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Numero d'incarto:
50.2001.20
Data decisione, Autorità:
11.01.2002, TRAM
Incarto n.
50.2001.00020
Lugano
11 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 2001 di
__________,
patr. da: st.leg. __________,
contro
le decisioni 26 aprile 2001 e 8 maggio 2001 (no.
50/99) del Tribunale di espropriazione, prolate in merito alla domanda di
espropriazione materiale, rispettivamente di anticipazione
dell'espropriazione formale, che il ricorrente ha inoltrato l'11 novembre
1999 nei confronti del comune di __________ relativamente al proprio mapp.
__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
__________ è proprietario del mapp. __________ di ____________________, un
fondo di complessivi mq 7520 posto in declivio alle spalle della Chiesa di
__________; la proprietà, censita in parte come prato (mq 5566) e in parte come
bosco (mq 1923) ospita due rustici, di cui uno solo intavolato a RF (sub. C di
mq 31);
che nel
1973 il fondo era stato incluso nei territori protetti giusta il DFU del 17
marzo 1972; contestato invano il provvedimento sin davanti al Consiglio
federale, il 22 maggio 1978 __________, allora proprietaria del fondo, aveva
quindi promosso un procedimento di espropriazione materiale nei confronti del
Cantone e del comune di __________ a dipendenza delle restrizioni subite, ma
nel gennaio 1991 - una volta definiti con precisione i limiti dell'azzonamento
attribuito al mapp. __________ dal PR locale nel frattempo entrato in vigore -
ha desistito dalle proprie pretese e la causa è stata stralciata dai ruoli;
che il PR
di __________ approvato dal Governo il 3 dicembre 1985 ha infatti inserito la
parte orientale del terreno, quella situata a ridosso della chiesa, in zona
AP/EP al fine di salvaguardare il monumento ecclesiastico; il settore mediano è
stato invece attribuito alla zona RP (residenziale particolare), mentre la
frazione occidentale è stata collocata al di fuori della zona edificabile;
che il 15
giugno 1999 il consiglio comunale di Riva San Vitale ha adottato un piano
particolareggiato del nucleo (PPN), il quale prevede l'inclusione dell'intero
mapp. __________ in zona "parchi, giochi o coltivi", oltre
all'esproprio della porzione dello stesso fondo in precedenza assegnata alla
zona edificabile;
che
__________ ha tempestivamente impugnato le risultanze del PPN innanzi al
Consiglio di Stato e l'11 novembre 1999 ha inoltrato al Tribunale di
espropriazione una domanda di espropriazione materiale, rispettivamente di
anticipazione dell'espropriazione formale, riferendosi esplicitamente alle
conseguenze del PPN non ancora approvato; nel contesto di questa domanda il
proprietario del mapp. __________ ha rivendicato la rifusione dei danni subiti,
compresi quelli derivanti da eventi del passato non necessariamente
riconducibili a misure costitutive di esproprio;
che con
risposta 13 marzo 2000 il comune di __________ ha contestato siccome
irricevibili le pretese notificate da __________ sottolineando che in quanto
fondata sul progetto di PPN la richiesta di espropriazione materiale era
prematura e che l'ordinamento giuridico ticinese non conferisce al proprietario
il diritto soggettivo di postulare l'esproprio formale di un suo bene;
che in
sede di replica e di duplica, così come all'udienza del 28 settembre 2000, le
parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e
domande;
che
chiamato ad esprimersi in via pregiudiziale sulle eccezioni sollevate dal comune,
con sentenza 26 aprile 2001 il Tribunale di espropriazione ha respinto per
irricevibilità la domanda di __________ volta ad ottenere l'anticipazione
dell'espropriazione formale e sospeso la procedura (di espropriazione
materiale) in attesa di una decisione definitiva circa l'assetto pianificatorio
del mapp. __________; a quest'ultimo proposito il primo giudice ha annotato che
l'istanza era effettivamente prematura nella misura in cui si richiamava ad uno
strumento pianificatorio non ancora entrato in vigore, ma che la sua reiezione
avrebbe costituito un formalismo eccessivo;
che il 3
maggio seguente __________ ha presentato istanza di interpretazione del
predetto giudizio al Tribunale di espropriazione, chiedendo in pratica di
continuare la procedura di espropriazione materiale avviata l'11 novembre 1999
e di ritenere sospesa solo la procedura relativa alla domanda di espropriazione
formale incoata lo stesso giorno; l'istante ha inoltre sollecitato la riassunzione
del procedimento promosso nel 1978 da __________ e in via subordinata
l'apertura di un nuovo processo per le pretese notificate all'epoca;
che l'8
maggio 2001 il giudice delle espropriazioni ha respinto l'istanza in assenza di
qualsivoglia ambiguità nella decisione prolata il 26 aprile precedente;
che
mediante ricorso 23 maggio 2001 __________ ha impugnato entrambe le pronunzie
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in sostanza le
stesse domande sottoposte all'istanza inferiore in seno alla richiesta di
interpretazione;
che il
Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento del ricorso, riconfermandosi
nelle proprie decisioni e nelle motivazioni ivi contenute; ad identica conclusione
è pervenuto il comune di __________, il quale ha avversato partitamente le tesi
del ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;
che il 28
agosto 2001 il Consiglio di Stato ha approvato il PPN di __________, respingendo
nel contempo il gravame presentato da __________ avverso tale strumento
pianificatorio;
considerato, in
diritto
che la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente
e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr,
nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione
posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che il
ricorso all'esame è diventato in gran parte privo di oggetto con l'approvazione
del PPN; questo Tribunale non può tuttavia fare a meno di pronunciarsi in
merito almeno sommariamente, vuoi perché l'insorgente non ha ritirato la sua
impugnativa, vuoi perché occorre comunque statuire sulla ripartizione di spese
e ripetibili;
che
notoriamente la facoltà di avviare una procedura di espropriazione formale spetta
unicamente all'espropriante, ossia al titolare di un diritto di espropriazione
dedotto dalla legge o a colui al quale tale diritto è stato conferito
dall'autorità competente (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, N. 1224 ss.); all'occorrenza, il privato può adire
il Tribunale di espropriazione per notificare pretese tardive (art. 32 Lespr),
chiedere la retrocessione (art. 61-67 Lespr) o inoltrare domande ai sensi
dell'art. 39 Lespr volte a promuovere una causa di espropriazione materiale
fondata sugli art. 26 cpv. 2 Cost. e 5 cpv. 2 LPT (cfr. anche Hess-Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, p. 360 ss.);
che di
riflesso i giudici delle espropriazioni non hanno competenza alcuna per astringere
chicchessia ad iniziare procedure di espropriazione formale (DTF 102 Ib 58); in
effetti, dottrina e giurisprudenza insegnano che una simile ingiunzione può
essere impartita soltanto dall'autorità preposta alla sorveglianza dell'ente
espropriante, rispettivamente al conferimento del diritto di espropriazione
(cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., N. 1126; Moor, Droit administratif
vol. III, p. 424 e la giurisprudenza richiamata dai due autori, in particolare
DTF 124 II 549);
che
laddove respinge per irricevibilità la domanda mirante a promuovere l'espropriazione
formale del mapp. __________ la decisione impugnata del 26 aprile 2001 non
presta dunque il fianco a critiche di sorta;
che di
regola l'espropriazione materiale è provocata da una misura pianificatoria
particolarmente limitativa del diritto di proprietà (sul concetto di
espropriazione materiale vedasi per tutte DTF 125 II 433); il momento
determinante per stabilire se sussiste o meno esproprio materiale è quello in
cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione della
proprietà (DTF 121 II 417 e rinvii);
che
secondo la legislazione cantonale il piano regolatore (art. 39 cpv. 1 LALPT) e
il piano particolareggiato (art. 55 cpv. 1 LALPT) entrano in vigore con
l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione è condizione di validità
ed ha effetto costitutivo;
che sulla
scorta di queste brevi premesse, appare evidente che non vi può essere
espropriazione materiale e relativo pregiudizio patrimoniale prima dell'entrata
in vigore del provvedimento che dovrebbe generarla e dal quale si vogliono far
dipendere le pretese di risarcimento;
che in
quanto esplicitamente fondata su di una misura pianificatoria non ancora approvata,
l'istanza di espropriazione materiale 11 novembre 1999 proposta dal ricorrente
era senz'altro da respingere siccome manifestamente prematura; a dispetto di
quanto sostiene __________, il diniego di un permesso di costruzione o
l'adozione di una decisione sospensiva quale misura di salvaguardia della
pianificazione non legittimano di certo il proprietario interessato ad
inoltrare anticipatamente domande d'indennità per titolo di espropriazione
materiale;
che a
prescindere dal preciso richiamo al PPN non ancora approvato, la domanda
dell'11 novembre 1999 non indicava d'altronde nessun'altra misura di natura
pianificatoria suscettibile di provocare espropriazione materiale; in
particolare, pur accennando ad una situazione pregiudizievole di incertezza
giuridica, non specificava quali vincoli del passato avrebbero originato
espropriazione materiale consentendo ancora l'inoltro di cospicue pretese
d'indennità non perente per tale titolo;
che solo
con la domanda di interpretazione del 3 maggio 2001 l'insorgente ha specificato
che le pretese potevano derivare dai "precedenti PR del comune di
__________ " e che comunque il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto
riassumere il procedimento promosso nel 1978 da __________ o aprirne uno nuovo
al fine di soddisfare le pretese notificate all'epoca;
che le
istanze di interpretazione sono proponibili unicamente contro dispositivi ambigui,
incompleti od oscuri (art. 40 PAmm) al fine di precisarne il contenuto senza alcuna
modifica della decisione originaria (cfr. in tal senso Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, N. 1a ad art. 40);
che il
dispositivo della sentenza 26 aprile 2001 del Tribunale di espropriazione risultava
perfettamente chiaro e comprensibile; a giusta ragione dunque il primo giudice
ha respinto l'istanza di interpretazione del 3 maggio seguente con la quale il
ricorrente ha tentato di introdurre nel contenzioso argomentazioni e soprattutto
domande nuove;
che su quest'ultime
l'istanza inferiore non si è ancora chinata, cosicché neppure questo Tribunale
- al quale non possono essere in ogni modo sottoposte nuove domande (art. 63
cpv. 2 PAmm) - può pronunciarsi a riguardo;
che
spetterà al Tribunale di espropriazione decidere se le richieste formulate il 3
maggio 2001 sono ammissibili stante la particolare natura dell'atto nel quale
sono state inserite e, all'occorrenza, se è possibile riprendere la causa di
espropriazione materiale chiusa per desistenza dieci anni orsono,
rispettivamente se è possibile - tenuto conto dei termini di perenzione vigenti
in materia - dar seguito positivo alle rivendicazioni dell'insorgente riferite
a remote restrizioni in caso di apertura di un nuovo procedimento;
che
stante quanto precede il ricorso è integralmente respinto, con seguito di spese
e ripetibili (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost; 5 LPT; 39, 55 LALPT; 39, 50,
70 Lespr; 18, 28, 31, 40, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso è
respinto.
-
La tassa
di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore
obbligo di rifondere al comune di __________ fr. 1'000.- per titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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