AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.1995.8
Data decisione, Autorità:
15.03.1996, TRAM
Incarto n.
50.95.00008
ES 6/95
cm
Lugano
15 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 21 febbraio 1995 del
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 26 gennaio 1995 (no. 10/93-37) del Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento di
espropriazione materiale che la Parrocchia di __________, con istanza 25
maggio 1993, ha avviato nei confronti dell'insorgente a dipendenza
dell'imposizione di un vincolo AEP sul mappale __________ RFD di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La Parrocchia di __________
è proprietaria del mapp. no. __________ RFD di __________, un fondo prativo in
declivio e di forma irregolare sito a ovest della strada cantonale __________,
nelle immediate vicinanze della __________ e del cimitero.
B. In data 7 ottobre 1975 il
Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del Comune di __________
(PR 1975), con la conseguente inclusione di ca. 1'265 mq di questa particella
di complessivi mq 3'628 in zona AEP; il vincolo è stato istituito in vista di
un ampliamento del locale cimitero.
I termini di attuazione del PR 1975 sono stati prorogati a
due riprese: la prima volta sino al 7 ottobre 1987, la seconda con scadenza 7
ottobre 1990.
La successiva revisione del PR approvata dal Governo il 13
gennaio 1993 ha portato all'inserimento di tutto il fondo in zona AP-EP; i 2'363
mq antecedentemente posti in zona R3 sono stati infatti gravati da un vincolo
EP allo scopo di edificare in loco un magazzino comunale.
C. A far tempo dal 1989 il
Consiglio parrocchiale ha intavolato intense trattative con l'Esecutivo di
__________ per la cessione del terreno. Venuta meno la possibilità di
addivenire ad un accordo bonale, con istanza 25 maggio 1993 la Parrocchia ha
chiesto al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina
l'avvio di una procedura di stima ex art. 39 Lespr, notificando una pretesa
d'indennizzo di fr. 1'268'050.- per l'espropriazione materiale e formale di
tutto il mapp. __________.
Nella sua risposta 23 luglio 1993 il Municipio ha comunicato
che nel frattempo il Comune aveva deciso di acquistare solo la superficie (mq
1'265) necessaria all'ampliamento del cimitero e di affrancare dal vincolo la
parte restante della proprietà per reinserirla in zona edificabile. Constatato
come in passato la Parrocchia non avesse mai inoltrato richieste risarcitorie a
titolo di espropriazione materiale, il convenuto ha proposto al Tribunale di
accordare alla Parrocchia un'indennità corrispondente al prezzo usualmente
pagato per l'acquisto di terreni agricoli.
Con scritto 19 luglio 1994 il Comune ha poi fatto sapere che
in data 29 marzo 1994 il Consiglio di Stato aveva approvato la variante di PR
destinata a ricollocare 2'363 mq del fondo in zona R3 e che 1'070 mq di questa
porzione ormai edificabile erano stati venduti alle PTT previo frazionamento e
conseguente formazione di una nuova particella (no. __________).
All'udienza di conciliazione del 22 novembre 1994 il giudice
delle espropriazioni ha sottoposto alle parti una soluzione transattiva che non
ha trovato accoglienza da parte del Comune.
D. Esaurite tutte le formalità
procedurali, con sentenza 26 gennaio 1995 il Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina ha riconosciuto alla Parrocchia di __________
un'indennità di fr. 160.- il mq per l'espropriazione materiale e formale di ca.
1'265 del mapp. no. __________, oltre agli interessi - al tasso usuale praticato
dalle CFS - a partire dal 18 gennaio 1993.
Accertata la sussistenza di un'espropriazione materiale in conseguenza
dell'entrata in vigore del PR 1975, il primo giudice ha proceduto ad una stima
unica deducendo in sostanza il valore dello scorporo espropriato dagli
indennizzi (da un minimo di fr. 80.-/mq ad un massimo di fr. 110.-/mq)
accordati in passato ai proprietari dei terreni posti in zona AEP per la
realizzazione della Casa comunale, dell'asilo e delle circostanti attrezzature
pubbliche (impianti sportivi, posteggio, ecc.). La miglior posizione del fondo
parrocchiale rispetto a quelle particelle ha tuttavia indotto il Tribunale di
espropriazione a concedere un'indennità di gran lunga superiore: in concreto
fr. 160.- il mq.
E. Avverso la predetta
pronunzia il Comune di __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che l'indennità espropriativa venga limitata a fr.
30.- il mq; in via subordinata l'ente pubblico postula una riduzione del
risarcimento a fr. 100.-/mq.
Richiamandosi alla STA 26 agosto 1991 in re F. (= RDAT I-1992
N. 49), il ricorrente sostiene innanzi tutto che le pretese avanzate nel 1993
dalla Parrocchia a titolo di espropriazione materiale sarebbe perente in
difetto di una tempestiva notifica entro il termine decennale di cui all'art.
39 cpv. 1 Lespr; ne consegue che il valore odierno della proprietà
parrocchiale, in quanto priva di prerogative edilizie, dovrebbe aggirarsi
attorno ai 30.- fr. il mq (valore agricolo).
Preso atto delle indennità fissate da questo Tribunale per
l'espropriazione dei terreni necessari alla costruzione della nuova Casa
comunale, dell'asilo, degli impianti sportivi e dei posteggi (80-110.- fr. il
mq), il Comune ritiene d'altronde che il valore pieno del mapp. 760
nell'ottobre 1975 non possa essere superiore a fr. 100.- il mq considerata
soprattutto l'infelice collocazione del fondo a ridosso del cimitero.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che
sollecita la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la Parrocchia di __________,
la quale contesta le tesi dell'insorgente appoggiandosi alla più recente
giurisprudenza dello scrivente Tribunale pubblicata nella RDAT II-1994 N. 64;
la resistente sottolinea inoltre i pregi del proprio mappale, che si trova
all'interno di un quartiere di ville in collina e gode di una buona insolazione.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base
agli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm);
la situazione dei luoghi, segnatamente la posizione e le peculiarità del fondo
espropriato, così come le caratteristiche delle particelle prese in
considerazione dal primo giudice per l'estimo, sono infatti perfettamente note
al Tribunale.
- In via preliminare, anche
se la questione non è di per sé litigiosa, occorre accertare l'esatto dies
aestimandi, ponendo mente al fatto - brevemente ricordato in narrativa - che i
termini di attuazione del PR 1975 di __________ sono stati prorogati sino al 7
ottobre 1990 e che la successiva revisione del PR comunale è stata approvata
dal Governo solo il 13 gennaio 1993. A fronte di questo apparente "vuoto
pianificatorio", il quesito da porsi è dunque quello a sapere se il
vincolo generatore di espropriazione materiale sia decaduto nell'ottobre del
1990 (consentendo a tutto il mapp. __________ di riacquistare la propria
vocazione edilizia) per rinascere nel gennaio del 1993, o si sia invece protratto
ininterrottamente. In altre parole, bisogna chiarire se nel caso di specie il
dies aestimandi debba essere fissato al 7 ottobre 1975 o al 13 gennaio 1993; in
quest'ultima evenienza l'impugnativa del Comune andrebbe respinta senza
ulteriori disamine, giacché il controverso indennizzo espropriativo accordato
alla Parrocchia in base ai presunti valori del 1975 risulterebbe in ogni modo
inadeguato e come tale favorevole all'ente ricorrente.
La problematica in esame è già stata sottoposta al Tribunale
federale, chiamato a pronunciarsi nel 1990 su una fattispecie per certi versi
analoga a quella qui dedotta in giudizio (STF 23 agosto 1990 in re A. e LLCC
pubbl. nella RDAT II-1991 N. 68). In quel caso, tuttavia, l'Alta Corte federale
aveva lasciato la questione indecisa (cfr. consid. 3c) annotando in particolare
come l'approvazione del nuovo PR fosse avvenuta 6 giorni dopo la scadenza di
quello antecedente, lasso di tempo durante il quale il fondo gravato dal
vincolo AP/EP era rimasto colpito dal blocco edilizio di cui all'art. 25 bis
cpv. 1 LE 1973. In effetti, una volta adottato dal Consiglio comunale, il nuovo
PR - che prevedeva il mantenimento del terreno dei ricorrenti nella stessa zona
- era stato pubblicato in vigenza di quello vecchio esplicando effetto
anticipato fino al momento della sua approvazione da parte del Governo. Ne
consegue che nei sei giorni intercorrenti tra la scadenza del vecchio PR e
l'approvazione di quello nuovo non era sussistita alcuna possibilità di
edificare il fondo: da un lato - aveva precisato il Tribunale federale - per il
blocco edilizio sancito dall'art. 25 bis cpv. 1 LE, dall'altro perché la
particella, nonostante la scadenza del piano anteriore, non solo non era stata
inserita nel comprensorio edificabile, ma non era stata attribuita a nessun'altra
zona e quindi non aveva subito declassamento di sorta al momento dell'approvazione
del nuovo PR.
La prima parte della teoria affacciata dal Tribunale federale
non contribuisce a risolvere il presente caso, poiché l'attuale PR di
__________ è stato approvato dal Consiglio di Stato a distanza di quasi tre
anni dalla sua pubblicazione, avvenuta dal 19 febbraio al 20 marzo 1990. In
effetti, l'art. 66 cpv. 3 LALPT - che in parte ha ripreso i contenuti dell'or
abrogato art. 25 bis cpv. 3 LE 1973 - prevede che il blocco edilizio decade se
il governo non approva il PR entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione.
Riprendendo tuttavia il secondo ragionamento esposto nel 1990
dall'Alta Corte federale, nell'evenienza concreta si potrebbe invero sostenere
che i 1'265 mq della part. __________ colpiti dal vincolo AEP non hanno mai
riacquistato vocazione edilizia posteriormente alla decadenza del PR 1975; il
loro assetto pianificatorio è rimasto immutato nel tempo. Con l'entrata in
vigore di quel PR lo scorporo in oggetto ha infatti trovato un ben preciso
collocamento che il susseguente PR del 1993 ha semplicemente recuperato e
ribadito.
Quest'ultima tesi è stata recentemente ripresa e sviluppata anche
dal Tribunale della pianificazione del territorio (TPT). Chiamato a
pronunciarsi sulla sorte di un vincolo AP/EP che il PR aveva imposto nel 1975
su un terreno di __________, il TPT ha escluso che il suddetto vincolo fosse
decaduto alla scadenza del termine di attuazione del PR (TPT 6 febbraio 1996 in
re __________). I giudici della pianificazione sono giunti a quella conclusione
ritenendo in sostanza che il principio della durata indeterminata dei PR
racchiuso nell'art. 21 LPT entrato in vigore il 1° gennaio 1980 dovesse
prevalere su norme contrarie di diritto cantonale quali l'art. 23 LE 1973, impedendo
ai vincoli contemplati dal PR di decadere. Al vincolo decaduto - ha osservato
il TPT - subentra uguale vincolo. Non basta quindi per toglierlo dal fondo
gravato che il vincolo venga a scadenza, occorre per giunta che il comune non
lo ripresenti. Se lo fa, il fondo continua a essere vincolato. In realtà, sotto
il profilo pianificatorio, il nuovo PR nel ripresentare le opere pubbliche non
ancora attuate non fa che continuare il precedente. La cesura è guarita dalla
ripresentazione. I due tronconi si congiungono riformando l'unità.
L'opinione del TPT merita di essere condivisa. Con l'entrata
in vigore della LPT, che per bisogni di sicurezza giuridica (cfr. DFGP/UPT,
Commento LPT, N. 6 ad art. 21) ha conferito ai PR durata indeterminata, le
restrizioni previste da tutti i PR comunali non decadono fintanto che un nuovo
piano d'utilizzazione non viene a modificare il pregresso assetto
pianificatorio affrancando i fondi gravati.
Ne segue che alla scadenza dei termini di attuazione del PR
1975 di __________ il vincolo AEP imposto quindici anni prima sul mapp.
__________ non ha cessato di esplicare i propri effetti, continuando ad
ingenerare espropriazione materiale. Il dies aestimandi va quindi fissato al 7
ottobre 1975, così come deciso dal primo giudice e riconosciuto dalle stesse
parti in causa. Nel caso specifico, la correttezza di questa soluzione è
oltretutto avvalorata dal fatto - deducibile dalla corrispondenza intercorsa
tra le parti - che in realtà la Parrocchia ha manifestato con sufficiente
chiarezza la propria volontà di farsi risarcire già nel 1989 (cfr. consid. 5),
anno in cui le pretese notificate non potevano che riferirsi alle conseguenze
del vincolo imposto nel 1975.
- L'insorgente ritiene che la
richiesta d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale presentata nel
1993 dalla Parrocchia sia perenta in difetto di una sua tempestiva insinuazione
entro il termine decennale previsto dall'art. 39 cpv. 1 Lespr. A torto tuttavia.
In effetti, la questione sollevata dal Comune è già stata
essenzialmente affrontata e decisa dallo scrivente Tribunale nell'ambito di una
pronunzia (STA 2 maggio 1994 in re C. = RDAT II-1994 N. 64) che ha generato un
cambiamento di giurisprudenza - in seguito sempre riconfermato - circa la
portata dell'art. 39 cpv. 1 Lespr nella versione entrata in vigore il 6 maggio
1988.
In quella decisione il Tribunale cantonale amministrativo ha
avuto modo di precisare che il nuovo art. 39 Lespr ha sancito una sorta di
restituzione dei termini utili per insinuare pretese a titolo di espropriazione
materiale. Secondo il diritto previgente, se una restrizione della proprietà
aveva conseguenze equivalenti ad una espropriazione materiale, chi si riteneva
leso doveva far valere le proprie pretese di indennità, pena la perenzione,
entro un anno da quando il provvedimento era diventato definitivo (Scolari,
Commentario della legge edilizia, N. 5 ad art. 26 LE; Brenni, La perenzione
dell'azione di espropriazione materiale giusta l'art. 39 Lespr, RDAT 1984 p.
265); la decorrenza infruttuosa di questo termine annuale di mera perenzione
(DTF 113 Ib 370, 112 Ib 510; Brenni, op. cit., p. 265) comportava quindi la
decadenza della pretesa e l'estinzione di tutti i diritti che ne derivavano
(Grisel, Traité de droit administratif, p. 662 ss.). Il nuovo art. 39 cpv. 1
Lespr prevede invece che "le pretese derivanti da vincoli che configurano
gli estremi dell'espropriazione materiale devono essere fatte valere entro il
termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal
quale si vogliono far derivare le pretese". L'art. 75 cpv. 2 Lespr stabilisce
da parte sua che "il termine di 10 anni di cui all'art. 39 cpv. 1 della presente
legge decorre dalla sua entrata in vigore per tutti i vincoli
preesistenti". Per "presente legge" è da intendersi la modificazione
che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1, 39 cpv. 5 e 75 cpv. 2
(cfr. rapporto 26 febbraio 1988 della Commissione della legislazione sul
messaggio 9 dicembre 1987 concernente la modifica dell'art. 39 cpv. 1 della
legge di espropriazione dell'8 marzo 1971, RVGC sessione ordinaria autunnale
1987, p. 1179), novella legislativa entrata appunto in vigore il 6 maggio 1988
(RDAT II-1994 N. 64).
La dottrina ticinese concorda nel ritenere che il termine di
dieci anni di cui all'art. 39 cpv. 1 Lespr si applica anche a tutte le restrizioni
preesistenti e decorre a partire dal 6 maggio 1988, ossia dalla data di entrata
in vigore della modifica della Lespr del 21 marzo 1988 (cfr. Scolari, Diritto
amministrativo, parte speciale, N. 765).
Ne consegue che le pretese d'indennizzo notificate dalla Parrocchia
si appalesano tempestive.
- Il Comune contesta la stima
operata dal primo giudice in ordine al valore (edilizio pieno) del mapp. no.
__________. Fondandosi sulle indennità fissate da questo Tribunale per
l'espropriazione dei terreni necessari alla costruzione della nuova Casa comunale,
dell'asilo, degli impianti sportivi e dei posteggi, ritiene che nel 1975 il
valore venale del fondo parrocchiale doveva aggirarsi sui 100.- fr. il mq.
4.1. In caso di espropriazione materiale il momento determinante
per la valutazione dell'indennità è il giorno in cui è entrato in vigore il
provvedimento pianificatorio che ha comportato la restrizione della proprietà
(G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 80 ad art. 22 ter;
DTF 117 Ib 6 consid. 2b, 114 Ib 103 consid. 2, 112 Ib 509 consid. 3e).
Se l'espropriazione materiale è seguita da un'espropriazione
formale, l'indennità va stimata secondo i principi inerenti a ciascun genere di
espropriazione anche laddove sia attuata una sola procedura di stima (DTF 114
Ib 108, in particolare consid. 2a), senza riguardo al fatto che l'espropriato
abbia eventualmente fin dall'inizio sollecitato l'espropriazione formale (DTF
97 I 815/816; 108 Ib 334 consid. 4b), con la possibilità di prescindere da una
seconda valutazione ai fini della espropriazione formale unicamente laddove i
prezzi dei terreni divenuti inedificabili non abbiano conosciuto una evoluzione
nel corso degli anni (DTF 114 Ib 111 consid. 2a; 114 Ib 122 consid. 7a; 108 Ib
334 consid. 4c).
Operando una stima unica il Tribunale di espropriazione da implicitamente
atto che tra l'intervento costitutivo di espropriazione materiale e la data
determinante per la fissazione dell'indennità dovuta a titolo di espropriazione
formale, il valore metrico (residuo) del fondo divenuto inedificabile è rimasto
sostanzialmente immutato. A giusto titolo, poiché le approfondite indagini recentemente
effettuate dal Tribunale cantonale amministrativo rivelano che a far tempo dal
1977 nel Luganese non è infatti intervenuta alcuna significativa modifica del
valore dei fondi agricoli (RDAT II-1994 N. 64).
Ai fini della determinazione dell'indennità è quindi
sufficiente attenersi al valore edilizio del mapp. no. __________ nell'ottobre
1975.
4.2. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo
mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata dal
principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né
conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre
parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in
cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per
effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari
(Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16
LFespr; G. Müller, op. cit., N. 66 ad art. 22ter; DTF 95 I 455).
L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero
valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr).
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il
valore venale di un fondo venga di regola stabilito in base al metodo
statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19
LFespr; DTF 115 Ib 408).
Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato
confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi
terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma
prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno
precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione,
dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati
aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che
l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente
alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare,
tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità
dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media
convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può
essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che
impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad
art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36; STA
2.5.1978 in re F.).
L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro
canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano
essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi
identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere
analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il
livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92).
Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico
vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse
negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio.
Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce
alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una
tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che
può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.
Come ben ricorda il ricorrente e lo stesso Tribunale di
espropriazione, per acquisire la proprietà dei terreni necessari alla costruzione
della nuova Casa comunale, dell'asilo, degli impianti sportivi e di alcuni
posteggi il Comune di __________ ha dovuto sborsare cifre che vanno da un
minimo di fr. 80.- il mq per i mapp. no. __________ e __________ privi di
accesso ad un massimo di fr. 110.- il mq per i mapp. no. __________, __________
e __________ confinanti con la strada __________. Queste indennità, convenute
tra le parti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, appaiono
significative nella misura in cui si riferiscono tutte a superfici che al pari
della part. no. __________ sono state inserite in zona AEP e colpite da
espropriazione materiale con l'approvazione del PR 1975. Altrettanto significative
risultano le indennità di fr. 80.- il mq che il Tribunale federale ha accordato
ai proprietari delle part. __________, __________, __________ e __________ per
la cessione al Comune dei suddetti mappali siti sulla riva orientale del lago
ed oggetto di espropriazione materiale a dipendenza di una variante di PR
approvata dal Governo il 30 settembre 1976 (cfr. decreto di stralcio a seguito
di transazione 1° dicembre 1987 prolato dal TF in re Comune di __________ c.
__________, __________ e __________).
Rispetto ai terreni pianeggianti e, a mente del Tribunale di
espropriazione, un tempo paludosi che gravitano attorno alla nuova Casa
comunale, la proprietà della Parrocchia si trova effettivamente in posizione
più elevata e quindi migliore dal profilo dell'insolazione e della panoramica.
Il primo giudice ha tuttavia omesso di considerare che tale vantaggio è
indubbiamente svilito dalla presenza del cimitero contermine e dalla stessa
collocazione del fondo espropriato tra due arterie (le cantonali
- /- e -) che anche
in passato potevano essere fonte di immissioni foniche ed atmosferiche
superiori a quelle dei mapp. __________, __________ e __________. D'altro
canto, la part. __________ presenta un dislivello abbastanza accentuato per
imporre a chi costruisce dei lavori di sbancamento, con costi complessivi di
edificazione superiori a quelli degli appezzamenti espropriati nel frattempo,
del tutto pianeggianti e già allora suscettibili di sfruttamento edilizio senza
eccessive spese di risanamento o di bonifica (cfr., a tal riguardo, STA 20
febbraio 1986 in re Comune di __________ c. G., M. e Q., dalla quale emerge che
nel 1976 neppure i fondi a lago erano comprovatamente paludosi e necessitavano
di particolari misure di consolidamento per essere edificati). L'area dell'espropriata
è inoltre più distante dal lago e dal nucleo del paese.
Le qualità ed i difetti del terreno in discussione tendono
pertanto a compensarsi fino a consentire un riferimento attendibile alla cifra
pagata dal Comune per l'acquisto dei mapp. no. __________, __________ e
__________, di modo che al sedime della Parrocchia può essere attribuito un
valore venale, al 7 ottobre 1975, di fr. 110.- il mq. Questa somma si avvera
certamente adeguata alle peculiarità della part. no. __________ e conforme
all'andamento manifestatosi all'epoca nel mercato immobiliare delle superfici
assegnate alla zona R3 di __________.
Siffatto risultato è peraltro parzialmente confortato dalle
conclusioni peritali dell'arch. __________ di __________ che per incarico del
Comune ha stimato in fr. 90.- il mq il valore dello scorporo espropriato (cfr.
perizia 18 marzo 1980, p. 7). A scanso di equivoci occorre comunque
sottolineare che il referto va considerato di parte e propone valori di mero
apprezzamento.
- Statuendo sui ricorsi
contro le sentenze dei Tribunali di espropriazione, il Tribunale cantonale
amministrativo apprezza liberamente il fatto ed il diritto (art. 50 cpv. 1
Lespr), senza poter tuttavia modificare la decisione impugnata a danno del
ricorrente (art. 65 cpv. 4 LPamm, applicabile grazie al rinvio di cui all'art.
50 cpv. 3 LPamm). Adito dall'espropriante, questo Tribunale può quindi rivedere
le singole posizioni dell'indennità riconosciuta dal primo giudice, ma non può
condannare il ricorrente a pagare un risarcimento globale superiore a quello
deciso dall'istanza inferiore. Altrimenti detto, nella misura in cui
l'indennizzo espropriativo si compone di un capitale e dei relativi interessi,
il Tribunale amministrativo può esaminare e modificare entrambe le poste,
segnatamente gli interessi, a condizione che da un profilo contabile il risultato
complessivo non si configuri alla stregua di una reformatio in peius (cfr. STF
6 giugno 1995 in re G. C.).
Ai sensi della vigente giurisprudenza, in caso di
espropriazione materiale gli interessi sulla relativa indennità decorrono, di
regola, a partire dal momento in cui l'avente diritto ha manifestato in modo
inequivoco la propria intenzione di farsi risarcire (cfr. DTF 114 Ib 283
consid. 2a e rinvii). A tale richiesta - specifica il Tribunale federale - non
debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente,
che l'ente pubblico, conformemente ai principi della buona fede, debba rendersi
conto che nel caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennità che
gli spetta (DTF 112 Ib 512). In effetti, una simile manifestazione di volontà è
stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta
transattiva (DTF 97 I 819), nell'intavolazione di trattative con il privato in
vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni d'opposizione
intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva
dei suoi interessi (DTF 112 Ib 512).
Poste queste premesse, ai fini del presente giudizio quo alla
decorrenza degli interessi occorre considerare che nel giugno del 1989 erano
già in corso tra le parti concrete discussioni per la cessione di tutto il
mapp. __________ al Comune. Lo comprova il tenore dello scritto 18 luglio 1990
(doc. D) che il Municipio ha indirizzato al Consiglio parrocchiale in risposta
ad una richiesta del 13 giugno 1989, confermandogli il proprio interesse
all'acquisto del terreno per il prezzo di fr. 600'000.-. Ora, se è ben vero che
nella citata missiva si precisava che la conclusione dell'affare sarebbe dipesa
dalle decisioni del Consiglio comunale, è altrettanto vero che l'incoraggiante
e precisa offerta dell'Esecutivo ha fatto nascere nella Parrocchia precise
aspettative, poi deluse, in punto alla possibilità di addivenire entro breve
termine alla stipulazione del divisato negozio senza dover far capo a qualsivoglia
procedura espropriativa. Lo stato di trepidante e speranzosa attesa in tal
senso vissuto dalla Parrocchia traspare anche dai successivi scambi di
corrispondenza. Il Municipio ha insomma indotto la proprietaria a temporeggiare
con un atteggiamento costante di assoluta apertura a qualsiasi trattativa; di
per sé questa attitudine non presta il fianco a critiche di sorta quanto a
correttezza di fondo, ma se il Comune avesse escluso fin dall'inizio la
possibilità di un accomodamento bonale è assai probabile che l'interessata si
sarebbe regolata di conseguenza dando avvio subito al procedimento che ci occupa.
Ragioni dedotte dal principio della buona fede impongono dunque
che alla Parrocchia siano corrisposti gli interessi d'uso (al tasso praticato
dalle CFS) a contare dal 13 giugno 1989.
- La regola prevista
dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di
ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dell'art. 50 cpv. 3 Lespr, gli art.
28 e 31 LPamm (STA 24.8.90 in re C.).
L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone pertanto
di ripartire tra le parti la tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Le ripetibili
si ritengono invece compensate (art. 31 LPamm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LPT; 23, 25 bis LE 1973; 66 LALPT; 9, 11, 39, 50, 73, 75 Lespr; 18,
28, 31 e 65 LPamm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 1 della sentenza 26 gennaio 1995
(no. 10/93-37) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sottocenerina è annullato e riformato come segue:
"1. Per l'espropriazione
materiale e formale di mq 1'265 della part. no. __________, il Comune di
__________ verserà alla Parrocchia di __________ un'indennità di fr. 110.- il
mq oltre interessi ai seguenti tassi annui:
-
del 5,5% dal 13 giugno 1989 al
31 maggio 1990;
-
del 6,5% dal 1° giugno 1990 al
31 marzo 1993;
-
del 5,5% dal 1° aprile 1993 al
30 settembre 1993;
-
del 5% dal 1° ottobre 1993 in
avanti."
-
La tassa di giustizia di fr.
1'200.- (milleduecento) è posta per metà a carico del Comune di __________ e
per il resto a carico della Parrocchia. Si danno per compensate le ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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