AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
50.1997.34
Data decisione, Autorità:
18.08.1999, TRAM
Incarto n.
50.97.00033-34
Lugano
18 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 25 novembre 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
Contro
le
decisioni 24 ottobre 1997 (no. 16/95-76 e 14/96-91) del Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolate nell'ambito dei
procedimenti espropriativi promossi dal comune di __________ per acquisire la
proprietà di complessivi mq 71 del mapp. __________, nonché della quota di
comproprietà di 1/10 della coattiva al mapp. __________, in vista della
sistemazione stradale di via __________ e di via __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario
del mapp. __________ di __________ di 761 mq, un fondo di sagoma irregolare ma
pianeggiante posto in località __________, all'intersezione tra via __________
e via alla __________ (ora denominata via __________).
La proprietà, cui spetta 1/10 della confinante strada coattiva
al mapp. __________ (via __________), è inclusa in zona R4 ed ospita una
palazzina di quattro appartamenti dotata di due autorimesse.
B. Una volta approvati i
progetti esecutivi attinenti alla sistemazione stradale di via __________, il
comune di __________ - mediante avviso personale 11 settembre 1995 e
pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo,
piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha
promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione
dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 35 mq della part.
__________, per i quali ha offerto fr. 430.- il mq, nonché 45 mq della part.
__________, per i quali ha proposto un indennizzo di fr. 75.- il mq.
Il 23 ottobre 1995 il proprietario ha per contro notificato
una pretesa d'indennità di fr. 1'000.- il mq, sollecitando nel contempo un
ampliamento dell'espropriazione. Quest'ultima domanda è poi stata abbandonata
nel corso dell'udienza svoltasi il 28 marzo 1996, stante l'imminente
espropriazione totale del mapp. __________ e relativa correzione del suo tracciato.
Nell'estate del 1996 il comune di __________ ha infatti dato
avvio all'esproprio integrale di via __________ superiore e di alcuni scorpori di
terreni contermini indispensabili ai fini dell'allargamento della strada. A
__________ l'ente pubblico ha chiesto in particolare la cessione gratuita della
sua interessenza sulla coattiva al mapp. __________, nonché il trasferimento di
proprietà di 36 mq del mapp. __________ a fr. 430.- il mq.
L'espropriato ha domandato di rimando un risarcimento di fr.
800.- il mq per tutta la superficie oggetto d'esproprio, oltre interessi a
decorrere dal 30.6.1993, data dell'effettiva immissione in possesso.
All'udienza di conciliazione tenutasi il 18 dicembre 1996 in
seno a questo specifico procedimento il comune ha ottenuto bonalmente
l'immediata anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati. Per il
resto, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni.
C. Esaurite le formalità
processuali, con sentenze 24 ottobre 1997 il Tribunale di espropriazione si è
pronunciato sulle indennità dovute a __________, riconoscendogli fr. 470.- il
mq per il terreno e fr. 75.-/mq, rispettivamente fr. 10.-/mq, per il sedime stradale.
Esperite le usuali indagini a RF ed accertata in fr. 343.- il
mq la quotazione media dei fondi R3 di __________, il primo giudice ha stimato
in fr. 470.-/mq il valore venale del mapp. __________ tenuto conto dei suoi parametri
edificatori e delle sue peculiarità positive.
In punto all'indennizzo per l'esproprio della strada,
nell'incarto 16/95 il Tribunale di espropriazione si è limitato in sostanza a ratificare
i 75.- fr./mq offerti dal comune, dal momento che la somma era stata accettata
da tutti gli altri comproprietari. Nell'incarto 14/96 ha invece fissato il
risarcimento in fr. 10.- il mq, conformemente alla prassi estimatoria vigente
in materia.
La tassa di giustizia (fr. 500.-) e le ripetibili (fr. 500.-)
sono state poste a carico del comune in entrambe le sentenze.
D. Avverso i predetti giudicati
__________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando
che l'indennizzo accordato dall'istanza inferiore per l'esproprio parziale del
mapp. __________ venga definito in fr. 668.- il mq e le ripetibili di causa
commisurate in complessivi fr. 4'000.-.
In sostanza l'insorgente ha rimproverato al primo giudice una
scorretta applicazione del metodo statistico-comparativo. A suo parere, per
calcolare correttamente l'indennità espropriativa non si doveva far capo al
valore dei terreni posti in zona R3, ma a quello dei mapp. __________ e
__________ di __________, unici fondi inclusi in zona R4 e come tali veramente
paragonabili a quello parzialmente dedotto in esproprio. Quest'ultimo sarebbe
d'altronde ancora più pregiato, trattandosi di un buon terreno edificabile,
ampio, pianeggiante, ben urbanizzato e quindi facilmente costruibile.
Quanto alle ripetibili di prima istanza, la cifra richiesta
nei gravami sarebbe giustificata dal considerevole aumento dell'indennizzo
dovuto e dal relativo incremento del grado di soccombenza dell'ente espropriante.
E. Il Tribunale di
espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative,
riconfermandosi nelle proprie decisioni e nelle motivazioni ivi contenute.
Ad identica conclusione è pervenuto il comune di __________,
senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
I gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulati, sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere
decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori. La situazione del mappale espropriato e
dei luoghi circostanti, così come le caratteristiche essenziali dei fondi
considerati per l'estimo, sono infatti note al Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- L'esproprio che ci occupa
interessa il confine S-E e S-O del mapp. __________ per una superficie totale
di ca. 71 mq. Trattasi in pratica di una striscia di giardino che costeggia via
__________ e via __________, per la quale il comune di __________ ha offerto un
indennizzo di fr. 430.- il mq.
Condotta un'approfondita ricerca sui prezzi di mercato (premessa
indispensabile per una corretta applicazione del metodo statistico-comparativo),
il Tribunale di espropriazione ha aumentato la proposta risarcitoria dell'ente
pubblico, accordando un'indennità di fr. 470.- il mq che il proprietario
contesta siccome insufficiente.
La lite si concentra dunque sul risarcimento dovuto all'espropriato
per l'avulsione di due scorpori di terreno di complessivi 71 mq.
2.1. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo
mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata dal
principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né
conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre
parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in
cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per
effetto dell'espropriazione, non subisca danni né ricavi vantaggi pecuniari
(Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16
LFespr; G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 66 ad art.
22ter; DTF 95 I 455).
L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero
valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende
pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come
conseguenza dell'espropriazione.
Nella stima del valore venale si deve tener conto anche della
possibilità di un miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr); gli aumenti e
le diminuzioni di valore derivanti dall'opera dell'espropriante non vengono
però considerati.
Nel caso di espropriazione parziale, l'indennità comprende
inoltre l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad
essere diminuito (art. 11 lett. b Lespr).
Il dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata
immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla
quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva
(art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v'è presa di possesso anticipata, sarà
determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del
Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse legale
sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la stessa diventa
esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva (art. 54
cpv. 1 Lespr).
Ne segue che per i 36 mq espropriati in vista della
sistemazione di via __________ superiore il dies aestimandi va situato in corrispondenza
del 18 dicembre 1996, giorno dell'anticipata immissione in possesso. Per i
restanti 35 mq fa invece stato il 24 ottobre 1997, momento in cui il Tribunale
di espropriazione ha emesso il proprio giudizio di stima.
2.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il
valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo
statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19
LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib
408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato
confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi
terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma
prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno
precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione,
dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso
adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che
l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,
rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe
disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e
adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga
inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è
evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento
che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo
(cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die
Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo
presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi
che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si
tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi
possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni
ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre
indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate
in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il
fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo
non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in
evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata
zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la
caratterizza.
