'usuale
e del tollerabile (DTF 123 II 492). Il requisito della gravità concretizza
invece il principio della proporzionalità e concerne il danno provocato dalle
immissioni, che deve essere importante al punto da provocare una considerevole
svalutazione della proprietà toccata (DTF 123 II 493). La condizione
dell'imprevedibilità - posta dal Tribunale federale soprattutto in opposizione
agli sviluppi attendibili del traffico stradale, ferroviario e aereo - è data
infine se il proprietario colpito non poteva immaginarsi che avrebbe subito un
pregiudizio a causa delle immissioni provocate dall'utilizzazione di un'opera
pubblica esistente, ampliata o di nuova costruzione (cfr., sull'argomento, Bovey,
L'expropriation des droits de voisinage, p. 163 ss.).
Nell'evenienza concreta, alle lamentate
immissioni fanno difetto tutti i requisiti esatti dalla giurisprudenza. I dati
riportati nel catasto dei rumori (cfr. consid. 3.3. che precede) dimostrano
infatti che le immissioni non trascendono i valori fissati nella legge e non
provocano un deprezzamento tangibile della proprietà. Quanto all'imprevedibilità,
non si può fare a meno di annotare che via __________, dipartendosi dalla
strada cantonale principale __________ per attraversare la zona artigianale ed
industriale di __________, è sempre stata un collegamento cruciale.
L'importanza e la posizione strategica di questa arteria nel contesto dell'assetto
viario del comune è da tempo talmente evidente che gli espropriati dovevano
aspettarsi uno sviluppo futuro del traffico e degli inconvenienti ad esso
connessi (DTF 116 Ib 11).
Ne segue che le rivendicazioni dei
ricorrenti non possono essere accolte neppure in applicazione dei principi che
informano l'espropriazione dei diritti di vicinato.
- Ferme
queste premesse, il ricorso è respinto con la conseguente conferma del giudizio
impugnato.
La tassa
di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza, atteso che la regola
prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in
questa sede sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr,
gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di Vira Gambarogno).
Per questi motivi,
visti gli art. 13 ss., 40 OIF; 9, 11, 19, 50, 70, 73 Lespr;
39a Lstr; 49 NAPR di __________; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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