AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.78
Data decisione, Autorità:
19.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00078
rs/nh
Lugano
19 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2000
di
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del 19 settembre 2000
emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 24 novembre 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr.
1'207.-- mensili a favore delle figlie __________ (1995) e __________ (1997) e
dei figli del marito __________ (1984) e __________ (1985), nati da un
precedente matrimonio e affidati al padre con esercizio dell'autorità parentale
dal 1998 (cfr. doc. _ all'inc. 39.2000.00081), con effetto dal 1° ottobre 1998.
Dal 1°
gennaio 1999 l'importo dell'assegno è stato quantificato in fr. 1'251.--.
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione 19 settembre 2000 ha ordinato a __________ di restituire l'importo di
fr. 9'168.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° settembre 1999 al 30
giugno 2000. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
"
(…)
Sulla
richiesta per assegni di famiglia del 15 ottobre 1998 ci aveva dichiarato di
essere senza attività lucrativa e che suo marito percepiva delle indennità di
infortunio dalla __________, Organizzazione sanitaria, __________.
In data 26 maggio 2000 le trasmettiamo il
formulario di revisione per gli assegni di famiglia, che ci viene ritornato in
data 20 giugno 2000.
Dallo stesso abbiamo rilevato che:
• in
data 1° settembre 1999 ha iniziato a lavorare come infermiera presso l'Aiuto
domiciliare __________ e la __________ ;
• il
signor __________ non percepisce più le indennità dalla __________ dal 17
giugno 1999 e, dal 1° febbraio 2000 è al beneficio delle indennità di
disoccupazione (indennità giornaliera fr. 40.80);
• dal
1° marzo 2000 si è trasferita, con la famiglia, in via __________ a __________
(affitto lordo mensile fr. 1'300.-).
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di
famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo 1° settembre 1999
al 30 giugno 2000 ha percepito a torto l'importo di fr. 9'168.- come da
seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.09.99 al
30.06. 00/10 mesi a fr. 1'251.- fr. 12'510.-
Assegno
integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.09.99 al
31.12.99/04 mesi a fr. 68.- fr. 272.-
dal 01.01.00 al
31.01.00/01 mese a fr. 1'165.- fr. 1'165.-
dal 01.02.00 al
29.02.00/01 mese a fr. 381.- fr. 381.-
dal 01.03.00 al
30.06.00/04 mesi a fr. 381.- fr. 1'524.- fr. 3'342.-
Totale assegno
integrativo a nostro favore fr. 9'168.-"
(Doc. _)
1.3. In data 12
ottobre 2000 l'assicurata, tramite l'avv. __________, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale postula:
"
- Il ricorso è accolto. Di conseguenza:
1.1. l'Ordine di restituzione 19 settembre 2000 è annullato e alla
ricorrente le è concesso un assegno integrativo supplementare di almeno fr.
238.30 per il periodo dal 1. marzo 1999 al 31 luglio 2000.
1.2. …..
-
Alla ricorrente è concessa l'assistenza giudiziaria, con il
gratuito patrocinio dell'avv. __________.
-
Al ricorso è concesso effetto sospensivo.
-
Protestate eventuali tasse, spese e
ripetibili." (Doc. _ pag. 4)
A
motivazione del proprio gravame l'assicurata ha, in particolare, rilevato che:
"
(…)
-
Innanzitutto, giusta l'art. 44 cpv. 2 della legge sugli
assegni di famiglia dell'11 giugno 1996, si solleva la perenzione per quanto
attiene alla richiesta di restituzione di tutto quanto precede il 19 settembre
1999; infatti la ricorrente ha compiutamente informato il Servizio preposto (la
persona incaricata era __________) dei cambiamenti intervenuti. Il funzionario
incaricato ha risposto alla ricorrente che nulla cambiava nella sostanza, posto
come il marito non percepisse più indennità dalla cassa malati, mentre lei
guadagnasse leggermente di più. Se così non fosse, come mai la ricorrente
avrebbe di sua spontanea volontà dichiarato alla cassa tutti i redditi
percepiti, anche per il passato.
-
D'altro
canto, i redditi, così come calcolati dall'istituto delle assicurazioni
sociali, sono manifestamente errati. Infatti la Cassa non considera, neppure
parzialmente, il mese di giugno 1999 (dal 17 giugno 1999 il marito della
ricorrente è rimasto senza reddito), e tralascia i mesi di luglio e agosto, in
cui la ricorrente non lavorava.
Anche a
prescindere dal mese di giugno 1999, occorre considerare il reddito conseguito
dalla famiglia per un minimo di 12 mesi, ossia dal primo luglio 1999 fino al 30
giugno 2000 e questo a maggior ragione se si considerano irregolari percepiti
soggetti a sbalzi di mese in mese. In tale contesto il reddito netto della
famiglia ammonta a fr. 44'957.50, il tutto e meglio come al conteggio seguente:
‑
fr. 1'993.75 mese di luglio 1999 (fr. 2'735.85 ‑ fr. 742.10);
(doc. _);
‑
fr. 1'993.75 mese di agosto 1999 (doc. _);
‑
fr. 17'940.‑‑ dal 1. settembre 1999 al 31.12.1999 in
qualità di aiuto domiciliare di __________ (doc. _; salario lordo dedotti gli
assegni per i figli e gli oneri sociali);
‑
fr. 1'369.‑‑ lavoro presso la __________ nel 1999
(fr.
1'501.‑ - fr. 132.‑‑, doc. _);
‑
fr. 3'321.‑‑ idem dal 1. gennaio al 30.12.2000 (doc. _);
‑
fr. 4'663.80 indennità di disoccupazione marito 1. gennaio 30 giugno
2000 (doc. _ fr. 777.30 x 6);
‑
fr. 1'849.30 stipendio gennaio 2000 ricorrente dedotto l'assegno
famigliare (doc. _);
‑
fr. 2'446.10 stipendio febbraio 2000 (doc. _);
‑
fr. 3'798.65 stipendio mese marzo 2000 (doc. _);
‑
fr. 305.90 stipendio mese aprile 2000 (doc. _);
‑
fr. 1'268.35 mese di maggio 2000 (doc. _);
‑
fr. 4'007.90 mese di giugno 2000 (doc. _).
fr.
44'957.50
Anziché gli stipendi ritenuti a torto dalla Cassa nelle tabelle
allegate alla decisione querelata.
- Non
solo, questo Tribunale dovrà pure considerare che nel periodo in cui il marito
prendeva l'indennità di disoccupazione ___________ egli ha dovuto restituire
l'importo di fr. 5'672.70 (doc. _) percependo un salario, a far tempo dal mese
di marzo 1999 fino al mese di maggio 1999 di fr. 6'931.30 (doc. _), pari a
mensili fr. 2'310.40, mentre nel mese di giugno 1999 ha percepito l'importo di
fr. 2'329.‑ (doc. _), la moglie, dal canto suo, fr. 1'152.85 (doc. _)
solo in giugno, per cui, complessivamente, il reddito della famiglia da marzo a
giugno 1999 assommava a fr. 10'413.05.
Di
conseguenza, basando un calcolo su di un periodo di 16 mesi, il reddito mensile
che mi risulterebbe sarebbe di fr. 41'527.‑‑ (fr. 10'419.05 + fr.
44'957.50 x 16/12) e, sarebbe se del caso l'Istituto delle assicurazioni
sociali a dovere denari alla famiglia della ricorrente.
-
Ma non è
tutto, perché nella decisione querelata la Cassa ha considerato in modo errato
gli assegni base, computandoli in fr. 8'784.‑‑, anziché in fr.
8'373.20 effettivamente percepiti, ossia fr. 742.10 per il mese di luglio 1999,
fr. 742.10 per il mese di agosto 1999, fr. 1'464.-- per i mesi da settembre a
dicembre 1999, fr. 366.‑ per il mese di gennaio 2000, fr. 1'098.‑
durante il mese di febbraio 2000, fr. 1'765.‑- per il mese di marzo 2000,
fr. 2'196.- per i mesi da aprile a giugno 2000 (fr. 742.‑- moltiplicato
per tre), il tutto e meglio come risulta dalla documentazione di cui ai doc. _.
-
Infine,
per quanto attiene al contributo assicurazione malattia, quest'ultimo deve
essere di fr. 5'581.80 (doc. _), anziché i fr. 2'743.‑ considerati nella
decisione querelata.
Ad ogni
buon conto, in via subordinata, l'importo sarebbe comunque di fr. 2'743.‑
e non di fr. 1'260.‑‑, come ritenuto a torto per il periodo del 1.
gennaio 2000 in poi.
-
Per i
motivi suddetti il fabbisogno ammonta a fr. 67'771.80 a fronte di un reddito,
comprensivo dell'assegno di base, di fr. 49'900.20 (fr. 41'527.‑‑ +
fr. 8'373.20) , donde gli assegni dovuti dovrebbero essere di annui fr.
17'871.60. Posto però come siano erogabili limitatamente a fr. 17'316.‑‑,
l'assegno mensile da considerare è di mensili fr. 1'489.30 far tempo dal marzo
subordinatamente dal mese di luglio 1999. Di conseguenza dal mese di marzo 1999
la Cassa deve corrispondere la differenza di mensili fr. 238.30.
-
Si
invita altresì la Cassa, nella risposta, a giustificare il fabbisogno annuo
della famiglia, riservandosi la ricorrente sin d'ora di estendere le richieste
in replica.
-
Per i motivi
testé citati con il presente gravame si impugna pure la risoluzione 19
settembre 2000 (doc. _) in cui la Cassa fissa l'assegno di famiglia dal 31.07
al 31.08.2000.
Infatti
oltre ai correttivi suddetti le figlie da considerare sono 4, anziché le 3, ossia
pure __________ (27.08.2000) che frequenta la propedeutica (Scuola cantonale
di Diploma, __________). Di conseguenza l'assegno, ritenuti i redditi e i
fabbisogni di cui al punto precedente, sarebbe di mensili fr. 1'489.30.
-
La
ricorrente non è manifestamente in grado di sopperire alle spese di causa, il
tutto e meglio come risulterà dal certificato municipale che verrà prodotto in
seguito e si chiede di porre quest'ultima al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
-
Dato che
la ricorrente non ha denaro da restituire allo Stato, si chiede che al presente
ricorso venga concesso a effetto sospensivo.
-
Quali
prove si propongono le seguenti:
‑ teste
__________, ex dipendente della Cassa preposta;
‑ richiamo
incarto dell'istituto delle assicurazioni sociali;
‑ richiamo
incarto relativo al marito dalla assicurazione __________;
‑ richiamo
incarto relativo al marito dalla __________;
‑ richiamo
dalla __________, Agenzia per il Ticino, __________ della distinta della prima
cassa malati dovuti dalla famiglia."
(Doc.
_)
1.4. Il TCA con
decreto 19 ottobre 2000 ha stralciato dai ruoli l'istanza tendente alla
concessione dell'effetto sospensivo pendente causa, in quanto tale richiesta,
avendo il gravame effetto sospensivo ex lege, è priva di oggetto (cfr. doc. _).
1.5. Con risposta
31 ottobre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, correggendo
tuttavia l'ammontare dell'ordine di restituzione a fr. 8'848.-- e ha osservato:
"
L'ordine di restituzione operato dalla Cassa esplica i suoi effetti
limitatamente al periodo dal 1. settembre 1999 al 30 giugno
2000. Le situazioni economiche che vanno poste a confronto sono dunque quelle
riscontrabili nel citato periodo e non possono per contro riguardare periodi
antecedenti.
Si fa osservare che la tabella di calcolo che al momento della
revisione periodica esplicava i suoi effetti e giustificava il pagamento di un
assegno integrativo di fr. 1'251.‑ mensili, fra i redditi contemplava
solo le indennità percepite dalla __________ per l'ammontare di fr. 49'921. La
situazione economica della famiglia __________ era tuttavia già cambiata con
effetto 1. settembre 1999 senza che di ciò la Cassa fosse informata: in
particolare la signora __________ aveva iniziato un'attività lavorativa che le
consentiva, quantificandolo su base annua, il conseguimento di un reddito netto
di fr. 55'334.‑, e ciò limitatamente al periodo dal 1. settembre 1999 al
31 dicembre 1999, per il lavoro svolto presso due differenti datori di lavoro,
più precisamente il Servizio aiuto domiciliare di __________ e la __________.
Queste attività sono continuate nel 2000 sebbene a ritmi meno
intensi, soprattutto presso il Servizio domiciliare di __________, ciò che ha
comportato una riduzione del reddito, sempre su base annua, a partire dal 1.
gennaio 2000 (da fr. 55'334.‑ a fr. 40'696.‑). Infine dal mese di
febbraio 2000 il marito ha iniziato a percepire l'indennità di disoccupazione,
quantificabile in fr. 9'408.‑ su base annua.
Questo mutamento della situazione finanziaria ha generato un ordine
di restituzione di fr. 9'168.‑ per quanto ricevuto indebitamente dal 1.
settembre 1999 al 30 giugno 2000. La Cassa si riconferma nel calcolo operato
fatta eccezione per il premio della Cassa malati a carico della famiglia
durante tutto l'anno 1999, dopo verifiche ulteriori questo ammonta a fr.
3'693.50 ossia fr. 951.‑ in più di quello considerato dalla Cassa per
l'anno 1999. Ne deriva che l'assegno integrativo di diritto per il periodo dal
- settembre 1999 al 31 dicembre 1999 era di fr. 148.‑ e non fr. 68.‑
come calcolato. Tutto ciò comporta una rettifica dell'ordine di restituzione da
fr. 9'168.‑ a fr. 8'848.-."
(Doc. _)
1.6. In data 17
novembre 2000 il TCA ha richiesto all'assicurata la trasmissione del
"certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria".
Inoltre
le ha posto i seguenti quesiti:
-
Quando
esattamente e in quale occasione la signora __________ a ha informato la Cassa
cantonale, più precisamente il signor __________ (recte: _________), dei
cambiamenti intervenuti nella sua situazione economica?
-
Quali
sono state nel dettaglio le informazioni che l'assicurata ha fornito al signor
__________ (recte: __________)?" (Doc. _)
L'interessata,
il 28 novembre 2000, ha così risposto:
"
(…) comunico che il caso della Signora
__________ è stato assunto dalla __________, protezione giuridica, per cui non
necessita dell'assistenza giudiziaria (…).
Parimenti
il signor __________ (recte: __________) è stato informato telefonicamente
dalla signora __________ alla fine di agosto - inizio di settembre 1999, quando
quest'ultima ha assunto l'impiego di aiuto domiciliare.
(recte: __________), durante il colloquio telefonico, ha risposto alla mia
cliente che siccome il marito non percepiva più le indennità, mentre lei lavorava,
nulla mutava nella sostanza, per cui ben si poteva attendere la revisione della
rendita ed effettuare successivamente un eventuale conguaglio. Ciò anche per il
motivo che il reddito della mia cliente non era fisso, ma variava a dipendenza
delle mensilità." (Doc. _)
1.7. Questo
Tribunale, il 12 dicembre 2000, ha poi sottoposto al signor __________ le
seguenti domande:
"
- se quando era ancora alle dipendenze del
Canton Ticino, più
precisamente
lavorava presso la Cassa cantonale per gli assegni
di
famiglia, è stato contattato telefonicamente, nel periodo tra il
mese
di agosto e settembre 1999, dalla signora __________;
- se
l'assicurata le ha comunicato l'inizio della sua attività
professionale
dal mese di settembre 1999;
- se
ha dichiarato alla signora __________ a che il
percepimento
del suo salario non mutava la situazione economica
della
famiglia, in quanto il marito comunque non riceveva più le
indennità
giornaliere da parte della __________ dal mese di giugno
1999,
e che si poteva dunque attendere la revisione periodica
degli
assegni di famiglia per un eventuale conguaglio." (Doc. _)
Con
scritto 2 gennaio 2001 il signor __________ ha dichiarato:
"
(…) vi comunico che, purtroppo, non mi ricordo
di avere trattato una pratica di assegni di famiglia corrispondente al nome
della signora __________.
Resto
comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni che necessitassero,
eventualmente potrete contattarmi al no. __________ (Ufficio)." (Doc. _)
1.8. Il 22 marzo
2001 il Presidente del TCA ha proceduto all'esame del teste __________.
In
quell'occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:
"
Ho lavorato 11 anni presso la Cassa cant. di
compensazione. Dall'entrata in vigore della legge a metà del 1997 mi occupavo
degli assegni di prima infanzia e degli assegni integrativi.
Il caso era di mia
competenza visto che mi occupavo degli assicurati il cui nome iniziava da
__________ a __________
A partire dal 1° settembre
1999 mi sono occupato di prestazioni complementari dove ho sostituito un
collega. Ero sempre a disposizione dell'Ufficio assegni familiari.
Il teste, ala luce delle
indicazioni fornite dal giudice delegato relative alla composizione della
famiglia dell'assicurata e della sua professione, ricorda di essersi occupato
del caso e in effetti i documenti della Cassa (cfr. Doc. da _) confermano di
essersi occupato del caso.
Il teste precisa di
essersi ricordato il caso alla luce degli elementi ricevuti ma di non
ricordarsi di aver ricevuto personalmente dall'assicurata alcuni documenti.
Riguardo ai cambiamenti
delle circostanze che danno il diritto all'assegno, il teste precisa che se la
notifica del cambiamento aveva degli effetti sull'assegno nel senso di una sua
riduzione o soppressione, veniva immediatamente bloccata la prestazione.
L'assegno di famiglia può
essere ripristinato giornalmente. Se invece la modifica è a favore
dell'assicurato, l'assegno continua a correre in attesa della documentazione.
Alla domanda del giudice
delegato se l'assicurata gli ha comunicato qualcosa nel periodo successivo, il
teste risponde di non ricordare.
Precisa che in quel
momento erano oberati di lavoro.
Il teste dichiara di non
ricordare che l'assicurata gli ha annunciato di aver iniziato un'attività quale
aiuto domiciliare e che il marito aveva cessato di ottenere le indennità
giornaliere di malattia e infortunio.
Se l'assicurata mi avesse
chiesto una simile cosa, avrei chiesto ulteriore documentazione.
Preciso comunque che se
nel corso di una telefonata avessi appreso che il reddito del marito si
azzerava e il nuovo salario della moglie era inferiore, non avrei bloccato
l'assegno.
Il signor __________, a
domanda dell'avv. __________, precisa che se vengono fatte delle telefonate con
comunicazioni rilevanti per il diritto all'assegno, vengono effettuate delle
annotazioni nell'incarto.
Il giudice delegato
conferma che nell'incarto in questione non vi è alcuna annotazione.
Escludo di aver risposto
all'assicurata che mi annunciava un cambiamento, che comunque sarebbe
intervenuta una revisione entro fine anno." (Doc. _, pag. 2 e 3).
In
udienza sono inoltre state sentite le parti, l'avv. __________, rappresentante
della ricorrente, personalmente presente, e __________ per la Cassa cantonale
assegni familiari.
Dal
relativo verbale emerge che:
"
A domanda del giudice delegato, il signor
__________ precisa che è solo nel contesto della revisione periodica che sono
emersi i successivi cambiamenti intervenuti nelle attività dell'assicurata e
del marito. In particolare solo in quel momento si è saputo che il marito dal
1.2.2000 aveva beneficiato di indennità di disoccupazione.
Il giudice delegato chiede all'assicurata se ha
annunciato o no il fatto che il marito beneficiasse di indennità di disoccupazione.
L'assicurata risponde di no, in quanto era sempre in attesa del formulario
preannunciatole dal signor __________.
L'assicurata riconferma che in agosto aveva
annunciato al signor __________ la sua disponibilità ad assumere un lavoro
quale aiuto domiciliare, gli precisò subito che però non poteva quantificare il
salario visto che vi è un pagamento ad ore. Poiché mio marito non beneficiava
più da alcuni mesi delle indennità di malattia, mi disse che si sarebbe
sistemato tutto al momento della revisione.
L'assicurata precisa che già nel mese di giugno
aveva contattato per telefono il signor __________ dicendogli che la figlia era
intenzionata a continuare gli studi e di non bloccare gli assegni poiché
avrebbe mandato la documentazione.
Su richiesta esplicita del giudice delegato, il
signor __________ dichiara la disponibilità della Cassa a ricontrollare il
calcolo dell'assegno integrativo al periodo metà giugno - fine agosto
1999." (Doc. _ pag. 4)
1.9. Pendente
causa il TCA ha chiesto alla Cassa la seguente precisazione:
"
rileviamo dagli atti che l'assicurata, pur
svolgendo dal 1° settembre 1999 un'attività a tempo parziale, ha ricevuto, a
partire dal mese di gennaio 2000, degli assegni di base interi per i 4 figli,
pari a fr. 732.-- mensili.
Per quanto concerne il
periodo dal mese di settembre al mese di dicembre 1999, per contro, le sono
stati versati complessivamente, in un primo tempo, fr. 1'464.-- e nel marzo
2000 degli arretrati pari a fr. 1'033.-- (fr. 1'765.-- - fr. 732.--
corrispondenti all'assegno del mese di marzo 2000).
Di conseguenza gli assegni di base mensili
erogati in questo lasso di tempo sono stati di fr. 624.--.
Pertanto vi preghiamo, entro il termine di 5
giorni, di precisare per quali motivi nel nuovo calcolo, relativo al periodo
settembre-dicembre 1999, volto a determinare l'importo di assegni integrativi
da restituire, è stato computato l'ammontare di fr. 8'784.-- a titolo di
assegno di base."
Con
scritto del 13 aprile 2001 l'amministrazione ha risposto:
"a) l'attività
svolta dalla ricorrente nel periodo dal 1. settembre 1999 al 31 dicembre 1999
presso l'ADM Aiuto Domiciliare __________ non poteva giustificare l'erogazione
dell'assegno familiare completo (attività con grado d'occupazione inferiore al
100 %);
b) gli assegni
familiari di base, rapportati al grado d'occupazione, potevano giustificare
l'erogazione di un assegno familiare complessivo, su base annua, ammontante a
fr. 7'491.‑ per il citato periodo;
c) la
ricorrente ha tuttavia svolto altra attività lucrativa presso la __________,
attività che aggiunta alla prima, aumentava il suo grado d'occupazione e di
conseguenza avrebbe consentito un'ulteriore corresponsione di assegni familiari
di base.
Abbiamo tentato di chiarire con la __________ il grado
d'occupazione da settembre 1999 a dicembre 1999 rilevando una situazione
d'orario irregolare e con forti differenze sui 4 mesi.
Ritenendo che la ricorrente non li ha rivendicati e quindi
incassati e che gli stessi, salvo settembre 1999, non le avrebbero consentito
il raggiungimento del 100% di grado d'occupazione, siamo disposti a considerare
per il citato periodo un importo annuo di assegni familiari pari a fr. 7'491.‑,
rettificando l'ordine di restituzione a fr. 8'420.‑ (cfr. risposta di
causa del 31 ottobre 2000)." (Doc. _)
1.10. Il 3 maggio
2001 l'avv. __________ ha osservato:
"
(…)
In primo luogo, deve essere considerato anche il periodo giugno ‑
fine agosto 1999 in cui all'assicurata non sono stati erogati assegni (cfr.
gravame consid. 2). Del resto, in occasione dell'udienza del 22 marzo 2001,
controparte aveva manifestato "la
disponibilità della Cassa a ricontrollare il calcolo dell'assegno íntegrativo
relativo metà giugno ‑ fine agosto 1999". Per
detto periodo però, la Cassa non si è ancora espressa, ciò che andrà tenuto in
considerazione nella decisione.
In secondo luogo, si prende atto che l'assegno di base è stato
erroneamente calcolato dalla Cassa; appare comunque fuori da ogni logica
l'affermazione di quest'ultima secondo cui andrebbe a discapito della ricorrente
il fatto di non averli "rivendicati",
posto come la domanda fosse pendente e i calcoli venivano modificati
dalla Cassa stessa in occasione delle revisioni.
In terzo luogo, occorre quindi decurtare, da quanto chiede la
Cassa in restituzione, non solo quello che l'assicurata avrebbe avuto diritto,
ma non ha percepito durante il lasso di tempo in esame (lo stesso dicasi per
gli altri periodi non oggetto delle presenti osservazioni), ma anche tenere in
considerazione quanto inserito in più dalla Cassa nel conteggio (ossia fr.
8784.‑ computati, anziché i fr. 7'488.‑ percepiti).
Infine, il grado occupazionale, se considerate entrambe le
attività svolte avrebbe consentito l'erogazione dell'assegno massimo; infatti
anche per i mesi di settembre ‑ dicembre 1999, quello da considerare è
del 100%, e non solo settembre, come a torto considerato dalla Cassa, posto
come l'attività presso la __________ sia diminuita, proprio perché aumentata
quella di aiuto domiciliare, come risulta dalla documentazione agli atti,
segnatamente dai salari percepiti dalle due ditte (doc. _; cfr. gravame consid.
2)." (Doc. _)
1.11. La Cassa, il
14 maggio 2001, ha puntualizzato:
"
(…)
In merito all'impegno assunto dalla Cassa (signor __________) di
rivedere il calcolo dell'assegno integrativo relativo al periodo da giugno ad
agosto 1999 possiamo riferirvi quanto segue:
a) il diritto
al versamento di ulteriori prestazioni per questo periodo non è dato dal
momento che ciò poteva dipendere solo da una richiesta di riesame presentata dall'assicurata
già nel mese di giugno 1999;
b) se questa
premessa fosse stata adempiuta, la Cassa avrebbe potuto aumentare l'assegno
integrativo a fr. 1'737.‑ per il mese di giugno ed a fr. 1'443.‑
mensili per il mese di luglio e agosto 1999;
c) la signora
__________ per il citato periodo avrebbe avuto complessivamente diritto a fr.
4'623.‑ (1 x 1'737.‑ + 2 x 1'443.‑) e non a soli fr. 3'753.‑
(3 x 1'251.‑) come da noi effettivamente erogati.
Da quanto precede risulta pertanto chiaro che la Cassa non è debitrice
del versamento degli 870.‑ franchi di differenza.
L'ordine di restituzione esplica i suoi effetti dal 1. settembre
1999 al 30 giugno 2000; la Cassa ha già confermato (cfr. lettera del 13 aprile
2001) la sua disponibilità a ridurre l'ordine di restituzione a fr. 8'420.‑
per il fatto che la ricorrente, nel periodo dal 1. settembre 1999 al 31
dicembre 1999, non aveva ottenuto il versamento del 100% degli assegni
familiari di base equivalenti a fr. 8'784.‑ ma solo fr. 7'491.-.
A titolo benevolo, perché siamo in presenza di un ordine di
restituzione di fr. 8'420.- (importo rettificato) per prestazioni
indebitamente percepite nel periodo dal 1. settembre 1999 al 30 giugno 2000, la
Cassa, senza esserne obbligata legalmente ed allo scopo di ridurre il danno per
la controparte, è d'accordo di diminuire ulteriormente l'ordine di restituzione
di fr. 870.‑ tenendo conto dell'ipotetico maggior diritto cui
l'assicurata poteva accedere qualora avesse tempestivamente rivendicato
l'adeguamento della prestazione nel mese di giugno 1999.
In conclusione la Cassa è disposta a ridurre l'ordine di
restituzione dai fr. 9'168.- della decisione contestata ai fr. 7'550.-." (Doc. _)
1.12. Infine il
patrocinatore dell'assicurata, il 28 maggio 2001, ha rilevato:
" (…) Vi comunico di non avere ulteriori osservazioni a quanto
già scritto il 3 corr., salvo il fatto che, anche secondo ammissione di
controparte, la Signora __________, per i mesi di giugno ‑ luglio e
agosto 1999, la mia cliente ha percepito meno di quanto le doveva essere
corrisposto, lasciando comunque il calcolo a questo Lodevole Tribunale.
Aggiungasi che l'istanza per la percezione degli assegni già era
stata presentata per il che per i mesi in questione andava evidentemente
adattato il contributo." (Doc. _)
in
diritto
2.1. Per quanto
attiene alla richiesta concernente la concessione dell'assistenza giudiziaria,
va rilevato che il patrocinatore di __________ ha comunicato al TCA, con
scritto 28 novembre 2000, che il caso è stato assunto dalla _________, protezione
giuridica (cfr. consid. 1.6; doc. _), per cui la relativa domanda è divenuta
priva di oggetto.
2.2. Oggetto del
contendere è la restituzione alla Cassa, da parte di __________, di fr.
9'168.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° settembre
1999 al 30 giugno 2000.
In
proposito la Cassa sostiene che l'assicurata è tenuta a risarcire l'assegno
integrativo erogatole, in quanto non l'ha informata dell'inizio, il 1°
settembre 1999, delle nuove attività lucrative presso la __________ e l'Aiuto
domiciliare di __________, oltre che del percepimento da parte del marito, a
partire dal 1° febbraio 2000, delle indennità giornaliere dell'assicurazione
contro la disoccupazione.
L'assicurata
contesta le affermazioni dell'amministrazione, puntualizzando di aver
debitamente comunicato i cambiamenti intervenuti nella sua situazione
economica.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori,
con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli
eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del
figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di
una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il
calcolo della prestazione."
Per
l’art. 27 LAF
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI e di limiti minimi.
2 In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"
Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la
sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in
considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in
considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.3. Per l’art.
29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del
reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il
regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento
avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata
inoltrata.
4 La
riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno
integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito
disponibile dei genitori.
3 Il
cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una
modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi
momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo
l’art. 41 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che
"
Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
"
1
L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto
di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa
ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal
pagamento dell'assegno.
3 La
restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte,
se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se,
tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il
provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore
del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente
all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio
p. 54).
Per
l’art. 76 RegLAF
"
1 In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni
familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del
diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.6.).
2.7. A proposito
dell’obbligo di informare, sancito agli art. 30 e 41 LAF (cfr. consid. 2.3) si
rileva che il TFA, in materia di prestazioni complementari ha precisato, in un
caso in cui il rappresentante dell’assicurato aveva comunicato alla Cassa che
il suo tutelato avrebbe ripreso a svolgere attività lucrativa a tempo pieno,
senza tuttavia indicare l’ammontare del salario, che la comunicazione era atta
a mettere in discussione in modo evidente, durevole e immediato la legalità
della concessione della rendita. In tali circostanze l’amministrazione, in virtù
del principio inquisitorio, avrebbe dovuto stabilire l’ammontare del reddito,
contattando il datore di lavoro, di cui conosceva le coordinate.
Il TFA ha
inoltre precisato che, in tale evenienza, le prestazioni indebitamente
percepite vanno restituite fino all’istante della ricezione, da parte
dell’autorità competente, della notifica tardiva dell’assunzione di un’attività
lavorativa o in generale di qualsiasi altra fonte di reddito o di sostanza. Le
prestazioni percepite posteriormente a tale data non vanno invece restituite
(Pratique VSI 1994 p. 38).
L’Alta
Corte ha dichiarato applicabile questo principio anche alla procedura di
condono (Pratique VSI 1994 pag. 40 consid. 3b).
La
medesima giurisprudenza suesposta dev'essere applicata anche alla LAF, che in
materia di restituzione e condono si basa sui medesimi principi delle altre
assicurazioni sociali di diritto federale e vi rinvia espressamente.
2.8. A
motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa, come visto (cfr. consid.
2.3.), sostiene che l'assicurata non ha notificato tempestivamente l'inizio
delle attività lucrative a partire dal 1° settembre 1999, rispettivamente il
percepimento da parte del marito delle indennità di disoccupazione a far tempo
dal mese di febbraio 2000 (cfr. consid. 1.2; 1.5.).
L'assicurata
per contro dichiara di avere informato telefonicamente l'amministrazione, e
meglio il funzionario incaricato, __________, alla fine del mese di agosto
1999, inizi del mese di settembre 1999.
Quest'ultimo
le avrebbe risposto che siccome il marito non percepiva più le indennità per
perdita di guadagno, nulla mutava in sostanza, per cui si poteva attendere la
revisione della rendita ed effettuare successivamente un eventuale conguaglio
(cfr. consid. 1.3; 1.6.).
In
proposito va ricordato che, in virtù dell'art. 41 LAF e dell'art. 70 Reg. LAF,
il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa cantonale sui
"cambiamenti rilevanti per il diritto" (cfr. consid. 2.5.).
Nell'evenienza
concreta risulta dagli atti che il marito dell'assicurata, dal 17 giugno 1999,
non ha più percepito le indennità per perdita di guadagno versate dalla
__________ di fr. 137.-- al giorno, pari a fr. 49'921.-- annui (cfr. doc. _;
doc. _ inc. 39.00.81).
Tuttavia
la ricorrente dal 1° settembre 1999 ha iniziato un'attività lucrativa a tempo
parziale presso due datori di lavoro differenti, più precisamente presso la
__________ - Organizzazione privata Spitex, di __________ e l'Aiuto domiciliare
di __________ (cfr. doc. _).
Dal mese
di settembre al mese di dicembre 1999, essa ha percepito dalla __________ al
netto la somma di fr. 1'403.-- (cfr. doc. _), corrispondenti all'importo annuo
di fr. 4'209.--.
Dall'esercizio
dell'attività svolta presso l'Aiuto domiciliare di __________ ha guadagnato, sempre
durante lo stesso lasso di tempo, fr. 17'041.85 netti (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione), pari a fr. 51'125.55 annui.
Complessivamente
dunque il salario relativo all'anno 1999 della ricorrente, calcolato su base
annua, ammonta a fr. 55'334.--.
Pertanto
l'incremento delle entrate della famiglia _________, nonostante la cessazione
dell'erogazione al coniuge delle indennità giornaliere per malattia, è pari a
fr. 5'413.- (fr. 55'334.- - fr. 49'921.-), al quale si devono ancora
aggiungere gli assegni di base e di formazione percepiti dall'assicurata
dall'inizio dell'attività lavorativa (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
In simili
condizioni risulta chiaro che il maggior reddito percepito dalla moglie non ha
soltanto compensato la presunta diminuzione del reddito del marito, ma ha
contribuito a migliorare il tenore di vita familiare.
Inoltre,
dal mese di febbraio 2000, il marito dell'assicurata ha beneficiato delle
indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione per un
importo annuo pari a fr. 9'048.-- (doc. _, STCA del 20 marzo 2001 nella causa
___________ contro cassa cantonale assegni familiari, inc. 38.2000.00081,
consid. 2.10.).
I nuovi
redditi provocano così una riduzione del contributo di oltre fr. 500.-- annui
ai sensi dell'art. 35 Reg.LAF (cfr. consid. 2.4. e 1.2.).
L'assicurata
era di conseguenza tenuta ad annunciare alla Cassa i cambiamenti rilevanti ai
fini del diritto all'assegno integrativo intervenuti nella sua situazione
economica dal 1° settembre 1999.
2.9. Per quanto
attiene alla motivazione asserita dalla ricorrente nel gravame relativa alla
comunicazione telefonica all'incaricato della Cassa, effettuata alla fine del
mese di agosto, inizi del mese di settembre 1999, circa l'inizio della sua
nuova attività lavorativa (cfr. consid. 1.3.;1.6.; 1.8., 2.9.), va rilevato che
__________ afferma di non ricordarsi di tale circostanza (cfr. consid. 1.7.).
Pure dal
verbale redatto in occasione dell'udienza 22 marzo 2001 dinanzi al Giudice
delegato (cfr. consid. 1.8.) risulta che il funzionario della Cassa riconosce
sì di essersi occupato del caso dell'assicurata, ma non ricorda la telefonata
che la ricorrente sostiene di aver effettuato. Inoltre egli precisa che se
avesse ricevuto tali informazioni, avrebbe perlomeno richiesto ulteriore
documentazione, proprio per poter adeguare il calcolo dell'assegno. ___________
afferma poi che, in generale, quando il cambiamento delle circostanze conduce
palesemente alla riduzione o alla soppressione delle prestazioni erogate, esse
vengono bloccate.
Puntualizza
altresì che le telefonate relative a comunicazioni importanti per il diritto
all'assegno vengono annotate nell'incarto.
Per di
più esclude di aver risposto che comunque sarebbe intervenuta una revisione
successiva entro fine anno. (cfr. consid. 1.8.).
Nel caso
concreto non emerge dagli atti che a seguito della presunta telefonata sia
stata richiesta alla ricorrente ulteriore documentazione a comprova di quanto
asserito, né vi è una particolare nota concernente il colloquio telefonico.
Quanto
sostenuto dalla ricorrente non è suffragato dunque da elementi probatori
convincenti secondo il principio della probabilità preponderante (cfr. STFA del
22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P.S., H 407/99; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws,
consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid.
3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag.
250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen
(BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le
droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63).
Questo Tribunale deve pertanto concludere che non è stato dimostrato
che effettivamente l'assicurata ha informato tempestivamente la Cassa
dell'inizio della nuova attività lucrativa.
Per
quanto concerne poi il percepimento da parte del marito della ricorrente delle
indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, va osservato
che l'assicurata medesima ha riconosciuto di non aver informato la Cassa di
questo cambiamento, poiché era in attesa del formulario relativo alla revisione
periodica degli assegni (cfr. consid. 1.8.).
Come
menzionato sopra, ____________ esclude di aver affermato che all'assicurata
sarebbe stato inviato il formulario della revisione periodica.
Inoltre
va rilevato che dal momento in cui la ricorrente sostiene di aver telefonato
alla Cassa (ovvero al più tardi agli inizi del mese di settembre 1999), a
quando sono state assegnate al marito le indennità giornaliere, erano in ogni
caso trascorsi più di 4 mesi. L'assicurata dunque avrebbe dovuto
comunque attivarsi maggiormente, affinché gli assegni di famiglia percepiti
potessero essere adeguati alla sua reale situazione economica.
In simili
condizioni, a ragione, l'amministrazione ha effettuato un nuovo calcolo e ha
chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente versate. Infatti, da
quanto appena esposto, si deve concludere che essa è venuta a conoscenza dei
cambiamenti intervenuti, nel corso dell'anno 1999 e agli inizi del 2000, nella
situazione finanziaria dell'assicurata unicamente nel mese di giugno 2000,
nell'ambito della revisione periodica degli assegni (cfr. consid. 1.2.).
2.10. Occorre ora
stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.
L'assicurata
contesta l'ammontare del reddito da attività lucrativa, degli assegni di base e
l'importo del premio della cassa malati a suo carico (cfr. consid. 1.3.).
L'art. 25
lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF),
prevede che:
"
ad ogni diminuzione o aumento delle spese
riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà
prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono
i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza
presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore
a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Pertanto
nel caso di specie il nuovo conteggio deve essere effettuato tenendo conto del
reddito da attività dipendente percepito dall'assicurata dal 1° settembre 1999.
A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non si deve considerare il
reddito dei mesi di giugno, luglio e agosto 1999, ma unicamente, le entrate
percepite dal momento del cambiamento, ovvero dal mese di settembre al mese di
dicembre 1999 calcolate su un anno.
____________,
il 1° settembre 1999, ha infatti iniziato a lavorare a tempo parziale presso
due datori di lavoro differenti.
Per il
periodo dal mese di settembre al mese di dicembre 1999, l'assicurata, come
esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), ha percepito, dalla ____________ e
dall'Aiuto domiciliare di __________, complessivi fr. 18'445.-- al netto dei
contributi sociali (cfr. doc. _), corrispondenti a fr. 55'334.-- annui.
La Cassa,
nel calcolo degli assegni da restituire percepiti a torto in questo lasso di
tempo (cfr. doc. _), ha dunque correttamente computato, a titolo di reddito da
attività lucrativa, quest'ultimo importo.
Dal mese
di gennaio 2000 si è realizzato un nuovo cambiamento. Infatti il reddito da
attività lavorativa dell'assicurata è diminuito, per cui giusta gli art. 29
LAF, 35 Reg. LAF (cfr. consid. 2.4.) e l'art. 25 lett. c OPC, determinanti sono
i nuovi redditi calcolati sempre su base annua.
Nel primo
semestre dell'anno 2000 l'assicurata ha percepito dalla ___________ al netto la
somma di fr. 6'484.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione),
corrispondente all'importo annuo di fr. 12'968.--.
Dall'esercizio
dell'attività svolta presso l'Aiuto domiciliare di ___________ ha guadagnato,
sempre durante i primi sei mesi dell'anno 2000, fr. 13'864.25 netti (cfr. doc.
_ agli atti dell'amministrazione), pari a fr. 27'728.-- annui.
La Cassa,
sulla base delle disposizioni legali sopra menzionate, ha dunque, a giusto
titolo, tenuto conto del reddito da attività dipendente di fr. 40'696.-- (fr.
12'968.-- + fr. 27'728.--) nei nuovi conteggi degli assegni integrativi dal 1°
gennaio al 30 giugno 2000 (cfr. doc. _).
2.11. Per quanto
riguarda gli assegni di base percepiti dalla ricorrente per le figlie
__________, __________ e per il figlio del coniuge _________ e l'assegno di
formazione per __________, l'assicurata beneficia di un assegno mensile
complessivo di fr. 732.-- (cfr. art. 16 e 23 LAF e doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Da un
attento esame dei certificati di salario risulta tuttavia che nel 1999 le sono
stati erogati degli assegni di base e di formazione di fr. 1'464.-- (cfr. doc.
_), invece di fr. 2'928.-- (fr. 732.-- X 4 mesi). Nel mese di marzo 2000 le
sono sì stati versati degli assegni arretrati, ma pari a soli fr. 1'033.-- (fr.
1'765.-- - fr. 732.-- corrispondenti all'assegno del mese di marzo 2000; cfr.
doc. _).
Di
conseguenza l'assegno di base mensile versato dal mese di settembre al mese di
dicembre 1999 è stato di fr. 624.25 [(fr. 1'464.-- + fr. 1033.--) : 4 mesi].
Pertanto
per il nuovo conteggio relativo al periodo settembre-dicembre 1999 deve essere
computato, a titolo di assegni di base, unicamente l'importo di fr. 7'491.--
e non fr. 8'784.-- come stabilito dall'amministrazione nella decisione
impugnata.
Del resto
la Cassa, con lo scritto del 13 aprile 2001, si è detta disposta a considerare
l'ammontare di fr. 7'491.-- ai fini del calcolo della somma da restituire (cfr.
consid. 1.9.).
2.12. Per quanto
attiene al premio dell'assicurazione contro le malattie, va osservato che la
Cassa ha computato nel conteggio, volto a stabilire quale assegno integrativo
l'assicurata avrebbe dovuto percepire, un premio netto di fr. 2'743.-- (cfr.
doc. _).
Il premio
di base, senza la deduzione dei sussidi ammontava a fr. 8'725.20 (fr. 227.20
premio mensile per il marito, fr. 249.90 premio mensile per l'assicurata, fr.
62.50 premio mensile per ciascuno dei quattro figli; cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
I sussidi
annui ammontano a fr. 1'325.85 per l'assicurata, a fr. 1325.85 per il marito,
fr. 130.-- per __________ e fr. 750.-- per ciascuno dei tre figli minori.
Va
osservato che il sussidio di __________ è meno elevato rispetto a quello dei
fratelli e che inoltre il sussidio di ________, _________ e _________ copre
totalmente il premio della cassa malati. L'art. 44 LCAMal prevede, infatti, che
le famiglie sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo
figlio e per quelli successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino
all'ammontare massimo della quota media cantonale ponderata per assicurati il
cui premio è inferiore a quello degli adulti, che corrispondeva per il 1999 a
fr. 768.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per
l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno
1999). Globalmente quindi i sussidi sono di fr. 5'031.70.
In simili
condizioni, il premio annuo per il 1999 a carico della ricorrente ammonta a
fr. 3'694.--, a differenza di quanto sostenuto dall'amministrazione per il
calcolo delle prestazioni da restituire.
Va,
comunque, segnalato che la Cassa nella risposta ha riconosciuto che il premio
effettivo a carico della famiglia ___________ era, nel 1999, di fr. 3'693.50
(cfr. consid. 1.5.).
Il premio
netto annuo versato alla cassa malati relativo all'anno 2000 computato
dall'amministrazione è per contro corretto e ammonta a fr. 1'260.-- (cfr. STCA del
20 marzo 2001 nella causa ___________, inc. 39.2000.00081).
2.13. Alla luce di
quanto esposto, tenuto conto del premio della cassa malati più elevato nel 1999
e dei minori assegni di base percepiti, occorre concludere che per il periodo
1° settembre - 31 dicembre 1999, l'assicurata aveva diritto a un assegno
integrativo di fr. 255.-- mensili, invece dei soli fr. 68.-- conteggiati dalla
Cassa (cfr. consid. 1.2.).
Gli
assegni di diritto calcolati per gli ulteriori periodi, più precisamente dal 1°
al 31 gennaio 2000, dal 1° al 29 febbraio 2000 e dal 1° marzo al 30 giugno 2000
(cfr. doc. _), sono per contro corretti.
Pertanto
l'ordine di restituzione deve essere rettificato nel senso che l'importo da
restituire è pari a fr. 8'420.--, relativo al periodo 1° settembre 1999 - 30
giugno 2000.
2.14. La Cassa ha
comunque manifestato la sua intenzione di dedurre dall'importo chiesto in
restituzione all'assicurata la somma di fr. 870.--, corrispondente
all'ulteriore parte di assegni integrativi alla quale la ricorrente aveva
diritto nei mesi di giugno, luglio e agosto 1999, ma non versatele (cfr.
consid. 1.8.; 1.11.).
Preso
atto di quanto indicato, l'importo da restituire ammonta a fr. 7'550.--.
2.15. Per inciso va
segnalato che quanto sollevato dall'assicurata circa la perenzione della
richiesta di restituzione per tutto quanto precede il 19 settembre 1999 (cfr.
consid. 1.3.) non trova riscontro nella Legge.
Infatti
l'art. 44 cpv. 2 LAF prevede che il diritto di esigere la restituzione è
perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza
dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
Nell'evenienza
concreta la Cassa ha saputo dell'indebito percepimento unicamente nel mese di
giugno 2000 (cfr. consid. 1.2. e 2.10.). La perenzione del diritto di esigere
la restituzione di quanto percepito a torto è intervenuta quindi nel mese di
maggio 2001. Poteva inoltre essere domandata la restituzione di quanto versato
fino a cinque anni prima della richiesta.
2.16. Visto l'esito
della procedura la Cassa verserà all'assicurata fr. 400.-- a titolo di
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
La
decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che l'assicurata è tenuta
a restituire l'importo di fr. 7'550.-- a titolo di assegni integrativi
percepiti indebitamente.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà alla ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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