2.3. Il Tribunale di espropriazione non ha rinvenuto
contrattazioni realizzate a ridosso del dies aestimandi ed aventi per oggetto
fondi che possano essere immediatamente comparati - per morfologia e disciplina
edilizia - alla proprietà __________. La ragione è ovvia e va ricercata
nell'attuale depressione del mercato immobiliare susseguente al crollo del
1990; le leggere quanto effimere riprese registrate nel 1993 e nel 1995 non hanno
certo invertito la tendenza al ribasso, tant'è che nel 1996 si è manifestata
una nuova, sensibile flessione (cfr. USTAT, Informazioni statistiche 1998/2, p.
55).
Le indagini effettuate a RF hanno tuttavia permesso di
appurare che tra il 1990 e il 1991 il prezzo medio pagato a __________ per
l'acquisto di terreni inedificati collocati in zona R4 (mapp. __________ e
__________) è stato dell'ordine di fr. 560.- il mq. Per le particelle inserite
in zona R3 è invece emersa una quotazione media - valori estremi esclusi - di
fr. 343.- il mq. Secondo questo Tribunale, che di recente si è già occupato di
contenziosi espropriativi in quel di __________ (STA 11 gennaio 1996 in re M. e
llcc, nota al patrocinatore del ricorrente), nel 1991 il valore commerciale dei
terreni R3 del comune si aggirava in realtà sui 380.- fr. il mq. Ai fini del presente
giudizio non occorre tuttavia approfondire questa differenza di valutazioni, poiché
in casu la stima del mappale espropriato può essere benissimo operata partendo
dalle quotazioni dei fondi inseriti in zona R4 come richiesto dall'insorgente.
Nel dettaglio, i prezzi soluti per gli unici due fondi R4
compravenduti a __________ tra il 1990 ed il 1997 sono stati di:
fr. 450.45
il mq per il mapp. __________ di 2331 mq situato in via __________, ad
appena una trentina di metri dal mapp. __________ (iscr. a RF il __________);
fr. 668.80
il mq per il mapp. __________ di 2467 mq situato tra via __________ e via
__________ (iscr. a RF il __________).
Trattasi di due terreni aventi una superficie tale da
consentire uno sfruttamento ideale delle possibilità edificatorie concesse
dalle NAPR (i.s. 0.8; i.o. 30%). Gli acquirenti di queste particelle (una cassa
pensioni e una società immobiliare) hanno potuto infatti edificarle in modo
razionale insediandovi uno stabile di reddito plurifamiliare (mapp. __________)
e due condomini di otto appartamenti cadauno (mapp. __________ e __________).
Sotto questo ben determinato profilo, i mapp. __________ e __________ non sono
neppur lontanamente paragonabili al fondo espropriato, piccolo, mal sagomato e
poco appropriato per ospitare una tipica costruzione da zona R4. Le
caratteristiche oggettive della palazzina eretta in loco nel 1985 lo dimostrano
.
In altre parole, il mapp. __________ - a causa della forma e
delle dimensioni che possiede - non ha né le peculiarità, né le qualità di un
buon terreno da zona R4. Tanto meno lo si può equiparare alla pregiata part.
__________, oggetto di un'operazione mirata e di stampo verosimilmente
speculativo (acquisto del fondo e suo frazionamento in due, costruzione di una
coppia di palazzi gemelli in proprietà per piani, vendita dei 16 appartamenti
realizzati). Nella migliore delle ipotesi lo si può avvicinare alla part.
__________, con la quale condivide se non altro la stessa ubicazione.
In esito alle considerazioni sin qui esposte, questo
Tribunale ritiene che il valore edilizio pieno dell'area dedotta in esproprio -
tenuto conto delle sue specificità e dell'andamento negativo del mercato
immobiliare - non possa superare i 430.- fr. il mq che erano stati offerti a
suo tempo dal comune. Questa stima è confortata dal prezzo (fr. 450.- il mq)
che la __________ ha sborsato nel 1990 per comperare il mapp. __________, un
prato situato nelle immediate vicinanze della proprietà __________ e destinato
per vastità di superficie ad accogliere un palazzo di reddito a destinazione
abitativa.
In tema di indennità espropriative la sentenza impugnata va
quindi senz'altro confermata non potendo essere riformata a danno del
ricorrente (art. 65 cpv. 4 PAmm).
- L'espropriato sollecita
anche un maggior risarcimento per i costi di patrocinio di prima istanza.
3.1. Ai sensi dell'art. 73 Lespr le spese di procedura sono
di regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare
all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili; una ripartizione
delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora
le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate o infondate.
Le ripetibili sono destinate al risarcimento del pregiudizio
costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che l'espropriato si è
trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata difesa dei propri
interessi (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr). L'indennità non
copre necessariamente l'integrità dei costi sopportati: deve essere equa,
adeguata all'impegno richiesto e alla difficoltà della vertenza piuttosto che
al valore litigioso, che non è dunque decisivo (DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d;
Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 115 LFespr). In effetti, il valore litigioso
non può essere determinante, perché altrimenti l'espropriato verrebbe posto in
grado - attraverso la formulazione della sua notifica - di influire
praticamente senza rischio sull'ammontare della tassa di giustizia e delle
ripetibili (RDAT I-1992 N. 62). Per quantificare le ripetibili il giudice delle
espropriazioni deve pertanto riferirsi principalmente all'assistenza che l'avvocato
ha effettivamente prestato a favore del cliente: questa è definita in
particolare dal tempo e dalla diligenza impiegati, nonché dall'estensione e
dalla complessità della causa (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr;
RDAT II-1994 N. 66). Il Tribunale non è quindi vincolato dalla tariffa
professionale degli avvocati (Zimmerli, Die neuste Rechtsprechung des
Bundesgerichtes auf dem Gebiete des Enteignungsrecht, ZBl 74/1973 p. 193), che
non può essere direttamente applicata e conserva unicamente valore indicativo
(RDAT II-1992 N. 44, 1987 N. 72).
3.2. Nel caso dedotto in giudizio, qualsiasi riferimento al
valore litigioso - dato dalla differenza tra la domanda dell'espropriato e
l'offerta formulata dall'espropriante al più tardi all'udienza di conciliazione
(art. 27 TOA) - appare improponibile per la manifesta esuberanza delle pretese
di indennizzo notificate dal proprietario del fondo. A fronte di un'offerta di
fr. 430.- il mq per il terreno, rispettivamente di fr. 75.- e 0.- il mq per la
strada, l'espropriato ha infatti sollecitato un risarcimento globale di fr.
1'000.- il mq prima e di fr. 800.- il mq poi, cifre che si distanziano
nettamente dalle reali e notorie quotazioni di mercato del suo fondo. E' chiaro
che quanto maggiore è il divario tra l'offerta dell'espropriante e la pretesa
dell'espropriato, tanto più elevato è il valore della causa e, di riflesso,
l'onorario dovuto al patrocinatore. Come si è già detto, questo vale tra
cliente e avvocato, ma non significa che il giudizio sulle ripetibili ne debba
subire le conseguenze.
Nell'evenienza concreta le ripetibili andavano quindi commisurate
soprattutto in funzione dell'assistenza indubbiamente diligente che l'avv.
__________ ha prestato al suo cliente e della difficoltà invero esigua del contenzioso.
Le due cause patrocinate, semplici e pressoché identiche, hanno imposto
unicamente la presentazione di una breve notifica di pretese e la comparsa ad
un'udienza di conciliazione. Se ne deve concludere che l'indennità di
patrocinio di complessivi fr. 1'000.- riconosciuta dal Tribunale di
espropriazione non presta il fianco a critiche di sorta. Ben ponderate le
circostanze, la somma allocata si avvera tutto sommato ossequiosa dei criteri
che informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito
espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art.
73 Lespr.
- La regola prevista
dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di
ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70
Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re S./Comune di __________).
La tassa di giustizia viene pertanto posta a carico del
ricorrente, totalmente soccombente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 11, 19, 50, 52, 54, 70, 73 Lespr; 18, 28, 51 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono respinti.
-
La tassa di giudizio di fr.
1'400.- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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