AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.41
Data decisione, Autorità:
26.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00041
rs/DC/nh
Lugano
26 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2000 di
__________,
contro
la decisione del 25 maggio 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con effetto
dal 1° novembre 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito
la Cassa) ha attribuito a __________, allora __________, a favore della figlia
__________, un assegno integrativo di fr. 646.-- mensili.
Dal 1°
gennaio 1999 l'importo dell'assegno integrativo è stato quantificato in fr.
653.--.
L'11
maggio 1999 è nato il figlio __________, il quale è stato riconosciuto dal padre,
__________, già prima della nascita.
L'assicurata
e il padre di __________ si sono uniti in matrimonio il 9 luglio 1999.
1.2. Solo a
seguito della lettera del 27 dicembre 1999 della Cassa, con la quale
quest'ultima ha trasmesso all'interessata la tabella di calcolo valida dal 1°
gennaio 2000, l'assicurata l'ha informata, tramite un fax del 30 dicembre 1999,
del cambiamento del suo stato civile.
L'11
aprile 2000 la Cassa ha soppresso, a partire dal 1° febbraio 2000, l'assegno
integrativo a favore di __________ e ha rifiutato l'assegno di prima infanzia.
1.3. Con
decisione 11 aprile 2000 la Cassa ha pure ordinato a __________ di restituire
fr. 5'877.--, percepiti indebitamente a titolo di assegni familiari dal 1°
maggio 1999 al 31 gennaio 2000. A motivazione della richiesta la Cassa ha
precisato che:
" Con
decisione del 14 gennaio 1999 la nostra Cassa le ha accordato un assegno
integrativo di fr. 646.‑ mensili a decorrere dal l. novembre 1998,
aumentato in seguito a fr. 653.-.
In quell'occasione la Cassa ha determinato il diritto all'assegno
integrativo considerando un fabbisogno e il reddito di una famiglia
monoparentale con 1 figlio.
Con fax del 30 dicembre 1999 ci comunica di aver cambiato cognome.
Da accertamenti effettuati rileviamo che in data 11 maggio 1999 è nato
__________, riconosciuto dal padre signor __________ e che in data 9 luglio
1999 si è sposata.
Questa circostanza impone il ricalcolo del diritto dell'assegno
integrativo e prima infanzia mediante il computo del reddito dell'attività
lucrativa del signor __________ come pure il riconoscimento di un fabbisogno
riferito ad una famiglia biparentale con 2 figli.
L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del diritto o il
beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su
ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo 01.05.1999 ‑ 31.01.2000 ha
percepito a torto l'importo di fr. 5'877.‑ come da seguente
conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.05.1999 al 31.01.2000 9 mesi a fr. 653.- fr. 5'877.-
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabella allegata):
dal 01.05.1999 al 31.01.2000 9 mesi a fr. 0.- fr.
0.-
Totale assegno integrativo a nostro
favore fr. 5'877.- "
(Doc. _)
1.4. In data 8
maggio 2000 l'interessata ha presentato domanda di condono alla Cassa,
sostenendo la propria buona fede.
Con
decisione 25 maggio 2000 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha
osservato:
" GIi
assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non
può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione
costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue
soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il
versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona
tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della
richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere
da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione,
nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari
versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta
dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle
condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni del 14 e 15
gennaio 1999 citiamo:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o
economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei
beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato
immediatamente all'istituto delle assicurazioni sociali, Via
Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine
quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo
obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite".
Nel presente caso la buona fede non
è riconosciuta poiché non ci ha comunicato tempestivamente la nascita di
__________ (11 maggio 1999) e di essersi sposata in data 9 luglio 1999 con il
signor __________.
Mancando la prima condizione cumulativa
per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere
troppo grave."
(Doc. _)
1.5. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espressa:
"
(…) Mi prendo tutta la responsabilità per aver
avvisato "tardi" il mio cambiamento di stato civile.
Tutto questo è successo per buona fede!
Io ho sempre pensato che l'assegno fosse
destinato a mia figlia __________ e che avesse 1 anno di durata (tipo
contratto), questo ve lo posso giurare!
Purtroppo adesso mi ritrovo con il dovere di
restituire una somma ingente.
Chiedo la possibilità di poter usufruire di un
eventuale aiuto, sono disposta a pagare una penale, se poss. rateale!"
(Doc. _)
1.6. Con risposta
10 luglio 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha rilevato che:
"
Dalla documentazione agli atti si evince quanto
segue:
a) la signora __________ era da noi conosciuta come
signora __________ ed era beneficiaria di un assegno integrativo dal 1.
novembre 1998 (fr. 646.‑ mensili dal 1. novembre 1998 al 31 dicembre 1998
e fr. 653.- mensili al 1. gennaio 1999);
b) il caso
riguardava pertanto una famiglia monoparentale con un figlio (la signora
risultava divorziata dal 20 ottobre 1996);
c) in data 3
gennaio 2000 la Cassa riceveva un fax del 30 dicembre 1999 con il quale veniva
a conoscenza della nascita di __________ l'11 maggio 1999 e del matrimonio con
il signor __________, celebrato il 9 luglio 1999;
d) il figlio
__________ è stato riconosciuto dal marito dell'assicurata.
Da quanto precede risulta intervenuto un cambiamento importante
del nucleo familiare: da famiglia monoparentale con un figlio il caso diventa
famiglia biparentale con due figli.
La mancata tempestiva comunicazione di questo importante
cambiamento ha provocato l'indebito percepimento di prestazioni assicurative
per un importo di fr. 5'877.-. Sulle decisioni di assegno integrativo, la Cassa
menziona l'obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o
economica. Nella presente fattispecie sono state sottaciute tre importanti
informazioni ossia la nascita di __________, il matrimonio con il signor
__________ e la mutata situazione economica.
La cassa non ritiene il comportamento della ricorrente compatibile
con la buona fede: essa ha commesso una negligenza grave per cui non le può
essere riconosciuta la condizione della buona fede."
(Doc. _)
1.7. Con scritto
25 luglio 2000 l'assicurata ha osservato:
" Non
ho nessun mezzo di prova, l'unica è quella della buona fede!
Assolutamente non volevo approfittare del vs.
aiuto economico.
Dopo essere diventata mamma di __________, ero
molto impegnata!
E devo dire la verità non ho assolutamente
pensato che l'assegno fam. fosse per me e __________.
Io avevo capito fosse __________ l'unica
beneficiaria!
Se questo non può giustificare il mio errore
vorrà dire che dovrò "pagare".
Chiedo di poter beneficiare di rateazioni.
Perché non ho la possibilità di versare tutto in
contanti subito (rate da max 300.-).
Farò un versamento permanente tramite
posta." (Doc. _)
1.8. L'amministrazione,
il 26 settembre 2000, ha dichiarato di essere disponibile a ricercare soluzioni
concernenti le modalità del rimborso che siano adeguate alle esigenze della
controparte (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di prestazioni presumibilmente percepite
a torto da __________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1°
maggio 1999 al 31 gennaio 2000.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.3. Per l’art.
29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento
del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno
integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le
condizioni legali."
2.4. Secondo
l’art. 41 LAF
" Il
titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente
il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del RegLaf precisa che
" Il
titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa
cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
" Il
titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro,
le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le
Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni
utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei
contributi."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito
deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal tenore
del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente
all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio
p. 54).
Per
l’art. 76 RegLAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo
di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di
restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario
dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
" Per
quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge
federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p.
63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.7. Nel caso in
esame, a giusto titolo, l'assicurata non ha contestato l'obbligo di
restituzione fatto valere dalla Cassa.
Preliminarmente
va rilevato che nelle assicurazioni sociali della Confederazione la convivenza
non è parificata al matrimonio.
In
proposito questo Tribunale in STCA del 15 aprile 1996 nella causa M.M non
pubbl., cresciuta in giudicato ha precisato che:
" Relativamente al
concetto di famiglia il TFA ha già statuito che le assicurazioni sociali
presuppongono il diritto di famiglia, di conseguenza quest’ultimo ha la
precedenza. Perciò, secondo prassi costante, il legislatore, quando stabilisce
delle disposizioni connesse a fattispecie relative al diritto di famiglia, si
riferisce agli istituti di questa legislazione e solo a quelli, salvo
disposizione contraria (AJP 1995 p. 1080 consid. 2c)aa), DTF 119 V 429 consid.
5b; e 430 consid. 6, DTF 117 V 292 consid. 3c; DTF 112 V 102; DTF 102 V 37 con
riferimenti). Il TFA ha inoltre aggiunto che ha sempre tenuto conto di tale
circostanza nella sua giurisprudenza e quindi non vi è motivo di derogare da
tale prassi (AJP 1995 p. 1080 consid. 2c)aa); DTF 119 V 491 e giurisprudenza
ivi citata) .
In concreto l’Alta Corte, relativamente al concetto di famiglia, ha
precisato che il Codice civile svizzero si fonda sull’istituto del matrimonio e
sulla parentela formata dai figli comuni (anche adottivi o affiliati).
Il concubinato per contro non è regolato dal Codice civile ed entra in
contatto con il diritto di famiglia solo tramite eventuali figli ed il rapporto
di filiazione, che non è tuttavia comune. Neppure il fidanzamento, seppur
previsto dal Codice civile, è ritenuto costitutivo di una famiglia.
Questo concetto di famiglia, che presuppone il matrimonio, è vincolante
per le assicurazioni sociali. I concubini non possono quindi essere considerati
membri della famiglia, se ciò non è previsto espressamente (AJP 1995 p. 1080/
1081 consid. 2c)cc))".
Nella
succitata sentenza il TCA ha, quindi, concluso che, in virtù del concetto di
famiglia, valido nelle assicurazioni sociali (cfr. SZS 2000 pag. 536; DTF 126 V
155; DTF 126 V 87-88), non è possibile derogare al testo chiaro della legge ed
applicare, nella PC, ai concubini il limite di reddito per i coniugi. In tal
caso, invece, si applica il limite di reddito
per persone sole, a cui va aggiunto quello dei figli.
2.8. Quanto sopra
esposto per le assicurazioni sociali federali non vale però in materia di
assegni familiari cantonali in virtù della LAF. Dal rapporto di maggioranza
della Commissione della gestione del 23 maggio 1996 sul messaggio relativo alla
nuova LAF risulta infatti quanto segue:
"
La Commissione della gestione ha posto l'accento
anche sull'art. 33 cpv. 3 del disegno di legge (messaggio) che recita: "I
conviventi sono equiparati ai coniugi."
Su richiesta della sottocommissione, il
Servizio giuridico dell'IAS ha rilasciato un parere in merito
all'interpretazione di questo capoverso.
In effetti, come si può rilevare l'art. 33
LAF prevede che l'assegno di prima infanzia venga riconosciuto anche ai
conviventi: nel disegno di legge non esiste una norma analoga per l'assegno
integrativo, ciò che sembra quindi lasciar supporre - a prima vista - che
quest'ultimo debba essere ammesso soltanto per i coniugi. Vi è da chiedersi se
questa interpretazione sia corretta e sostenibile dal punto di vista giuridico,
nonché opportuna dal profilo sociale.
Tra le condizioni per l'ottenimento
dell'assegno integrativo e per l'ottenimento di quello di prima infanzia vi
sono alcune differenze rilevanti; di seguito le più importanti:
- l'AI non può superare il limite legale
di reddito del/dei figli per il/i
quale/i esso è
riconosciuto (art. 27 cpv. 2 dis LAF allegato al presente rapporto); per l'API
questo plafond non esiste: vi potrebbero quindi essere situazioni nelle quali
viene erogato un API mensile di un importo rilevante;
- l'AI, con la citata limitazione, viene erogato fino ai 15 anni
del figlio (art. 25 LAF), mentre l'API arriva soltanto fino ai 3 anni (Art. 33
cpv. 2 lett. c).
Lo scopo dei due assegni, ossia quello di
garantire un reddito minimo completivo per il figlio (per l'AI), risp. per la
famiglia (per l'API), in caso di condizioni economiche modeste (cfr. messaggio,
pag. 8) è quindi, nella sostanza, analogo: vi è quindi da chiedersi se sia giuridicamente
corretto limitare il diritto all'assegno integrativo ai soli coniugi, con
l'esclusione dei conviventi.
Secondo l'avviso del servizio giuridico
dell'IAS, la questione deve essere risolta negativamente e i due tipi di
assegno riconosciuti in entrambe le varianti (matrimonio o convivenza), in caso
di situazione economica modesta. Ritenuto che il disegno LAF intende essere
innovativo, esso dovrebbe esserlo anche nel riconoscere - e non penalizzare -
le nuove forme di aggregazione domestica diverse dal matrimonio (cfr.
messaggio, pag. 10).
Riconoscere il diritto a qualsiasi forma di
assegno di famiglia unicamente all'interno di un nucleo familiare in senso
tradizionale, che origina cioè da una situazione giuridicamente codificata (il
matrimonio), sembrerebbe semplificare le cose: i genitori che vivono con il
figlio hanno diritto all'assegno per lo stesso figlio. Si dimentica però che
già all'interno dell'istituto matrimoniale vi sono forme di disgregazione
quali, ad esempio, la separazione o il divorzio: sarebbe dunque corretto
riconoscere - a parità di condizioni economiche - alla madre separata il
diritto all'assegno integrativo e negarlo alla madre che convive?
In sostanza, entrambi gli assegni
(integrativo e di prima infanzia) dovrebbero essere garantiti,
indipendentemente dal genere di aggregazione domestica che i genitori hanno
adottato.
Il cpv. 3 dell'art. 33 LAF deve pertanto
essere stralciato in quanto giuridicamente insostenibile e socialmente
inopportuno.
11.3 Il concetto di "genitore"
Secondo il Servizio giuridico dell'IAS,
l'accento deve essere posto non tanto sul genere di aggregazione (matrimonio),
risp. disgregazione domestica (divorzio, convivenza), ma piuttosto sul concetto
di genitore, così come inteso dal disegno di legge. L'art. 2 del disegno LAF
prevede che il titolare del diritto all'assegno sia il genitore
naturale, adottivo o affiliante.
Per il diritto civile è necessario che vi
sia - tra genitore e figlio - un vincolo di filiazione.
Dal profilo giuridico per la madre il
rapporto di filiazione sorge automaticamente con la nascita ("mater semper
certa est"), indipendentemente dal fatto che ella sia o meno sposata, o
tramite adozione.
Fra padre e figlio il vincolo di
filiazione risulta invece - secondo il Codice civile svizzero - dal matrimonio
con la madre, per riconoscimento, per sentenza giudiziale o ancora tramite
adozione. Con l'accezione "genitore naturale" il disegno di
legge intende quindi quel genitore che ha con il figlio un rapporto di tipo sia
biologico che sociale, che deriva, per la madre dalla nascita e per il padre
dal matrimonio con la madre, dal riconoscimento o da una sentenza giudiziale;
per il genitore adottivo il disegno di legge richiama invece il concetto di
adozione illustrato più sopra.
Se il campo di applicazione della legge
fosse limitato al genitore naturale, al genitore adottivo o al genitore
affiliante il rischio potrebbe essere quello di disattendere delle possibili
realtà, erogando quindi l'assegno integrativo o di prima infanzia laddove il
diritto non dovrebbe sussistere (la sottolineatura
è nostra).
Ipotizziamo in effetti la seguente
situazione per l'assegno di prima infanzia: la madre è casalinga,
rispettivamente ha un'attività lucrativa che non supera il 50%; il convivente è
il padre biologico, ma non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico; ai
sensi della legge (così come esposta nel disegno) egli non può essere
considerato genitore. Nella determinazione del diritto all'assegno il
convivente non deve quindi essere preso in considerazione. Nel caso in cui
questo convivente eserciti un'attività lucrativa con un reddito molto elevato,
lo stesso non potrebbe essere considerato nella determinazione del diritto
all'assegno (egli non è infatti "genitore" ai sensi della legge, in
quanto non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico); la madre
riceverebbe quindi un assegno al quale non avrebbe, in realtà, diritto.
Per coprire realtà di questo e altro
genere, il servizio giuridico dell'IAS ritiene opportuno introdurre nel disegno
di legge il termine di "genitore biologico", intendendo con ciò quel
genitore che, de facto, è il padre del bambino (il problema si pone in effetti
in pratica soltanto per il padre e non per la madre, giacché "mater semper
certa est"), ma, de jure, non ha un vincolo di filiazione in senso
giuridico. Nel regolamento di applicazione dovranno poi essere definite le
modalità di accertamento di questo vincolo di paternità.
Richiamandosi al concetto di
"genitore", (pur ammettendo che il disegno LAF allarga il campo di
applicazione al "genitore" affiliante, che in senso stretto non è un
vero e proprio genitore, né biologico, né naturale, né adottivo: cfr. art. 294
CCS), il disegno di legge non necessita di distinguere le varie forme di
aggregazione domestica per fissare il diritto all'assegno integrativo o di
prima infanzia: tale diritto dovrà essere determinato tenendo conto
dell'esistenza del rapporto genitore/figlio, indipendentemente dal genere di
convivenza che i genitori hanno adottato (la
sottolineatura è nostra)".
La volontà
del legislatore è poi stata ancorata all'art. 2 cpv. 2 LAF, secondo cui
"
È considerato genitore dalla legge il genitore
naturale, adottivo, affiliante e biologico"
Il
legislatore cantonale ha dunque stabilito, da una parte, che anche le coppie conviventi
possono beneficiare degli assegni integrativi e degli assegni di prima infanzia
e che il termine genitore deve essere inteso nel senso più ampio possibile.
2.9. Da quanto
appena esposto risulta chiaramente che nella presente fattispecie, essendo il
convivente dell'assicurata pure il padre biologico e naturale di __________ il
calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto già dopo la nascita del
bambino, avvenuta l'11 maggio 1999.
Dalla
nascita del figlio, come precisato dalla Cassa, il calcolo dell'assegno andava
quindi calcolato in base al fabbisogno per "coniugi", poiché la
famiglia a questo momento era costituita dall'assicurata, dal padre del figlio
comune, __________, da quest'ultimo e da __________.
A maggior
ragione, poi, il conteggio doveva essere modificato perlomeno dopo il
matrimonio della ricorrente con il padre di __________, celebrato il 9 luglio
1999, quando in altre parole ha avuto luogo il cambiamento di stato civile
dell'assicurata.
In simili
condizioni il TCA deve, pertanto, concludere che effettivamente l'assicurata ha
percepito assegni integrativi a torto a favore di __________ dal mese di maggio
1999 al mese di gennaio 2000. Essi vanno quindi restituiti.
2.10. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona
fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di
coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se,
nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o
avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere
l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di
fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.
Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.11. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.12. Nel caso in
esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non aver notificato tempestivamente
la nascita del figlio __________, riconosciuto dal padre, suo convivente e il
matrimonio con il medesimo. Queste circostanze avrebbero permesso di
considerare la famiglia biparentale e, quindi, di adeguare l'assegno
integrativo alla nuova situazione.
L'interessata
sostiene invece la propria buona fede, adducendo di aver pensato che l'assegno
fosse destinato unicamente a ___________ (cfr. consid. 1.5.; 1.7.).
In
concreto dagli atti emerge che l'assicurata è stata coniugata con __________
fino al 12 luglio 1996 (cfr. doc. _: sentenza di divorzio, agli atti
dell'amministrazione). Dall'unione è nata, l'11 ottobre 1991, __________.
Quando è
stata inoltrata la "Richiesta per gli assegni familiari" nel mese di
novembre 1998 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), l'interessata
conviveva già con __________ e l'ha pure dichiarato all'amministrazione (cfr.
Doc. _, domanda 5: "Vive in concubinato?" "Sì"). In data 11
maggio 1999 dalla relazione è nato __________, che è stato riconosciuto dal
convivente prima della nascita il 16 febbraio 1999 (cfr. doc. _; agli atti
dell'amministrazione). Il 9 luglio 1999 l'assicurata e il padre di __________
si sono sposati (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) .
Il 30
dicembre 1999 la nuova situazione familiare è stata comunicata alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
2.13. L'assicurata,
contrariamente a quanto previsto all' art. 29 cpv. 1 LAF e alle disposizioni
del regolamento, non ha comunicato tempestivamente la nascita del figlio
__________ e quindi ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare
l'amministrazione. Il fatto non è del resto contestato (cfr. consid. 1.5.;
1.7.; doc. _: domanda di condono, agli atti dell'amministrazione).
A mente
di questa Corte, tuttavia, nelle circostanze concrete la violazione deve essere
considerata di lieve entità.
Al
riguardo va rilevato che l'aumento del numero di figli produce, di regola, un
aumento e non una riduzione dell'assegno, in quanto il nuovo nato provoca un
aumento delle spese del nucleo familiare. Di conseguenza l'interessata poteva
ritenere che ai sensi dell'art. 41 LAF e delle disposizioni esecutive del
regolamento (consid. 2.3), il cambiamento non era rilevante per il diritto
all'assegno.
Non va
dimenticato che dal punto di vista dell'assicurata la convivenza non aveva
avuto alcuna rilevanza sul calcolo del contributo. Infatti essa, già nel mese
di novembre 1998, aveva informato l'autorità competente, tramite il formulario
relativo alla "Richiesta per gli assegni familiari" (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione), della convivenza con il __________.
Inoltre
dato che l'assegno integrativo era a favore di __________, la quale non è figlia
dell'attuale marito dell'assicurata, e che quest'ultimo avrebbe in ogni caso
provveduto al sostentamento di __________, la ricorrente poteva ritenere che
con la nascita di un figlio in comune le modalità di calcolo non sarebbero
cambiate.
In simili
condizioni occorre concludere che l'assicurata poteva ritenere irrilevante per
la Cassa la nascita di __________ visto che l'assegno continuava ad essere
versato soltanto a favore di __________. A mente della ricorrente dunque la
situazione non era cambiata rispetto al momento in cui era stato richiesto
l'assegno la prima volta. Va ribadito, infatti, che in quell'occasione essa
aveva già annunciato alla Cassa la convivenza con il __________ (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
Diversa
sarebbe stata la soluzione se la Cassa avesse informato l'assicurata delle
conseguenze, riguardo alle modalità di calcolo dell'assegno, della nascita di
un figlio durante la convivenza.
Ciò che
qui non è avvenuto.
In simili condizioni non
si può senz'altro ritenere che la notifica tardiva della nascita del figlio da
parte della ricorrente sia da ricondurre ad una grave negligenza. Infatti nelle
circostanze concrete l'assicurata non poteva né doveva infatti ritenere che
così facendo avrebbe ricevuto a torto prestazioni fondate sulla LAF. Al massimo
all'assicurata può essere rimproverata negligenza: di conseguenza essa per
il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1999 va considerata di buona fede (per
un caso analogo cfr. STCA del 24 luglio 2000 nella causa A.I., inc.
39.1999.00069).
2.14. Differente,
per contro, deve essere il giudizio relativo all'omissione della tempestiva
notifica del matrimonio dell'assicurata con il padre di __________.
Nell'evenienza
concreta va, infatti, rilevato che sia con la decisione del 14 gennaio 1999
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), sia con la decisione del 15
gennaio 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), entrambe trasmesse
alla ricorrente e con le quali le è stato accordato l'assegno integrativo a
favore della figlia __________, la Cassa cantonale per gli assegni familiari
aveva segnalato espressamente quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
E
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della
formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione)
Pertanto
l'assicurata, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile,
avrebbe dovuto comprendere che un cambiamento rilevante come un nuovo
matrimonio, peraltro espressamente indicato dalle decisioni stesse, doveva
essere comunicato immediatamente all'autorità competente.
L'assicurata,
contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 RegLAF, non ha
annunciato tempestivamente alla Cassa le sue nozze con il suo convivente, padre
di _________, avvenute il 9 luglio 1999, quindi ha senz'altro violato il
proprio obbligo di informare la Cassa.
A mente
di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, in quanto la Cassa l'ha
avvisata in modo chiaro ed esplicito circa il suo obbligo di informare l'organo
competente, configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona
fede non deve essere ammessa per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 gennaio
2000.
2.15. In simili
condizioni il TCA deve concludere che l'assicurata non ha tempestivamente
notificato in buona fede unicamente la nascita del figlio __________. Di
conseguenza un eventuale condono può concernere solamente gli assegni percepiti
indebitamente dal 1° maggio al 30 giugno 1999, ovverosia nel periodo tra la
nascita del bambino e la celebrazione del nuovo matrimonio.
L'incarto
va, pertanto, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono dati i presupposti
dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma fr. 1'306.--,
corrispondenti agli assegni percepiti a torto nei mesi di maggio e giugno 1999.
Per
quanto attiene all'importo di fr. 4'571.-- (fr- 5'877.-- - fr. 1'306.--), esso
dovrà in ogni caso essere restituito, dal momento che relativamente all'omessa
comunicazione del nuovo matrimonio non può essere riconosciuta la buona fede
della ricorrente, primo presupposto per ottenere il condono.
Va
segnalato che comunque la Cassa si è dichiarata disposta a trovare soluzioni
confacenti alle esigenze dell'assicurata (cfr. consid. 1.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
2.- E'
riconosciuta la buona fede di __________ per il periodo dal 1° maggio al 30
giugno 1999.
Di
conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari
affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la
restituzione dell'importo di fr. 1'306.-- e pronunci una nuova decisione.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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