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Numero d'incarto:
50.1996.30
Data decisione, Autorità:
03.04.1997, TRAM
Incarto n.
50.96.00030
Lugano
3 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 24 dicembre 1996 del
Contro
la
decisione 21 novembre 1996 (no. 246/78) con la quale il Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sopracenerina, a conclusione della causa
di espropriazione materiale che __________ aveva promosso il 25 novembre 1985
nei confronti dello Stato, del Consorzio per il PR dei Comuni del __________
e del comune di __________, ha posto a carico di quest'ultimo il 90% della
tassa di giudizio e delle spese (fr. 842.60), nonché fr. 8'450.- di ripetibili;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________ è proprietaria del mapp. __________ RFD di
__________, un fondo di 3299 mq parzialmente edificato sito a ridosso della
__________ di __________;
che il primo PR dei Comuni del __________, allestito su scala
regionale tramite un consorzio, è stato approvato dal Consiglio di Stato il 12
luglio 1985; a dispetto delle contestazioni sollevate dalla proprietaria, la
part. __________ è stata inclusa in zona non edificabile al fine di
salvaguardare il paesaggio circostante la Chiesa parrocchiale;
che mediante ricorso 16 agosto 1985 __________ ha impugnato
la misura pianificatoria innanzi al Gran Consiglio; il 25 novembre successivo
ha inoltre convenuto in giudizio il Consorzio per il piano regolatore dei
Comuni del __________ (in seguito: Consorzio), il comune di __________ e lo
Stato del Canton Ticino, chiedendo al Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sopracenerina il riconoscimento di un indennizzo di fr. 460'000.-
per titolo di espropriazione materiale;
che in accoglimento del gravame inoltratogli dalla proprietaria,
il Gran Consiglio ha ordinato al Consorzio di elaborare e pubblicare una
variante che regolasse in maniera unitaria le possibilità edificatorie
dell'intero comprensorio sito fra la Chiesa ed il limite della zona R2
(deliberazione 12 dicembre 1989);
che il successivo iter di modificazione del PR ha portato
all'inserimento della part. __________ in una "zona (edificabile) di piano
di quartiere"; questo assetto, approvato dal Consiglio di Stato con
risoluzione 12 aprile 1994, ha reso priva di oggetto la causa di espropriazione
materiale pendente davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sopracenerina;
che a richiesta di __________, con sentenza 4 aprile 1996 il
giudice delle espropriazioni si è quindi pronunciato sulla ripartizione di tasse,
spese di giustizia e ripetibili; accertato il buon fondamento dell'azione
promossa a suo tempo dall'espropriata, la prima istanza ha condannato il
Consorzio e il comune di __________ in solido al pagamento di tutti gli oneri
indotti dalla procedura (in totale fr. 9'436.20, di cui fr. 8'500.- per ripetibili);
che adito dal Consorzio e dal comune, con sentenza 15 ottobre
1996 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta decisione e
rinviato gli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio; accertato come
__________ avesse ingiustamente chiamato in causa lo Stato ed il Consorzio,
questo Tribunale ha ritenuto in sostanza che giusta gli art. 28 e 31 PAmm il
giudice delle espropriazioni non poteva dispensare l'attrice parzialmente
soccombente dal pagamento di una parte della tassa di giustizia e delle spese,
né riconoscerle le ripetibili piene;
che a seguito della restituzione degli atti, con pronunzia 21
novembre 1996 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina
ha statuito nuovamente sulla ripartizione degli oneri indotti dalla procedura;
fondandosi sui motivi della sentenza di rinvio il primo giudice ha posto a
carico del comune di __________ fr. 842.60 di spese e tassa di giudizio, nonché
fr. 8'450.- di ripetibili;
che avverso quest'ultimo giudizio il comune di __________ è insorto
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che spese e
ripetibili vengano suddivise tra il Cantone e l'attrice;
che tanto il Tribunale di espropriazione quanto __________
hanno proposto la reiezione dell'impugnativa, annotando in specie come il
ricorso sia irricevibile laddove chiede la condanna dello Stato al pagamento di
parte delle spese e delle ripetibili;
Considerato, in
diritto
che con sentenza 15 ottobre 1996 regolarmente cresciuta in
giudicato il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito che __________ non
avrebbe dovuto convenire in giudizio lo Stato, il Consorzio e il comune di
__________, ma esclusivamente quest'ultimo, unico ente tenuto a versarle un
indennizzo nel caso in cui fosse stata giudizialmente accertata la sussistenza
dell'espropriazione materiale; donde il rinvio degli atti al Tribunale di
espropriazione affinché procedesse ad un nuovo riparto delle spese e delle
ripetibili in funzione del grado di soccombenza del comune e di __________;
che a dispetto di quanto ritengono il primo giudice e
__________, annullando la decisione 4 aprile 1996 del TE e imponendo una
diversa suddivisione dei costi procedurali questo Tribunale non è andato ultra
petita né tanto meno ha operato una reformatio in peius; nella domanda di
condanna dello Stato al pagamento di tutte le spese processuali - domanda
formulata esplicitamente da entrambi i ricorrenti - era insita infatti la richiesta
di esenzione da qualsiasi onere connesso alla causa;
che la forza di cosa giudicata acquisita dalla pronunzia 15
ottobre 1996 del Tribunale cantonale amministrativo impedisce all'insorgente di
risollevare nella presente sede una questione già affrontata e decisa
definitivamente nell'ambito della precedente procedura ricorsuale; se
dissentiva dalle conclusioni di quel giudizio, il comune doveva adire il
Tribunale federale;
che nella misura in cui il ricorrente chiede nuovamente la condanna
dello Stato al pagamento di una parte degli oneri indotti dalla procedura, il
ricorso è pertanto inammissibile;
che in quanto volto a censurare l'ultima chiave di
ripartizione di spese e ripetibili adottata dal Tribunale di espropriazione
l'impugnativa si avvera per contro ricevibile; in effetti, la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data, il gravame è tempestivo e la
legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr e 43 PAmm);
che in seconda battuta il Tribunale di espropriazione ha addossato
a __________ il 10% di spese e tassa di giustizia
(= fr. 93.60), assegnandole fr. 8'450.- di ripetibili; nel suo precedente
giudicato le aveva riconosciuto fr. 8'500.- per titolo di ripetibili senza
alcun aggravio di costi;
che pur essendo verosimilmente fondata nel merito, la causa
promossa a suo tempo da __________ non avrebbe potuto esserle completamente
favorevole; se non fosse diventata priva d'oggetto, l'istanza inoltrata nei
confronti dello Stato e del Consorzio avrebbe dovuto essere infatti respinta in
ordine per carenza di legittimazione passiva di questi due convenuti;
che stando alle pertinenti calcolazioni allestite dal primo
giudice, l'espropriata non avrebbe ottenuto soddisfazione integrale neppure nel
merito, ritenuto come sia incorsa in un leggero eccesso rivendicativo
quantificando le proprie pretese di indennizzo in fr. 460'000.-;
che a fronte di un simile risultato complessivo di causa
l'istante avrebbe dovuto assumersi la maggior parte dei costi processuali,
risultando soccombente - da un punto di vista squisitamente tecnico - nella
misura di almeno 2/3; nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale
le spese e le eventuali ripetibili vengono infatti ripartite come in una
normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e
del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso
dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82);
che nell'evenienza concreta la tassa e le spese di giustizia
di prima istanza vanno quindi poste a carico della resistente in misura non
inferiore ai 2/3, con la conseguente riforma del giudizio impugnato;
che per quanto attiene invece alla ripetibili, occorre
considerare che l'azione avviata nei confronti del comune di __________ era
giustificata e che se l'assetto pianificatorio del mapp. __________ non fosse
mutato, l'attrice - alla fin fine - avrebbe ottenuto con ogni verosimiglianza
gran parte del risarcimento richiesto;
che il comune, di riflesso, sarebbe risultato soccombente in
misura pressoché totale, donde la sua condanna al versamento di una congrua
indennità di patrocinio a favore della controparte __________;
che il Consorzio e lo Stato, seppur vittoriosi, non avrebbero
percepito ripetibili avendo rinunciato a farsi assistere da un legale per
tutelare la loro posizione;
che la decisione del Tribunale di espropriazione di
riconoscere all'espropriata fr. 8'450.- per titolo di ripetibili non presta
quindi il fianco a critiche di sorta;
che l'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone di ripartire
tra le parti la tassa di giudizio, tenendo conto della quasi totale soccombenza
dell'insorgente; per le stesse ragioni si giustifica l'assegnazione di congrue
ripetibili alla resistente che si è fatta patrocinare da un legale (art. 28 e 31
PAmm; art. 50 cpv. 3 Lespr);
visti
gli art. 50 Lespr; 28, 31 e 43 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Nella misura in cui è
ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 3 della decisione 21 novembre 1996
(no. 246/78) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina
è annullato e riformato come segue:
"3. La
tassa di giudizio di fr. 500.- e le spese di fr. 436.20 sono poste per 1/3 a
carico del comune di __________ e per il resto a carico di __________."
- La tassa di giustizia di fr.
400.- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 350.- e di __________ per
la differenza.
3.- Il comune di __________
rifonderà alla resistente fr. 500.- per titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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