Military insurance arrears claim time-barred after five years

41.1997.1Autre juridiction9 juil. 1997Dismissed

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Résumé

An insured person appealed against the military insurance office’s refusal to recalculate daily benefits paid for January-February 1985. The Ticino Insurance Court held that the claim was time-barred under Art. 14 LAM, because arrears expire five years after the end of the relevant month and the 1996 request came far too late. The court therefore dismissed the appeal without examining whether the allowance amount had actually been too low. No court fee was imposed, and the costs were borne by the State.

Regest

Art. 14 LAM; arrears of military-insurance benefits and expiry of the claim: claims to past-due prestations lapse five years after the end of the month for which they were due. Once this period has elapsed, the entitlement is irretrievably extinguished and a later request for recalculation or payment of a supplement is inadmissible on the merits. If the claim is time-barred, the court need not examine whether the originally paid benefit was materially too low (consid. a-e).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 41.1997.1

Data decisione, Autorità: 09.07.1997, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 41.97.00001

rf/sg

Lugano 9 luglio 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1997 di

__________,

contro

la decisione del 29 novembre 1996 emanata da

Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: __________,

in materia di assicurazione militare federale.

  • ritenuto che con decisione 20 marzo 1985 l'UFAM ha stabilito l'importo dell'indennità giornaliera dovuta al ricorrente dal 4 gennaio 1985 al 5 febbraio 1985;

  • avvertito che il 15 aprile 1996 l'insorgente ha chiesto all'UFAM di ricalcolare l'indennità e di versargli il conguaglio;

  • letta la decisione su opposizione 29 novembre con la quale l'UFAM ha costatato che il diritto all'indennità per l'anno 1985 era perento;

  • visto il presente, tempestivo ricorso con il quale l'assicurato chiede di ricalcolare l'indennità dovuta per il periodo dal 4 gennaio 1985 al 5 febbraio 1985 su di un reddito annuo di fr. 79'152.--;

  • preso atto che con risposta 7 aprile 1997 l'UFAM propone di respingere l'impugnativa;

  • letto lo scritto 12 aprile 1997 dell'assicurato il quale si riconferma nelle note conclusioni ricorsuali;

  • considerato che:

a) in applicazione dell'art. 14 LAM, il diritto alle prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale esse erano dovute;

b) ciò significa che le prestazioni dovute per gennaio e febbraio 1985 dovevano essere versate al più tardi entro gennaio/febbraio 1990;

c) dopo il febbraio 1990 il diritto alle prestazioni assicurative per il 1985 è irrimediabilmente perento;

d) poiché l'assicurato si è annunciato in data 15 aprile 1996 (doc. _) per ottenere un aumento dell'indennità dovuta dal 4 gennaio 1985 al 11 febbraio 1985, la sua pretesa non può più essere ascoltata;

e) può dunque rimanere irrisolto il quesito se l'indennità dovuta per il periodo in questione fosse davvero superiore a quella effettivamente pagata;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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