AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2003.6
Data decisione, Autorità:
14.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2003.6
rs/cd
Lugano
14 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2002
di
contro
la decisione del 13 dicembre 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 13 dicembre 2002, con effetto dal 1° ottobre 2002, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di
__________, tendente al riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a
favore della figlia __________, nata il 13.10.2002.
A
motivazione del proprio provvedimento l'amministrazione ha precisato che i
redditi determinanti superavano le spese riconosciute (cfr. doc. _).
Con
ulteriore decisione, emessa il 16 dicembre 2002, la Cassa ha pure rifiutato di
erogare all'assicurata un assegno di prima infanzia, in quanto suo marito
risiedeva nel Cantone Ticino solo dal 10 dicembre 2000 ed entrambi esercitavano
un'attività al 100% (cfr. doc. _).
1.2. L'assicurata,
il 30 dicembre 2002, ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso del seguente
tenore:
"
In risposta al rifiuto dell'assegno integrativo
da voi inviatomi il 13
dicembre 2002, vi scrivo per comunicarvi che la
sottoscritta, ha interrotto la propria attività lavorativa a fine settembre
2002, a causa della mia gravidanza.
Tuttora sto allattando e vorrei continuare a
farlo, in più se decidessi di tornare a lavoro al 100% non avrei a disposizione
nessuna persona della nostra famiglia per curare la bambina.
La situazione economica ha subito un cambiamento
e purtroppo momentaneamente con un solo stipendio non riusciamo a far fronte a
tutte le spese mensili.
Vi chiedo gentilmente se possibile un riesame
della pratica."
(cfr. doc. _)
1.3. Con risposta
del 7 marzo 2003 l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso e ha
osservato:
"
(…)
La ricorrente, pur volendo contestare il mancato
versamento dell'assegno integrativo, ha in effetti allegato al suo ricorso la
decisione negativa riguardante l'assegno di prima infanzia. Quest'ultimo non
può essere riconosciuto perché il signor _________ risiede nel Canton Ticino
dal 10 dicembre 2000 e non ottempera al requisito posto dall'artico 32 cpv. 1
lett. a) LAF. Da questo profilo la decisione negativa non può che essere
riconfermata.
Dalla lettura del ricorso si evince tuttavia che
la contestazione riguarda il mancato riconoscimento dell'assegno integrativo.
Nella tabella di calcolo allestita dalla Cassa e
valida dal 1. ottobre 2002 risultano i redditi del lavoro di entrambi i coniugi
per un ammontare complessivo di fr. 79'862.-- a fronte di un fabbisogno totale
di fr. 46'708.--.
In sede ricorsuale la signora __________ ha
tuttavia affermato d'aver interrotto l'attività lucrativa a seguito della
nascita della figlia ___________ avvenuta il 13 ottobre 2002. Data questa
situazione, la Cassa ha voluto chiarire quali siano state le prestazioni
erogate dal datore di lavoro della ricorrente a seguito della gravidanza e
tenuto conto del contratto di lavoro che li legava.
Dalle risposte pervenute è rilevabile
l'erogazione di prestazioni salariali fino al mese di ottobre 2002 in
applicazione della scala bernese. Dal mese di novembre 2002 la famiglia
_____________ vive del solo stipendio del marito. Il nuovo calcolo si presenta
nel seguente modo:
Periodo
01.11.2002/31.12.2002
FABBISOGNO
105 Contributo assicurazione malattia
6138
111 Pigione lorda annua 9600
134 Pigione ammessa
9600
130 Fabbisogno vitale 30970
TOTALE FABBISOGNO (1) 46708
SOSTANZA
221 Altri debiti 2000
222 Parte sostanza non computabile 55000
TOTALE SOSTANZA (2)
0
REDDITO
300 Reddito da attività dipendente
44888
318 Assegno di base
2196
TOTALE REDDITO (3) 47024
CALCOLO DELL'ASSEGNO FAMILIARE
Importo massimo erogabile per anno:
5854
Assegno annuo:46708 (1) - 47024 (3):
0
Assegno mensile dal 01.11.2002 al 31.12.2002
(1/12 assegno annuo):
0
Periodo
dal 01.01.2003
FABBISOGNO
105 Contributo assicurazione malattia
1149
111 Pigione lorda annua 9600
134 Pigione ammessa
9600
130 Fabbisogno vitale
31810
TOTALE FABBISOGNO (1)
46708
SOSTANZA
221 Altri debiti 2000
222 Parte sostanza non computabile 55000
TOTALE SOSTANZA (2)
0
REDDITO
300 Reddito da attività dipendente
44888
318 Assegno di base
2196
TOTALE REDDITO (3)
47024
CALCOLO DELL'ASSEGNO FAMILIARE
Importo massimo erogabile per anno:
6064
Assegno annuo: 42559 (1) - 47024 (3):
0
Assegno mensile dal 01.01.2003 (1/12 assegno
annuo): 0
Come rilevabile dalla due tabelle di calcolo
l'assegno integrativo non può essere riconosciuto in quanto i redditi
disponibili sono superiori al fabbisogno sia per quanto attiene il periodo dal
01.11.2002 al 31.12.2002, sia dal 1.1.2003." (cfr. doc. _)
1.4. Il 19 maggio
2003 l'assicurata ha rilevato:
"
Dall'ultimo calcolo fatto dall'istituto delle
assicurazioni sociali in data
7 marzo 2003 risulta calcolato il contributo
della assicurazione malattia per un totale annuo di 1149.- frs.
Mi sono permessa di far notare l'errore fatto in
quanto mi è stato riconosciuto un sussidio di 45.-- frs. al mese." (cfr.
doc. _)
1.5. La Cassa, il
5 giugno 2003, ha puntualizzato:
"
in riferimento a quanto scrittovi dalla
ricorrente con lettera del 19
maggio 2003 vi possiamo confermare d'aver
accertato che per l'anno 2003 i sussidi cantonali percepiti per l'assicurazione
malattia sono effettivamente stati inferiori a quelli dell'anno 2002.
Il premio della cassa malati a carico della
famiglia ammonta a
fr. 5'663.-- anziché i fr. 1'149.-- calcolati
dalla Cassa.
Questa rettifica non consente tuttavia ancora il
riconoscimento dell'assegno integrativo dal 1. gennaio 2003 in quanto i redditi
si attestano a fr. 47'084.-- e rimangono superiori al fabbisogno totale
rettificato in fr. 47'073.--." (cfr. doc. _)
1.6. L'11 giugno
2003 questa Corte ha trasmesso il doc. _ all'assicurata per conoscenza con
facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (cfr. doc.
_).
L'interessata
è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. La
giurisprudenza federale ammette che le conclusioni e i motivi risultino
implicitamente dall'atto di ricorso. E' sufficiente che l'oggetto della procedura
emerga dal tenore del ricorso di diritto amministrativo. In particolare, i
motivi addotti nel ricorso devono almeno indicare ciò che vuole il ricorrente e
i fatti che egli intende invocare. Non è necessario che la motivazione sia
corretta o che sia pertinente, deve essere tuttavia in relazione con l'oggetto
del litigio. Il semplice rinvio ad allegati ricorsuali anteriori alla decisione
cantonale non è sufficiente (cfr. STFA del 27 marzo 2003 nella causa G., H
112/02; STFA del 28 giugno 1994 nella causa R.S.). Inoltre, sempre secondo la
giurisprudenza, è da intendere quale conclusione la manifestazione di volontà
dell'assicurato di ottenere una modifica del dispositivo della decisione
querelata (sentenza del TFA del 18 luglio 1994 nella causa H.S.; RAMI 1984 no K
565 pag. 25 consid. 2). Se mancano le conclusioni, o i motivi, o se questi
ultimi non risultano nemmeno implicitamente, il ricorso di diritto
amministrativo è irricevibile, senza che il ricorrente abbia la possibilità di
poter rimediare a questa irregolarità (cfr. DTF 123 V 366 consid. 1a; DTF 118
Ib 135 consid. 2; DTF 113 Ib 287; STFA del 17 settembre 2002 nella causa C., C
96/02; RCC 1988 pag. 546; DTF 101 V 127).
