AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
41.1999.2
Data decisione, Autorità:
26.07.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
41.99.00002
mm/sc
Lugano
26
luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 aprile 1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 21 gennaio 1999 emanata da
Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nato nel 1965, é
portatore di una sindrome di insufficienza vertebrale lombare a carico degli
ultimi due segmenti funzionali in presenza di disturbi statici e di un’anomalia
di transizione (sacralizzazione incompleta di L5), così come emerge dalla
perizia allestita, per conto dell’UFAM, dal Prof. dott. __________, Primario
del servizio di neurochirurgia presso l’Ospedale regionale di __________ (cfr.
doc. _).
Durante il corso di
ripetizione 1988 - assolto durante i mesi di settembre-ottobre quale fuciliere
di montagna - __________ ha asserito d’essere rimasto vittima di un'“insaccata”
nel saltare a terra dal ponte di un camion e di essersi immediatamente rivolto
al medico di truppa. Di tali circostanze non si trova, comunque, alcun
riscontro negli atti sanitari (doc. _).
1.2. Il giorno seguente il
licenziamento, l’assicurato ha consultato il proprio medico curante, il dottor
__________, il quale ha diagnosticato una sindrome lombo-sciatalgica a
sinistra.
In data 14 ottobre 1988,
il caso é stato annunciato all’UFAM (doc. _), che corrispose regolarmente le
proprie prestazioni assicurative.
1.3. Anche se al beneficio di una
dispensa per quel che concerne il trasporto di pesi e le marce prolungate,
__________ ha assolto anche il corso di ripetizione 1989 (1-22 luglio 1989),
ciò che ha provocato, a suo dire, un aggravamento dei dolori alla gamba sinistra
(doc. _).
1.4. Sulla base della
summenzionata perizia medica del Prof. __________ - ordinata in ragione della
persistenza dei disturbi - l’UFAM, con decisione 23 agosto 1994, ha rifiutato
l’erogazione d’ulteriori prestazioni assicurative a contare dal 25 maggio 1994,
“... in quanto un nesso causale probabile fra i disturbi alla colonna
vertebrale e gli influssi del servizio militare, segnatamente del Corso di
ripetizione del 1988, non é da tempo più dato” (doc. _).
1.5. Avverso la succitata decisione
formale, __________, patrocinato dal __________, ha interposto opposizione,
chiedendo, da un lato, “un supplemento d’indagini volto ad un
approfondimento dei fatti relativi alle visite sanitarie” e, dall’altro,
l’esecuzione di una “perizia supplementare da affidare ad uno
specialista in ortopedia e traumatologia” (doc. _).
1.6. Esperiti ulteriori
accertamenti - tanto dal profilo medico che da quello giuridico-amministrativo
- l’UFAM, con decisione 20 gennaio 1997, ha accolto l’opposizione presentata
dall’assicurato, nel senso che ha preso a proprio carico “... tutte le spese in
relazione all’aggravamento manifestatosi durante il corso di ripetizione del
1988 fino al 20 gennaio 1997”. L’autorità amministrativa ha, ciò nondimeno,
precisato che, qualora l’assicurato avesse preteso nuove prestazioni in
relazione all’aggravamento dei problemi statici alla colonna lombare risalente
al 1988, avrebbe senz’altro proceduto ad una nuova valutazione della propria
responsabilità (doc. _).
1.7. In data 19 dicembre 1997,
__________ ha annunciato, per il tramite del dottor __________, suo nuovo
medico curante, una “riacutizzazione dei dolori sciatalgici in relazione alla discopatia
iniziata nel 1988 al corso di ripetizione” (doc. _).
1.8. Sentito il parere del proprio
medico di fiducia, l’UFAM - con decisione 14 ottobre 1998, confermata con
l’impugnata decisione su opposizione 21 gennaio 1999 - ha negato il proprio
obbligo contributivo in relazione alla sciatalgia notificata il 19 dicembre
1997, affermando che “... al più tardi il 20 gennaio 1997, l’aggravamento
manifestatosi durante il corso di ripetizione del 1988 era con certezza medico-pratica
eliminato” (cfr. doc. _).
1.9. Con tempestivo ricorso,
__________, sempre rappresentato dal __________, ha chiesto che l’UFAM venga
condannato a versargli “... le prestazioni assicurative per le cure in
relazione al peggioramento dei disturbi statici a seguito dell’incidente
avvenuto durante il corso di ripetizione del 1988” (I).
Queste, in particolare, le
considerazioni sviluppate dall’insorgente a supporto della propria pretesa ricorsuale:
"
... In sostanza, non condividiamo il ridimensionamento della
portata dei disturbi patiti dal signor __________ operato dalla nuova
valutazione del dr. __________ riportata in una nota agli atti (All. N), che
serve poi ad affermare che "sarebbe giustificato stabilire con certezza medico-pratica
che l'aggravamento manifestatosi durante il CR 1988 era eliminato al più tardi
verso l'inizio del 1997".
Questo
ridimensionamento non trova innanzi tutto alcun riscontro nelle oggettive
condizioni di salute del signor __________, che vengono descritte dalla lettera
del dr. __________ all'AM del 4.6.98 (All. O). Secondariamente, dobbiamo
rilevare una contraddizione tra questa posizione dell'AM e le osservazioni
contenute nella prima valutazione del dr. __________ (All. F), in cui si
precisa correttamente che "secondo il diritto dell'assicurazione militare,
la prova della certezza viene applicata sia per l'anteriorità al servizio sia
per l'eliminazione del peggioramento. Dal punto di vista del diritto
dell'assicurazione militare non è ammissibile supporre uno statu quo sine
puramente ipotetico, confrontato il decorso constatato e quello presumibile se
l'infortunio nonsi fosse verificato. Nella LAM non c'è posto per supposizioni
del genere".
Non possiamo quindi
che ribadire come questa prova di certezza dell'eliminazione del peggioramento
non possa essere dedotta dall'incarto come presentato, non essendo intervenuti
cambiamenti di rilievo dopo il gennaio 1997. ..." (doc. I)
L’assicurato ha, inoltre,
preteso l’erezione di una perizia medica giudiziaria, da affidare ad uno
specialista in ortopedia e traumatologia.
1.10. L’UFAM, in risposta, ha
postulato un‘integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
in diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. L’UFAM ha emesso la sua
decisione il 14 ottobre 1998, posteriormente dunque all’entrata in vigore della
legge federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1992. La presente
vertenza deve pertanto essere esaminata alla luce di quest’ultima (art. 109 LAM
- cfr. DTF 123 V 137 consid. 2).
2.3. L'assicurazione militare
copre qualsiasi affezione che si manifesta ed è annunciata o viene altrimenti
accertata durante il servizio (art. 5 cpv. 1 LAM).
L'assicurazione militare
non è responsabile qualora fornisca la prova:
a.
che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto
certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che detta affezione
non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il
servizio.
(art. 5 cpv. 2 LAM).
L'assicurazione militare,
se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata
al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova
prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione
assicurata (art. 5 cpv. 3 LAM).
Se l'affezione è accertata
solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata
in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi
o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità
preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio
oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di
postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6 LAM).
Nella DTF 123 V 137ss. (=
SVR 1998 MV1, p. 1ss.), il TFA ha stabilito che i principi di responsabilità di
cui agli artt. 5 e 6 LAM corrispondono, in grandi linee, a quelli del vecchio
diritto. Si può, pertanto, far riferimento alla giurisprudenza elaborata allorquanto
era ancora in vigore la vecchia LAM (vLAM).
2.4. In concreto, può essere
ammesso con l’assicuratore militare convenuto che ci si trova confrontati ad un
caso d’applicazione dell’art. 5 LAM, aspetto che non é affatto contestato dal
ricorrente.
Nelle situazioni di fatto
contemplate dall’art. 5 LAM (cfr. artt. 4 e 5 cpv. 1 e 2 vLAM), la
responsabilità dell’assicurazione militare si fonda sul cosiddetto principio
della contemporaneità (DTF 111 V 372). La predetta disposizione legale deduce
infatti dalla contemporaneità della manifestazione (e dell’annuncio o
dell’accertamento) di un’affezione con il servizio militare, la conclusione
della responsabilità dell’assicurazione. Senza tener conto di una relazione
causale, la responsabilità é, quindi, data soltanto in virtù di un mero
criterio temporale.
Nelle eventualità previste
dall’art. 5 LAM, il nesso di causalità adeguata fra l’affezione e le influenze
subite durante il servizio militare é, secondo la giurisprudenza, presunto (DTF
123 V 138, 111 V 373; cfr. G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, Ginevra 1991, p. 284).
La presunzione
dell’esistenza del succitato rapporto di causalità adeguata può tuttavia venir
rovesciata fornendo la prova certa dell’assenza di un tale nesso (Ch. Steger-Bruhin,
Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zurigo 1996, p. 71).
Secondo la giurisprudenza,
la nozione di certezza non va compresa in un senso teorico e scientifico, ma
bensì nella sua accezione empirica. La prova della certezza si considera
pertanto raggiunta se é stabilito che, secondo l’esperienza medica, l’influenza
di fattori legali al servizio militare é praticamente esclusa (DTF 111 V 146,
105 V 230; G. Scartazzini, op. cit., p. 286).
2.5. Ritornando alla presente
fattispecie - posto che applicabile torna ad essere l’art. 5 cpv. 1 LAM, ciò
che comporta la presunzione dell’esistenza di una relazione di causalità
adeguata fra l’affezione ed il servizio militare (cfr. consid. 2.4.) - si
tratta d’esaminare se l’UFAM é o meno riuscito a fornire la prova liberatoria
prevista dall’art. 5 cpv. 2 LAM.
L’assicuratore convenuto
pretende, in primo luogo, che l’affezione é certamente anteriore al servizio
(cfr. art. 5 cpv. 2 lett. a, 1a ipotesi).
Lo scrivente TCA non può
che condividere il parere espresso dall’UFAM, peraltro neppure contestato
dall’assicurato, il quale riconosce, in sede di ricorso, che si é in presenza
di un “... affezione preesistente al servizio ed essa é stata solo aggravata
dall’incidente avvenuto durante il servizio stesso, ...” (I, p. 3).
Tale aspetto era, del
resto, già stato chiarito dal Prof. dott. __________, nel suo referto peritale
8 marzo 1994:
"
Il problema di questo giovane assicurato consiste in una sindrome
di insufficienza vertebrale lombare centrata all’altezza degli ultimi due
segmenti funzionali in presenza di alterazioni statiche abbastanza
significative e di un’anomalia della transizione lombosacrale (sacralizzazione
parziale di L5).
Le alterazioni
descritte sono senz’altro preesistenti al servizio come evidente dalla
nozione di ginnastica correttiva per abbassamento della spalla destra
(espressione della scoliosi attualmente dimostrabile) e dalle caratteristiche
delle alterazioni radiologiche constatate.
È su questo rachide
alterato che gli sforzi ed eventualmente un trauma banale relativi al servizio
militare hanno esercitato la propria influenza, determinando inizialmente una
sindrome vertebrale lombare con coinvolgimento di carattere pseudoradicolare
dell’arto inferiore sinistro.
L’ulteriore decorso
é stato caratterizzato da numerose ricadute motivate da dolori lombari ma anche
toracolombari e cervicali, come pure da manifestazioni riflesse a livello della
sincondrosi sacroiliaca sinistra” (doc. _, p. 7 - la sottolineatura é del
redattore).
Analogo parere é stato
espresso dal medico in capo, il dottor __________:
"
Eine sicher vordienstliche Schädigung des unteren Lendenwirbelsäulenabschnittes
des Patienten wurde während des Wiederholungskurses 1988 verschlimmert”
(doc. _, p. 4 - la sottolineatura é del redattore).
2.6. Vista la conclusione a cui
questo TCA é giunto al precedente considerando - ovverosia che l’affezione é
certamente anteriore al servizio - non resta, a questo punto, che da verificare
se la seconda condizione cumulativa posta dall’art. 5 cpv. 2 lett. b LAM é o
meno realizzata. In concreto, la questione che si pone é, dunque, quella a
sapere se l’affezione “non é certamente stata né aggravata né accelerata nel
suo decorso durante il servizio”.
A questo proposito, l’UFAM
riconosce che il servizio ha sì provocato l’aggravamento dell’affezione
anteriore allo stesso. Tuttavia, si sarebbe trattato di un aggravamento
transitorio, nella misura in cui - al più tardi a contare dal mese di
gennaio 1997 - __________ aveva certamente raggiunto il cosiddetto “status quo
sine”, donde l’estinzione della responsabilità dell’assicurazione militare.
Da parte sua, l’insorgente
sostiene invece la tesi contraria, ossia che gli effetti dell’aggravamento non
si sono affatto completamente risolti nel gennaio 1997 ma che, per contro,
persistono a tutt’oggi.
Conformemente alla
giurisprudenza federale, la responsabilità dell’assicurazione militare perdura
soltanto fintantoché l’aggravamento dell’affezione preesistente non é
certamente eliminato (DTF 111 V 144; DTF 97 V 99; DTFA 1969, p. 198).
La responsabilità
dell’assicurazione militare presuppone, infatti, sempre l’esistenza di una
relazione di causalità adeguata fra l’affezione ed il servizio, ciò che non é
più il caso al momento in cui l’assicurato raggiunge lo “status quo ante”
oppure lo “status quo sine” (cfr. DTF 105 V 230 consid. 4a e sentenze ivi
menzionate; STFA 22.6.1999 in re B. consid. 1, non pubblicata; Ch. Steger-Bruhin,
op. cit., p. 254ss.).
2.7. Ritornando al caso di specie,
il Prof. __________ già aveva avuto modo d’esprimersi in merito alla durata
della responsabilità dell’assicurazione militare, evidenziando che gli effetti
del peggioramento passeggero erano da ritenere ormai estinti:
"
Se la responsabilità del servizio militare (non va dimenticato
che questo giovane esercita in civile un lavoro che non comporta sforzi
particolari ed é stato incorporato nei fucilieri) possono essere senz’altro ammessi
quale causa probabile dei disturbi avvertiti dopo il corso di ripetizione del
1988 (dolori nel tratto lombare inferiore alla transizione lombosacrale con
coinvolgimento di carattere pseudoradicolare dell’arto inferiore sinistro) tale
influenza non può essere accettata per quel che concerne le ulteriori ricadute.
A nostro modo di
vedere (e largheggiando in favore dell’assicurato) riteniamo un nesso causale probabile
(wahrscheinlich) tra gli influssi del servizio militare ed il quadro
clinico constatato fino al 15.10.1989. A partire dal 15.10.1989 e per un anno
(15.10.1990) il rapporto di causalità deve essere ritenuto soltanto come possibile
(möglich) e dopo il 15.10.1990 la responsabilità del servizio nella
genesi del quadro clinico, rispettivamente dell’insorgenza di recidive specie a
vari livelli deve essere considerata esclusa (ausgeschlossen)”
(doc. _).
Nel giugno 1995 - ricevuta
l’opposizione alla decisione formale 23 agosto 1994 - l’UFAM ha nuovamente
interpellato il summenzionato specialista, chiedendogli se, con certezza medico-pratica,
lo status quo sine era stato raggiunto in data 25 maggio 1994 (doc. _). Questa
é stata la risposta fornita dal Prof. __________:
"
La risposta é già stata data nella nostra relazione peritale del
08.03.1994. Esplicitamente, riteniamo che in data 25.5.1994 lo stato quo sine
era raggiunto” (doc. _).
La tesi difesa dal dottor
__________ é, invero, stata relativizzata dal Servizio del medico capo e,
specificatamente, dai dottori __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, e
__________, PD e spec. FMH in medicina interna, ai quali l’UFAM ha fatto
appello prima d’emanare la decisione su opposizione 20 gennaio 1997:
"
Durante il CR 1988 il paziente subì una lesione alla colonna
lombare.
Prima del servizio
esisteva una sacralizzazione (incompleta) dell’ultimo corpo vertebrale lombare
inferiore, che portò a dei disturbi statici; il paziente non aveva tuttavia mai
lamentato disturbi prima del CR 1988.
L’assicurazione
militare riconobbe quindi una responsabilità per il peggioramento di una lombosciatalgia
(localizzata principalmente dalla parte sinistra).
Dal CR 1988 fino al
marzo 1994 il paziente é stato ripetutamente in cura medica e fisioterapeutica.
Inoltre é risultato più volte inabile al lavoro al 100%.
A nostro avviso,
queste constatazioni non permettono di provare con certezza che il
peggioramento é stato eliminato entro il marzo 1994.
Dall’incarto non é
possibile dedurre se, a quel momento, venivano ancora versate delle
prestazioni. Se così fosse, bisogna eventualmente riesaminare se il
peggioramento continua a persistere.” (doc. _, p. 7s.)
Proprio sulla base delle
suesposte indicazioni del Servizio del medico capo, l’assicuratore militare ha
riconosciuto la propria responsabilità sino al 20 gennaio 1997, riservandosi,
comunque, esplicitamente di rivalutare la fattispecie qualora __________ -
posteriormente a tale data - avesse preteso la corresponsione di nuove
prestazioni assicurative (doc. _).
A seguito della notifica
del 19 dicembre 1997, l’UFAM ha risottoposto l’intera documentazione medica al
proprio medico di fiducia, il già menzionato dottor __________ (doc. _).
Dopo aver sinteticamente
riassunto l’anamnesi remota del ricorrente, lo specialista ha espresso le
seguenti considerazioni:
"
Nella mia valutazione medico-assicurativa 10 gennaio 1997 ho già
esposto che il punto di vista del Prof. dott. med. __________ non può essere
applicato totalmente alla legge sull’assicurazione militare. Per noi importa
provare con certezza medico-pratica l’eliminazione dell’aggravamento
manifestatosi durante il servizio militare. Questa decisione non spetta al
medico; vorrei in seguito commentare dal punto di vista medico gli elementi
necessari per poter prendere questa decisione:
-
lo stato
dell’affezione dal punto di vista pato-fisiologico/anatomico- patologico: su
questo punto non si notarono mai dei cambiamenti notevoli.
-
Lo stato
funzionale: anche qui non vi sono stati mutamenti particolari.
-
Limitazioni,
impedimenti: dal 1994 il paziente non ha più accusato limitazioni
particolari. A quanto pare il paziente é attualmente ben integrato
nella vita sociale.
-
Disturbi: se é
vero che il paziente lamenta ancora attualmente disturbi. Questi però
non mi sembrano particolarmente gravi: per es., il medico curante
prescrisse nel dicembre 1997 una cura fisioterapica
che il paziente verso fine febbraio 1998 non aveva neanche
iniziato. Anche secondo il TFA non é necessario che il paziente
non abbia più nessun dolore.
Per quanto
riguarda i cosiddetti sintomi di ponte (“Brückensymptome”) descritti da
__________ (chiara differenza con
i disturbi normali che appaiono di tanto in tanto; una certa
intensità e costanza di questi disturbi, cioè apparenza per più volte
al mese; influsso negativo chiaro e netto sullo stile di vita [per esempio
sport]; l’intensità forza il paziente a terapie multiple intense;
diminuzione notevole della capacità lavorativa) sono dell’avviso
che in questo caso le premesse non sono date.
-
Necessità di
cure: il paziente si reca dal medico ad intervalli più o meno regolari; una
cura vera e propria non ha però luogo.
-
Capacità al
lavoro: dal 1994 il paziente non presentò un’incapacità lavorativa dovuta ai
disturbi della colonna lombare.
Dal punto di
vista medico sarebbe quindi giustificato stabilire con certezza medico-pratica
che l’aggravamento manifestatosi durante il CR 1988 era eliminato al più tardi
verso l’inizio del 1997.” (doc. _ - la sottolineatura é del redattore).
Prendendo posizione
riguardo al preavviso 14 agosto 1998, __________ ha, segnatamente, preteso che
la documentazione medica agli atti non sarebbe stata sufficiente a dimostrare
con certezza che l’aggravamento era eliminato. Per questa ragione, egli ha
chiesto l’allestimento di una perizia ortopedica-traumatologica.
A quest’obiezione ha
nuovamente risposto il dottor __________ in data 7 settembre 1998:
"
Dal punto di vista medico sono del parere che siamo abbastanza
informati sulla situazione medica: conosciamo la diagnosi, i reperti, i
disturbi, gli impedimenti e le loro conseguenze. Non penso che un perito possa
darci più informazioni rilevanti e quindi, secondo me, una perizia non sembra
giustificata” (doc. _).
2.8. Si osserva, nella pratica,
che, per giudicare della questione di sapere se l’aggravamento provocato dal
servizio militare é certamente eliminato, ci si fonda, in ultima analisi,
sull’apprezzamento espresso da medici specialisti (cfr. B. Schatz, Die Haftungsfrage
in der Militärversicherung, p. 23; G. Scartazzini, op. cit., p. 286). Del
resto, nella sentenza inedita 22 giugno 1999 in re B. (M11/98) - giudizio
concernente una fattispecie del tutta analoga a quella ora sub judice - il TFA
ha riconosciuto che l’UFAM era riuscito a fornire la prova liberatoria di cui all’art.
5 cpv. 2 lett. b LAM, facendo, di fatto, riferimento ad un’indagine peritale
allestita dal medico di fiducia dell’assicuratore.
Orbene, questo TCA ritiene
che - gettando anche un occhio alle conclusioni peritali a cui giunse, a suo
tempo, il Prof. dott. __________ (cfr. doc. _) - i rapporti redatti dai medici
interpellati dall’assicurazione militare e, in particolare, quello del dottor
__________ - referto che rispetta le condizioni poste in RAMI 1986 p. 191ss -
possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo
occupa, senza che sia necessario procedere all’allestimento della perizia
giudiziaria richiesta dal ricorrente.
Al proposito, va ricordato
che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2d;
sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 re A.A.,
sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere
sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid.
2b).
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re
S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.; DTF 122 V 157ss): il TCA,
chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico,
non ha, pertanto, in concreto, vista inoltre la qualità e la completezza dei
referti, motivi per scostarsi dalle conclusioni degli specialisti consultati dall’UFAM
e, in modo particolare, del dottor __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, e, quindi, senz’altro in grado di poter fornire un giudizio
qualificato nel caso ora sub judice.
In forza del particolare
statuto che l’assicuratore ricopre almeno fintanto che non s’è ancora
instaurata una vertenza, è facoltà del giudice di fondare il proprio giudizio
sui pareri medici chiesti dall’assicuratore a condizione che questi - come è il
caso in concreto - diano una garanzia di imparzialità e di affidabilità (DTF
122 V 157ss.).
Con il proprio ricorso,
l’assicurato parebbe attribuire una particolare importanza a quanto affermato
dal Prof. __________ a pagina 9 del suo referto peritale 8 marzo 1994:
"
“Il caso di questo assicurato dimostra in modo inequivocabile i
rischi che corrono anche dal punto di vista amministrativo, dichiarando abili
al servizio giovani portatori di disturbi statici del rachide.
Questa attitudine,
volta visibilmente a completare gli effettivi, non é assolutamente sostenibile
con l’argomento che il giovane non presenta alcun disturbo al momento del
reclutamento. È ben noto che disturbi statici anche molto più significativi di
questo possono restare silenti sul piano clinico per molti anni e scompensare
in seguito progressivamente in occasione di sollecitazioni particolari.
Anche ignorando il
problema specifico con il quale il milite si trova ulteriormente confrontato
(che é ovviamente il più importante), non bisognerebbe dimenticare che un gran
numero di problemi dell’Assicurazione militare, possono essere ipotizzati già
al momento della prima entrata in servizio.
Che questo giovane
sia poi stato incorporato nella fanteria e che nel corso degli ultimi 5 anni
egli sia formalmente sempre stato considerato abile al servizio rappresenta per
me (quale ex-comandante di compagnia ed ufficiale di reclutamento) un enigma
burocratico di soluzione difficile.” (doc. _).
Si tratta qui, di tutta
evidenza, di considerazioni di mero carattere personale, sulle quali questa
Corte non é necessario che abbia ad esprimersi, e ciò nella misura in cui
appaiono ininfluenti ai fini del presente giudizio. L’UFAM ha, in effetti,
riconosciuto l’aggravamento provocato dal servizio militare e, perciò, ha
regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative fintantoché é sussistito
un nesso di causalità adeguata.
In siffatte condizioni
occorre ritenere provato con certezza che, al più tardi a decorrere dall’inizio
del 1997, gli effetti dovuti al peggioramento manifestatosi in servizio si
erano estinti. Se ne deduce che l’UFAM é riuscito finalmente a fornire la prova
liberatoria di cui all’art. 5 cpv. 2 LAM. Correttamente, quindi, a ___________
é stato negato il diritto a percepire ulteriori prestazioni assicurative.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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