AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.48
Data decisione, Autorità:
07.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00048-49
rs/DC/nh
Lugano
7 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2001 di
__________,
contro
le decisioni del 8 giugno 2001 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 8
giugno 2001, con due decisioni, la Cassa cantonale per gli assegni familiari
(di seguito la Cassa) ha respinto la domanda di assegno integrativo a favore
del figlio __________ e la richiesta di un assegno di prima infanzia,
presentate il 17 maggio 2001 da __________, argomentando:
"
(…)
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAF il genitore
domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno integrativo, per il figlio, se
cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all'AVS/Al.
Nel presente caso, richiamato l'art. 24 cpv. 2
LAF, lei risulterebbe l'avente diritto all'assegno; dalla documentazione agli
atti rileviamo che risiede nel Canton Ticino dal 06.11.1999 in seguito
all'arrivo dall'Italia e più precisamente da __________. Pertanto la
condizione dell'art. 24 cpv. 1 lett. b) LAF non è adempiuta.
Mancando il requisito del domicilio non si
ritiene opportuno esaminare le altre condizioni previste per la concessione
dell'assegno."
(Doc. _ inc. 39.01.48)
La
medesima motivazione è stata fornita relativamente al rifiuto dell'assegno di
prima infanzia (cfr. doc. _ inc. 39.01.49).
1.2. L'assicurata,
il 4 luglio 2001, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è
così espressa:
"
(…)
Sono cittadina svizzera ed anche mio figlio
__________ (23 agosto 1999), sono nata a __________ il 20 marzo 1966 e sono
sempre stata domiciliata nel Canton Ticino.
In data 31 agosto 1998 ho contratto matrimonio
con un cittadino italiano nel comune di __________, essendo mia intenzione
rimanere nella mia città nativa in quanto avevo mio padre gravemente malato
(cardiopatico).
Vedendo la situazione critica della mia famiglia
non me la sentivo di lasciare sola mia madre. Nonostante varie discussioni mio
marito non volle sentir ragione. Arrivò la fatidica frase: "se il
nostro matrimonio deve funzionare, vieni in Italia".
Non potendo scegliere altrimenti visto che mi
trovavo in stato interessante e volevo tenere unita la famiglia mi sono
trasferita.
Purtroppo per motivi di stress psicologico dopo
poco tempo ho perso il mio bambino. Dopo qualche mese mi trovai nuovamente
incinta e col passare del tempo sono cominciati i problemi familiari. Mio
marito se ne fregava anche del bambino che aspettavo per incompatibilità di
carattere e io dovevo subire le sue angherie.
Durante la mia travagliata gravidanza i miei
genitori si sono dovuti trasferire per un periodo da me, in quanto rischiavo un
secondo aborto e dovevo rimanere a letto.
Mio marito incurante della situazione non si
preoccupava affatto delle circostanze.
I miei genitori oltre che darmi un aiuto morale
hanno dovuto aiutarmi anche economicamente in quanto il mio consorte non mi
procurava quello che secondo il medico necessitavo (cura del medico).
Al 6. mese di gravidanza (29 maggio 1999)
purtroppo mio padre è deceduto. Vista la situazione ormai insopportabile dopo
la nascita del bambino ho deciso di tornare a __________ presso mia madre
(ormai vedova) e affrontare la separazione e di seguito il divorzio.
Visto il mio stato molto precario (vedi atto di
divorzio già in vs. possesso dal quale risulta che vivo in una situazione di
indigenza) spero vogliate riesaminare il caso. Vi rendo noto che sono ancora in
disoccupazione, la quale avrà termine il 27 settembre 2001 con uno stipendio
mensile di fr. 900.‑ che varia di mese in mese in base ai giorni
lavorativi." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 16 luglio 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha
osservato:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti si evincono i
seguenti elementi:
a) che la signora __________ si è unita in matrimonio con il
signor __________, cittadino italiano, in data 31.08.1998;
b) che dalla loro unione è nato il figlio __________ in data
23.08.1999;
c) che dal 04.09.1998 al 06.11.1999 la signora _______ ha avuto il
suo domicilio e la residenza effettiva in Italia, unitamente al marito ed al
figlio.
Da quanto precede risulta senza possibilità
d'equivoco che la signora __________ non è in grado di dimostrare d'aver avuto
il domicilio in Ticino nei 3 anni precedenti la domanda di prestazioni.
