AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
41.1996.3
Data decisione, Autorità:
25.11.1996, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
41.96.00003
RF/mf
Lugano
25
novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 1996 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 7 febbraio 1996 emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale.
ritenuto, in fatto
1.1. Durante il corso di
ripetizione dal 25 settembre 1987 al 17 ottobre 1987 l'assicurato ha accusato
dolori alle spalle e alle scapole. Il caso è stato assunto dall'AMF che ha
versato le prestazioni assicurative fino al novembre 1987. In seguito, ad
intervalli regolari l'AMF ha assunto le spese di cura a seguito di riacutizzazioni
dei dolori fino al dicembre 1992.
Il 27 maggio 1993
l'interessato ha riannunciato "dolori alla cervicale con bloccaggio e
dolori irradianti verso le braccia".
Con decisione 27 ottobre
1994, confermata con decisione su opposizione 7 febbraio 1996, l'UFAM ha negato
le prestazioni assicurative dopo il dicembre 1992.
1.2. Con il presente, tempestivo
ricorso l'insorgente fa valere:
"
Nelle sue considerazioni l'AM, a pag. 6, asserisce che le
sindromi cervico-brachiale e lombare, di cui soffre il ricorrente, sarebbero
preesistenti al corso di ripetizione e che si sarebbe trattato, nel caso
annunciato durante il corso di ripetizione, unicamente di un aggravamento
temporaneo già risoltosi anni addietro.
Quindi la
controparte, AM prosegue calcolando i mesi trascorsi fra i diversi annunci di
nuova insorgenza dei dolori.
L'AM ritiene poi di
poter giudicare in diritto che mentre il periodo del primo intervallo di 4
mesi sarebbe "un po' corto", il secondo periodo d'intervallo di "più
di 5 mesi" sarebbe sufficiente per stabilire con certezza il non più
esistente nesso di causalità fra i dolori del ricorrente e il danno avuto nel
CR 1987.
Da un profilo
legale/giudiziario una simile calcolazione formalistica appare completamente
arbitraria e censurabile ai sensi dell'art. 4 Costituzione federale.
Infatti tali
affezioni, come confermatoci da medici esperti in materia, possono benissimo
ripresentarsi non soltanto nell'arco di pochi mesi, ma potrebbero insorgere e
manifestarsi anche dopo anni, pur sempre restando in relazione di causalità con
un evento precedente.
...
I medici Dott.
__________ e Dott. __________ hanno seguito già dall'inizio in continuazione il
ricorrente con tutti i suoi problemi di salute derivanti dal servizio militare,
risp. dal corso ripetizione del 1987.
Quindi essi son ben
più in grado di dare un giudizio concreto sul caso, e cioè sulle conseguenze
riportate dal ricorrente dal detto corso di ripetizione, mentre il Prof.
__________ ha potuto emettere unicamente un parere specialistico-teorico senza
aver mai seguito concretamente l'evoluzione della sintomatologia del paziente.
Di conseguenza
appare corretto seguire il parere dei medici curanti fino ad oggi: Dott.
__________ e Dott. __________."
1.3. Con risposta 30 maggio 1996 l'UFAM
propone di respingere l'impugnativa. Osserva:
"
Anche se lo stato antecedente, senza gli influssi del servizio
militare prestato nel Corso di ripetizione del 1987 fosse stato, e sarebbe
rimasto asintomatico, la mancanza di un adeguato influsso del servizio porta,
dopo un ragionevole lasso di tempo, all'eliminazione della responsabilità (STFA
1958 pag. 84, STFA 1969 pag. 98 seg., DTF 97 V 99 seg.). Viene infatti a
mancare un nesso naturale e adeguato (DTF 111 V 372 seg.)."
In data 14 giugno 1996
l'interessato si riconferma nelle note allegazioni ricorsuali.
1.4. Con ordinanza 21 agosto 1996
il TCA ha incaricato il prof. __________, di peritare l'assicurato.
Il perito giudiziario ha
stilato la sua relazione in data 8 ottobre 1996.
Il 19 ottobre e il 30
ottobre 1996 le parti si riconfermano nelle proprie posizioni di causa.
in diritto
2.1. L'assicurazione militare
copre qualsiasi affezione che si manifesta ed è annunciata o viene altrimenti
accertata durante il servizio (art. 5 cpv 1 LAM).
L'assicurazione militare
non è responsabile qualora fornisca la prova:
a. che l'affezione è
certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente
essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che detta affezione non
è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il
servizio.
(art. 5 cpv 2 LAM).
L'assicurazione militare,
se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata
al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova
prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione
assicurata. (art. 5 cpv 3 LAM).
Se l'affezione è accertata
solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata
in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi
o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità
preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio
oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di
postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6 LAM).
Secondo la legge, dunque,
perché un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno
assicurato sia assunta dall'AMF dev'essere accertato con probabilità
preponderante che i nuovi disturbi si trovano in relazione causale con l'evento
assicurato.
(STFA 6 aprile 1994 in re
E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag.
468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113
V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer,
"Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen
(BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63).
2.2. Cause, nel senso della
causalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un determinato
evento non si sarebbe potuto verificare o si sarebbe verificato in altro modo o
in altro tempo (DTF 112 V 32 consid 1a con riferimenti dottrinali; 113 V 307ss,
consid 3a)
L'esistenza del legame di
causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei
rapporti medici.
In applicazione del
criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile all'apprezzamento
delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V 305 consid. 5b;
116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità naturale deve
essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 51).
La causalità adeguata è,
d'altra parte, l'idoneità generale di un determinato fattore a generare un
effetto analogo a quello concretamente prodottosi.
Una causa non è da
ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o addirittura
regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé stesso a
produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali possono
costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87.II.127 e 96.II.396).
La singolarità non deve
intendersi in senso qualitativo ma quantitativo. E' ammessa l'adeguatezza del
nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto, solo se l'eccezionalità è
di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre con rara frequenza. Non
si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa (cfr. DTF 113 V 307).
L'idoneità a produrre quel
risultato dev'essere strettamente radicata nella natura dell'evento (idoneità
ontologica e non di ordine probabilistico, da misurarsi statisticamente).
2.3. In caso di perizia
giudiziaria il giudice - di regola - non si discosta senza motivi imperativi
dalle conclusioni del perito medico, il ruolo del quale consiste precisamente
nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per
fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (RCC 1986, pag.
200 consid. 2a; DTF 107 V 174 consid. 3, 112 V 32ss; STFA 6 luglio 1993 in re
M.D.). Il giudice può disattendere dalle conclusioni del perito giudiziario nel
caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni o sulla base
di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un altro
risultato (DTF 101 IV 130).
Il giudice può
discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di
altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio
l'esattezza della perizia giudiziaria.
Merita tuttavia di essere
sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o
allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale
nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone
alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò che concerne il
valore probante di un rapporto medico é determinante il fatto che il rapporto
per i punti litigiosi sia completo, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione
anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto,
sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione
medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid.
1).
2.4. In occasione della notifica
della ricaduta del maggio 1993, il medico di circondario, dott. __________,
riferiva (doc. _):
"
Con certezza medico-pratica l'attuale affezione cervicale non è
più in relazione con il corso di ripetizione 1987 durante il quale il paziente
non ha subìto alcun incidente, contrariamente a quanto indicato dal dott. med.
__________ nella notifica del 27 maggio 1993."
Poiché l'assicurato non
condivideva tale opinione, l'UFAM ha ordinato una perizia a cura del prof.
dott. __________, __________, il quale con rapporto 6 giugno 1994 così conclude
(doc. _):
"
L'unica relazione sicura del problema con il servizio militare è
infatti soltanto quella temporale: i disturbi sono apparsi per la prima
volta durante il corso di ripetizione senza fattori scatenanti di rilievo o
peculiari dell'attività svolta in servizio. Un problema del genere avrebbe
potuto senz'altro apparire in altre circostanze (ad esempio: escursioni in
montagna di una certa durata, attività sportive, esposizione prolungata al
freddo, all'umido, ecc.) come del resto osservato con grande frequenza nella
pratica reumatologica, ortopedica ed anche neurochirurgica corrente.
A nostro modo di
vedere non è possibile stabilire un nesso di causalità tra un quadro clinico
recidivante ed un'attività specifica come quella a militare solo sulla base di
una relazione temporale e cioè senza un evento specifico di natura traumatica o
morbosa (infortunio o malattia ben definita insorta durante il periodo in
questione).
Sulla base di
questi elementi riteniamo che il nesso di causalità tra il servizio militare
del 1987 ed i disturbi osservati in seguito possa essere ritenuto certo (sicher)
per il periodo che fa immediatamente seguito al corso di ripetizione
incriminato e con molta generosità fino al 27.11.1989, momento in cui
l'assicurato venne dimesso senza alcun disturbo dalla Clinica __________.
Per contro, gli
elementi a nostra disposizione sono del tutto insufficienti per sostenere un
nesso di causalità tra gli influssi del servizio militare del 1987 e le
ulteriori ricadute (accettate dall'assicu-
razione militare).
Per quel che concerne finalmente il nesso di causalità tra il corso di
ripetizione del 1987 e l'ultima ricaduta annunciata il 27.05.1993, esso deve
essere considerato escluso (ausgeschlossen). Le manifestazioni cliniche
osservate non possono più essere attribuite agli influssi del servizio militare
del 1987, attualmente estinti, ma al substrato statico cinetico alterato (per
altro in misura non molto rilevante) sul quale si erano probabilmente già
esercitati gli influssi del Servizio nel 1987 provocando le prime
manifestazioni cliniche."
Poiché il ricorrente fa
valere una divergenza di opinioni fra i diversi medici che lo hanno visitato,
il TCA, dal canto suo, ha ordinato una perizia giudiziaria a cura del prof.
dott. __________. Sul tema della relazione causale fra i dolori lamentati e il
servizio militare svolto nel 1987, il perito giudiziario riferisce:
"
Es ist absolut glaubhaft und durch die Akten auch belegt, dass ein
erster Beschwerdeschub schon während des Wiederholungskurses auftrat und an dessen
Ende auch korrekt gemeldet wurde. Ebenso ist es durch die Akten belegt, dass eine
ärztliche Behandlung dadurch notwendig wurde. Immerhin hat er nach den Akten
(23b) seine Arbeit rund 3 Wochen nach Ende des WKS, nämlich am 9.11.1987 wieder
aufgenommen. Am 13.11.1987 hielt der Hausarzt fest, dass keine Arbeitsunfähigkeit
(mehr) bestand (Akte 24). Ein Zusammenhang dieses relativ kurz dauernden Beschwerdeschubes
mit den belastenden klimatischen Einwirkungen im Rahmen des WKS 1987 ist ohne Vorbehalte
als gegeben zu betrachten.
In der Folgezeit allerdings
traten dann im Abstand von Monaten immer wieder störende Schmerzschübe auf. Diese
wurden behandelt, der Militärversicherung zum Teil angemeldet, manchmal gingen sie
mit einer mehr oder weniger lang dauernden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit einher,
vielfach allerdings nicht. Die Intervalle zwischen den einzelnen behandlungsbedürftigen
Beschwerdeschüben wurden zwar länger, ganz weggeblieben allerdings sind solche Beschwerdeperioden
nicht. Es erhebt sich somit die Frage, ob nach dem ersten im WK eingesetzten
Beschwerdeschub aufgetretene spätere Schmerzschübe in einem adäquaten kausalen Zusammenhang
mit der Dienstleistung im Jahre 1987 stehen.
Ein solcher Zusammenhang
ist nicht nur von den Aerzten der Militärversicherung, sondern auch im ausführlichen
Gutachten vom 6.6.1994 von Prof. __________ (Akte _) verneint worden. Tatsächlich
ist nach dem heutigen Stand des Wissens die Auslösung von Schmerzschüben, wie sie
Herr __________ aufweist und wie sie in den verschiedenen diagnostichen Umschreibungen
der Rheumatologen figurieren, immer wieder von anderen Faktoren verursacht und
- wie oben bereits festgehalten - auch ohne besondere fassbare Ursachen immer wieder
festzustellen. Es ist nach unseren Kenntnissen der Pathophysiologie derartiger
Vorgänge nicht vorstellbar, dass eine klimatische Einwirkung während etwa zweier
Wochen allein bzw. ohne entscheidende Mitbeteiligung anderer Faktoren - über den
kurzen Zeitraum dieser Einwirkung selber hinaus - während Jahren Beschwerden kausal
verursachen könnte.
Wäre dies im übrigen
so, müsste ja ein grosser Teil schweizerischer Wehrmänner - jedoch auch ein grosser
Teil von Bauarbeitern oder anderen Individuen, welche ungünstigen klimatischen Bedingungen
ausgesetzt sind - auch nach Sistieren derselben über Jahre hinaus immer wieder Beschwerden
haben und behindert sein. Dies ist aber nicht der Fall. Aus all dem ist abzuleiten,
dass ein Zusammenhang der in immer grösserem zeitlichem Abstand vom geleisteten
Wiederholungskurs aufgetretenen Beschwerden mit dem Wiederholungskurs selber nicht
den Grad der Wahrscheinlichkeit erreicht.
Aus dem zuletzt Gesagten
ergibt sich bereits, dass für die noch Jahre nach dem Wiederholungskurs aufgetretenen
Beschwerden keine natürliche Kausalität mit dem absolvierten Wiederholungskurs des
Jahres 1987 besteht. Streng genommen müsste bereits der im Jahre 1988 dokumentierte
Beschwerdeschub (Akte 26 und später) als nicht in einem natürlichen kausalen Zusammenhang
mit dem Wiederholungskurs stehend bezeichnet werden. Die Militärversicherung hat
übrigens zunächst den Fall schon auf den 27.5.1992 abschliessen wollen und hat sich
dann auf die Intervention des Bundes Schweizer Militärpatienten hin und gestützt
auf das Gutachten _________ schlussendlich bereit erklärt, den Fall bis zum
2.12.1992 zu übernehmen. Dies schiene eine an und für sich grosszügige, aber der
Gesamtsituation wohl auch angemessene Leistung zu sein. Darüberhinausgehende Leistungen
könnten nicht mit medizinisch vertretbaren Ueberlegungen motiviert werden."
Il prof. __________
concorda dunque con il prof. __________ nel ritenere che dopo il dicembre 1992
non è più sostenibile dal profilo medico considerare i disturbi accusati dal
ricorrente dovuti al servizio militare.
Giustamente, dunque, l'UFAM
ha negato le prestazioni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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