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Numero d'incarto:
39.2000.82
Data decisione, Autorità:
19.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00082
DC/FP/gm
Lugano
19 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele
Cattaneo
con redattrice:
Francesca Pozzi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 19 settembre 2000
emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel mese di
luglio 2000 __________, coniugata con __________ e madre di __________ (nata il
10 settembre 1985), __________ (1987), __________a (1995) e __________ (1998),
ha presentato istanza alla Cassa cantonale per gli assegni familiari tendente
all'assegnazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia
(doc. _).
Con decisione del 4 settembre 2000, valida dal 1. luglio 2000 al 31 agosto
2000, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha respinto la richiesta di
assegno di prima infanzia, adducendo a motivazione il fatto che il reddito
determinante supera il fabbisogno (doc. _).
Con
decisione della medesima data l'amministrazione ha invece assegnato a
__________ un assegno integrativo di fr. 417 mensili, nei mesi di luglio e
agosto 2000, a favore delle figlie __________, __________, __________ e
__________ (doc. _).
In entrambe le decisioni la Cassa ha precisato:
"
Decisione valida fino ad agosto 2000. Per
effettuare una decisione valida da settembre 2000 la invitiamo a trasmetterci
il certificato di frequenza scolastica (anno scolastico 2000/2001) o, se svolge
un apprendistato, il contratto di tirocinio per __________ ".
(cfr. doc. _)
1.2. Con
scritto del 13 settembre 2000 __________ ha inoltrato alla Cassa il certificato
di frequenza scolastica della figlia __________, comunicando altresì:
"
La ringrazio della sua ultima lettera e in
risposta le invio il certificato della figlia __________ sia per completare la
pratica dell'assegno di prima infanzia e anche per l'assegno di famiglia.
Nella speranza che la vostra decisione sia per cortesia più chiara le chiedo
gentilmente se è possibile che a pag. 2 del capitolo "ASSEGNO PRIMA INFANZIA"
al capitolo REDDITO vi sia calcolato un assegno di base di fr. 8784 che
è per le 4 figlie giusto, e uno "integrativo" di fr. 5003 che io non
ho percepito poiché da gennaio è stato bloccato l'assegno.
Lei penso troverà strano che vi sia una CIFRA di fr. 81812 UGUALE SIA DI
REDDITO CHE DI FABBISOGNO. …"
(Doc. _)
1.3. Con due
decisioni del 19 settembre 2000, la Cassa per gli assegni familiari ha
assegnato a __________ un assegno integrativo di fr. 417.-- mensili a partire
dal 1. settembre 2000 a favore delle figlie __________, __________ e __________
(doc. _) ed ha invece respinto - confermando quindi quanto già deciso in data 4
settembre 2000 (cfr. consid. 1.1.) - la richiesta dell'assicurata volta
all'ottenimento di un assegno di prima infanzia (doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 17 ottobre 2000, __________ ha impugnato quest'ultima
decisione dell'amministrazione relativa all'assegno di prima infanzia,
adducendo le seguenti motivazioni:
"
(…)
Vogliate notare che il fabbisogno e il reddito sono uguali al centesimo!!
(Ma 417 x 12 = 5004)
Io chiedo alla vostra cortesia di voler considerare che ho percepito l'assegno
integrativo di prima infanzia fino al mese di gennaio e dopo è stato stoppato
fino al mese di settembre. Però nel calcolo del reddito è calcolato!! E la
somma è per 1 anno (417 x 12).
Non ritengo giusto questo calcolo di una somma che non ho percepito!
Se voi la giudicate giusta, ho il diritto di chiedere le mensilità arretrate da
febbraio??? …" (doc. _)
1.5. La Cassa,
nella sua risposta del 2 novembre 2000, ha proposto di respingere il gravame,
prendendo posizione come segue sulle censure sollevate dall'assicurata:
"
(…)
Dalla lettura del ricorso si rileva la mancata
comprensione della decisione e della sua portata.
Si precisano quindi i seguenti punti:
a) con decisione del 13 marzo 2000 alla ricorrente furono respinti sia
il diritto all'assegno integrativo, sia il diritto all'assegno di prima
infanzia;
b) con istanza del mese di luglio 2000 l'assicurata ha riproposto la
richiesta dei due tipi di assegno;
c) con decisioni del 4 settembre 2000 alla ricorrente è stato
riconosciuto l'assegno integrativo di fr. 417.-- mensili a contare dal 1.
luglio 2000 al 31 agosto 2000 e per lo stesso periodo le è stato respinto
l'assegno di prima infanzia. In quella occasione l'assegno integrativo era
destinato a quattro beneficiari, le 4 figlie della ricorrente __________,
__________, __________ e __________;
d) con decisioni del 19 settembre 2000 alla ricorrente è stato
riconosciuto l'assegno integrativo di fr. 417.-- dal 1. settembre 2000 e dalla
stessa data riconfermato il rifiuto dell'assegno di prima infanzia;
L'ultima decisione è
quella che ci occupa. Va osservato che l'assegno integrativo di fr. 417.-- dal
- settembre 2000 è ora rivolto a solo 3 beneficiari ossia __________,
__________ e __________, avendo __________ compiuto i 15 anni nel mese di
agosto 2000.
Gli elementi del calcolo non sono stati contestati dalla ricorrente sia per
quanto riguarda i redditi, sia per quanto riguarda il fabbisogno.
Ciò che non risulta è il computo nella tabella di calcolo dell'assegno di prima
infanzia di fr. 5'003.-- di assegno integrativo, prestazioni mai incassate
dalla ricorrente.
Questa obiezione non è pertinente per il motivo che il calcolo operato dalla
Cassa va riportato su base annua. Sia i redditi, sia il fabbisogno sono
riferibili alle entrate su cui può contare ed alle uscite cui deve far fronte
nell'arco di un anno. Nel presente caso la Cassa ha quindi tenuto conto del
reddito d'indennità giornaliera percepite dal marito della ricorrente dal 1.
settembre 2000 riportandolo su base annua. Si osserva che dalla stessa data la
ricorrente è titolare di un assegno integrativo di fr. 417.-- (cfr. decisione
del 19 settembre 2000.--, prestazione che annualmente comporterebbe un'entrata
di fr. 5'004.--.
Da quanto precede se
ne deduce la correttezza del calcolo contestato e pertanto la Cassa chiede a
codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la
decisione impugnata. …"
(doc. _)
in
diritto
in
ordine
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26
ottobre 1999 nella causa D.C.).
nel
merito
2.1. Oggetto del
contendere è l'assegnazione a __________ di un assegno di prima infanzia, che
l'amministrazione le ha negato in quanto ha ritenuto il reddito determinante
superare il limite annuo fissato dalla legge.
Con l'impugnativa l'assicurata contesta il computo nella tabella di calcolo
dell'assegno di prima infanzia dell'importo di fr. 5'003.-- quale assegno
integrativo, poiché ritiene di non aver beneficiato di tale prestazione.
L'assicurata non contesta invece gli altri elementi del calcolo, sia quelli
pertinenti il reddito sia quelli pertinenti il fabbisogno (cfr. doc. _).
L’assegno
di prima infanzia è regolato agli art. 31 seg. LAF.
L’art. 32
LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare
beneficia in virtù della legge, é inferiore ai limiti posti
dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, é computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo é pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto
all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le
condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il
figlio.
Il diritto
all'assegno si estingue:
a) alla fine del
mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di
occupazione superiore al 50%;
b) quando il
genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza
giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi
alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire al diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
Secondo l'art. 24 cpv. 1 lett. c LAF
"
il reddito disponibile del o dei genitori, con
l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI".
L’art. 35
LAF, in merito all'importo annuo, prevede che:
" L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base e l'assegno integrativo
nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito
disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed il limite legale minimo previsto all'art. 24 cpv. 1 lett. c).
In ogni caso,
l'importo dell'assegno non può superare il quadruplo dell'importo minimo annuo
della rendita di vecchiaia ai sensi della legge federale sull'assicurazione per
la vecchiaia ed i superstiti.
L'assegno di prima
infanzia non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile
dell'assegno di base per un figlio."
Per
l’art. 36 LAF
" Per
l'accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI).
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazione nel calcolo."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
"
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
2.2. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo
per le persone sole, a fr. 14’690, per i coniugi, almeno 22’035 franchi e per
gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, a fr. 7’745. Per i due primi figli si prende in considerazione la
totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e
per ogni altro figlio un terzo.
Nel 1999
e nel 2000 il fabbisogno era di fr. 14'860, fr. 22'290 rispettivamente fr.
7'830.
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,
eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio
cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa
la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
Vanno
pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 e art. 36 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio
1994 p. 51).
2.3. L'assicurata
sostiene in particolare che il reddito è stato stabilito tenendo conto, fra
l'altro, dell'importo di fr. 5'003.-- di assegno integrativo che lei non
avrebbe riscosso in quanto ne è beneficiaria unicamente dal mese di settembre
2000 (cfr. doc. _).
Ora, in virtù di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.1. e 2.2.) e
prescindendo dal fatto che l'importo annuo dell'assegno integrativo a beneficio
della famiglia _________ va rettificato in fr. 5'004.-- (fr. 417.-- x 12), a
mente del TCA, la Cassa ha correttamente effettuato il calcolo su base annua.
Infatti tale calcolo va effettuato tenendo conto sia del reddito che del
fabbisogno annuale della famiglia dell'assicurata.
All'assicurata che del resto non contesta altre poste del calcolo il TCA
ricorda inoltre quanto segue.
2.4. Nel 2000
l'importo computabile a titolo di fabbisogno minimo, per una famiglia con
quattro figli , è pari a fr. 48'390.-- (fr. 22'290, fabbisogno per coniugi, fr.
7'830 fabbisogno ciascuno per le prime due figlie; fr. 5'220.-- ciascuno per le
due altre figlie). L'importo computato a questo titolo dalla Cassa è quindi
corretto (cfr. doc. _).
2.5. Per quanto
concerne la pigione e le spese accessorie, con la revisione della LPC è stata
introdotta la deduzione della pigione lorda (cfr. Messaggio del consiglio
federale relativo alla terza revisione della LPC, p. 15).
L’art. 3b
LPC prevede infatti che per il calcolo della PC si tiene conto della pigione di
un appartamento e delle relative spese accessorie e che in caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.
La Cassa
nel presente caso, ha tenuto conto dell'importo massimo di fr. 13'800.--
previsto dalla legge nel 2000 (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b), per cui nulla le si
può rimproverare su quest'aspetto.
2.6. Per quanto
attiene al computo del premio dell'assicurazione malattia va rilevato che, per
quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia,
la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di
tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale, non sono rilevanti per il
calcolo degli assegni familiari.
Come
indicato al consid. 2.1., ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene
computato il premio relativo all’assicurazione sociale ed obbligatoria contro
le malattie a carico della famiglia e quindi l’assicurazione di base secondo la
LAMal (art. 28 cpv. 3 e art. 36 cpv. 3 LAF, art. 33 RegLAF).
I premi
relativi alle assicurazioni complementari alla LAMal non vengono per contro
computati (cfr. rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Il premio
va inoltre computato al netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi
erogati agli interessati.
L’art. 36
cpv. 3 LAF precisa infatti che si tien conto del premio per l’assicurazione
sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in
proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23
maggio 1996 p. 36).
2.7. Per quanto
riguarda il reddito lordo da attività lucrativa, secondo l'art. 23 OPC AVS-AI,
applicabile per analogia alla LAF, di regola, per il calcolo della prestazione
complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile
precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui é
assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da
considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi
di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
In
concreto, dagli atti emerge che la Cassa si è correttamente fondata sul reddito
conseguito dal marito dell'interessata da disoccupato, ed ha dunque considerato
la diminuzione del reddito rispetto alla tassazione fiscale 1999-2000 (cfr.
doc. _).
Il signor
__________ è infatti al beneficio dell'indennità di disoccupazione dal mese di
maggio 1999 (doc. _).
L'indennità
giornaliera è di fr. 238.25 e l'importo annuale è di fr. 62'040.30 (cfr. art.
21, 22 e 23 LADI, 40 OADI: 5 indennità giornaliere x 52 settimane = 260
indennità giornaliere; 21,7 indennità giornaliere al mese x 12 mesi = 260,4
indennità; DTF 111 V 250). Da questo importo occorre ancora dedurre i
contributi, per cui la somma dell'indennizzazione da parte della LADI
considerato dall'amministrazione (fr. 54'900, cfr. Doc. _) è dunque corretto.
2.8. Per quanto
riguarda il valore della sostanza computabile, secondo l'art. 17 OPC -AVS/AI,
nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999, applicabile alla LAF
"
La valutazione della sostanza computabile deve
essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1)."
"
La sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle
prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv.
2)."
" In
caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore
venale é determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a
elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il
valore venale non é applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire
un immobile a un valore inferiore (cpv. 5)."
"
Invece del valore venale, i Cantoni possono
applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la
ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal
Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e
sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
2.9. Se la
sostanza immobiliare, come nel caso di specie, serve da abitazione
dell'assicurato, fa quindi stato il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la
sostanza computabile deve essere valutata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla
tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare
(RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima
della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di
stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT
I-1993, pag. 232).
Nel caso
in esame dagli atti emerge che la Cassa ha computato l'importo di fr.
275'800.--, importo dedotto dalla tassazione fiscale 1999-2000 (cfr. doc. _).
Comunque a titolo di sostanza, l'amministazione non ha conteggiato nulla visti
i debiti ipotecari di fr. 572.487.
2.10. In merito al
reddito della sostanza computato dalla Cassa, secondo l'art. 12 OPC AVS-AI il
valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario è valutato secondo i
criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio
e, se tali criteri non esistono, secondo quelli in materia di imposta federale
diretta.
Giusta
l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito
un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Di regola
il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale
federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone
che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità
della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai
bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a
quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi,
L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Nel caso in esame, la Cassa ha computato l'importo di fr. 13'125.-- importo
dedotto dalla tassazione fiscale 1999-2000 (cfr. doc. _).
2.11. Per stabilire il fabbisogno (in particolare il fabbisogno
vitale), sia le normative sull'assegno di prima infanzia (art. 32 cpv. 1 lett.
c LAF), che quelle sull'assegno integrativo (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. c LAF
"è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI") fanno riferimento ai minimi della
legge sulle prestazioni complementari. Ora, nel caso concreto, il fabbisogno
ammonta a fr. 81'812. D'altra parte i redditi considerati dalla Cassa sono
corretti. Ad essi va aggiunto l'assegno di base di fr. 8'784 e l'assegno integrativo
di fr. 5'004. Quest'ultima prestazione permette alla famiglia __________ di
raggiungere l'importo di fr. 81'812 per coprire il fabbisogno. Non vi è dunque
più spazio per l'attribuzione di un assegno di prima infanzia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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