AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.22
Data decisione, Autorità:
11.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00022-23
rs/sc
Lugano
11 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 4 marzo 2002 di
__________,
contro
le decisioni del 27 febbraio 2002 emanate
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 27 febbraio 2002 la Cassa cantonale per gli assegni di famiglia
(di seguito la Cassa) ha respinto la domanda di assegno integrativo a favore
dei figli __________, __________ e __________ (12.12.2000) presentata da
__________ (doc. _), argomentando:
"
(…)
Secondo l'articolo 24 cpv. 1 LAF il genitore domiciliato nel
Cantone ha diritto all'assegno integrativo per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base
nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti
dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia dei figlio, la madre
ha diritto all'assegno (art. 24 cpv. 2 LAF).
II titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato
ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta. II
domicilio non si considera interrotto se l'assenza nel Cantone è inferiore a
tre mesi sull'arco di un anno. In caso di interruzione, il titolare del diritto
deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre
anni prima di dover inoltrare una nuova richiesta (cfr. art. 29 Reg.
LAF).
Dalla richiesta per assegni di famiglia risulta che risiede nel
nostro Cantone solo dal 1. ottobre 2001 dopo aver vissuto per più di quattro
anni a Zurigo." (Doc. _)
Con
ulteriore provvedimento, emanato sempre il 27 febbraio 2002, la Cassa ha
rifiutato anche il riconoscimento del diritto all'assegno di prima infanzia.
A
motivazione della propria decisione l'amministrazione ha, in particolare, rilevato:
"
(…)
Secondo l'articolo 32 LAF i genitori domiciliati nel Cantone hanno
diritto all'assegno di prima infanzia per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non
supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'articolo
24 cpv. 1 lett. c) LAF.
II titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato
ininterrottamente nel Cantone nei tre mesi precedenti la richiesta. Il
domicilio non si considera interrotto se l'assenza nel Cantone è inferiore a
tre mesi sull'arco di un anno. In caso di interruzione, il titolare del diritto
deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre
anni prima di dover inoltrare una nuova richiesta (cfr. art. 29 Reg.
LAF).
Dalla richiesta per assegni di famiglia risulta che risiedete nel
nostro Cantone solo dal 1. ottobre 2001 dopo aver vissuto per più di quattro
anni a Zurigo." (Doc. _)
1.2. __________
ha tempestivamente impugnato i provvedimenti della Cassa, osservando quanto
segue:
" Concerne
assegno integrativo e assegno di prima infanzia
Ci riferiamo alla lettera ricevuta il 4 Marzo 2002.
La decisione di assegno di prima infanzia risulta respinta poiché
le condizioni previste degli articoli citati non sono adempite.
Risulta che, visto che la famiglia non ha domicilio da almeno 3
anni in Ticino, non ha il diritto ad un sostegno.
Questo è l'unico motivo.
Purtroppo quando anche questo problema sarà risolto i nostri
bambini saranno troppo grandi per richiedere un simile sostegno.
La sottoscritta, __________, è nata e cresciuta in Ticino, e si
considera con la famiglia, anche se con una pausa per motivi di lavoro,
pienamente integrata nel Cantone. Purtroppo le entrate non bastano quasi per
arrivare alla fine del mese..... vedi documentazione presentata alla richiesta.
Chiediamo quindi al Tribunale cantonale, di ripensare la nostra
richiesta, fatta solo ed esclusivamente perchè veramente necessaria.
Siamo sicuri che ci deve essere un modo per poter cambiare questa
decisione e che lo Stato, conosciuto come uno dei più famigliari in Svizzera,
riuscirà a venirci in contro, ne abbiamo bisogno.
Le alleghiamo una copia della lettera che respinge la nostra
richiesta....." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 15 marzo 2002 la Cassa propone di respingere i ricorsi e precisa:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti si evincono i seguenti punti:
a) i coniugi _________ si sono uniti in matrimonio l'8 agosto
1997;
b) dalla data
del matrimonio al 30 settembre 2001 hanno avuto il loro domicilio nel Canton
Zurigo dove entrambi lavoravano fino alla nascita dei tre figli il 12 dicembre
2000;
c) dal 1. ottobre 2001 hanno trasferito il loro domicilio a
_________.
Dai dati risulta quindi che i coniugi __________ non sono in grado
di dimostrare di aver avuto il loro domicilio nel Canton Ticino da almeno tre
anni. II signor __________ ha sempre avuto il domicilio nel Canton Zurigo fino
al 30 settembre 2001 mentre la signora __________ dalla data del matrimonio
fino al 30 settembre 2001. Entrambi non adempiono il requisito posto
dall'articolo 24 cpv. 1 lett. b) e dell'articolo 32 cpv. 1 lett. a).
L'assenza della signora __________ dal Canton Ticino si è
protratta per oltre quattro anni." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. L'art. 72
del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al
diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA,
prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
a)
quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata
ad altro giudice per ragione di materia;
b)
quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo
fatto o atto giuridico.
Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro delle decisioni
derivanti dal medesimo fatto giuridico e concernono la medesima persona, è
accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le due procedure
ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. DTF
127 V 157; DTF 127 V 33; STFA del 16 ottobre 2000 nella causa K. K., Ö. K. S.,
P. S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29 settembre 1998 nella
causa B., H 139+142/97, consid. 1; DTF 123 V 215 consid. 1).
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo e a un
assegno di prima infanzia.
L'art. 24
LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo e
stabilisce quanto segue:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti
minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del
figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una
prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo
della prestazione."
L'art. 28
Reg.LAF prevede
"
E' considerato domiciliato nel Cantone il
titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente.
Si considera domiciliato
il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del
permesso di domicilio (permesso C)."
In
diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa B.,
pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 segg.) questo Tribunale ha avuto modo di
stabilire che il cpv. 2 dell'art. 28 Reg.LAF, nella misura in cui definisce il
concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di
polizia (di tipo C) è contrario alla legge.
Preso
atto di questa giurisprudenza, la prima revisione della legge sugli assegni di
famiglia, adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2
luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà in vigore probabilmente il 1°
gennaio 2003 (cfr. scritto del 18 giugno 2002 dell'IAS al TCA nell'ambito di
un'altra vertenza in ambito di assegni di famiglia, inc. 39.2002.44), prevede
che le relative norme del Reg. LAF dovranno essere oggetto di adattamento (cfr.
Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni
di famiglia, p.to 4.3.4.3.).
L'art. 29
del Reg.LAF stabilisce che:
" Il
titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel
Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il domicilio non si
considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco
di un anno.
In caso di
interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione
relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova
richiesta."
2.4. Gli art. 31
e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di
prima infanzia.
L'art. 31
LAF, concernente la famiglia monoparentale, prevede che:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha il domicilio nel
Cantone da almeno tre anni;
b) si
occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure
ne esercita una in misura non superiore al 50%;
c) il
reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il
nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett.c.
L'art. 32
cpv. 1 LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, enuncia:
"
I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto
all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel
Cantone da almeno tre anni;
b)
uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una
che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il
reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il
nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti
dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."
Il
Reg.LAF prevede all'art. 45 cpv. 1 che:
"
sono considerati domiciliati nel Cantone i
titolari del diritto che vi risiedono effettivamente con l'intenzione di
stabilirsi durevolmente".
Secondo
l'art. 46 del Reg.LAF:
" Il
titolari del diritto dimostrano di essere stati domiciliati ininterrottamente
nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il
domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a
tre mesi sull'arco di un anno.
In caso di
interruzione, i titolari del diritto devono adempiere nuovamente la condizione
relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova
richiesta."
2.5. Riguardo
alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17
maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110), il TCA ha
precisato:
" Nella
presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto
dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare
l'operato dell'amministrazione.
Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia
dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con
il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi
interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio
civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni
familiari RVJ 1999 pag. 108-100).
Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G.
è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede
effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per
ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran
lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo
cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera
interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".
Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a
giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella
causa M., P 44/97).
A ragione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno
integrativo.
Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato
dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere
ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel
Cantone da almeno tre anni."
2.6. La Cassa, nell'evenienza
concreta, ha rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno integrativo,
fondandosi sull'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF. L'amministrazione ritiene che il
requisito del domicilio nel cantone da almeno tre anni non sia realizzato in
quanto __________ risiede in Ticino soltanto dal 1° ottobre 2001. Nella
fattispecie è infatti applicabile l'art. 24 cpv. 2 LAF che prevede che se
entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, solo la madre ha diritto
all'assegno (cfr. consid. 1.1.; 1.3.).
A tale
proposito va ricordato, di transenna, che in numerose sentenze il TCA ha già
dichiarato la disposizione legale in questione contraria alla Costituzione
federale e a quella cantonale.
In
particolare nella già citata sentenza del 9 marzo 1998 nella causa B.,
pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 segg., questo Tribunale si è così espresso:
" Ci
si deve dunque porre il quesito se il padre può essere escluso dal diritto
all'assegno.
In particolare
occorre stabilire se l'art. 24 cpv. 2 LAF, secondo cui "se entrambi i
coniugi hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno"
rispetta o no l'art. 4 cpv. 2 della Costituzione federale che recita:
"Uomo e
donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura
l'uguaglianza
soprattutto per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e
donna hanno diritto a una retribuzione uguale per un lavoro di pari valore."
La norma
costituzionale citata proibisce, di principio, ai legislatori cantonali di
emanare norme che contengano una disparità di trattamento fra uomo e donna: un
trattamento differenziato fra uomo e donna è ammissibile soltanto se la
differenza biologica o funzionale fra i due sessi esclude assolutamente una
parità di trattamento (DTF 108 Ia 29 consid. 5a; DTF 114 Ia 331, ZBL 1987 pag.
170 e pag. 308 consid. 3a).
Ogni modifica
legislativa cantonale deve, dunque, tener conto di questo imperativo ancorato
nell'art. 4 cpv. 2 Cost. fed.
In ogni caso,
secondo costante giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza ancorato
nell'art. 4 Cost. fed. vincola il legislatore cantonale e comunale.
Sotto questo profilo
violano l'art. 4 Cost. fed. - oltre agli atti legislativi che non hanno un
motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che
fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna
corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina normativa
vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle
distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma
impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione
inammissibile (DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114
consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b).
Per ammettere una
violazione dell'art. 4 Cost., occorre tuttavia che la distinzione fatta dal
legislatore appaia insostenibile, rispettivamente, nel caso inverso, che
appaia insostenibile il rifiuto di distinguere: tra questi due estremi l'art. 4
Cost. lascia infatti al legislatore cantonale e comunale una notevole libertà,
che gli consente ora di porre l'accento su tratti e su elementi comuni di due
fattispecie, per trattarle alla stessa maniera, ora di dare peso invece agli
elementi che le distinguono per sottoporle a un regime differenziato (STF
19.11.1986 in causa C.L.P., non pubblicata; STCA 3.1.1994 nella causa L.G.).
Il Consiglio di Stato,
nel suo Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di
famiglia ha ricordato che la precedente legge sugli assegni familiari del 24
settembre 1959, secondo il Tribunale federale, era incompatibile con l'art. 4
della Costituzione federale, nella misura in cui concedeva al solo padre il
diritto all'assegno.
Per questo a cifra
9.2. esso ha sottolineato che:
"Il disegno di
legge attua il principio della parità uomo-donna".
A commento dell'art.
12 del Disegno di legge (l'attuale art. 11 LAF che regola l'assegno di base) il
Consiglio di Stato ha poi precisato:
" Il
capoverso 1 enuncia le casistiche possibili nel caso in cui entrambi i
genitori abbiano la custodia del figlio. Si evidenzia in particolare la lett.
a, che concede prioritariamente il diritto all'assegno alla madre, nel caso in
cui entrambi i genitori abbiano un'attività salariata a tempo pieno o a tempo
parziale e con pari grado di occupazione: la norma non intende certo creare
disparità di trattamento fra uomo e donna, bensì definire in modo chiaro ed
univoco una delle due opzioni possibili." (cfr. Messaggio, pag. 46)
Questa
disposizione della legge è stata dichiarata dal TCA conforme alla Cost. fed.
in una sentenza del 22 gennaio 1998 nella causa S.C. (per una diversa
soluzione, cfr.: Pratique VSI 1997, pag. 275 relativa ad un Cantone in cui la
legge attribuiva prioritariamente al marito il diritto all'assegno. Il
Tribunale delle assicurazioni di quel Cantone ha instaurato la soluzione che
prevede il diritto di libera scelta dei coniugi).
A
proposito dell'assegno integrativo, e precisamente riguardo all'art. 24 LAF, il
Consiglio di Stato ha invece categoricamente stabilito che "nel caso in
cui entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, titolare del diritto
all'assegno è la madre". (cfr. Messaggio citato, pag. 50).
Concretamente ciò
significa che il padre domiciliato e con la residenza abituale nel Cantone da
almeno tre anni, pur avendo la custodia del figlio o dei figli, non può (mai)
avere diritto all'assegno integrativo. Al contrario la madre nelle medesime
condizioni ha sempre diritto all'assegno.
Secondo questo
Tribunale l'art. 24 cpv. 2 LAF, così formulato, viola l'art. 4 cpv. 2 della
Cost. fed., in quanto riconosce alla sola madre il diritto all'assegno, senza
che la disparità sancita sia giustificata da una differenza funzionale fra i
due genitori che hanno in custodia il figlio.
Visto il riserbo che
il giudice, in virtù delle sue funzioni, si deve imporre (cfr. DTF 117 V 318
seg., in particolare 318-328), sta comunque al legislatore cantonale trovare
una soluzione che rispetti la Costituzione federale e l'art. 7 cpv. 2 e cpv. 3
della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre
1997."
Questa
giurisprudenza è stata successivamente confermata.
Il TCA in
alcune sentenze ha ribadito che stava al legislatore trovare una soluzione
adeguata al problema (cfr. STCA del 20 aprile 2000 nella causa C., inc.
39.2000.5; STCA del 1° febbraio 2000 nella causa D.L., inc. 39.1999.35; STCA del
1° aprile 1999 nella causa B.; D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia:
caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico
ticinese nel terzo millennio", RDAT I-2000, pag. 130). Questo Tribunale si
è limitato a segnalare il seguente passaggio di una sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 117 V 326:
" Zwar
liesse sich fragen, ob diese Zurückhaltung angesichts der Schwere des durch die
Verfassungswidrigkeit entstehenden Rechtsnachteils einerseits und der
überlangen gesetzgeberischen Untätigkeit anderseits noch geboten sei (KÄLIN,
Verfassungsgerichtsbarkeit in der Demokratie, 1987, S.168 ff.: grundlegend
BIAGGINI, Verfassung und Richterrecht, Basler Diss. 1991, S. 452 ff., 464, 468
ff.). Solche Zweifel wären umso begründeter, als sich der Gesetzgeber durch
einen fallbezogenen, einleuchtend begründbaren Eingriff des Richters keine wegs
am Erlass einer neuen Ordnung gehindert sähe, die den Schranken der
Bundesgesetzgebung und den Grundrechten ebenso Rechnung tragen würde wie den
allgemeinen verfassungsrechtlichen Prinzipien (BGE 116 V 216; vgl. auch BGE 99
Ia 637), hingegen den Rechtsuchenden im streitigen Einzelfall kaum mehr zu
erfassen vermöchte (ZBI 87/1986 S. 406).
Darüber
braucht hier nicht abschliessend entscheiden zu werden. Selbst wenn nämlich ein
richterliches Eingreifen nicht bereits aus Gründen verschiedener
Regelungsmöglichkeiten im Verein mit den andern erwähnten Gesichtspunkten
entfiele, setzt hier die beschränkte funktionelle Eignung des Richters, einen
Regelungsbereich grundlegend (neu) zu normieren, eine unüberwindbare
Schranke." (DTF 117 V 326)
Già nel
Messaggio dell’11 novembre 1998 relativo ad una modifica della legge sugli
assegni di famiglia dell’11 giugno 1998, il Consiglio di Stato aveva proposto
di sanare l’incostituzionalità della norma modificando l’art. 24 cpv. 2 LAF nel
senso che se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, titolare del
diritto è il padre o la madre.
In
occasione della prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, adottata
dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752
segg.) e che entrerà in vigore probabilmente il 1° gennaio 2003 (cfr. scritto
del 18 giugno 2002 dell'IAS al TCA nell'ambito di un'altra vertenza in ambito
di assegni di famiglia, inc. 39.2002.44), la proposta appena menzionata è stata
rivista, in quanto il nuovo assetto legislativo suggerito non prevede più la
custodia (bensì la coabitazione con il figlio ) quale condizione del diritto
all'assegno integrativo e di prima infanzia. Il nuovo art. 24 cpv. 2 LAF
prevede inoltre che nel caso in cui il figlio coabita (cioè vive) con entrambi
i genitori, il diritto all'assegno integrativo spetti al padre o alla madre, a
dipendenza di quale dei due adempie la condizione relativa al periodo di
carenza. Ciò non esclude che se entrambi i genitori adempiono i necessari
requisiti, possano entrambi essere titolari del diritto (cfr. Messaggio del 18
dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to
4.3.5.; nuovo art. 24 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 del disegno di legge concernente
la modifica della LAF).
E' stata
tuttavia mantenuta la condizione relativa al periodo di carenza di tre anni di
domicilio nel cantone Ticino (cfr. p.to 4.3.4. del Messaggio).
Il
"periodo di interruzione" della residenza abituale ammesso è stato
comunque portato da 3 mesi a 12 mesi (cfr. consid. 2.2.). Esso è indipendente
dai motivi che sono all'origine dell'assenza dal Cantone. La Cassa non dovrà
più verificare se ricorrono motivi giustificativi per ammettere un'assenza
superiore ai 3 mesi (forza maggiore, malattia del richiedente); quale
contropartita il termine di 12 mesi dovrà essere estremamente rigido e sarà una
soglia oltrepassata la quale il periodo di carenza dovrà essere in ogni caso
considerato interrotto (cfr. p.to 4.3.4.3.4. del Messaggio, nuovo art. 25a
LAF).
2.7. Nella
presente fattispecie ed in applicazione del diritto tuttora vigente, ritenuto
che l'assicurata, dopo essere stata domiciliata nel Cantone Zurigo dal mese di
agosto 1997, data del suo matrimonio con _________ (cfr. doc. _), alla fine del
mese di settembre 2001, è rientrata nel Cantone Ticino, dove è nata e
cresciuta, soltanto il 1° ottobre 2001, il diritto all'assegno integrativo può
essere rivendicato dalla stessa solo a partire dal mese di ottobre 2004,
evidentemente se le condizioni economiche previste dalla legge lo consentono.
In
conclusione dunque _________ non può far valere un periodo di residenza
abituale di almeno tre anni nel nostro Cantone e beneficiare dell'assegno
integrativo (cfr. STCA del 21 maggio 2002, 39.2001.63-64; STCA del 3 aprile
2002 nella causa G., 39.2001.51-52).
La
decisione emanata dalla Cassa relativa al rifiuto dell'assegno integrativo va
di conseguenza confermata.
Nel caso
di specie comunque l'esito della vertenza non sarebbe mutato anche nel caso in
cui la LAF avesse previsto il diritto del padre agli assegni integrativi, visto
che il marito dell'assicurata risiede nel Canton Ticino soltanto dal 1° ottobre
2001 (cfr. doc. _).
2.8. Per quanto
attiene all'assegno di prima infanzia, va osservato che il chiaro tenore della
legge prevede all'art. 32 cpv. 1 lett. a) LAF che, per le famiglie biparentali,
entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni
per avere diritto all'assegno (cfr. consid. 2.4.).
Nel caso
delle famiglie monoparentali invece, ai sensi dell'art. 31 LAF, solo il
genitore che ha la custodia del figlio deve adempiere il presupposto del
domicilio in Ticino da tre anni, al fine di ottenere un assegno di prima
infanzia (cfr. consid. 2.4.).
La prima
revisione della legge sugli assegni di famiglia, adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. consid. 2.7.), prevede l'abolizione della condizione del
"doppio" periodo di carenza (cfr. nuovo art. 32 cpv. 1 lett.c LAF).
Tale
modifica rende peraltro superflua la distinzione fra famiglia monoparentale e
famiglia biparentale.
Il
requisito sancito dall'attuale art. 32 cpv. 1 lett.a LAF crea infatti disparità
di trattamento, visto che l'art. 49 Reg.LAF prevede che il genitore monoparentale
che ha ottenuto il diritto all'assegno di prima infanzia mantiene tale diritto
se viene raggiunto dall'altro genitore, anche se quest'ultimo non adempie il
presupposto relativo al periodo di carenza. Per contro se la richiesta
dell'assegno di prima infanzia è formulata da entrambi i genitori, la famiglia
viene ab initio considerata quale famiglia biparentale e, quindi,
soggetta alla condizione del "doppio" periodo di carenza (cfr.
Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni
di famiglia, p.to 4.3.4.2.).
Con
l'abolizione del presupposto del domicilio nel Cantone da tre anni da parte di
entrambi i genitori, l'art. 49 Reg.LAF andrebbe inoltre abrogato.
In
futuro, per poter accedere al diritto all'assegno di prima infanzia, sarà
quindi sufficiente che uno dei due genitori adempia la condizione dei tre anni
di domicilio in Ticino, la quale comunque rimane invariata (cfr. nuovi art. 32
cpv. 1 lett. c. e art. 33a cpv. 1 ALF). Ovviamente le altre condizioni legali -
in particolare quella del domicilio - dovranno essere realizzate da entrambi i
genitori (cfr. p.to 4.3.4.2 del Messaggio).
2.9. Nel caso di
specie l'assicurata abita a _________ con il marito e i tre figli, per cui si è
confrontati con una famiglia biparentale giusta l'art. 32 LAF.
La
ricorrente, come esposto sopra (cfr. consid. 2.7.), è nata nel cantone Ticino e
vi ha vissuto fino al mese di agosto 1997 quando, a seguito del matrimonio con
_________, ha trasferito il suo domicilio nel canton Zurigo. Essa è poi
rientrata con la famiglia in Ticino il 1° ottobre 2001 (cfr. doc. _).
Il marito
dell'insorgente, per contro, risiede abitualmente nel nostro Cantone unicamente
dal 1 ° ottobre 2001 (cfr. doc. _).
In simili
condizioni occorre concludere che i coniugi __________ non adempiono il
presupposto enunciato all'art. 32 cpv. 1 lett.a LAF e quindi non hanno diritto
all'assegno di prima infanzia (cfr. STCA del 9 luglio 2002 nella causa L.M.,
39.2002.7; STCA del 21 maggio 2002 nella causa S., 39.2001.63-64; STCA del 9
aprile 2002 nella causa G., 39.2001.51-52; STCA del 14 giugno 2000 nella causa
M., 39.2000.8).
Anche la
decisione della Cassa relativa al rifiuto dell'assegno di prima infanzia deve
dunque essere dunque confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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