AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.2001.17
Data decisione, Autorità:
24.05.2002, TRAM
Incarto n.
50.2001.00017-18
Lugano
24 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio, in sostituzione del giudice Raffaello
Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 23 marzo 2001 di
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
le decisioni 21 febbraio 2001 (no. 31/86-138 e
16/94-43) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina,
prolate nell'ambito dei procedimenti di espropriazione formale promossi dall'__________
(__________) a carico del mapp. __________ di __________ di proprietà della
ricorrente;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietaria del mapp. __________ di __________, un fondo di complessivi
6'128 mq pervenutole in eredità dal padre __________ e così censito a RF:
a) prato mq 5'913
B)
baracca mq 22
C)
portico mq 15
D)
abitazione mq 163
E)
autorimessa mq 15
Il terreno, di forma curvilinea, si trova al
limite della zona residenziale della frazione di __________ in località
__________. Le costruzioni esistenti sono concentrate nella parte superiore del
fondo, posta a settentrione e di natura pianeggiante, mentre la porzione
inferiore è costituita da una ripida scarpata orientata verso S/W confinante a
valle con il mapp. __________, una ex cava di inerti. Quest'ultimo e la vicina
part. __________, un tempo appartenenti ad __________, sono attualmente di
proprietà dell'ESR, che li ha acquisiti in via di compravendita (mapp.
__________) e di espropriazione (mapp. __________) per realizzare in loco una
discarica controllata di classe III per RSU.
B. Il PR di
__________ entrato in vigore il 1° dicembre 1987 ha collocato la parte settentrionale
del mapp. __________ (mq 1660) in zona R2. Il settore meridionale (mq 4468) è
stato invece inserito in una zona AP destinata a parco pubblico, al pari di
tutta la superficie che accoglie la deponia. Due convenzioni stipulate tra il
municipio di __________ ed il __________ prevedono in effetti che il sedime
utilizzato quale discarica, debitamente sistemato, sarà donato al comune
trascorsi dieci anni dalla chiusura dell'impianto o al momento in cui le
emissioni saranno diventate ambientalmente trascurabili.
__________ ha impugnato il vincolo, ma i
suoi ricorsi sono stati respinti dal Consiglio di Stato, contestualmente
all'approvazione del PR, dal Tribunale della pianificazione del territorio
(decisione 6 maggio 1993) e, infine, dal Tribunale federale (sentenza 10
novembre 1993).
Preso atto della reiezione del gravame
presentato dal padre innanzi al TPT, il 3 giugno 1993 __________ ha quindi
promosso una causa contro il comune di __________ postulando un indennizzo di
espropriazione materiale di fr. 200.- il mq a dipendenza della restrizione di
PR sancita sulla sua proprietà. Con sentenza 16 ottobre 1998 il Tribunale di
espropriazione ha respinto la domanda negando la sussistenza dell'esproprio materiale.
Adito dalla soccombente, il 13 novembre 2000 il Tribunale cantonale
amministrativo ha confermato il giudizio di prima istanza.
C. Negli
ultimi anni il mapp. __________ è stato pure oggetto di due procedure di espropriazione
formale.
a) Con la prima, avviata nel 1986 (inc. TE
no. 31/86), il __________ ha sollecitato l'esproprio della parte meridionale
del fondo (mq 3'934 mq) e la sua anticipata immissione in possesso in vista
dell'ampliamento e della sistemazione della discarica, offrendo un'indennità di
fr. 8.- il mq.
Il 6 ottobre 1986 l'allora proprietario del
terreno __________ si è opposto all'espropriazione e all'anticipata immissione
in possesso, notificando nel contempo una pretesa di indennizzo di fr. 200.- il
mq oltre a fr. 100'000.- per la svalutazione della porzione residua.
Dopo aver sentito le parti in occasione di
un'infruttuosa udienza di conciliazione, il 3 giugno 1987 il Tribunale di
espropriazione ha respinto l'opposizione e concesso la presa di possesso anticipata
dei diritti espropriati a far tempo dalla produzione - avvenuta il 2 luglio
1987 - di un referto fotografico comprovante la situazione esistente in loco.
Alla morte di __________ la figlia
__________ è subentrata nel processo e ha inoltrato le conclusioni di causa,
chiedendo un risarcimento di fr. 200.- il mq per la superficie espropriata, nel
frattempo ridotta a 3'028 mq, rispettivamente fr. 40.- il mq nel caso in cui lo
scorporo venisse considerato inedificabile, oltre a fr. 160'000.- per il
deprezzamento subito dalla parte restante.
Nel settembre del 1998 le parti hanno poi
convenuto di limitare l'esproprio ad un'area di complessivi 2'657 mq, di cui 15
mq indennizzati in natura aggregando al mapp. __________ un triangolino di
terreno prelevato dal confinante mapp. __________ di proprietà dell'ente
espropriante.
b) Il 3 maggio 1994 l'__________ ha inoltre
dato avvio all'espropriazione di alcuni diritti necessari alla completazione
dell'impianto di captazione del biogas proveniente dalla discarica (inc. TE no.
16/94). Le tabelle espropriative prevedevano l'occupazione temporanea di ca.
1'500 mq del mapp. __________, nonché l'iscrizione di una servitù di condotta a
carico di 110 ml del fondo e la posa di tre pozzetti di ispezione mediante
versamento di un 'indennità globale di fr. 2'265.-.
Con scritto 14 giugno 1994 la proprietaria
si è tuttavia opposta all'espropriazione, chiedendo nello stesso tempo una
modifica dei piani ed un indennizzo di fr. 1.-/mq mensili per l'occupazione
transitoria, fr. 30.-/ml per l'aggravio delle canalizzazioni, fr. 1000..- per
ogni pozzo e fr. 250'000.- per il danno cagionato dalle immissioni moleste.
All'udienza del 13 dicembre 1994 l'ente
espropriante ha spiegato le ragioni tecniche che ostavano alla posa delle
condotte nel settore del fondo già oggetto di espropriazione. L'__________ ha
inoltre domandato l'anticipata immissione in possesso, avversata dall'espropriata.
Esperito il sopralluogo, con giudizio 18
maggio 1995 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'opposizione
all'esproprio, la domanda di modifica dei piani e accordato l'anticipata
immissione in possesso.
In sede di conclusioni __________ ha
nondimeno rinnovato tutte le sue pretese risarcitorie, in particolare quella di
250'000.- fr. fondata su una presunta espropriazione di diritti di vicinato.
D. Il
Tribunale di espropriazione ha emanato la sua sentenza in entrambe le procedure
il 21 febbraio 2001.
a) Per l'esproprio formale del terreno
necessario alla sistemazione della discarica il primo giudice ha riconosciuto
alla proprietaria un'indennità di fr. 17.- il mq.
Ricordato che il mapp. __________ non è
stato oggetto di espropriazione materiale ed accertato che tra il 1985 ed il
1988 i prezzi pagati in zona per l'acquisto di fondi inedificabili variavano da
un minimo di fr. 2.23/mq ad un massimo di fr. 59.71/mq, il Tribunale di
espropriazione ha deciso per finire di accordare all'espropriata un'indennità
inferiore all'usuale valore venale medio dei terreni agricoli a causa dello stato
e delle effettive possibilità di sfruttamento della superficie avulsa, in gran
parte scoscesa ed instabile.
Quanto alla svalutazione della porzione
residua, la prima istanza ha negato che l'intervento espropriativo potesse
incidere sulle possibilità di sfruttamento della parte settentrionale della proprietà,
già edificata e dotata di un'ampia area di sfogo ancora ricca di indici.
b) In relazione alla posa dell'impianto di
captazione del biogas il Tribunale di espropriazione ha assegnato un indennizzo
di fr. 1.50/ml per la costituzione di una servitù di condotta lungo un tratto
di 110 ml, fr. 200.- per ciascuno dei tre pozzetti previsti e fr. 1.-/mq/anno
per l'occupazione temporanea di ca. 1'500 mq. Ha invece respinto la domanda di
risarcimento legata alle immissioni moleste, annotando che stando ai rilievi
peritali le emanazioni vengono captate in buona misura e dopo il trattamento di
combustione non sono nemmeno considerate gas di discarica. Durante i sopralluoghi
il Tribunale non ha d'altronde notato odori particolari, né altri proprietari
di abitazioni poste nelle vicinanze si sono lamentati di effluvi molesti
provenienti dall'impianto, per cui le immissioni - quand'anche si fossero manifestate
- sarebbero state tollerabili o comunque non incompatibili con la destinazione
residenziale dei fondi colpiti.
E. Mediante
distinti ricorsi 22 marzo 2001 __________ ha impugnato le predette pronunzie
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone la riforma.
a) Nel primo gravame l'insorgente ha chiesto
che l'indennità da versargli a seguito dell'esproprio di 2'657 mq del mapp.
__________ venga definita in fr. 40.- il mq per il terreno e in fr. 160'000.-
per le inconvenienze e il deprezzamento della frazione residua.
La ricorrente ha ricordato che la data
determinante per l'estimo è il 2 luglio 1987, epoca in cui il terreno non era
scosceso, ma si presentava in uno stato comparabile a quello odierno frutto dell'intervenuto
riempimento della discarica. A fronte di una tale situazione sarebbe iniquo non
riconoscerle un'indennità di almeno 40.- fr. il mq, cifra corrispondente a
quella che l'ente espropriante ha pagato in passato al padre per acquisire la
proprietà della cava ai contermini mapp. __________ e __________ al fine di
creare la deponia prima ed ampliarla poi. Una somma simile si giustificherebbe
anche tenuto conto del principio secondo cui un fondo sfruttato quale cava
assicura perlomeno la redditività di un buon sedime fruttato a scopo di
coltivazione, per cui il suo valore venale non può essere inferiore a quello di
un podere agricolo. D'altra parte, l'importo fissato dal Tribunale di
espropriazione non raggiunge nemmeno il valore di stima ufficiale e si
distanzia nettamente dalle indennità espropriative riconosciute in passato per
oggetti comparabili: deve quindi essere adeguato come postulato nell'impugnativa.
In tema di deprezzamento della frazione
restante, la ricorrente ha sottolineato che un risarcimento per tale titolo le
è dovuto sia in base all'art. 11 lett. b Lespr, sia in base alle norme che
regolano l'espropriazione dei diritti di vicinato. Il danno - ha precisato - si
identifica negli inconvenienti riconducibili alla gestione della discarica
dalla sua apertura sino alla costruzione dell'impianto di captazione del
biogas. La documentazione tecnica agli atti dimostra infatti che l'impianto ha
prodotto per anni importanti quantità di gas infiammabile e maleodorante, che
non captate per carenze progettuali si sono riversate sui fondi limitrofi.
Ancora oggi, una parte di questi gas destinati a regredire fino a completa sparizione
con il tempo, sfugge alla captazione dell'apposito impianto realizzato solo nel
1995 e si disperdono nell'ambiente circostante. Il deprezzamento della frazione
residua è certamente dovuto all'opera sull'area espropriata, che con la sua
maleodorante presenza ha impedito in particolare all'attuale proprietaria di
locare la casa d'abitazione del padre dopo il suo decesso.
b) La ricorrente ha sviluppato
considerazioni identiche in seno alla seconda impugnativa, proposta unicamente
contro il diniego di un'indennità per le immissioni moleste provenienti dalla
discarica deciso dal Tribunale di espropriazione nel contesto dell'esproprio
dei diritti necessari alla posa di alcune condotte dell'impianto di captazione
del biogas.
Anche in questo caso la ricorrente ha
ravvisato il danno soprattutto nella mancata locazione della casa d'abitazione
al sub. d del mapp. 906 dopo la morte del suo proprietario __________. La
perdita di redditività andrebbe quantificata in almeno 30'000.- fr. annui a
partire dal decesso avvenuto nel febbraio del 1989.
F. Il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione dei due gravami e la conseguente
conferma delle sentenze impugnate senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto
l'__________, il quale ha avversato partitamente le tesi dell'insorgente con
argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
della ricorrente e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 50
cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70
Lespr.
I gravami sono pertanto ricevibili in ordine
e possono essere decisi con un unico giudizio sulla scorta degli atti (art. 18
cpv. 1 PAmm).
Non spetta al Tribunale cantonale
amministrativo rimediare ad eventuali gravi carenze istruttorie poste in essere
dall'istanza inferiore. Nel caso in cui il Tribunale di espropriazione fosse
incorso in un accertamento incompleto dei fatti determinanti per il giudizio,
la causa gli sarà rinviata per l'integrazione degli atti e l'emanazione di una
nuova decisione (art. 65 cpv. 2 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, N. 2 ad art. 65 PAmm, p. 332 in fine).
- Valore
venale dello scorporo espropriato
La ricorrente contesta innanzi tutto il
risarcimento di fr. 17.- il mq accordatogli per l'avulsione di 2'657 mq della
sua proprietà.
In realtà, ai fini della quantificazione
dell'indennità occorre prendere in considerazione una superficie di mq 2'642,
poiché allorquando le parti hanno convenuto di ridurre a 2'657 mq l'area interessata
dall'esproprio, hanno anche concordato di aggregare al mapp. __________ un
triangolino di terreno di 15 mq prelevato dal confinante mapp. __________ di
proprietà dell'ente espropriante. Il saldo dell'operazione, come ben risulta
dal piano di mutazione no. 2197 del 27 luglio 1998 sottoscritto a sigillo dell'accordo,
è dunque di 2'642 mq a favore dell'__________.
Lo scorporo espropriato si trova in zona AP
e non è stato oggetto di espropriazione materiale (cfr. STA 13 novembre 2000 in
re __________). Di natura inedificabile, nel 1987 si presentava pianeggiante ma
instabile nella sua parte superiore, mentre la porzione inferiore era
costituita da una scarpata fortemente scoscesa a seguito di escavazioni e
franamenti (cfr. STA 13 novembre 2000 e rimandi, così come la vasta, eloquente
documentazione fotografica doc. I inc. TE 31/86 comprovante lo stato dei luoghi
il 17 giugno 1987, pochi giorni prima della data determinante). Situazione,
questa, presente nella sua essenza prima ancora della creazione della discarica
e riconducibile alle pluriennali attività di scavo a fini estrattivi esercitate
in loco da __________ (vedi STA già citata).
2.1.
Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione
di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve
subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto
dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la
stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse
avuto luogo, in modo che, per effetto dell'espropriazione, non subisca danni né
consegua vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes,
1986, N. 3 ss. ad art. 16 LFespr; G. Müller, in Commentaire de la Constitution
fédérale, N. 66 ad art. 22ter).
L'importo
dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato
(art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi
subiti dall'espropriato come conseguenza dell'espropriazione. Nel caso di
espropriazione parziale, l'indennità comprende inoltre l'importo di cui il
valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito (art. 11 lett. b
Lespr).
Il dies
aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19
prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi
al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v'è
presa di possesso anticipata, sarà determinante il momento dell'emanazione
della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19
seconda frase Lespr) e l'interesse legale sull'indennità inizierà a decorrere a
partire dalla data in cui la stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti
giorni dalla sua fissazione definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr).
In casu, il dies aestimandi va situato in
corrispondenza del 2 luglio 1987, giorno in cui il Tribunale di espropriazione
ha decretato l'anticipata immissione in possesso del diritto espropriato.
2.2. Dottrina e giurisprudenza concordano
nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in
base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad
art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337,
115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene
individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per
analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di
norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate
nell'anno precedente il dies aestimandi . Di eventuali differenze (per forma,
situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto
attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al
prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,
rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto
a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle
peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore
alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante,
e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire
elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit.,
N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36).
L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano
sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a
quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto
è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da
essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in
generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio
analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità,
siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio.
Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione
di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza
nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere
influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.
2.3. Il Tribunale di espropriazione ha
dichiarato in sentenza di aver applicato il metodo statistico-comparativo.
Dagli atti trasmessi a questo Tribunale risulta però impossibile comprendere in
base a quali transazioni il primo giudice ha operato il suo estimo. Premesso
che ai fini del giudizio possono essere prese in considerazione solo le
negoziazioni precedenti il dies aestimandi (DTF 122 II 344 consid. 5a), le uniche
due libere compravendite di fondi inedificabili di __________ rinvenute dal TE
risalgono al 1985 e indicano il pagamento di prezzi modesti: fr. 4.17 il mq per
il mapp. __________ di 14'364 mq e fr. 2.23 il mq per il mapp. __________ di
4'483 mq. I prezzi del 1986 concernenti terreni non edificabili sono stati
invece desunti da accordi bonali raggiunti nell'ambito di procedure
espropriative, che notoriamente non possono influire in modo determinante sulla
quantificazione dell'indennità espropriativa (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 86
ad art. 19 LFespr; RDAT I-1993 N. 51): fr. 11.25/mq per i mapp. __________,
__________ e __________ (esproprio parziale) e fr. 36.02/mq valuta 1° giugno
1981 per il mapp. __________ del padre della ricorrente, comprensivo di un
rustico ed espropriato dal __________ al fine di ampliare la discarica. Per il
1987, manca addirittura qualsiasi dato di riferimento.
Questa vistosa mancanza di risultati utili
impedisce con ogni evidenza una corretta applicazione del metodo
statistico-comparativo. Non è quindi dato di vedere come abbia fatto il Tribunale
di espropriazione ad attribuire allo scorporo espropriato un valore venale, ad
inizio luglio 1987, di 17.- fr. il mq, quando i prezzi pagati in seno alle
uniche due contrattazioni realizzate in regime di libero mercato non superano
fr. 4.20 il mq. Tale valutazione si avvera ancor più incomprensibile se si pon
mente alle caratteristiche negative della superficie dedotta in esproprio, che
il Tribunale medesimo ha descritto come costituita in gran parte da "una
scarpata scoscesa fortemente erosa franata ed instabile del tutto
inutilizzabile se non ai fini della stessa discarica".
Non potendo accreditare le conclusioni cui è
pervenuto il primo giudice in esito ad un accertamento del tutto insufficiente
delle transazioni concluse nella zona di riferimento, questo Tribunale si vede
costretto ad annullare la decisione impugnata e a rinviare la causa all'istanza
inferiore affinché statuisca nuovamente in merito previo esperimento di
un'accurata indagine (art. 65 cpv. 2 PAmm). Nell'ambito della nuova pronunzia
il valore venale dello scorporo espropriato dovrà essere individuato oggettivamente,
confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi
terreni in libere contrattazioni. All'occorrenza, il Tribunale di
espropriazione dovrà estendere le proprie ricerche all'intero decennio
precedente il dies aestimandi ad ai comuni confinanti con __________, tenendo
presente peraltro che l'oggetto da stimare non è parificabile ad una cava come
nel caso pubblicato nella RDAT 1990 N. 58, l'attività di estrazione in loco essendo
stata interrotta (ed indennizzata) nel lontano 1972 (vedi doc. 2 inc. TE 15/79,
rogito di compravendita 13 novembre __________).
- Immissioni
moleste e svalutazione della porzione residua
La ricorrente sostiene che la discarica ha
prodotto e malgrado l'impianto di captazione produce tuttora del biogas che si
riversa sul mapp. __________. Lamenta quindi un deprezzamento della frazione
residua del fondo e per tale titolo pretende un risarcimento di fr. 160'000.-
nella causa di espropriazione formale del terreno necessario alla sistemazione
della discarica e di fr. 250'000.- nella causa di esproprio dei diritti
necessari alla posa di una tubazione dell'impianto di captazione del biogas.
Nel primo caso per gli inconvenienti riconducibili alla gestione della discarica
dalla sua apertura sino alla realizzazione dell'impianto di captazione
(1973-1995), nel secondo per i disagi accusati negli anni successivi. In
entrambe le procedure adducendo in particolare una perdita di redditività derivante
dalla mancata locazione della casa d'abitazione al sub. d del mapp. __________
dopo la morte del suo proprietario __________.
3.1. L'indennità espropriativa deve
comprendere tutti i pregiudizi cagionati al proprietario in seguito
all'estinzione o alla limitazione dei suoi diritti, segnatamente - nel caso di
espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi -
l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito (art.
11 lett. b Lespr). Si ritiene dovuto un indennizzo per la svalutazione della
porzione rimanente non solo quando il rimpicciolimento o il cambiamento di
forma della proprietà ne compromettono l'utilizzazione (RDAT II-1994 N. 63), ma
anche quando sull'area espropriata viene realizzata un'opera generatrice di inquinamento
fonico o atmosferico, con un conseguente aumento delle immissioni nelle
adiacenze (RDAT 1989 N. 75). In questo caso il proprietario può di principio
rivendicare un indennizzo per la diminuzione di valore della frazione residua
in base all'art. 11 lett. b Lespr. I proprietari di fondi non toccati
direttamente dall'esproprio finalizzato alla realizzazione di un'opera molesta
possono invece invocare l'avverarsi di un'espropriazione di diritti di vicinato
- ed ottenere un indennizzo per il deprezzamento della loro proprietà - se il
danno subito è speciale, imprevedibile e grave; solo se queste tre condizioni
sono adempiute cumulativamente si può parlare di immissioni eccessive ex art.
684 CCS suscettibili di risarcimento (cfr. DTF 124 II 548, 121 II 328 e rinvii).
In caso di immissioni pregiudizievoli la
giurisprudenza (DTF 106 Ib 381) opera pertanto una distinzione tra il
proprietario colpito da un'espropriazione formale vera e propria e quello che,
proprio a causa delle immissioni, è sostanzialmente vittima solo di
un'espropriazione di diritti di vicinato; il primo potrà sollecitare il
riconoscimento di un'indennità ex art. 11 lett. b Lespr non appena esiste un
rapporto di causalità adeguata tra la perdita del terreno e il danno proveniente
dalle immissioni, il secondo - che beneficia soltanto della protezione
accordatagli dal diritto di vicinato (art. 684 e 679 CCS) - per ottenere
riparazione dovrà invece provare la gravità, la particolarità e
l'imprevedibilità del danno. Come ben puntualizza il TF nella giurisprudenza
citata, può quindi succedere che un proprietario costretto a cedere parte del
proprio terreno venga risarcito anche per il danno cagionato da immissioni di
rumore, polvere, ecc. non eccessive provenienti dall'opera, mentre un altro
proprietario, toccato in egual misura dalle medesime immissioni ma non
espropriato formalmente, si veda rifiutato qualsiasi indennizzo (RDAT II-1998
N. 27).
3.2. La superficie di 2'642 mq espropriata dall'__________
è stata prelevata dalla porzione meridionale del mapp. __________ inclusa in
zona AP ed è servita a sistemare la discarica controllata di __________ in
vista della sua chiusura definitiva. Dagli atti (cfr. le planimetrie 27 aprile
1995 allestite dall'ing. __________) si desume come l'esproprio abbia colpito
in pratica la zona scoscesa del fondo, risparmiando pressoché totalmente il
pianoro sovrastante, in particolare l'ampio spiazzo antistante la casa
d'abitazione posta a ridosso del confine settentrionale della proprietà. In sostanza,
l'espropriazione non ha intaccato minimamente la superficie edificabile del
fondo, che è rimasta ampia ca. 1660 mq e non ha subito alcun deprezzamento indennizzabile
in assenza di qualsivoglia limitazione suscettibile di pregiudicarne lo
sfruttamento edilizio. La ricorrente nemmeno lo pretende, individuando le cause
della presunta svalutazione nelle immissioni moleste provenienti dalla
discarica, dal giorno della sua apertura sino alla costruzione dell'impianto di
captazione del biogas. In tale evenienza però la perdita di valore della
proprietà lamentata dall'insorgente ha origini pregresse e non è riconducibile
tanto all'evento espropriativo che ci occupa, quanto piuttosto alla discarica
vera e propria ed ai processi di decomposizione in atto al suo interno, che
stando agli accertamenti peritali hanno sempre prodotto importanti quantità di
biogas riversatisi in misura imprecisata nelle adiacenze. L'espropriazione ha
comportato invero un sensibile avvicinamento della discarica al settore
edificabile del fondo, ma in tema di deprezzamento la proprietaria avrebbe
subito il medesimo pregiudizio, rispettivamente lo stesso genere di incomodi
destinati peraltro a scomparire, anche in assenza dell'intervento
espropriativo, resosi necessario ai fini della chiusura definitiva
dell'impianto. Nel caso di specie, tra l'esproprio e la rivendicata perdita di
valore del fondo non è insomma ravvisabile un rapporto di causalità adeguata
sufficiente per giustificare il riconoscimento di un indennizzo ex art. 11
lett. b Lespr.
Quanto alla mancata locazione della casa
d'abitazione dopo il decesso del suo proprietario __________ avvenuto nel
febbraio del 1989, occorre sottolineare innanzi tutto che tale funesto evento è
posteriore al 2 luglio 1987, giorno determinante per la valutazione
dell'indennità, e che pendente causa la ricorrente non hai mai notificato una
pretesa per asserita perdita di redditività del mapp. __________. Ancora il 23
aprile 1996, in sede di conclusioni, __________ ha insistito nella tesi secondo
cui l'esproprio aveva reso inedificabile una striscia di terreno di 1'000 mq
posta al culmine della discarica svalutandola di fr. 160.- il mq. La
rivendicazione fondata su una perdita del reddito locativo quale conseguenza
dell'espropriazione è stata presentata soltanto con il ricorso inoltrato a
questo Tribunale, a distanza quindi di oltre 12 anni dall'accadimento che ha
evidenziato il pregiudizio. Anche volendola considerare una pretesa d'indennità
tardiva riferita ad un danno che non era prevedibile o non lo era in tale
misura al momento del deposito dei piani (cfr. art. 32 lett. c Lespr), la richiesta
va disattesa siccome improponibile in questa sede (art. 63 cpv. 2 PAmm) e
irrimediabilmente perenta per manifesta decorrenza del relativo termine sancito
dalla legge (di tre mesi a contare dal momento in cui il titolare del diritto
espropriato ha avuto conoscenza della proponibilità delle pretesa; cfr. art. 32
cpv. 2 Lespr).
3.2.1. Nell'ambito della procedura di
esproprio dei diritti necessari alla completazione dell'impianto di captazione
del biogas valgono mutatis mutandis le stesse considerazioni, con una prima
precisazione d'ordine fattuale: la discarica di __________ dispone di un
impianto di smaltimento del biogas che ha dato buona prova della propria
efficienza sin dal 1977 (cfr. rapporto tecnico-finanziario 3 gennaio 1990 concernente
le opere di sistemazione finale della discarica controllata di __________, p.
22 e allegato C, così come la documentazione di aggiornamento del luglio 1994,
p. 16). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'esproprio in
discussione non è quindi finalizzato alla creazione di un impianto mancante, ma
è volto unicamente a potenziare ed aggiornare la struttura esistente.
La tubazione e i tre pozzetti d'ispezione
sono stati interrati nel settore del mapp. __________ gravato dal vincolo AP,
nei pressi del nuovo confine tracciato a seguito dell'espropriazione formale
del 1987. L'area edificabile del fondo è rimasta esclusa da questa operazione
espropriativa volta alla costituzione di una semplice servitù e quindi non ha
subito alcun danno. La condotta è stata d'altronde sistemata ai margini della
proprietà e in quella posizione - stante le distanze che vanno in ogni modo
tenute dal confine - non è suscettibile di pregiudicare l'edificabilità della
particella neppure in caso di sua futura assegnazione integrale alla zona R2.
Anche per le immissioni possono essere di
principio riproposte le riflessioni esposte al considerando precedente, atteso
che l'espropriazione concerne la costituzione di una servitù di condotta a
carico di 110 ml del fondo e la posa di tre pozzetti di ispezione, intervento
che di per sé non provoca alcuna molestia. Anzi, nella misura in cui
l'espropriazione è finalizzata alla completazione di un'opera come l'impianto di
captazione del biogas che serve a ridurre drasticamente le emissioni gassose prodotte
dalla discarica, si può senz'altro affermare che l'operazione genera effetti
esattamente contrari, il che porta ad escludere la sussistenza di un nesso di
causalità adeguata tra l'esproprio e la vantata svalutazione subita dalla
porzione residua a causa delle immissioni che la colpirebbero. Questa
conclusione incide anche sulle pretese notificate dalla ricorrente per titolo
di perdita di redditività del fondo espropriato; il fatto di non esser riuscita
a locare la casa d'abitazione del padre non dipende dalla servitù di cui l'__________
ha chiesto la costituzione in via espropriativa, ma tutt'al più dalla presenza
della discarica in quanto tale nelle vicinanze della proprietà. Prova ulteriore
ne sia la circostanza che la procedura di espropriazione è stata avviata nel
1994 e che in quel momento la casa era già vuota da oltre cinque anni per altre
ragioni.
3.3. Resta da esaminare se le pretese della
ricorrente non possano essere soddisfatte in base alle regole che informano il
risarcimento del danno nell'ambito dell'espropriazione dei diritti di vicinato.
