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Numero d'incarto:
50.1998.11
Data decisione, Autorità:
18.08.1999, TRAM
Incarto n.
50.98.00011
Lugano
18 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 23 novembre 1998 del
Comune
di __________
patrocinato
da: avv. __________
contro
il
dispositivo 2 della decisione 21 ottobre 1998 (no. 41/87-103) del Tribunale
di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che ha riconosciuto
all'insorgente un'indennità di ripetibili di fr. 1'000.- in esito alla
reiezione della domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale
del mapp. __________ di __________ inoltrata il 24 novembre 1987 da
__________ e __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ e __________ sono
proprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. __________ di __________,
intavolato a RF come prato di mq 1186. Il terreno, frutto del raggruppamento di
cinque particelle, è situato in località __________, nei pressi del nucleo e
della strada cantonale.
Il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 25 novembre
1986 ha collocato il mapp. __________ al di fuori della zona edificabile. I
proprietari hanno impugnato siffatto provvedimento sin davanti al Tribunale
federale, senza alcun risultato.
B. Ritenendosi gravemente lesi
dalla predetta misura pianificatoria, con istanza 24 novembre 1987 __________ e
__________ hanno convenuto in giudizio il comune di __________ davanti al
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, postulando il
riconoscimento di un'indennità di fr. 275'280.- oltre interessi per titolo di
espropriazione materiale.
In sede di risposta il comune si è opposto fermamente alla domanda,
contestando l'avverarsi di un'espropriazione materiale a danno della proprietà
__________.
All'udienza di conciliazione del 25 settembre 1997, così come
nelle conclusioni scritte presentate al termine dell'istruttoria di causa e in
occasione del dibattimento finale tenutosi il 9 luglio 1998 le parti si sono
essenzialmente riconfermate nelle rispettive, avverse posizioni.
C. Esaurite le formalità
processuali, con sentenza 21 ottobre 1998 il Tribunale di espropriazione si è
pronunciato sulle pretese risarcitorie dei coniugi __________.
Evocata la definizione tradizionale di espropriazione
materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale e ripercorso
nel dettaglio l'iter pianificatorio di __________, il primo giudice ha negato
in sostanza che al momento dell'approvazione del PR 86 il mapp. __________ -
già escluso dal territorio edificabile in forza del DFU 1972 e di un
susseguente piano DEPT - fosse suscettibile di sfruttamento edilizio in un
prossimo futuro.
Donde la reiezione dell'istanza per assenza di espropriazione
materiale e la condanna degli attori al pagamento della tassa di giustizia (fr.
1'000.-) e delle ripetibili (fr. 1'000.-).
D. Avverso la menzionata
commisurazione delle ripetibili il comune di __________ insorge innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorrente, censurando siccome
insufficiente e lesivo della TOA il risarcimento accordato per i costi di
patrocinio, chiede che le ripetibili - tenuto conto del lavoro svolto e del valore
di causa - vengano fissate in fr. 7'000.-.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Tribunale di espropriazione, che postula la conferma della decisione
impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono __________ e __________, a
mente dei quali gli interventi effettuati dal legale del comune e la
complessità della vertenza non giustificherebbero le ripetibili rivendicate.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e considerata la
natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Nei procedimenti
contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili
vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a
dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti,
conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm. Solo
se l'esistenza dell'espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il
proprietario avrà diritto ad ottenere la stima dell'indennità a spese dell'ente
espropriante giusta l'art. 73 Lespr (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N.
82).
Nell'evenienza concreta sono dunque applicabili le regole che
informano la quantificazione delle ripetibili in materia amministrativa. In
effetti, preso atto delle contrapposte posizioni assunte dalle parti in tema di
ricorrenza dell'espropriazione materiale, il Tribunale di espropriazione si è
pronunciato unicamente su questa pregiudiziale senza nemmeno abbordare
questioni di natura estimatoria.
2.2. Per la determinazione delle ripetibili è utile riferirsi
alla tariffa dell'ordine degli avvocati (TOA), onde accertare l'onorario che il
patrocinatore della parte vincente potrà esporre al suo cliente (RDAT II-1994
N. 12 consid. 5 con rinvii; I-1993 N. 21 consid. 2 e rinvii; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa, N. 3 ad art. 31). Al riguardo l'art. 26
TOA rinvia, per le pratiche amministrative, al sistema di base per il calcolo
degli onorari previsto agli art. 8-12 TOA. In caso di ricorso - precisa l'art.
29 cpv. 1 TOA - è però dovuto un onorario compreso tra il 20% ed il 70% di
quello definito seguendo quel sistema.
Per la definizione dell'onorario dovuto dalla parte vincente
al suo patrocinatore - e, di conseguenza, delle ripetibili che spettano a
questa - bisognerà pertanto avere riguardo in principio alla complessità ed
all'importanza, al valore e all'estensione della pratica, alla competenza
professionale ed alla responsabilità dell'avvocato, al tempo ed alla diligenza
impiegati, alla situazione patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed
alla sua prevedibilità (art. 8 TOA). L'art. 9 TOA stabilisce indi il modo
(percentuale) per calcolare l'onorario secondo il valore della pratica (OV),
quando questo è determinato o determinabile. L'art. 10 cpv. 1 TOA indica invece
che nelle pratiche il cui valore non è determinabile, l'onorario deve essere
calcolato in base al dispendio orario (OT), ritenuto un minimo di fr. 150.-
all'ora: importo che, a 12 anni dall'entrata in vigore della TOA, è frattanto
lievitato a fr. 200.- orari. L'art. 11 cpv. 1 TOA prevede infine la possibilità
- e l'obbligo - di calcolare gli onorari combinando i criteri di cui agli art.
9 e 10 TOA per le pratiche di esiguo valore ma che hanno richiesto un cospicuo
dispendio di tempo e nei casi di valore elevato ma che hanno richiesto un
impegno limitato, nonché in pratiche di valore determinato quando le
particolarità del caso e gli interessi patrimoniali in gioco non giustifichino
l'applicazione integrale della tariffa secondo il valore. Ciò avverrà in
particolare nei casi di cessazione del mandato per revoca o rinuncia, di
cessazione della vertenza prima del compimento di atti giudiziali, di
conclusione della causa per transazione, conciliazione, acquiescenza o
desistenza, o perché la soluzione di un problema preliminare ha consentito di
concluderlo prematuramente, oppure ancora per venire meno del motivo del contendere
(art. 11 cpv. 2 TOA). La formula applicabile in simili evenienze, coniata dal
Consiglio di Moderazione con decisione 10 settembre 1990 (pubbl. nel Bollettino
dell'ordine degli avvocati, 1991, n. 1, pag. 15; inoltre RDAT II-1996 N. 11
consid. 8 e rinvii) ed adottata sia dalle Camere civili del Tribunale d'appello
che da parte di questo Tribunale, è la seguente: onorario = (2 x OV x OT) : (OV
- OT). L'art. 12 TOA istituisce infine alcune ipotesi in cui l'onorario può
essere aumentato.
2.3. In concreto, il valore della causa __________
/__________ era di fr. 275'280.-. Nei contenziosi di espropriazione materiale
il valore litigioso coincide infatti con le pretese notificate dalla parte
attrice (cfr. pure art. 27 TOA, predisposto per le cause di espropriazione
formale).
Giusta l'art. 9 TOA, l'onorario ad valorem dovuto al
patrocinatore dell'ente pubblico spazierebbe dunque tra i 13'764.- e i 22'022.-
fr. (5-8% del valore litigioso).
Sennonché la vertenza ha richiesto al legale del comune un impegno
di tempo oggettivamente limitato, quantificabile in una ventina di ore: 8 ore
per lo studio della pratica, altrettante per la stesura dell'allegato di
risposta di 14 pagine, nonché 4 ore per la comparsa all'udienza di
conciliazione, la redazione della brevissima memoria conclusiva ed il
successivo intervento al dibattimento finale. Ne risulterebbe un onorario
minimo ex art. 10 TOA di ca. fr. 4'400.-.
Applicando la nota formula escogitata dal Consiglio di moderazione
al fine di mediare l'onorario a tempo con quello a valore, si ottiene la cifra
di fr. 6'670.- cui andrebbero ancora aggiunte le spese e l'IVA. Le ripetibili
dovute al comune nella procedura innanzi al Tribunale di espropriazione possono
quindi essere fissate in complessivi fr. 7'000.- come richiesto nel gravame. Indennità
- questa - equa, ragionevole e adeguata sia alle prestazioni fornite che
all'oggettiva importanza della pratica trattata dal patrocinatore del comune.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso è accolto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza
dei resistenti __________ (art. 28 e 31 Pamm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 50, 70 Lespr; 18, 28 e 31 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 2 della sentenza 21 ottobre 1998
(no. 41/87-103) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sottocenerina è annullato e riformato come segue:
"2. La
tassa di giustizia in fr. 1'000.- e le spese sono a carico di __________ e
__________ con l'obbligo di rifondere al Comune di __________ fr. 7'000.- per
ripetibili."
-
La tassa di giudizio di fr.
400.- è posta a carico dei resistenti __________ in solido, con l'ulteriore
obbligo di versare al comune di __________ fr. 600.- per titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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