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Numero d'incarto:
39.2000.8
Data decisione, Autorità:
14.06.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00008
ZA/tf
Lugano
14 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2000
di
__________,
contro
la decisione del 17 gennaio 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
gennaio 2000 la cassa ha respinto la domanda di assegno di prima infanzia
inoltrato dagli assicurati, argomentando:
"
Abbiamo esaminato la richiesta per assegni di
famiglia (assegno di prima infanzia) del 25 novembre 1999.
Secondo l'art. 32 cpv. 1 LAF (Legge sugli assegni
di famiglia) i genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, di
per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno 3
anni;
b) uno
dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che
non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il
reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art.
24 cpv. 1 lett. c) LAF.
La Sezione degli stranieri ci comunica che la
signora __________ risiede nel Canton Ticino solo dal 1. maggio 1998.
La condizione dell'art. 32 cpv. 1 lett. a) LAF
non è pertanto adempiuta.
Per questo motivo la richiesta di assegno di
prima infanzia è respinta." (cfr. doc. _)
1.2. Contro
questa decisione __________ e __________ hanno inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA nel quale si sono così espressi:
"
Abbiamo ricevuto la vostra decisione in merito
agli assegni a margine citati e vi comunichiamo che abbiamo deciso di
ricorrere.
Vi preghiamo di prendere in considerazione le
seguenti nostre annotazioni:
-
mia moglie (Refije) non esercita nessuna attività lucrativa per
dedicarsi alla cura dei bambini;
-
lo stipendio che percepisco come cameriere non mi permette di
poter provvedere al meglio per i miei figli e con la crisi che esiste in questo
periodo non mi è possibile di trovare un lavoro che mi permetta di guadagnare a
sufficienza;
-
io (Kadri) ho il domicilio nel Cantone dal 01.03.1990;
-
ho portato la mia famiglia nel Cantone per potergli dare
un'istruzione migliore di quella che si sarebbe potuta avere nel mio
paese." (cfr. doc _)
1.3. Nella sua
risposta del 15 febbraio 2000 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
Con la contestata decisione la Cassa cantonale
per gli assegni familiari ha respinto il riconoscimento dell'assegno di prima
infanzia perché la signora __________ non adempie la condizione prevista
dall'art. 32, cpv. 1, lett. a) LAF.
Mediante ricorso si postula il riconoscimento
dell'assegno dal momento che la condizione del citato articolo è assolta dal
marito.
Il ricorso non è accoglibile.
Giova ricordare che il diritto all'assegno di
prima infanzia è rivendicato da una famiglia biparentale con 3 figli.
Il signor __________ risiede nel Cantone Ticino
dal 01.03.1990 ed è in possesso di un permesso di domicilio (C) mentre la
moglie lo ha raggiunto, unitamente ai 3 figli, in data 01.05.1998.
L'art. 32, cpv. 1, lett. a) LAF stabilisce che
per poter ottenere l'assegno di prima infanzia entrambi i genitori devono
assolvere la condizione relativa ai 3 anni di domicilio.
Nella presente fattispecie solo il signor __________
l'assolve e pertanto non è possibile aderire alla richiesta.
Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale
cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso confermando la
decisione impugnata." (cfr. doc. _)
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Il 1° luglio
1997 sono entrate in vigore alcune norme della nuova Legge cantonale sugli
assegni di famiglia (LAF) dell'11 giugno 1996 e fra queste gli articoli da 24 a
37 che regolano l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia.
Gli art.
31 e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di
prima infanzia.
L'art. 32
cpv. 1 LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto
segue:
" I
genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno di prima infanzia,
per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori
non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera
il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il
nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti
dall'art. 24 cpv. 1 lett. c."
Il Reg.
LAF prevede all'art. 45 cpv. 1 che "sono considerati domiciliati nel
Cantone i titolari del diritto che vi risiedono effettivamente con l'intenzione
di stabilirsi durevolmente".
Secondo
l'art. 46 del Reg. LAF:
" Il
titolari del diritto dimostrano di essere stati domiciliati ininterrottamente
nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il domicilio non si
considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco
di un anno.
In caso di
interruzione, i titolari del diritto devono adempiere nuovamente la condizione
relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova
richiesta."
2.3. Riguardo
alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, il TCA. in una sentenza del
17 maggio 1999 nella causa S.G., non pubblicata (39.98.109-110), ha precisato:
" Nella
presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto
dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.
Infatti, da una
parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di
studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed
ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può
ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr.,
per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag.
108-100).
Inoltre e
soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che S. G. è tuttora
domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente
(cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa S.P., H 144/97) per ben 8 mesi
all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore
rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il
domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se
l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".
Non esistono del
resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione
superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa J.M., P 44/97).
A ragione la Cassa
ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.
Anche l’assegno di
prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che
secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione,
entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni."
2.4. Nel caso
concreto risulta dagli atti che il signor __________ risiede nel Canton Ticino
dal 1° marzo 1990, mentre la moglie ___________ e i suoi tre figli lo hanno
raggiunto solo dal 1° maggio 1998 (cfr. doc. _).
Ora, il
chiaro tenore della legge, prevede all'art. 32 cpv. 1 lett. a) LAF che entrambi
i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni per avere
diritto all'assegno di prima infanzia.
Di
conseguenza i signori __________ potranno per contro riproporre questa richiesta
a partire dal mese di giugno del 2001.
In simili
condizioni la decisione della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato
agli assicurati il diritto all'assegno di prima infanzia deve essere
confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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