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Numero d'incarto:
40.2005.16
Data decisione, Autorità:
08.06.2005, TE
Titolo:
Riduzione del valore metrico del terreno per dimensioni e configurazione non adeguati per uno sfruttamento ideale
Incarto n.
40.2005.16
Lugano
8 giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Gianfranco Sciarini
arch. Bruno Buzzini
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 11 marzo 2005 da
RI
1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 16 febbraio 2005 dall'Ufficio cantonale di
stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune
di __________,
relativamente
al mappale no. 1801 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 30 maggio 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, entrata in vigore il
- gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei
valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del
Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3
.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
- Per
la part. no. 1801 RFD di __________, l’ UCS ha esposto un valore complessivo di
CHF 105'336.-
Il
reclamo interposto in data 25 agosto 2004 da RI 1 è stato parzialmente accolto
dall’ UCS con decisione 16 febbraio 2005, che, a causa della configurazione
ritenuta non adeguata di parte del fondo, ha apportato un correttivo del 10%,
in diminuzione, sul valore del terreno.
-
Con
ricorso 11 marzo 2005 il proprietario è insorto innanzi a questo Tribunale,
postulando un’ ulteriore riduzione del valore di stima del terreno a causa
della sua particolare ubicazione e del fatto che il medesimo sarebbe
accessibile unicamente grazie ad un diritto di passo a carico della part. no.
376 RFD di __________.
-
La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. ed il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’ oggetto
stimato e destinatario della decisione dell’ UCS, è ricevibile in ordine.
-
Giusta
l’ art. 15 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore
venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione e devono essere valutati
come unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso.
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o
personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate
(art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato
tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media
ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
Il
valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione
e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il
valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
- Nel
corso del sopralluogo esperito il 30 maggio 2005, il Tribunale ha constatato
che gli edifici presenti sono destinati ad esclusivo uso della part. no. 376
RFD di __________, costituita in proprietà per piani, di cui il ricorrente
detiene una quota di 540/1'000. Il fondo è effettivamente accessibile
unicamente grazie ad un diritto di passo pedonale e veicolare a carico della
part. no. 376 RFD di __________ e la configurazione del medesimo, unita alla
sua dimensione ridotta, non risulta adeguata per uno sfruttamento ideale.
Questo
Tribunale ritiene pertanto insufficiente il correttivo del -10% sul valore del
terreno deciso dall’ autorità di prima istanza e più confacente alla realtà un
correttivo del -25%.
Il
ricorso deve pertanto essere accolto e il valore ufficiale di stima del mapp.
no. 1801 RFD di __________ stabilito in CHF 92'280.-
La
scheda di calcolo è quindi aggiornata di conseguenza.
- Giusta
l’ art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico
dell’ UCS, parte soccombente.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996 ed il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il
valore ufficiale di stima del mapp. no. 1801 RFD di __________ è stabilito in
CHF 92'280.-, come da scheda di calcolo annessa.
-
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a
carico dell’ Ufficio cantonale di stima, Bellinzona.
-
La presente decisione e definitiva.
-
Intimazione a:
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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