La
giurisprudenza cantonale ha precisato che l'identificazione dell'oggetto e dell'ambito
di un ricorso in materia amministrativa va fatta non avendo riguardo - secondo
un criterio meramente formalistico - alle indicazioni in epigrafe ed agli atti
espressamente indicati, bensì ponendo mente all'intero contenuto del ricorso,
con la conseguenza che non può non ritenersi investito dell'impugnazione il
provvedimento contro il quale sono inequivocabilmente appuntati i motivi di
censura ed è rivolta l'istanza di annullamento (M. Borghi, Giurisprudenza
amministrativa ticinese, n. 437; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 46 LPamm, pag. 248).
Nel caso
di specie dal tenore letterale dell'atto ricorsuale emerge che l'assicurata ha
postulato il riesame del calcolo dell'assegno integrativo, adducendo che dalla
fine del mese di settembre 2002, avendo interrotto l'esercizio della sua
attività lavorativa a causa della gravidanza, la sua famiglia dispone del solo
stipendio del marito (cfr. consid. 1.2.).
La
ricorrente, dando seguito alla richiesta del TCA del 2 gennaio 2003 di
trasmettere le due decisioni contro le quali ha ricorso, intestata "Sua
lettera del 30.12.02 - Ricorso in materia di assegni familiari
integrativi" (cfr. documentazione agli atti), ha poi inviato sia il
provvedimento del 13 dicembre 2002 concernente il rifiuto degli assegni
integrativi, che la decisione del 16 dicembre 2002 relativa alla negazione del
diritto agli assegni di prima infanzia.
Da un
attento esame del contenuto dell'impugnativa, occorre concludere che, benché
l'insorgente abbia inoltrato a questa Corte entrambi i provvedimenti emanati
dalla Cassa nel mese di dicembre 2002, la decisione impugnata è quella che ha
respinto il riconoscimento del diritto dell'assicurata all'assegno integrativo.
Del
resto, come sopra esposto, gli atti trasmessi al Tribunale hanno un'importanza
minore ai fini dell'identificazione dell'oggetto del ricorso rispetto alle
richieste e alle motivazioni esposte dal ricorrente.
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è il riconoscimento a __________ del diritto a un assegno
integrativo a far tempo dal 1° ottobre 2002.
Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore,
per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I
nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono
invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002
pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
Il 1°
febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità
di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del
31 gennaio 2003 pag.,. 13 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002
nella causa L., H 114/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K
133/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35
consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame (decisione del 13 dicembre 2002 con effetto dal 1° ottobre 2002) si
riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore della modifica della
LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e,
relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore
fino al 31 gennaio 2003.
L’assegno
integrativo è regolato ai v.art. 24ss LAF.
Il v.art.
24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno
(integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la
custodia del figlio;
b) ha il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione
sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI.
2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto
all'assegno.
3 Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione
complementare
all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo
della
prestazione."
Il v.art.
27 LAF prevede altresì che
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché
gli
eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito
disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo
dell'assegno non può superare il limite del o
dei
figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è
versato se il suo importo annuo è
inferiore
all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" 1 Per l’accertamento ed il
calcolo sono applicabili per analogia le
disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
2 Il reddito del lavoro è
computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella
misura di 1/15.
3 Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le
malattie a
carico della famiglia è preso in considerazione nel
calcolo. Le
spese di cura e di malattia non sono prese in
considerazioni
nel calcolo.”
Il v.art.
33 del Regolamento LAF (Reg.LAF) prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (v.art. 34 Reg.LAF).
2.4. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia il
v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC
il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1°
gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002, al minimo per le persone sole, a fr.
15'280.-, per i coniugi, almeno 22’920.- franchi e per gli orfani e per i figli
che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.- Per
i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'366.--) e per ogni
altro figlio un terzo (fr. 2'683.--).
Dal 1°
gennaio 2003 il fabbisogno è di fr. 15'700.--, fr. 23'550.-- rispettivamente
fr. 8'260.-- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).
Viene inoltre
tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie.
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione
fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr.
13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a
fr.
15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari
all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.5. Per
stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b) spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A
differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio
per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio
cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo viene dedotto l'intero
premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo comprendono:
" b) il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni
familiari
g) le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (v.art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. L'assicurata
nel ricorso contesta il computo, nel calcolo dell'assegno integrativo, del suo
salario in aggiunta allo stipendio del marito, visto che dalla fine del mese di
settembre 2002, a causa della gravidanza, non ha più svolto un'attività
lavorativa (cfr. consid. 1.2., doc. _).
La figlia
della ricorrente, __________, è nata il 13 ottobre 2002.
Secondo
l'art. 23 cpv.1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al
calcolo degli assegni integrativi in virtù del rinvio di cui ai v.art. 28 cpv.
1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono
determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo
stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la
prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare
ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
Giusta il
cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua
può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede
la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a
quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai
capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti,
convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge
il diritto alla prestazione.
Il v.art.
29 LAF enuncia inoltre:
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile
dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
Il v.art.
35 Reg.LAF prevede:
" 1 Per cambiamento della composizione
della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla
base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Pertanto,
sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo
generale (cfr. v.art. 28 e 47 LAF), determinanti sono i nuovi redditi,
calcolati sulla base di un anno.
Infatti
se nel corso dell'anno civile le spese riconosciute dalla legge, i redditi
determinanti e la sostanza subiscono una diminuzione o un aumento considerevoli
per un periodo che si presume abbastanza lungo, per il calcolo delle PC ci si
dovrà basare sulle nuove spese e i sui nuovi redditi, convertiti in spese annue
e redditi annui e sulla sostanza disponibile nel momento in cui ha avuto luogo
la modifica (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI,
cifra 7005).
Nel caso
concreto il marito dell'assicurata, dopo aver lavorato per alcuni mesi per la
__________, assumendo di volta in volta degli impieghi presso ditte differenti
quale lavoratore interinale (cfr. doc. _), il 1° aprile 2002 ha iniziato una
nuova attività lucrativa presso la ___________ quale autista (cfr. doc. _).
Anche la
ricorrente ha cambiato occupazione nel 2002. Dopo essere stata impiegata, dal
mese di agosto al mese di dicembre 2001, presso la __________ come venditrice
(cfr. doc. _), dagli inizi di marzo 2002 essa è stata assunta dalla __________
sempre in qualità di venditrice (cfr. doc. _).
Essendo
intervenuti, nel 2002, tali cambiamenti, a ragione la Cassa ha considerato i
dati economici della famiglia _________ relativi a quell'anno convertiti su
base annua (cfr. art. 23 cpv. 2 in fine; 25 OPC AVS/AI).
Il
salario mensile lordo del marito dell'insorgente, versatogli dalla __________,
era pari a fr. 4'000.--, corrispondenti a fr. 44'828.-- annui al netto dei
contributi sociali e comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _).
Va per
inciso segnalato che la Cassa, nella risposta di causa, ha indicato quale
reddito del marito l'importo di fr. 44'888.-- (cfr. consid. 1.3.). A mente di
questa Corte si tratta di una svista manifesta, visto che dai conteggi agli
atti risulta proprio l'importo di fr. 44'828.--.
La
___________ per contro corrispondeva all'assicurata fr. 2'800.-- lordi mensili
(cfr. doc. _).
Dal
certificato di salario del mese di settembre 2002 risulta poi, in primo luogo,
che l'insorgente ha lavorato nelle due prime settimane del mese di settembre,
più precisamente fino al 14 settembre 2002, percependo il relativo stipendio,
e, in secondo luogo, che le sono state corrisposte delle indennità di malattia
per le seguenti tre settimane (cfr. doc. _).
Inoltre
dalle tavole processuali emerge che l'insorgente, il 28 ottobre 2002, ha
notificato brevi manu al suo datore di lavoro la disdetta del rapporto di
impiego con effetto dalla fine del mese di novembre 2002, poiché a seguito
della nascita di sua figlia ___________, il 13 ottobre 2002, essa non aveva più
la possibilità di lavorare a tempo pieno (cfr. doc. _).
L'assicurata
ha anche affermato di aver percepito, alla conclusione della sua attività,
esclusivamente l'indennità per la gravidanza di tre settimane e di non aver
beneficiato di nessuna altra prestazione assicurativa (cfr. doc. _).
L'art.
324a CO prevede:
"
1 Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi
inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo
legale o d'una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un
tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del
salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato
per più di tre mesi.
2 Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto
normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo
anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo
adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le
circostanze particolari.
3 Il datore di
lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di
gravidanza e di puerperio.
4 Alle
disposizioni precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto
normale o contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente
per il lavoratore." (Le sottolineature sono del redattore)
In casu
il datore di lavoro ha proceduto ai sensi dell'art. 324a CO. Infatti la
__________, dato che il rapporto di lavoro con l'assicurata era stato stabilito
per durata indeterminata e la ricorrente stava svolgendo il suo primo anno di
attività, le ha versato, per l'inabilità lavorativa dovuta alla gravidanza, le
indennità giornaliere per la perdita di guadagno per tre settimane (cfr. doc.
_).
La
ricorrente, il cui contratto è terminato alla fine del mese di novembre 2002,
ha dunque ricevuto il salario unicamente fino alla prima settimana di ottobre
2002.
Di
conseguenza, a decorrere dalla seconda settimana del mese di ottobre 2002, la
famiglia ___________ disponeva effettivamente del solo salario mensile del
marito.
Al
riguardo va tuttavia osservato che il Contratto normale di lavoro per il
personale di vendita al dettaglio (CNLV) del 10 maggio 2001, in vigore dal 1°
settembre 2001 (cfr. FU 50/2001 del 22 giugno 2001), valido per tutto il
territorio del Cantone Ticino, all'art. 10 cfr. 4 cpv. 1 prevede che il datore
di lavoro assicura per la perdita di guadagno in caso di malattia i lavoratori
rimunerati con un salario mensile/orario, per una copertura dell'80% dello
stipendio dal 3° giorno di malattia e in caso di maternità per 16 settimane.
L'indennità
giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni
compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi.
Il
relativo premio per l'assicurazione d'indennità giornaliera e per la maternità
è suddiviso in parti uguali tra il datore di lavoro e il lavoratore.
L'assicurazione
potrà essere stipulata presso un assicuratore riconosciuto giusta la LAMal o
presso un istituto di assicurazione privato sottoposto alla legge federale del
23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).
Il
contratto normale è una regolamentazione speciale, adottata dalle autorità
competenti in deroga al CO e che regola certi contratti determinati (cfr. art.
359 CO; P. Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 1995, n. 3244).
Trattandosi
di norme di diritto, un contratto normale ha effetti diretti sui rapporti di
lavoro da esso regolati purché le sue disposizioni rispettino il diritto
federale imperativo (cfr. art. 360; 359 cpv. 3; 358 CO). Tale regolamentazione
è di diritto suppletivo e le parti possono comunque derogarvi per convenzione,
anche tacita. Il contratto normale può però stabilire che clausole deroganti a
singole sue disposizioni per essere valide debbano essere concluse nella forma
scritta (cfr. art. 360 cpv. 2 CO; P. Tercier, op. cit., n. 3249).
Nella
fattispecie se il datore di lavoro dell'assicurata avesse dovuto concludere in
favore di quest'ultima un'assicurazione per la perdita di guadagno giusta il
CNLV, la ricorrente avrebbe potuto percepire delle indennità giornaliere per la
maternità per 16 settimane.
Come
visto, un contratto normale si applica direttamente ai rapporti di lavoro che
esso disciplina, a meno che il lavoratore e il datore di lavoro non convengano
altrimenti.
Il
contratto individuale di lavoro concluso tra l'assicurata e la ___________ non
escludeva espressamente l'applicazione del contratto normale di lavoro per il
personale di vendita al dettaglio.
Per le
questioni non regolate dal medesimo esso rinviava tuttavia alle disposizioni
del CO.
In
particolare il contratto individuale prevedeva che il lavoratore era assicurato
contro gli infortuni professionali e non, così pure per la malattia e la
previdenza professionale secondo le vigenti leggi, che in caso di diritto, il
lavoratore avrebbe percepito pure l'assegno familiare per la di lui prole, che
la ripartizione dei costi derivante dalle assicurazioni sociali era stabilita
in maniera paritetica tra il datore di lavoro e il lavoratore e infine che
valevano per il resto le disposizioni del CO (cfr. doc. _).
Di
conseguenza, apparentemente, il rapporto di impiego dell'assicurata, visto che
il contratto individuale, riferendosi esplicitamente, per quanto concerne le
assicurazioni sociali, al CO, sembrava escludere l'applicazione di altre norme,
non era sottoposto al contratto normale di lavoro per il personale di vendita
al dettaglio.
Il TCA
può comunque esimersi dall'accertare, se al rapporto di lavoro dell'insorgente
tornava o meno applicabile il CNLV e quindi, in caso di risposta affermativa,
se essa aveva diritto, a seguito della gravidanza e del parto, a delle
indennità giornaliere per 16 settimane, come pure l'esatto importo percepito
dall'assicurata a titolo di indennità di malattia per il mese di ottobre 2002,
in quanto tutto ciò è irrilevante ai fini della presente vertenza.
Infatti
già conteggiando, a partire dal mese di ottobre 2002, unicamente il reddito da
attività dipendente del marito di fr. 44'828.--, in ossequio a quanto postulato
dalla ricorrente (cfr. consid. 1.2.), i redditi determinanti sono più elevati
delle spese riconosciute, come verrà esposto più dettagliatamente in seguito
(cfr. consid. 2.8.).
Di
transenna va segnalato che il 1° maggio 2002 è entrato in vigore il Contratto
collettivo per il personale di vendita concluso tra la Federcommercio e le
organizzazioni sindacali OCST, SIT, SIC Ticino e __________.
L'art. 21
del CCL enuncia che in caso di assenza per gravidanza e parto è riconosciuto alle
puerpere un congedo pagato, per la copertura dell'80% dello stipendio, per la
durata di 14 settimane, di cui 6 prima del parto.
Il campo
di applicazione di tale CCL non è peraltro ancora stato esteso dall'autorità
competente, secondo la legge federale concernente il conferimento del carattere
obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, ai datori di lavoro e
ai lavoratori, attivi nel ramo della vendita, che non sono ancora vincolati da
questo CCL. Esso è dunque valido solamente per i firmatari (cfr. art. 357 CO;
P. Tercier, op. cit., n. 3213 segg.).
2.7. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
rileva che, come indicato al v.art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.3.), il
premio per l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico
della famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.
Pertanto,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio
cantonale (cfr. v.art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).
Ai fini
del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato
unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal
(v.art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. Il v.art. 28 cpv. 2 LAF precisa
infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nel caso
in esame il premio di base nel 2002 ammontava a
fr.
6'138.-- annui (fr. 226.-- premio mensile per l'assicurata,
fr.
205.-- premio mensile per il marito, fr. 80.50 premio mensile per _________,
cfr. doc. _), come peraltro indicato dalla Cassa sia nella decisione
contestata, che nella risposta di causa (cfr. doc. _; consid. 1.3.).
Dagli
atti infatti non risulta che l'insorgente nel 2002 percepisse dei sussidi per
l'assicurazione contro le malattie. L'amministrazione nello scritto indirizzato
al TCA del 5 giugno 2003 (cfr. consid. 1.5.) ha tuttavia sottolineato che
l'assicurata nel 2003 riceve dei sussidi cantonali inferiori a quelli del 2002.
Sulla
base di questa asserzione vi è da chiedersi se alla ricorrente sono stati
erogati dei sussidi anche per il 2002.
Tale
questione può in ogni caso restare irrisolta, poiché anche conteggiando il
premio della cassa malati lordo di fr. 6'138.--, nel calcolo
dell'assegno integrativo che, nei redditi, tiene conto, oltre che dell'assegno
di base, soltanto dello stipendio del marito dell'assicurata, ad esclusione del
salario di quest'ultima (cfr. consid. 2.6.), le spese riconosciute sono
comunque inferiori ai redditi determinanti, come sarà indicato in modo più
preciso nel prossimo considerando.
2.8 Per il resto
la ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle
singole voci di reddito e di fabbisogno indicate dalla Cassa nel calcolo
effettuato per determinare se l'assicurata aveva diritto a un assegno
integrativo dal 1° ottobre 2002.
Ora,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal
principio inquisitorio (SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145; STFA del 10 marzo 2003
nella causa D.-Y., C 162/01), secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni
ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del 9 maggio 2001 nella causa
W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5
giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz,
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V
263; DTF 117 V 282).
Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.
DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;
STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella
causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Osservato
come nel caso di specie l'assicurata - malgrado che ciò fosse senz'altro
esigibile - non ha portato elementi tali da inficiare nel risultato il calcolo
dell'amministrazione, il TCA deve concludere che non sussiste alcun motivo per
scostarsi dalla decisione della Cassa del 13 dicembre 2002.
Infatti,
anche considerando unicamente il reddito da attività dipendente del marito
(cfr. consid. 2.6.), come d'altronde richiesto dalla ricorrente (cfr. consid.
1.2.), e il premio della cassa malati lordo senza la deduzione di alcun
sussidio (cfr. consid. 2.7.), i redditi determinanti di fr. 47'024.-- (fr.
44'828.-- reddito da attività dipendente + fr. 2'196.-- assegni di base) sono
più elevati delle spese riconosciute di fr. 46'708.-- (fr. 30'970.-- fabbisogno
vitale + fr. 9'600.-- pigione + fr. 6'138.-- premio cassa malati).
L'assicurata
non ha dunque diritto a un assegno integrativo a far tempo dal 1° ottobre 2002.
In simili
condizioni il TCA non può che confermare la decisione impugnata.
2.9. A titolo
abbondanziale va rilevato che l'amministrazione, nella risposta di causa, ha
effettuato un conteggio relativo al periodo dal 1° gennaio 2003 concludendo che
pure a partire da tale data l'insorgente non ha diritto agli assegni
integrativi (cfr. consid. 1.3., doc. _).
A tale
proposito occorre osservare che la Cassa non ha emesso un provvedimento formale
concernente l'assegno integrativo a partire dal mese di gennaio 2003.
Di
conseguenza tale questione esula dalla presente vertenza, poiché secondo il
v.art. 68 LAF l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto
solo in presenza di una decisione emessa da una Cassa per gli assegni familiari
(cfr. SVR 2003 EL nr. 2; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27;
DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180,
DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.;
Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
L'amministrazione
è comunque invitata a verificare se la ricorrente ha o meno diritto a un
assegno integrativo dal 1° gennaio 2003.
In
particolar modo la Cassa accerterà l'importo esatto del premio lordo
dell'assicurazione sociale contro le malattie e dei sussidi versati
all'assicurata e alla figlia nel 2003.
L'amministrazione
appurerà inoltre se al marito della ricorrente è stato assegnato per il 2003 un
sussidio e, se del caso, di quale entità.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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