L'assenza del domicilio e della residenza dal 04.09.1998 al 06.11.1999 si è
protratta per 14 mesi. Il termine di carenza è ricominciato il 06.11.1999 per
cui alla ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto fino al novembre
2002." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F.,
U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. L'art. 72
del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al
diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA,
prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
a) quando
sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad
altro giudice per ragione di materia;
b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo
fatto o atto giuridico.
Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro delle
decisioni derivanti dal medesimo fatto giuridico e concernono la medesima
persona, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le due
procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario
(cfr. DTF 127 V 157; STFA del 16 ottobre 2000 nella causa K. K., Ö. K. S., P.
S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29 settembre 1998 nella causa
B., H 139+142/97, consid. 1).
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è l'assegnazione a __________ di un assegno integrativo a favore del
figlio _______ e di un assegno di prima infanzia.
Il 1. luglio 1997 sono entrate in vigore alcune norme della nuova Legge
cantonale sugli assegni di famiglia (LAF) dell'11 giugno 1996. Fra queste gli
articoli da 24 a 37 regolano l'assegno integrativo e l'assegno di prima
infanzia.
L'art. 24
LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo e
stabilisce quanto segue:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti
minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Il
Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (Reg. LAF), adottato dal
Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede all'art. 28 cpv. 1 che "è
considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede
effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente".
Il cpv. 2
dell'art. 28 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il
titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del
permesso di domicilio (permesso C)".
In
diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa E. e Z.B.
pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 seg.) questo Tribunale ha già avuto modo di
stabilire che il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF nella misura in cui definisce il
concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di
polizia (di tipo C) è contrario alla legge.
L'art. 29
del Reg. LAF stabilisce che:
" Il
titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel
Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il domicilio non si
considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco
di un anno.
In caso di interruzione, il titolare del diritto
deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre
anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."
In una
sentenza del 24 aprile 2001 nella causa M.-S. (inc. 39.2000.39) il TCA ha
deciso che l'art. 29 Reg. LAF è conforme alla legge e non viola il principio
costituzionale della separazione dei poteri, in quanto, quale disposizione di
esecuzione emanata dal Consiglio di Stato, specifica semplicemente l'art. 24
LAF, senza introdurre restrizioni per i cittadini ticinesi non volute dal
legislatore.
L'art. 30
del Reg. LAF stabilisce che:
"
Il diritto corrente all'assegno integrativo non
decade in caso di soggiorno all'estero per un periodo non superiore ai tre mesi
sull'arco di un anno, in particolare per infortunio, malattia o visite.
L'anno inizia a decorrere dalla prima assenza.
Il diritto corrente all'assegno integrativo non
decade in caso di soggiorno in altro Cantone per malattia, infortunio, servizio
militare o servizio civile."
2.4. Gli art. 31
e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di
prima infanzia.
L'art.
31, relativo alla famiglia monoparentale, prevede che:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha il domicilio nel
Cantone da almeno 3 anni;
b) si
occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure
ne esercita una in misura non superiore al 50%;
c) il
reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il
nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."
L'art.
32, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:
" I
genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)."
Il Reg.
LAF, relativo alla famiglia monoparentale, prevede all'art. 41 cpv. 1 che
"è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi
risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirsi durevolmente".
Il cpv. 2
dell'art. 41 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il
titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del
permesso di domicilio (permesso C)".
Anche
quest'ultima disposizione del Regolamento è già stata ritenuta dal TCA
contraria alla legge (cfr. la sentenza citata al consid. 2.3.).
Secondo
l'art. 42 del Reg. LAF:
" Il
titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel
Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il domicilio non si
considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco
di un anno.
In caso di decadenza
nel diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la
condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare
una nuova richiesta."
2.5. Nella
presente fattispecie, non è contestato che la ricorrente è domiciliata nel
Cantone ai sensi degli art. 24 cpv. 1 lett. b e 31 lett. a LAF (1a condizione).
Per poter adempiere il
presupposto di questi articoli gli assicurati devono tuttavia anche avere avuto
la residenza abituale in Ticino durante i tre anni precedenti la domanda degli
assegni.
Infatti,
come si è visto (cfr. consid. 2.3. e 2.4.), il titolare del diritto deve
dimostrare "di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei
tre anni precedenti la richiesta" (art. 29 cpv. 1 e art. 42 cpv. 1 Reg.
LAF).
Il
domicilio "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è
inferiore ai tre mesi" (art. 29 cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).
A
proposito di questo termine di tre mesi va ricordato che, ad esempio, in
materia di prestazioni complementari sull'AVS/AI, secondo la giurisprudenza,
per determinare la durata di un soggiorno all'estero che non interrompe il
termine legale di dieci anni (termine di attesa, cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a LPC
e RDAT II-1998 pag. 37), sono determinanti, se del caso, le regole relative al
diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie dell'AVS/AI, contenute
nelle Convenzioni internazionali (RCC 1985, pag. 135 consid. 3a).
Si
considera che il termine di attesa di dieci anni (precedentemente: quindici
anni) per gli stranieri e quello di cinque anni per i rifugiati e gli apolidi è
stato interrotto quando l'interessato lascia la Svizzera per più di tre mesi;
sono riservati i casi di superamento di questa durata per malattia o per altre
ragioni di forza maggiore (cfr. DTF 110 V 172 consid. 3a con rinvii, RCC 1985
pag. 136 consid. 3b; RDAT II 1993 pag. 185seg; RCC 1992 pag. 38 consid. 2a; RCC
1986 pag. 431 consid. 5a; RCC 1982 pag. 404 consid. 3a).
2.6. Il Tribunale
federale, in una sentenza dell'11 dicembre 1995 pubblicata in RDAT II 1996 pag.
237, ha negato che esistessero motivi atti a giustificare un'interruzione della
dimora in Svizzera superiore ai tre mesi nel caso di un'assicurata che si era
recata in Italia in due occasioni, ogni volta durante due anni, per assistere
la madre malata.
La nostra
Massima istanza si è al proposito così espressa:
" L'Ufficio
ricorrente contesta il parere dell'autorità giudiziaria cantonale.
Ricordato che,
secondo la giurisprudenza, il soggiorno all'estero di un assicurato domiciliato
in Svizzera non comporta l'estinzione del diritto alla prestazione se la
necessità di un trattamento medico ha motivato la scelta del luogo di soggiorno
(DTF 110 V 173 consid. 3b con rinvii), ha assunto che deve però trattarsi di un
caso di forza maggiore, presupposto che non può essere ammesso nella presente
fattispecie.
Il parere
dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è pertinente. Infatti, come
risulta dalla summenzionata sentenza, per non essere interruttivo del periodo
di dimora nella Svizzera, un soggiorno all'estero di oltre tre mesi deve,
almeno dal profilo dell'imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile
a un caso di forza maggiore. Ora, tale requisito non è dato in concreto.
Inoltre, come rileva il ricorrente, in un caso analogo alla vertenza in esame,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di giudicare che
l'esistenza di un caso di forza maggiore doveva essere negato nei confronti di
un assicurato jugoslavo che motivava la sua assenza prolungata dalla Svizzera
invocando le cure da prestare alla madre infortunata (sentenza inedita 4
gennaio 1995 in re L.). Orbene, se la dimora ininterrotta per 15 anni è stata
negata laddove la convenzione vigente tra la Svizzera e la Jugoslavia contempla
esplicitamente l'eccezione della forza maggiore ai fini dell'ammissione di un
periodo di assenza dalla Svizzera superiore a tre mesi (art. 9 del protocollo
finale della Convenzione jugoslavo-svizzera), una soluzione più liberale non è
certo ammissibile nell'ambito del disciplinamento convenzionale italo-svizzero,
il quale non prevede simile eccezione (art. 10 del protocollo finale della
Convenzione italo-svizzera)." (pag. 237-238)
In
un'altra sentenza del 19 aprile 1999 nella causa M., non pubblicata (P. 44/97),
il TFA ha pure negato l'esistenza di motivi di forza maggiore, argomentando:
" Nella
fattispecie, si tratta di accertare se l'assenza dell'assicurato dalla
Svizzera, dal gennaio al dicembre del 1991, sia stata interruttiva del periodo
di 15 anni che - come s'è visto - secondo legge deve essere ininterrotto perchè
possano essere riconosciute prestazioni complementari.
In sostanza la lite
verte solo sulla questione a sapere se nelle condizioni psichiche
dell'interessato a seguito della separazione dalla moglie potesse essere
ravvisata una situazione di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza
ricordata in precedenza.
b) Ora, il giudizio
cantonale, ai cui motivi può essere fatto riferimento, deve essere confermato.
Se in effetti dagli
atti emerge che il ricorrente si è trovato all'epoca in questione in una
situazione psichica particolare, non sono comunque dati i requisiti della forza
maggiore. A prescindere dal tema di sapere se si sia effettivamente trattato di
malattia, è lecito affermare che non ci si trovi al cospetto di una situazione
richiedente una permanenza in Francia. L'assicurato si è recato in quel paese
per trovare presso famigliari quel sostegno che non trovava in Svizzera. Da
simile ricerca di appoggi in Patria dev'essere dedotta la volontà
dell'interessato, per quel limitato periodo, di trasferire il centro dei propri
interessi, il semplice legame con il figlio in Ticino nulla mutando al
riguardo.
Per quel che
concerne poi il particolare argomento secondo cui l'assicurato non sarebbe
rimasto in Svizzera perché le cure richieste non sarebbero state prese a carico
dall'assicurazione contro le malattie, esso non è di rilievo. In questa
circostanza si ravvisa semmai un elemento indicante che non si è trattato di
una situazione seria o comunque d'urgenza, elemento corroborante pertanto
l'inadempimento dei requisiti della forza maggiore."
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato la propria
giurisprudenza in una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 202 seg.
nella quale ha stabilito che il periodo di attesa si era interrotto nel caso di
un assicurato che si era recato all'estero per 6 mesi per approfondire le
proprie conoscenze linguistiche ed effettuare alcuni lavori di ricerca. L'Alta
Corte ha in particolare sottolineato:
"
Exceptionnellement, l'absence peut dépasser
trois mois sans interrompre le délai de carence; pour ce, elle doit être
motivée par des faits pertinents. Résumant l'état de sa jurisprudence y
relative, le TFA ne reconnaît de justes motifs d'absence autorisant une
prolongation du délai de trois mois que dans deux cas: soit la présence de
raisons impératives - maladie, accident .- inhérentes à la personne de
l'assuré, soit des cas de force majeure. Il sied de s'en tenir à ces deux
catégories d'exception. Toute extension mettrait en péril la sécurité du droit
et exposerait la pratique à des problèmes de délimitation presque insolubles. Une
extension du délai de trois mois doit rester exceptionnelle et obéir à des
critères bien définis. Des raisons d'ordre social, familial, personnel ou
professionnel ne sauraient par conséquent être pertinentes au regard de la
jurisprudence évoquée, aussi honorables soient-elles.
d. Les motifs invoqués par l'intimé à
l'appui d'une extension du délai d'absence à l'étranger de trois mois
n'émargent d'aucune manière à l'une ou l'autre des catégories d'exceptions
évoquées. Par conséquent, il sied de considérer que le délai de carence a été
interrompu, et qu'il a recommencé à courir dès le retour de l'intimé en Suisse
le 1er novembre 1994. L'argument selon lequel l'intimé a passé plus
de 40 années de sa vie en Suisse ne saurait donc être d'un quelconque secours,
et le fait de s'être rendu en France le 1er mai 1994 - soit peu de
temps avant l'accomplissement du délai de carence - pas d'avantage. Dans l'ATF
précité T., l'interruption du délai de carence avait elle aussi eu lieu très
peut de temps avant l'accomplissement du délai de carence de 15 années. Quant
aux retours à domicile pour expédier les affaires courantes (courrier, loyer et
assurances), ils ne sont pas de nature à inverser le cours des choses. enfin,
toujours dans l'ATF T., les juges avaient conclu que même la Convention
européenne des droits de l'homme était irrelevante à cet égard." (Pratique
VSI 2001 pag. 205)
2.7. Il TCA ha
stabilito che il periodo di carenza di tre anni, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 e
dell'art. 42 cpv. 2 Reg. LAF, non si considera interrotto anche nel caso in cui
lo spostamento del domicilio o della residenza effettiva per più di tre mesi in
un anno è provocato da motivi di forza maggiore (D. Cattaneo, La legge sugli
assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il
diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I -2000, pag. 130 e
segg (131)).
Questo
criterio, ripreso dalla giurisprudenza del TFA in materia di prestazioni
complementari e di rendite straordinarie dell'AVS (cfr. D. Cattaneo, op. cit.,
in RDAT I - 2000, sentenze citate alla nota 47, pag. 131), è stato ad esempio
riconosciuto nel caso di assicurate che si sono assentate dal Ticino per
cercare di ricostituire un legame con il padre del loro figlio (cfr. STCA del 9
marzo 1998 nella causa W. e STCA del 9 marzo 1998 nella causa C. non
pubblicate, entrambe menzionate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I -2000, pag.
131) o nel caso di una famiglia assente dal Ticino per complessivi 8 mesi in
quanto il marito aveva trovato un impiego fuori Cantone (cfr. STCA dell'8
febbraio 2000 nella causa P. non pubblicata, citata in RDAT I - 2000, pag.
131).
In
quest'ultimo caso il TCA ha in particolare rilevato:
"
Nel caso concreto risulta dagli atti che P. ha
risieduto ad Olten dal 1° ottobre 1996 al 31 maggio 1997.
Successivamente è rientrata in Ticino, dove aveva
sempre vissuto (cfr. doc. _).
La famiglia P. ha deciso di trasferire il proprio
domicilio civile (cfr. consid. 2.3 e la sentenza commentata in PJA 1999 pag.
611 seg.) a Olten in quel periodo, dove peraltro il marito lavorava rientrando
settimanalmente in Ticino, anche a seguito della nascita della figlia il 16
aprile 1996 (cfr. doc. _).
La famiglia P. è dunque stata sempre domiciliata
ed ha risieduto effettivamente in Ticino salvo gli otto mesi durante i quali si
è trasferita nel Canton Soletta per ragioni di lavoro del marito.
In simili condizioni, visto il motivo addotto per
il trasferimento fuori Cantone e ritenuto inoltre che, secondo gli art. 29 cpv.
2 e 46 cpv. 2 Reg. LAF, "il domicilio non si considera interrotto se
l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi sull'arco di un anno" (in
questo caso 3 mesi nel 1996 e 3 mesi nel 1997), questo Tribunale ritiene che
sarebbe eccessivamente rigoroso negare alla famiglia il diritto agli assegni solo
per i due mesi supplementari di interruzione del domicilio, per di più con
valide giustificazioni.
Il presupposto degli art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e
32 cpv. 1 lett. a LAF nel caso concreto è dunque realizzato.
Gli
atti vanno così ritrasmessi all'amministrazione affinché esamini gli altri
presupposti per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima
infanzia."
In un'altra sentenza il
TCA ha inoltre ammesso, pur riconoscendo che si trattava di un caso limite, che
il trasferimento di un'assicurata dal Cantone Ticino al Canton Ginevra per
circa 10 mesi, malgrado fosse avvenuto a seguito del matrimonio, viste le
circostanze particolari del caso, era stato provocato da motivi di forza
maggiore. I problemi linguistici e di integrazione del marito, di nazionalità
straniera, sembravano infatti più facilmente superabili in una Città a
vocazione internazionale come Ginevra (cfr. STCA del 24 aprile 2001 nella causa
M.-S., 39.2000.39).
Il
criterio della forza maggiore non è stato invece ammesso nel caso di un
assicurato che si era trasferito in un altro Cantone a seguito di divergenze
con i suoi genitori (cfr. RDAT II-1998 pag. 50-51) o trattandosi di assicurate
che sono rientrate in Ticino dopo aver divorziato dal coniuge, lasciando il
Cantone nel quale avevano trasferito il domicilio al momento del matrimonio
(cfr. STCA del 5 luglio 1999 nella causa D.-L. e STCA del 21 gennaio 2000 nella
causa J.M. non pubblicate, entrambe citate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I -
2000 pag. 131).
Più
precisamente il TCA si è così espresso:
"
Nel caso concreto M. ha trasferito il proprio
domicilio civile nel Canton Vaud dal mese di luglio 1997 fino al mese di
gennaio 1999 (cfr. doc. _,consid. 2.3 e la sentenza commentata in PSA 1999
pag. 611 seg.).
Essa non adempie il presupposto
di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino, prima della domanda.
L’assicurata ha infatti
interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 42
cpv. 2 Reg. LAF).
D'altra parte, i motivi
invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.4.) non possono essere ritenuti di
forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.), visto
che essa si è trasferita nel Canton Vaud con il marito e padre di sua figlia
(nata nel maggio 1997 ).
Ora, secondo le
disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2.), in caso di interruzione,
rispettivamente in caso di decadenza del diritto all'assegno, il titolare del
diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza
dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta.
Il nuovo periodo di
carenza di tre anni ha iniziato a decorrere nel gennaio 1999 e non era dunque
ancora trascorso al momento della presentazione della domanda.
In simili condizioni le
decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata
il diritto all'assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia devono
essere confermate.
(cfr. STCA del 21 gennaio
2000 M., consid. 2.5., non pubblicata)
Questo Tribunale, in una
sentenza relativa a un'assicurata nata nel Canton Ticino e qui domiciliata per
più di trent'anni che, per quasi due anni, aveva trasferito il proprio
domicilio nel Canton Zurigo per seguire (con i due figli in tenera età) il
marito che in quel Cantone aveva trovato lavoro e che in seguito era rientrata
in Ticino a causa della separazione della coppia, ha deciso che non era
adempiuto il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino prima
della domanda. Il TCA ha, infatti, considerato che l'assicurata aveva
interrotto per più di tre mesi il periodo di carenza di tre anni per dei motivi
che non potevano essere ritenuti di forza maggiore (cfr. STCA del 18 settembre
2000 nella causa P.-G.).
In
un'altra sentenza del 26 gennaio 2001 il TCA ha ritenuto non dati gli estremi
della forza maggiore nel caso di un'assicurata nata nel 1969 e sempre
domiciliata in Ticino, fino al momento del trasferimento nel Canton Grigioni
per quasi 5 anni (dal settembre 1995 al luglio 2000), per motivi di lavoro,
dove risiede il padre di suo figlio (nato l'8 dicembre 1999) (cfr. STCA del 26
gennaio 2000 nella causa S.B., 39.2000.84-85).
2.8. Riguardo
alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17
maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110) il TCA ha precisato:
" Nella
presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto
dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.
Infatti, da una
parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di
studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed
ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può
ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr.,
per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag.
108-100).
Inoltre e
soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G. è tuttora domiciliata
in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del
30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per ben 8 mesi all’anno ogni anno.
Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella
ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la
residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone
è inferiore ai tre mesi".
Non esistono del
resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione
superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa M., P 44/97).
A regione la Cassa
ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.
Anche l’assegno di
prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che
secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione,
entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni."
2.9. Nel caso
concreto __________ ha trasferito il proprio domicilio civile dal Cantone
Ticino all'Italia, e meglio si è stabilita nel comune di ___________, dal 4
settembre 1998 al 6 novembre 1999 (cfr. consid. 1.2.; doc. _) e quindi per 14
mesi.
Essa non
adempie il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino -
richiesto dalla legge sia per l'erogazione dell'assegno integrativo che di quello
di prima infanzia (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; 2.5.) - prima della domanda.
La
ricorrente ha in effetti interrotto il periodo di carenza di tre anni per più
di tre mesi (cfr. art. 29 cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).
I motivi
invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.2.) non possono essere ritenuti di
forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5., 2.6.,
2.7.).
La
ricorrente ha infatti trasferito il suo domicilio da ________ a __________, il
4 settembre 1998, unicamente per seguire il suo ex marito __________, cittadino
italiano, con il quale si era unita in matrimonio a _________ il 31 agosto
1998.
A seguito
del fallimento dell'unione coniugale l'assicurata è poi tornata in Svizzera nel
mese di novembre 1999.
Va
rilevato al riguardo che il 4 aprile 2001 il Segretario Assessore della Pretura
di ___________, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio
(cfr. doc. _).
Il TCA
deve inoltre segnalare che, nei casi in cui questa Corte ha riconosciuto che lo
spostamento del domicilio o della residenza effettiva per più di tre mesi in un
anno era causato da motivi di forza maggiore, il periodo di interruzione era
sempre inferiore ai 12 mesi (cfr. STCA del 24 aprile 2001 nella causa
M.-S., 39.2000.39, nella quale l'interessata ha vissuto a Ginevra per circa 10
mesi; consid. 2.7.; STCA del 9 marzo 1998 nella causa W., nella quale
l'assicurata si era trasferita in Costa Rica per 6 mesi e mezzo; STCA del 9
marzo 1998 nella causa C., nella quale l'assicurata aveva vissuto in Francia
per 9 mesi e mezzo; STCA dell'8 febbraio 2000 nella causa P., 39.1999.50-51,
nella quale l'interessata, con la sua famiglia, è stata a Olten per 8 mesi, non
pubblicate, citate in RDAT I-2000, pag. 131; consid. 2.7.).
2.10. Secondo le
disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2, 2.3. e 2.6.), in caso di
interruzione, l'assicurato deve adempiere nuovamente la condizione relativa al
periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta.
Il nuovo
periodo di carenza di tre anni della ricorrente ha così iniziato a decorrere
dal 6 novembre 1999 e non era dunque ancora trascorso al momento della
presentazione della domanda.
In simili
condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato
all'assicurata il diritto agli assegni devono essere confermate.
A titolo abbondanziale
occorre rilevare che sta al legislatore, se lo ritiene opportuno, trovare una
diversa soluzione riguardo al periodo di carenza, per le persone, come
l'assicurata, da sempre domiciliate in Ticino ed assentatesi dal Cantone
durante diversi mesi per motivi personali e familiari (consid. 1.2. e RDAT
II-1998 pag. 43-48 sulle ragioni che hanno portato il Gran Consiglio a
introdurre un periodo di carenza di tre anni).
Nel Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima
revisione della legge sugli assegni di famiglia, il Consiglio di Stato propone
di introdurre un nuovo art. 25a del seguente tenore:
"
III. Periodo di carenza; interruzione del
periodo di carenza (nuovo)
1Il titolare
del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone
nei tre anni precedenti la richiesta.
2La residenza
abituale non si considera interrotta se l'assenza dal Cantone è stata inferiore
a dodici mesi consecutivi.
3In caso di
interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione
relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova
richiesta."
La nuova disposizione legale proposta viene così
commentata:
"
Preso atto delle sentenze sopra illustrate, v'è da
chiedersi se l'attuale assetto legislativo - che ammette una interruzione non
superiore ai 3 mesi sull'arco di un anno, salvo casi di forza maggiore o
malattia del richiedente - debba essere mantenuto.
Si può anzitutto rilevare che il riferimento ad
una assenza dal Cantone inferiore a 3 mesi "sull'arco di un anno"
potrebbe generare situazioni discriminatorie nell'operare il calcolo
dell'assenza: in effetti, se un assicurato fosse assente dal Cantone per 6 mesi
a cavallo fra due anni civili, la residenza non sarebbe interrotta ed il
periodo di carenza verrebbe preservato; per contro, se la medesima assenza
(cioè 6 mesi) fosse tutta svolta nel corso del medesimo anno civile, il diritto
alla prestazione verrebbe negato.
A mente di questo Consiglio di Stato, la
soluzione maggiormente sostenibile è quella di aumentare il "periodo di
interruzione" ammesso, portandolo dagli attuali 3 mesi a 12 mesi; questo
termine è sicuramente sostenibile, per diversi motivi.
In primo luogo, va detto che questo termine si
armonizza con la prassi già nota nel settore delle prestazioni complementari,
specificatamente in materia di decadenza del diritto corrente.
Da ultimo, il termine di 12 mesi è sicuramente
ragionevole anche dal punto di vista pratico: in effetti, se una famiglia
lascia il Cantone per trasferirsi altrove, di regola deve stipulare un
contratto di locazione, che avrà durata di almeno 1 anno.
Il citato termine di 12 mesi deve in ogni caso
essere inteso nel senso di una assenza ininterrotta dal Cantone per 12
mesi: ciò significa che se un assicurato dovesse lasciare il Cantone per
diverse volte sull'arco di più anni, sempre per un periodo inferiore ai 12
mesi, l'assenza non sarebbe interruttiva del periodo di carenza.
Per agevolare il carico amministrativo, si propone
inoltre che il "periodo di interruzione" ammesso sia indipendente dai
motivi che sono all'origine dell'assenza dal Cantone. La Cassa cantonale per
gli assegni familiari non dovrà più verificare se ricorrono motivi
giustificativi per ammettere una assenza superiore ai 3 mesi (forza maggiore o
malattia del richiedente); quale contropartita il termine di 12 mesi dovrà
essere estremamente rigido e sarà una soglia oltrepassata la quale il periodo
di carenza dovrà essere in ogni caso considerato interrotto.
Ovviamente starà all'assicurato di dimostrare che
la sua assenza dal Cantone è stata inferiore a questa soglia."
(Messaggio citato pag. 58-59)
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster