AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
39.2000.77
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00077
rs/sc
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2000 di
__________,
contro
la decisione del 19 settembre 2000
emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con effetto
dal 1° ottobre 1997 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la
Cassa) ha attribuito a __________, a favore della figlia __________, un assegno
integrativo di fr. 627.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
gennaio 1999 l'importo dell'assegno è stato quantificato in fr. 634.-- (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. In occasione
dell'usuale procedura di revisione degli assegni, avviata d'ufficio
dall'amministrazione, l'assicurata ha dichiarato di convivere con il signor
__________, padre di sua figlia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.3. Con
decisione 2 agosto 2000 la Cassa ha soppresso il diritto all'assegno
integrativo di __________ con effetto dal 1° aprile 2000 (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
1.4. Con
un'ulteriore decisione 4 agosto 2000 l'amministrazione ha ordinato
all'interessata di restituire fr. 8'876.--, percepiti indebitamente a titolo di
assegni familiari dal 1° febbraio 1999 al 31 marzo 2000. A motivazione della
richiesta la Cassa ha precisato che:
"
con decisione del 02.04.1998 la nostra Cassa le
ha accordato un assegno familiare (assegno integrativo) di fr. 628.-- mensili
per il periodo dal 01.10.1997 al 31.12.1998 modificato in fr. 634.-- mensili a
partire dal 01.01.1999.
Sulla richiesta per assegni di famiglia del
15.09.1997 ci ha notificato di vivere sola a seguito del divorzio dal marito
(signor __________) avvenuto in data 25.01.1990. In data 10 maggio u.s., in
sede di revisione, la Cassa cantonale per gli assegni familiari è venuta a
conoscenza che dal 01.02.1999 il suo ex-marito ha trasferito il domicilio
presso di lei.
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di
famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 01.02.1999 al
31.03.2000 ha percepito a torto l'importo di fr. 8'876.-- (…)"
(Doc. _)
1.5. In data 9
agosto 2000 l'assicurata ha presentato domanda di condono della restituzione
delle prestazioni percepite a torto. L'interessata ha in particolare rilevato
che:
" In
reIazione alla vostra decisione del 4.8. u.s. con la quale ordinate la
restituzione degli assegni integrativi dal 1.2.1999 al 31.3.2000 per un importo
di fr. 8'876.‑ mi permetto chiedere il condono. Innanzitutto confermo che
il signor __________ vive nella mia comunione domestica in quanto padre di mia
figlia __________, tuttavia non sono mai stata sposata con lo stesso.
La situazione finanziaria dei mio convivente è assai problematica,
vedasi a tale scopo l'estratto dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di
__________ e deve pure provvedere al versamento degli alimenti, fr. 480.‑
mensili, all'altra figlia __________. Lo stipendio è di fr. 17.‑‑
all'ora e per avere un stipendio dignitoso è obbligato a maturare importanti
ore supplementari.
Appare ovvio che, pur sommando i rispettivi introiti, ben
difficilmente riuscirò a rimborsare la cifra.
Sinceramente, e mi scuso per non aver letto in modo approfondito
le disposizioni, non pensavo che dovevo informare il vostro ufficio in riguardo
all'arrivo in famiglia dei signor __________. Tutte le richieste d'informazione
e trasmissione documenti per qualsivoglia circostanza passano e sono passate
attraverso la cancelleria comunale che mi ha sempre aiutata. Purtroppo nel
presente caso probabilmente l'informazione non è passata ed in tutta buona fede
non ho avvertito il vostro servizio della mutazione intervenuta in famiglia.
Per questo sono profondamente rammaricata." (Doc. _)
1.6. Con
decisione 19 settembre 2000 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha
osservato che:
" Gli
assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non
può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione
costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue
soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il
versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona
tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della
richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere
da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione,
nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari
versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta
dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle
condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni citiamo:
"Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione
personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed
economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere
annunciato immediatamente all'istituto delle assicurazioni sociali, Via
Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine
quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà
restituire le prestazioni indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci
ha comunicato che dal 1. febbraio 1999 il signor __________, padre di
__________, vive nella stessa economia domestica.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono,
non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc.
_)
1.7. Con
tempestivo ricorso 9 ottobre 2000 l'assicurata ha impugnato la decisione
dell'amministrazione con le seguenti motivazioni:
"
(…)
È vero che ho incassato gli assegni nella misura di fr. 8.876.‑
tuttavia non ero a conoscenza che ogni modifica legata alla situazione
dell'economia domestica doveva essere annunciata. Come già detto al servizio
cantonale preposto ho sempre cercato collaborazione ed informazioni presso la
cancelleria comunale, purtroppo nel merito della fattispecie probabilmente il
messaggio non è passato. Assicuro la mia buona fede di tutto quanto successo e
non nascondo il disagio nell'aver ricevuto la domanda di restituzione.
Disagio non solo morale e di vergogna ma anche per la situazione
finanziaria in famiglia.
La mia attività attuale non è fissa e vengo chiamata al lavoro a
dipendenza delle necessità. Gli ultimi stipendi variano da fr. 300.‑‑
a fr. 500.‑‑ mensili e per questo mese non ho ancora ricevuto
nessuna ordinazione. Quindi l'esborso di fr. 8.876.‑ rappresenta un onere
troppo gravoso se non impossibile.
Il padre di mia figlia __________, signor __________, che vive
nella mia economia domestica, in sostanza provvede al mantenimento e
sostentamento sia della figlia sia della sottoscritta. Il suo stipendio è di
fr. 17.‑ all'ora e solo grazie a numerose, fin quando???, ore
supplementari riesce ad avere un introito mensile dignitoso. Inoltre il signor
__________ oltre a dover versare alla figlia __________ gli alimenti, fr. 480.‑
mensili, ha debiti presso l'ufficio esecuzione e fallimenti ai quali deve prima
o dopo far fronte. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla cancelleria
comunaIe." (Doc. _)
1.8. Con risposta
24 ottobre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha
puntualizzato:
" Dagli
atti sono rilevabili i seguenti punti:
a) la
signora __________ era titolare di un assegno integrativo per la figlia
__________ dal 01.07.1997;
b) il
calcolo economico dal quale scaturiva il diritto riguardava una famiglia
monoparentale con una figlia;
c) il
padre naturale di __________ non viveva nell'economica domestica della nostra
assicurata;
d) la
signora __________ percepiva un contributo alimentare di fr. 400.‑
mensili per il mantenimento di ___________.
Il 25.01.2000 la Cassa ha avviato la revisione periodica
dell'assegno. Dal formulario pervenuto il 15.03.2000 venne a conoscenza che il
signor __________, padre di __________ viveva in comunione domestica con la
nostra assicurata, sua convivente.
Tale situazione conduceva alla ricalcolazione del diritto
all'assegno integrativo quale famiglia biparentale con una figlia.
La nuova situazione economica comportava il rifiuto dell'assegno
(v. decisione del 02.08.2000) e la notifica di un ordine di restituzione di fr.
8'876.‑ per prestazioni indebitamente erogate nel periodo dal 01.02.1999
al 31.03.2000.
Alla successiva domanda di condono è stato risposto negativamente,
generando il ricorso che ci occupa.
La Cassa si conferma nella decisione impugnata. La signora
__________, omettendo di comunicare tempestivamente questo importante
cambiamento della situazione personale, ha commesso una negligenza grave,
incompatibile con il riconoscimento della buona fede. La costituzione di
un'economia domestica con il padre di sua figlia ha prodotto un cambiamento
sostanziale, personale ed economico, rispetto ai fr. 400.‑ mensili
percepiti precedentemente e riguardanti il solo mantenimento di
__________." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di prestazioni presumibilmente
percepite a torto da __________ per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 marzo
2000.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per
l’art. 27 LAF
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI e di limiti minimi.
2 In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"
Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.3. Per l’art.
29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento
del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno
del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 Reg.LAF inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi
momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo
l’art. 41 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che
"
Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
"
1
L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente
all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio
p. 54).
Per
l’art. 76 RegLAF
"
1 In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni
familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del
diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Nel caso in
esame l'assicurata non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere
dalla Cassa con decisione formale del 4 agosto 2000, ma ha inoltrato una
richiesta di condono (cfr. consid. 1.5.).
Preliminarmente
va rilevato che nelle assicurazioni sociali della Confederazione la convivenza
non è parificata al matrimonio.
In
proposito questo Tribunale in STCA del 15 aprile 1996 in re M.M. non pubbl,
cresciuta in giudicato ha precisato che:
" Relativamente al
concetto di famiglia il TFA ha già statuito che le assicurazioni sociali
presuppongono il diritto di famiglia, di conseguenza quest’ultimo ha la
precedenza. Perciò, secondo prassi costante, il legislatore, quando stabilisce
delle disposizioni connesse a fattispecie relative al diritto di famiglia, si
riferisce agli istituti di questa legislazione e solo a quelli, salvo
disposizione contraria (AJP 1995 p. 1080 consid. 2c)aa), DTF 119 V 429 consid.
5b; e 430 consid. 6, DTF 117 V 292 consid. 3c; DTF 112 V 102; DTF 102 V 37 con
riferimenti). Il TFA ha inoltre aggiunto che ha sempre tenuto conto di tale
circostanza nella sua giurisprudenza e quindi non vi è motivo di derogare da
tale prassi (AJP 1995 p. 1080 consid. 2c)aa); DTF 119 V 491 e giurisprudenza
ivi citata) .
In concreto l’Alta Corte, relativamente al concetto di famiglia, ha
precisato che il Codice civile svizzero si fonda sull’istituto del matrimonio e
sulla parentela formata dai figli comuni (anche adottivi o affiliati).
Il concubinato per contro non è regolato dal Codice civile ed entra in
contatto con il diritto di famiglia solo tramite eventuali figli ed il rapporto
di filiazione, che non è tuttavia comune. Neppure il fidanzamento, seppur
previsto dal Codice civile, è ritenuto costitutivo di una famiglia.
Questo concetto di famiglia, che presuppone il matrimonio, è vincolante
per le assicurazioni sociali. I concubini non possono quindi essere considerati
membri della famiglia, se ciò non è previsto espressamente (AJP 1995 p. 1080/
1081 consid. 2c)cc))."
Nella
succitata sentenza il TCA ha, quindi, concluso che, in virtù del concetto di
famiglia valido nelle assicurazioni sociali (cfr. SZS 2000 pag. 536; DTF 126 V
155; DTF 126 V 87-88), non è possibile derogare al testo chiaro della legge ed
applicare, nella PC, ai concubini il limite di reddito per i coniugi. In tal
caso, invece, si applica il limite di reddito
per persone sole, a cui va aggiunto quello dei figli.
2.8. Quanto sopra
esposto per le assicurazioni sociali federali non vale però in materia di
assegni familiari cantonali in virtù della LAF. Dal rapporto di maggioranza
della Commissione della gestione del 23 maggio 1996 sul messaggio relativo alla
nuova LAF risulta infatti quanto segue:
"
La Commissione della gestione ha posto l'accento
anche sull'art. 33 cpv. 3 del disegno di legge (messaggio) che recita: "I
conviventi sono equiparati ai coniugi."
Su richiesta della sottocommissione, il
Servizio giuridico dell'IAS ha rilasciato un parere in merito
all'interpretazione di questo capoverso.
In effetti, come si può rilevare l'art. 33
LAF prevede che l'assegno di prima infanzia venga riconosciuto anche ai
conviventi: nel disegno di legge non esiste una norma analoga per l'assegno
integrativo, ciò che sembra quindi lasciar supporre - a prima vista - che
quest'ultimo debba essere ammesso soltanto per i coniugi. Vi è da chiedersi se
questa interpretazione sia corretta e sostenibile dal punto di vista giuridico,
nonché opportuna dal profilo sociale.
Tra le condizioni per l'ottenimento
dell'assegno integrativo e per l'ottenimento di quello di prima infanzia vi
sono alcune differenze rilevanti; di seguito le più importanti:
- l'AI non può superare il limite legale
di reddito del/dei figli per il/i
quale/i esso è
riconosciuto (art. 27 cpv. 2 dis LAF allegato al presente rapporto); per l'API
questo plafond non esiste: vi potrebbero quindi essere situazioni nelle quali
viene erogato un API mensile di un importo rilevante;
- l'AI, con la citata limitazione, viene erogato fino ai 15 anni
del figlio (art. 25 LAF), mentre l'API arriva soltanto fino ai 3 anni (Art. 33
cpv. 2 lett. c).
Lo scopo dei due assegni, ossia quello di
garantire un reddito minimo completivo per il figlio (per l'AI), risp. per la
famiglia (per l'API), in caso di condizioni economiche modeste (cfr. messaggio,
pag. 8) è quindi, nella sostanza, analogo: vi è quindi da chiedersi se sia
giuridicamente corretto limitare il diritto all'assegno integrativo ai soli
coniugi, con l'esclusione dei conviventi.
Secondo l'avviso del servizio giuridico
dell'IAS, la questione deve essere risolta negativamente e i due tipi di
assegno riconosciuti in entrambe le varianti (matrimonio o convivenza), in caso
di situazione economica modesta. Ritenuto che il disegno LAF intende essere
innovativo, esso dovrebbe esserlo anche nel riconoscere - e non penalizzare -
le nuove forme di aggregazione domestica diverse dal matrimonio (cfr.
messaggio, pag. 10).
Riconoscere il diritto a qualsiasi forma di
assegno di famiglia unicamente all'interno di un nucleo familiare in senso
tradizionale, che origina cioè da una situazione giuridicamente codificata (il
matrimonio), sembrerebbe semplificare le cose: i genitori che vivono con il
figlio hanno diritto all'assegno per lo stesso figlio. Si dimentica però che
già all'interno dell'istituto matrimoniale vi sono forme di disgregazione
quali, ad esempio, la separazione o il divorzio: sarebbe dunque corretto
riconoscere - a parità di condizioni economiche - alla madre separata il
diritto all'assegno integrativo e negarlo alla madre che convive?
In sostanza, entrambi gli assegni
(integrativo e di prima infanzia) dovrebbero essere garantiti,
indipendentemente dal genere di aggregazione domestica che i genitori hanno
adottato.
Il cpv. 3 dell'art. 33 LAF deve pertanto
essere stralciato in quanto giuridicamente insostenibile e socialmente
inopportuno.
11.3 Il concetto di "genitore"
Secondo il Servizio giuridico dell'IAS,
l'accento deve essere posto non tanto sul genere di aggregazione (matrimonio),
risp. disgregazione domestica (divorzio, convivenza), ma piuttosto sul concetto
di genitore, così come inteso dal disegno di legge. L'art. 2 del disegno LAF
prevede che il titolare del diritto all'assegno sia il genitore
naturale, adottivo o affiliante.
Per il diritto civile è necessario che vi
sia - tra genitore e figlio - un vincolo di filiazione.
Dal profilo giuridico per la madre il
rapporto di filiazione sorge automaticamente con la nascita ("mater semper
certa est"), indipendentemente dal fatto che ella sia o meno sposata, o
tramite adozione.
Fra padre e figlio il vincolo di
filiazione risulta invece - secondo il Codice civile svizzero - dal matrimonio
con la madre, per riconoscimento, per sentenza giudiziale o ancora tramite
adozione. Con l'accezione "genitore naturale" il disegno di
legge intende quindi quel genitore che ha con il figlio un rapporto di tipo sia
biologico che sociale, che deriva, per la madre dalla nascita e per il padre dal
matrimonio con la madre, dal riconoscimento o da una sentenza giudiziale; per
il genitore adottivo il disegno di legge richiama invece il concetto di
adozione illustrato più sopra.
Se il campo di applicazione della legge
fosse limitato al genitore naturale, al genitore adottivo o al genitore
affiliante il rischio potrebbe essere quello di disattendere delle possibili
realtà, erogando quindi l'assegno integrativo o di prima infanzia laddove il
diritto non dovrebbe sussistere (la sottolineatura
è nostra).
Ipotizziamo in effetti la seguente
situazione per l'assegno di prima infanzia: la madre è casalinga,
rispettivamente ha un'attività lucrativa che non supera il 50%; il convivente è
il padre biologico, ma non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico; ai
sensi della legge (così come esposta nel disegno) egli non può essere
considerato genitore. Nella determinazione del diritto all'assegno il
convivente non deve quindi essere preso in considerazione. Nel caso in cui
questo convivente eserciti un'attività lucrativa con un reddito molto elevato,
lo stesso non potrebbe essere considerato nella determinazione del diritto
all'assegno (egli non è infatti "genitore" ai sensi della legge, in
quanto non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico); la madre riceverebbe
quindi un assegno al quale non avrebbe, in realtà, diritto.
Per coprire realtà di questo e altro
genere, il servizio giuridico dell'IAS ritiene opportuno introdurre nel disegno
di legge il termine di "genitore biologico", intendendo con ciò quel genitore
che, de facto, è il padre del bambino (il problema si pone in effetti in
pratica soltanto per il padre e non per la madre, giacché "mater semper
certa est"), ma, de jure, non ha un vincolo di filiazione in senso
giuridico. Nel regolamento di applicazione dovranno poi essere definite le
modalità di accertamento di questo vincolo di paternità.
Richiamandosi al concetto di
"genitore", (pur ammettendo che il disegno LAF allarga il campo di
applicazione al "genitore" affiliante, che in senso stretto non è un
vero e proprio genitore, né biologico, né naturale, né adottivo: cfr. art. 294
CCS), il disegno di legge non necessita di distinguere le varie forme di
aggregazione domestica per fissare il diritto all'assegno integrativo o di
prima infanzia: tale diritto dovrà essere determinato tenendo conto
dell'esistenza del rapporto genitore/figlio, indipendentemente dal genere di
convivenza che i genitori hanno adottato (la
sottolineatura è nostra)".
La
volontà del legislatore è poi stata ancorata all'art. 2 cpv. 2 LAF, secondo
cui:
"
È considerato genitore dalla legge il genitore
naturale, adottivo, affiliante e biologico."
Il
legislatore cantonale ha dunque stabilito, da una parte, che anche le coppie
conviventi possono beneficiare degli assegni integrativi e degli assegni di
prima infanzia e che il termine genitore deve essere inteso nel senso più ampio
possibile.
2.9. Da quanto
appena esposto risulta chiaramente che, nella presente fattispecie, essendo il
convivente dell'assicurata pure il padre biologico e naturale di __________
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), il calcolo dell'assegno
integrativo andava rivisto dall'inizio della convivenza che risale al 1°
febbraio 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Da quando
i genitori di __________ hanno deciso di vivere nella medesima economia
domestica, come precisato dalla Cassa, il calcolo dell'assegno andava, infatti,
calcolato in base al fabbisogno per "coniugi" (famiglia biparentale
con una figlia e non più famiglia monoparentale con una figlia).
In simili
condizioni il TCA deve concludere che effettivamente l'assicurata ha percepito
assegni integrativi a torto a favore della figlia dal 1° febbraio 1999 al 31
marzo 2000. Essi vanno quindi restituiti.
2.10. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona
fede la giurisprudenza, distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di
coscienza dell’irregolarità commessa, e dall'altro quello invece a sapere se,
nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o
avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere
l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di
fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.
Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.11. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.12. Nel caso in
esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non avere notificato
tempestivamente l'inizio della convivenza con __________, padre della figlia
__________, a partire dal 1° febbraio 1999. Questa circostanza avrebbe permesso
di considerare la famiglia biparentale e, quindi di procedere alla soppressione
del versamento dell'assegno integrativo.
L'interessata
sostiene invece la propria buona fede, adducendo di non aver saputo e nemmeno
pensato di dover informare la Cassa dell'inizio della convivenza con il padre
di sua figlia (cfr, consid. 1.5.; 1.7.).
In
concreto dagli atti emerge che l'assicurata, madre di __________ (9 luglio
1992) quando ha inoltrato la "Richiesta per gli assegni familiari",
l'8 settembre 1997, ha dichiarato di non vivere in concubinato (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
Inoltre
__________, che il 3 agosto 1992 ha riconosciuto la figlia __________ presso
l'Ufficiale dello stato civile di __________, si è impegnato il 13 aprile 1993,
con convenzione approvata dalla delegazione tutoria di __________, a versare al
rappresentante legale della figlia un contributo alimentare di fr. 400.-- fino
al 6° anno di età, rispettivamente di fr. 450.-- dal 7° al 12° anno (cfr. doc.
_ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
febbraio 1999 i genitori di __________ convivono e, come ammesso
dall'assicurata stessa, __________ provvede, oltre al sostentamento della
figlia, anche a quello della ricorrente (cfr. consid. 1.7.).
2.13. Come
menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che
ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere
comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre
l'art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio
la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza
concreta va, infatti, rilevato che sia con la decisione del 2 aprile 1998 (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione), sia con la decisione del 3 aprile 1998
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), entrambe trasmesse alla
ricorrente e con le quali le è stato accordato l'assegno integrativo a favore
della figlia __________, la Cassa cantonale per gli assegni familiari aveva
segnalato espressamente quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
E
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della
formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione)
Pertanto
l'assicurata, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile,
avrebbe dovuto comprendere che un cambiamento rilevante come l'inizio della
convivenza doveva essere comunicato immediatamente all'autorità competente.
Come si
evince dagli atti di causa, dalla comunione domestica la ricorrente può,
infatti, beneficiare di un aumento rilevante dei redditi, dovuto al
percepimento del salario da attività dipendente del suo compagno (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione). Queste entrate vengono utilizzate per far
fronte ai bisogni dell'intera famiglia (cfr. consid. 1.7.).
2.14. L'assicurata
asserisce inoltre che per tutte le richieste di delucidazioni e per la
trasmissione di documenti è sempre ricorsa alla cancelleria comunale, ma che
nel presente caso probabilmente l'informazione non è stata trasmessa (cfr.
consid. 1.5.; 1.7.).
Al
riguardo giova in ogni caso segnalare che l'art. 26 cpv. 1 LAF, per quanto
attiene alla domanda dell'assegno integrativo, enuncia:
"
Il titolare del diritto presenta una richiesta
scritta alla Cassa competente."
La stessa
disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 34 cpv. 1 LAF.
Gli
articoli 32 e 57 Reg.LAF sanciscono pure che:
"
La richiesta è presentata alla Cassa cantonale
per gli assegni familiari sul formulario apposito, debitamente compilato,
tramite l'Agenzia AVS."
La prima
volta, dunque, la domanda tendente all'erogazione di un assegno integrativo,
rispettivamente di un assegno di prima infanzia deve essere inoltrata alla
Cassa, tramite l'Agenzia comunale AVS, dopo che quest'ultima ha risposto ad
alcuni quesiti prestampati sul relativo formulario e ha accertato che le
dichiarazioni rilasciate dall'assicurato relative ai propri dati personali sono
esatte.
In
seguito tuttavia, come previsto dall'art. 70 Reg.LAF (cfr. consid. 2.4.), ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno deve essere comunicato direttamente
alla Cassa. Tale obbligo è del resto espressamente indicato sulle decisioni
concernenti gli assegni familiari emanate dalla medesima.
L'assicurata,
contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 RegLAF, non ha
dunque comunicato tempestivamente l'inizio della convivenza con il padre di sua
figlia all'organo amministrativo competente, per cui ha senz'altro violato il
proprio obbligo di informare la Cassa.
A mente
di questa Corte, alla luce di quanto esposto, bisogna concludere che la
violazione commessa dall'assicurata, ritenuto che la Cassa ha avvisato in modo
chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo
competente e che in ogni caso avrebbe dovuto rendersi conto che la convivenza
comportava una variazione del reddito che avrebbe influito sull'importo
dell'assegno erogato, configura inoltre una negligenza grave, per cui
l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
Non
potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per
ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza,
confermare la decisione del 19 settembre 2000 della Cassa cantonale per gli
assegni familiari e respingere il ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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