Come accennato in antecedenza, secondo la
giurisprudenza sono dati gli estremi di un indennizzo per titolo di espropriazione
formale di diritti di vicinato se lo sfruttamento conforme alla sua
destinazione di un'opera pubblica appartenente ad una collettività che fruisce
del diritto di espropriazione, è fonte di immissioni eccessive ai sensi
dell'art. 684 CCS, tali da provocare ai proprietari colpiti un pregiudizio
cumulativamente speciale, grave e imprevedibile (DTF 124 II 548, 123 II 490,
121 II 328, 119 Ib 355). Il presupposto della specialità è adempiuto
allorquando le immissioni raggiungono un'intensità che eccede il limite dell'usuale
e del tollerabile (DTF 123 II 492). Il requisito della gravità concretizza
invece il principio della proporzionalità e concerne il danno provocato dalle
immissioni, che deve essere importante al punto da provocare una considerevole
svalutazione della proprietà toccata (DTF 123 II 493). La condizione
dell'imprevedibilità - posta dal Tribunale federale soprattutto in opposizione
agli sviluppi attendibili del traffico stradale, ferroviario e aereo - è data
infine se il proprietario colpito non poteva immaginarsi che avrebbe subito un
pregiudizio a causa delle immissioni provocate dall'utilizzazione di un'opera
pubblica esistente, ampliata o di nuova costruzione; viene meno per contro se
la situazione di molestia era già presente al momento in cui il fondo è stato acquistato
o edificato (cfr., sull'argomento, Bovey, L'expropriation des droits de
voisinage, p. 163 ss.).
Pendente causa non è mai stata accertata
l'intensità delle immissioni asseritamente subite dal mapp. . Come annota
giustamente il resistente, gli studi agli atti e le discussioni sull'argomento
si sono sempre concentrati sulla natura e la quantità delle emissioni prodotte
nel tempo dalla discarica, il che non sta ancora a significare - considerata la
dispersione che caratterizza le esalazioni gassose - che il fondo vicino abbia
sofferto molestie travalicanti i limiti del tollerabile; per appurarlo occorreva
eseguire rilevamenti al punto d'impatto, non alla fonte (cfr., sul concetto,
art. 7 cpv. 2 LPAmb). A prescindere da questa lacuna, che non consente di
valutare la specialità delle immissioni lamentate dalla ricorrente, al danno
rivendicato in questa sede - di natura temporanea e quindi comunque inidoneo a
generare una svalutazione definitiva indennizzabile come tale - fa difetto
perlomeno il requisito dell'imprevedibilità. A questo specifico proposito non
si può fare a meno di annotare che la discarica di __________ è stata aperta
nel 1974 e che l'abitazione rimasta sfitta dopo il decesso della persona che la
occupava () è stata costruita nel 1984. A quell'epoca l'impianto era
già da tempo in esercizio e i disagi anche solo psicologici legati alla sua
presenza dovevano essere evidenti. In simili evenienze il proprietario del
mapp. __________ e i suoi successori in diritto - che nel 1972 hanno pur
venduto al __________ il terreno necessario alla costruzione di una discarica
reattore per definizione molesta - dovevano aspettarsi uno sviluppo futuro del
deposito e degli inconvenienti ad esso connessi.
Ne segue che le rivendicazioni della
ricorrente non possono essere accolte neppure in applicazione dei principi che
informano l'espropriazione dei diritti di vicinato.
- Stante
quanto precede, il ricorso contro la sentenza 21 febbraio 2001 no. 31/86-138
deve essere parzialmente accolto, con il conseguente annullamento del
dispositivo 1 del giudizio impugnato e la retrocessione degli atti all'istanza
inferiore per l'emanazione di una nuova decisione previa adeguata istruttoria.
Il ricorso contro la sentenza 21 febbraio 2001
no. 16/94-43 è invece da respingere integralmente.
La tassa di giudizio viene ripartita tra le
parti secondo il rispettivo grado di soccombenza in seno alle due impugnative.
Al resistente patrocinato da un legale vanno riconosciute ripetibili commisurate
in funzione dell'esito dei gravami (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art.
50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70, 73 Lespr; 18, 28,
31, 43, 46 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
contro la sentenza 21 febbraio 2001 no. 31/86-138 è parzialmente accolto. Di
conseguenza il dispositivo 1 della decisione impugnata è annullato e gli atti
rinviati al Tribunale di espropriazione per nuovo giudizio.
-
Il ricorso
contro la sentenza 21 febbraio 2001 no. 16/94-43 è respinto.
-
La tassa
di giudizio di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente nella misura di
fr. 1'500.-- e per il resto a carico dell'ente espropriante.
-
La
ricorrente verserà all'ente espropriante fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
__________;
__________ patr. da: avv. __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster