AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.31
Data decisione, Autorità:
07.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00031
DC/sc
Lugano
7 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2002 di
__________,
contro
la decisione del 4 marzo 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto che in data 4 marzo 2002 la Cassa
ha attribuito a __________, per i due figli un assegno integrativo di fr.
11'708.-- (cfr. Doc. _);
visto il tempestivo ricorso dell'assicurata
che rileva quanto segue:
" Avendo
ricevuto la decisione di conteggio dell'assegno di famiglia, ricorro alla
possibilità di ricorso perché alcune cose non mi sono chiare.
L'importo
massimo erogabile per anno non dovrebbe essere più alto di 11'708? e perché mi
calcolate nel reddito l'assegno di base a 3'392 (che io non percepisco)?
Sono
in disoccupazione (annunciata al 50%) una parte la lavoro come ausiliaria
pulizie, e visto che pulisco mi hanno detto che non ho diritto agli assegni
famigliari.
Percepisco
solo una piccola parte dalla disoccupazione (comunque è una cosa che non trovo
giusta).
Per
quanto riguarda il padre dei miei figli, abbiamo firmato un contratto, del
quale dice che ho diritto agli alimenti e che gli assegni famigliari sono
percepiti dalla madre.
Ho
già dovuto ricorrere all'anticipo alimenti da Bellinzona per non avere storie
con lui per soldi visto che non ero neanche sposata.
Mi
appello alla vostra comprensione per riesaminare la decisione o eventualmente
darmi delle spiegazioni." (Doc. _)
letta la risposta della Cassa che propone
di respingere il ricorso, osservando:
" (…)
La ricorrente fino al 31.01.2002
beneficiava di un assegno integrativo di fr. 954.-- per i suoi 2 figli
__________ e __________. Con istanza del 28.02.2002 ci ha sottoposto una
richiesta di adeguamento dell'assegno integrativo giustificato dalla riduzione
del guadagno assicurato quale disoccupata. La nuova situazione ha
effettivamente prodotto alcuni cambiamenti nella tabella di calcolo valida dal
01.02.2002. La Cassa ha modificato il reddito da attività dipendente (da fr. 9'756.--
a fr. 9'195), l'indennità disoccupazione (da fr. 7'464.-- a fr. 4'875.--) e gli
alimenti (da fr. 13'380.-- a fr. 14'256.--).
Gli assegni familiari di base sono per
contro rimasti gli stessi e sono da computare per il loro intero importo. La
ragione risiede nel fatto che il signor __________, padre naturale dei due
bambini, lavora per la __________ ed è quindi facoltà della ricorrente
pretendere il versamento dell'intero assegno di base tramite la Cassa di
disoccupazione.
Secondo la LAF attualmente in vigore al
genitore che ha la custodia dei figli spetta il versamento degli assegni di
base. Nel caso in esame essendo disoccupata al 50% e l'ex-convivente occupato
almeno al 50%, la ricorrente ha diritto all'assegno di base al 100%. Suggeriamo
quindi alla ricorrente di rivendicare il pieno assegno per entrambi i figli.
Visto quanto precede si chiede quindi a
codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il
ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)
considerato che:
a) la presente vertenza non pone questioni giuridiche di
principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2
della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
b) secondo l'art. 27 cpv. 1 LAF:
" L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi."
c) l'art. 27 cpv. 2 LAF stabilisce che:
" In
ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per
i quali l'assegno è riconosciuto."
d) nella presente fattispecie la Cassa ha attribuito
all'assicurata per i due figli l'assegno integrativo massimo. Il limite per
ognuno dei figli (cfr. art. 27 cpv. 2 LAF) ammonta infatti attualmente a fr.
8'050.-- (e quindi a fr. 16'100.-- complessivamente).
Da questo importo, ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LAF, occorre
ancora dedurre l'importo dell'assegno di base di fr. 2'196.-- (e quindi fr.
4'392.-- complessivamente).
Per ogni figlio l'assegno integrativo massimo ammonta dunque a
fr. 5'854.-- e quindi, per i due figli, a fr. 11'708.--, come stabilito
dall'amministrazione.
In simili condizioni il TCA non può che confermare la
decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster