AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
50.1996.22
Data decisione, Autorità:
27.02.1997, TRAM
Incarto n.
50.96.00022
Lugano
27 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 agosto 1996 di
Comunione ereditaria __________ composta da:
·
·
__________,
·
patrocinati
da avv. __________
contro
la
decisione 4 luglio 1996 (no. 5/95-18) del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento
espropriativo promosso dal Comune di __________ per acquisire la totalità del
mapp. No. __________ ed una superficie di mq 8'611 del mapp. no. __________
in vista della realizzazione di un campo sportivo e di un posteggio;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ e la comunione
ereditaria fu __________ sono proprietari in ragione di ½ ciascuno dei mapp.
__________, __________ e __________ RT di __________, fondi che prima del
raggruppamento terreni in atto nel comune erano così censiti a RF:
mapp. __________
prato mq 1'529
mapp. __________
discarica mq 5'599
incolto mq 952
bosco mq 12'453
mapp. __________
incolto mq 1'818
bosco mq 4'268
mapp. __________
incolto mq 570
Le part. __________ e __________ confinano a oriente con il
mapp. __________, il quale a sua volta confina a E con il mapp. ; i
terreni vanno quindi a formare un'unica, vasta proprietà (27'189 mq) di forma
alquanto irregolare posta a N dell'agglomerato di __________ e servita a W
dalla strada cantonale (). Il possedimento è raggiungibile anche da
S, facendo capo ad un passaggio pedonale che si diparte da Via __________.
B. Nel febbraio del 1967 il
Dipartimento delle pubbliche costruzioni e l'Ufficio federale delle foreste
hanno rilasciato ai titolari dell'impresa di costruzioni __________ e
__________ il permesso di dissodare 15'000 mq del mapp. __________ (di cui
9'500 esenti da obbligo reale di rimboschimento) per insediarvi una deponia di
materiale. Con decisione 26 maggio 1981 l'UFF ha rinnovato la concessione fino
al 31 dicembre 1983, autorizzando nel contempo un disboscamento temporaneo di
ulteriori 3'300 mq da destinare a discarica.
Nel marzo del 1982 i proprietari hanno ottenuto dalle
competenti autorità cantonali e comunali il permesso di depositare materiale di
scavo e di demolizione non inquinante sulle part. __________, __________,
__________, __________ e __________ di __________. Il 13 dicembre 1993, a
seguito di una semplice notifica, l'impresa __________ ha conseguito dal
municipio di __________ una licenza edilizia per "sistemare i mapp.
__________ e __________ mediante una ricarica del terreno".
C. Il piano regolatore di
__________ entrato in vigore il 16 novembre 1976, ha collocato il mapp.
__________ in zona R4. Il mapp. __________ e una parte del mapp. __________
sono stati inclusi in zona forestale, mentre il mapp. __________ e la porzione
W del mapp. __________ (così come la contigua part. __________ di proprietà
__________) sono stati assegnati alla zona AP2 e P1. I proprietari interessati
hanno invano contestato innanzi al Consiglio di Stato la legittimità di quei
vincoli istituiti al fine di realizzare in loco un campo sportivo e un posteggio.
La successiva revisione del PR approvata dal Consiglio di
Stato il 10 marzo 1987 non ha modificato questo assetto pianificatorio: in
particolare, l'intera part. __________ di mq 1'529 e 8'611 mq della part.
__________ sono rimasti inseriti in zona AP e P.
D. A far tempo dal 1988 il
municipio di __________ ha intavolato delle discussioni con i proprietari
__________ e __________ nell'intento di acquisire a trattative private il
terreno necessario alla creazione del campo sportivo e del relativo posteggio.
Venuta meno la possibilità di addivenire ad un accorso bonale, l'ente pubblico
- mediante avviso personale 8 marzo 1995 e pubblicazione degli atti (piano
d'espropriazione, tabella d'espropriazione e offerte d'indennità, progetto di
massima e relazione tecnica) - ha promosso la procedura di esproprio formale
dei sedimi colpiti dal vincolo AP e P, offrendo fr. 120.-/mq per la superficie
prativa (mq 2'481), fr. 1.-/mq per la superficie boschiva (mq 2'186) e fr.
30.-/mq per la superficie occupata dalla discarica (mq 5'473): in totale,
fr. 464'096.- per l'espropriazione di complessivi mq 10'140.
Con notifica 12 aprile 1995 i privati, propugnata la
sussistenza di un legame economico tra i mapp. __________, __________ e
__________, hanno chiesto l'espropriazione di tutti e tre i fondi misuranti
nell'insieme 26'619 mq. Nel contempo hanno notificato un'articolata pretesa
d'indennizzo di fr. 3'979'445.-- (subordinatamente di fr. 3'796'375.-- per la
sola area dedotta in esproprio dal comune) partendo dal presupposto che i
vincoli imposti nel 1976 non avevano ingenerato espropriazione materiale.
Il 24 maggio seguente l'ente pubblico ha domandato di essere
posto al beneficio dell'anticipata immissione in possesso.
All'udienza di conciliazione del 19 giugno 1995 la procedura
è stata sospesa per dar modo al Consiglio comunale di __________ di votare i
crediti necessari all'acquisto dei terreni espropriati.
In occasione della successiva udienza tenutasi il 16 aprile
1996 i privati si sono opposti all'anticipata immissione in possesso, postulando
il versamento di un congruo acconto qualora la domanda del comune fosse stata
accolta; di rimando, l'ente pubblico ha osteggiato quest'ultima rivendicazione
degli espropriati.
E. Con giudizio 4 luglio 1996
il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'ampliamento
dell'esproprio, sull'anticipata immissione in possesso e sul versamento di un
acconto, respingendo tutte le domande.
In sostanza, il primo giudice ha disatteso la richiesta di
ampliamento avanzata dai privati rilevando che l'utilizzo della proprietà
residua conformemente alla sua oggettiva destinazione non sarebbe stato
compromesso o reso più difficoltoso per effetto dell'espropriazione.
Quanto all'istanza formulata dal comune, ha escluso che in difetto
del requisito dell'urgenza l'ente espropriante potesse beneficiare
dell'anticipata immissione in possesso ed essere quindi astretto al versamento
di un acconto o di una garanzia; ciononostante, il Tribunale di espropriazione
ha autorizzato l'ente pubblico ad effettuare gli interventi (rilievi,
misurazioni, ecc.) di cui avrebbe eventualmente abbisognato per ottenere il permesso
di costruzione dell'opera.
F. Avverso la predetta
pronunzia gli espropriati insorgono innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, riproponendo a giudizio tutte le richieste respinte dalla prima
istanza.
I ricorrenti sollecitano quindi l'espropriazione totale
dell'unità economica costituita dai mapp. __________, __________ e __________,
ribadendo che l'esproprio parziale prospettato dal comune farebbe perdere alla
parte restante e meno pregiata della proprietà gran parte della sua potenziale
funzione.
Contestano inoltre l'anticipata immissione in possesso
concessa parzialmente dal Tribunale di espropriazione; negando quel privilegio
nella forma ma accordandolo nella sostanza, il primo giudice avrebbe favorito
l'ente pubblico a scapito dei privati, soprattutto in tema di decorrenza degli
interessi e, visto l'art. 7 cpv. 2 Lespr, di rinuncia all'espropriazione.
Gli insorgenti esigono infine il versamento di un acconto di
fr. 3'183'556.-- nel caso in cui la domanda di anticipata immissione in
possesso formulata dal comune venisse accolta integralmente in questa sede.
G. Il Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sottocenerina propone la reiezione del
gravame e la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il comune di __________, il
quale contesta partitamente le tesi degli insorgenti con argomentazioni che
saranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Ampliamento
dell'espropriazione
A mente dei ricorrenti, i mapp. __________, __________ e __________
formano un'unità economica che verrebbe intaccata in maniera insostenibile
dall'esproprio prospettato dal comune. Richiamandosi all'art. 5 Lespr chiedono
pertanto che l'espropriazione venga estesa a tutta la proprietà.
2.1. Il primo giudice ha intravisto nella domanda di
ampliamento dell'espropriazione formulata dai privati una richiesta di modifica
dei piani e si è quindi pronunciato in merito prima di statuire sull'indennità
di esproprio. Prematuramente, poiché a seguito della pubblicazione degli atti
gli espropriati hanno inequivocabilmente postulato un'estensione dell'esproprio
a tutta la proprietà e non una modifica dei piani, richiesta - quest'ultima -
assimilabile ad una vera e propria opposizione all'espropriazione (cfr., sull'argomento,
Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 18 ad art. 30 e N. 6 ad art.
35 LFespr). La questione dell'ampliamento, di tutt'altra natura e portata,
poteva pertanto essere affrontata e decisa al termine della procedura di stima,
atteso che solo le opposizioni all'espropriazione e le mere domande di modifica
dei piani devono essere necessariamente risolte in via definitiva prima
dell'emanazione del giudizio sulle indennità (cfr. art. 45 cpv. 3 e 51 ss.
Lespr).
Ad ogni buon conto, la scelta processuale operata dal
Tribunale di espropriazione, quantunque opinabile e determinata da un'imprecisa
qualificazione della domanda presentata dagli espropriati, non viola alcuna
esplicita norma essenziale di procedura e non compromette quindi la validità
della pronunzia qui dedotta in giudizio, anche perché l'evasione immediata
dell'istanza di ampliamento non ha minimamente limitato gli insorgenti
nell'esercizio dei loro diritti di difesa, né ha creato loro pregiudizi di
qualsivoglia altro genere.
2.2. Giusta l'art. 5 Lespr, qualora sia prevista
un'espropriazione parziale di diritti relativi a fondi costituenti una unità
economica e ciò abbia per effetto di impedire o comunque di rendere difficile
l'esercizio dei diritti residui secondo la loro destinazione, l'espropriato può
chiedere l'espropriazione totale.
La norma, mutuata dal diritto federale (cfr. art. 12 LFespr),
attribuisce all'espropriato il diritto di chiedere l'estensione dell'espropriazione
sia nello spazio, sia sotto il profilo giuridico qualora lo scorporo espropriato
venga prelevato da fondi economicamente connessi e la frazione residua ne
risulti ridotta in modo da non poter più essere usata secondo la propria
destinazione o non possa più esserlo senza difficoltà sproporzionate (RDAT 1988
N. 67). L'istituto dell'ampliamento costituisce un'eccezione al principio di
proporzionalità in virtù del quale l'ente pubblico deve limitare l'esproprio ai
diritti strettamente necessari al soddisfacimento dei bisogni della collettività.
2.3. Nel caso di specie i requisiti per concedere il chiesto
ampliamento risultano chiaramente disattesi.
In effetti, a prescindere dal fatto che tra i mapp.
__________, __________ e __________ non sembra oggettivamente sussistere il
legame economico propugnato dagli espropriati (cfr., in tema, Hess-Weibel, op.
cit., N. 184 ad art. 19 LFespr), non v'è chi non veda come l'espropriazione non
influisca minimamente sullo sfruttamento della porzione restante della
proprietà, vasta 16'479 mq, inclusa da oltre un ventennio in zona inedificabile
e in gran parte ricoperta da bosco. Tale assetto la rende praticamente
inutilizzabile. Nella migliore delle ipotesi, la fascia risparmiata
dall'esproprio potrà essere parzialmente impiegata come discarica conformemente
ai permessi di dissodamento e di costruzione ottenuti in passato. E questo
indipendentemente dall'espropriazione in atto, volta ad acquisire un'area che
al contrario di quella restante ha perso per progressiva saturazione la
funzione di deponia attribuitagli dai proprietari.
La zona orientale della proprietà possiede insomma
caratteristiche e (modeste) valenze proprie che non vengono intaccate dalla
perdita della superficie dedotta in esproprio. In siffatte condizioni il
rifiuto dell'ampliamento pronunciato dal Tribunale di espropriazione resiste
con certezza alle critiche degli insorgenti.
- Anticipata immissione in
possesso
I ricorrenti contestano siccome
iniqua la soluzione ibrida adottata dal Tribunale di espropriazione in tema di
anticipata immissione in possesso.
3.1. Contrariamente a quanto sembrano paventare gli
insorgenti, il Tribunale cantonale amministrativo non può concedere al comune
"l'anticipata immissione in possesso integrale" negata dall'istanza
inferiore. In effetti, l'ente espropriante non si è aggravato contro la
sentenza del Tribunale di espropriazione e questo Tribunale non può modificare
la decisione impugnata a danno dei ricorrenti (divieto della reformatio in
peius: art. 65 cpv. 2 PAmm).
3.2. Stando al dispositivo 2 della querelata sentenza, il
primo giudice ha accolto la richiesta di anticipata immissione in possesso
formulata dal comune limitatamente agli interventi insuscettibili di alterare
e/o danneggiare lo stato fisico delle superfici espropriande. Se si pon mente
al fatto che a norma di legge (cfr. art. 51 Lespr) l'anticipata immissione può
essere soltanto accordata o rifiutata nella sua integralità, il dispositivo in
oggetto non brilla certamente per chiarezza e coerenza. Sennonché, come si può
ben desumere dal considerando 4.4. del giudizio attaccato, in realtà il
Tribunale di espropriazione non ha affatto concesso all'ente pubblico
l'anticipata immissione (ben altre sarebbero state le conseguenze sui diritti e
gli obblighi delle parti in causa), ma lo ha semplicemente autorizzato ad
effettuare i rilievi e le misurazioni di cui avrebbe eventualmente abbisognato
per ottenere il permesso di costruzione del campo sportivo e del posteggio.
3.3. Queste operazioni, in quanto assimilabili agli atti
preparatori di cui all'art. 8 cpv. 1 Lespr, possono essere eseguite previo
semplice avviso scritto ai proprietari interessati, ma solo se quest'ultimi non
vi si oppongono. In tale evenienza il contenzioso è di esclusiva competenza del
Presidente del Tribunale di espropriazione, la cui pronunzia è definitiva e
quindi inappellabile (cfr. art. 8 cpv. 3 Lespr).
Gli espropriati hanno sempre avversato fermamente
l'anticipata immissione in possesso richiesta dal comune e di fatto si sono
contrapposti anche all'effettuazione di qualsiasi intervento che comportasse
un'invasione della loro proprietà. L'autorizzazione di cui trattasi era
pertanto necessaria in funzione dell'attitudine ostruzionistica assunta dai
proprietari. Il primo giudice non poteva d'altronde esimersi dall'accordarla
nella misura in cui ha presunto, a giusto titolo, che il comune avrebbe avuto bisogno
di accedere ai fondi espropriati per operarvi alcuni rilievi in vista
dell'allestimento della domanda di costruzione dell'opera.
3.4. Come accennato in precedenza, il giudizio
sull'ammissibilità dei cosiddetti atti preparatori è per legge (art. 8 cpv. 3
Lespr) di esclusiva competenza del Presidente del Tribunale di espropriazione.
In concreto però l'autorizzazione ad eseguire le operazioni
indispensabili alla progettazione delle opere per le quali si è espropriato è
stata rilasciata dal Tribunale di espropriazione e non dal suo Presidente.
Emanando da un'autorità incompetente, la decisione è affetta da un vizio
insanabile e va pertanto annullata.
In quanto volto a contestare la "parziale immissione in
possesso" accordata dalla prima istanza, il ricorso va dunque accolto per
ragioni d'ordine formale. Ciò non toglie che in caso di bisogno il comune di
__________ potrà accedere ai terreni espropriandi seguendo la procedura
indicata all'art. 8 cpv. 1 Lespr.
- Acconto
Secondo dottrina e giurisprudenza, scopo dell'acconto è
quello di aiutare l'espropriato spossessato del proprio bene a meglio
sopportare gli oneri (imposte immobiliari, interessi ipotecari, ecc.) che
questi continua ad assumersi in veste di proprietario e di compensarlo di tutti
gli altri danni, in quanto prevedibili, derivanti dalla anticipata immissione
in possesso (RDAT I-1994 N. 49 e rinvii).
Il riconoscimento di un acconto agli espropriati presuppone
la concessione dell'anticipata immissione in possesso all'ente espropriante.
Ritenuto come il comune __________ non abbia potuto beneficiare di questa
facilitazione, è di riflesso escluso che a questo stadio procedurale lo si
possa astringere a versare alcunché ai ricorrenti.
- La regola prevista
dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di
ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr, gli
art. 28 e 31 PAmm (STA 24.8.90 in re C. e B./Stato del Canton Ticino).
L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone di
ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della predominante
soccombenza degli insorgenti (art. 28 PAmm). Per le stesse ragioni si
giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili al Comune di __________, che si
è fatto patrocinare da un legale (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 5, 7, 8, 45, 50, 51, 73 Lespr; 18, 28 e 31 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 2 della sentenza 4 luglio 1996
(no. 5/95-18) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina
è annullato.
-
La tassa di giudizio di fr.
1'200.- è posta per 2/3 a carico dei ricorrenti in solido e per il resto a
carico del comune di __________. Gli insorgenti in solido verseranno al
resistente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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