AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.17
Data decisione, Autorità:
06.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00017-18
MB/sc
Lugano
6 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 3 aprile 2000 di
__________,
contro
le decisioni del 28 marzo 2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 9
febbraio 2000 __________, coniugata con __________ e madre di __________, 1994,
__________, 1995 e _________, 1997, ha presentato istanza alla Cassa cantonale
per gli assegni familiari tendente all'assegnazione di un assegno integrativo e
di un assegno di prima infanzia.
Con
decisione 28 marzo 2000, con effetto dal 1. febbraio 2000, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari ha respinto la richiesta di assegno di prima
infanzia, adducendo a motivazione il fatto che i redditi superano il fabbisogno
e, in particolare, che le spese per manutenzione fabbricati e gli interessi
ipotecari sono riconosciuti fino a concorrenza del reddito lordo dell'immobile.
Con una
decisione di medesima data l'amministrazione ha respinto anche la domanda di
assegno integrativo adducendo le medesime motivazioni.
1.2. Con
tempestivo ricorso 3 aprile 2000, pervenuto al TCA il 5 aprile, __________ ha
impugnato le decisioni dell’amministrazione, adducendo le seguenti motivazioni:
"
(…)
In effetti la decisione non corrisponde alla
domanda presentata e precisamente.
-
Il salario deve corrispondere al salario effettivo e non
calcolare gli ultimi mesi che mio marito ha dovuto fare i picchetti per poter
vivere.
-
Non siamo d'accordo e non capiamo come avete fatto a calcolare
il punto per le spese conseguimento reddito.
-
Valore pigione lorda annua sbagliato di conseguenza sbagliati
anche interessi ipotecari.
-
Avete calcolato un prestito come ipoteca.
-
Non troviamo le deduzioni AVS-AI-IPG-AD-LPP.
-
Assicurazione vita solo sulla sostanza e nessuna deduzione nelle
spese.
-
Non sappiamo cosa sono 15'000.-- altri
fattori della sostanza.
Per questi motivi e altro chiediamo un
appuntamento onde poter discutere ed argomentare la vertenza." (Doc. _)
1.3. La Cassa,
con risposta 3 luglio 2000, ha proposto di respingere il gravame, dopo aver
preso posizione come segue, sulle censure sollevate dall'assicurata:
"
(…)
Giova innanzitutto sapere che la Cassa ha dato alla ricorrente
l'occasione di essere sentita. Non è stato possibile un appuntamento presso gli
uffici della Cassa perché la signora ____________ , dovendo provvedere a 3
bambini, ne è stata materialmente impedita. In occasione di una telefonata con
la quale la ricorrente ci comunicava questo impedimento, le sono state date
tutte le informazioni sui meccanismi di calcolo che hanno portato al rifiuto
delle prestazioni. In particolare riferimento agli elementi di calcolo contestati
si è precisato quanto segue:
a) per il
computo del reddito del lavoro e delle spese per il suo conseguimento la Cassa
ha ribadito di aver tenuto conto del reddito conseguito nell'intero anno 1999,
ammontante a fr. 72'360.‑ e comprensivo anche dei picchetti svolti dal
marito della ricorrente. Questo reddito lordo, dedotti i contributi sociali e
fr. 8'100.‑ di spese per il suo conseguimento (= importo riconosciuto dal
fisco), danno i fr. 56'217.‑ computati dalla Cassa;
b) per il
computo del reddito lordo dell'immobile si è tenuto conto, mancando ancora i
dati fiscali, del 5 % del valore di stima dell'abitazione dopo averlo ridotto
del 30 %, ossia fr. 4725.‑ (5 % di fr. 135'000.‑ per 70/100). Gli
interessi ipotecari passivi e le spese di manutenzione possono essere dedotti
fino a concorrenza del reddito lordo dell'immobile (cfr. art. 3b cpv. 3 lett.
b) I‑PC);
c) l'assicurazione
sulla vita può soltanto essere ritenuta per il calcolo della sostanza mentre la
legge sulle prestazioni complementari ne esclude la deducibilità del premio;
d) fr.
15'000.‑ riguardano il valore dell'automobile come alla notifica
d'imposta 1999/2000: va comunque rilevato che la sostanza intera non influisce
il calcolo in quanto completamente azzerata dall'ammontare dei debiti che la
gravano." (Doc. _)
1.4. Nessuna
delle parti ha trasmesso in causa nuovi mezzi di prova.
Questa
Corte ha dal canto suo chiesto alcuni chiarimenti all'Ufficio stima. Le
risultanze istruttorie sono state trasmesse alle parti.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l’assegnazione a __________ di un assegno integrativo e di un
assegno di prima infanzia a favore dei suoi tre figli.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.3. L’assegno di
prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32
LAF prevede in particolare che:
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, é inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, é computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo é pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto
all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le
condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il
figlio.
Il diritto
all'assegno si estingue:
a) alla fine del
mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di
occupazione superiore al 50%;
b) quando il
genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza
giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi
alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire al diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.4. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le
persone sole, a fr. 14’690, per i coniugi, almeno 22’035 franchi e per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, a fr. 7’745. Per i due primi figli si prende in considerazione la
totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e
per ogni altro figlio un terzo.
Dal 1999
il fabbisogno è di fr. 14'860, fr. 22'290 rispettivamente fr. 7'830.
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Vanno
pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
"a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza
del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo
dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al
premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto
di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e, quindi, dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51) e consid. 2.2.
2.5. L'assicurata
sostiene in particolare che il reddito da attività lavorativa è stato stabilito
tenendo conto solo del salario conseguito negli ultimi mesi, comprensivo delle
remunerazioni per i picchetti, censura la mancata deduzione delle spese per il
conseguimento del reddito, il valore della pigione lorda e gli interessi
ipotecari. Contesta infine la mancata deduzione dei premi sull'assicurazione
sulla vita e il computo di fr. 15'000 a titolo di sostanza.
2.6. Per quanto
riguarda in primo luogo il reddito lordo da attività lucrativa si rileva che,
secondo l'art. 23 OPC AVS-AI, applicabile per analogia alla LAF, di regola, per
il calcolo della prestazione complementare sono determinanti il reddito
ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1°
gennaio dell'anno per cui é assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui
la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono
essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi
cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui
si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna
modifica della situazione economica dell'assicurato.
In
concreto dagli atti emerge che la Cassa, come da lei indicato in risposta (cfr.
consid. 1.3), si è correttamente fondata sul reddito conseguito dal marito
dell'interessata durante tutto il 1999 e, quindi, non soltanto sulle entrate
conseguite nei mesi in cui egli ha eseguito dei picchetti. Del resto dai
certificati di salario risulta che i picchetti vengono effettuati
dall'assicurato piuttosto regolarmente, in pratica mensilmente.
Non va
inoltre dimenticato che in ambito LAF dev'essere tenuto conto integralmente
delle entrate degli assicurati, proprio perché il diritto agli assegni
integrativi i si fonda sulla situazione finanziaria della famiglia e quindi
deve tener conto della situazione finanziaria globale di cui essa beneficia
(consid. 2.4 infine).
Da un
esame dei certificati di salario del 1999, prodotti agli atti dall'assicurata,
risulta che l'ammontare del reddito lordo computato dalla Cassa e indicato
anche nella risposta di causa è, quindi, corretto.
Da questo
punto di vista la censura sollevata dall'assicurata è infondata.
2.7. Per quanto
concerne le spese per il conseguimento del reddito va precisato che per l’art.
3 cpv. 4 lett. a LPC, applicabile alla LAF per il rinvio previsto dalla legge
stessa, dal reddito sono dedotte le spese per il suo conseguimento, fino a
concorrenza del reddito lordo dell’attività lucrativa.
L’art.
11a OPC precisa inoltre che
" il
reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo
le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i
contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul
reddito.”
Secondo
la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai
costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono
direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua
conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un
reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono
considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108
V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo
di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese
supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980
p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono
spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte
(“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono
essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un
autoveicolo privato entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a
disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza
della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo,
op. cit., p. 52 e 53).
Secondo
l'art. 23 OPC AVS-AI succitato, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati
a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione
fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione
economica dell'assicurato.
Nel
Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta
l'autorità fiscale si appoggia sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del
27 ottobre 1998 (RDAT II 1993 no. s6t p. 401).
Secondo
l'art. 2 del citato decreto esecutivo
" il
contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie
al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta
con quest’ultimo”
Per
l’art. 3 cpv. 1 lett. a
" sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono
stabilite come segue:
a) per l’uso dei
mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva.”
" Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico é a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) é ammessa una deduzione fino a 35 cts. il km per le
motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e
fino a 60 cts. il km per le automobili (cpv. 2)."
" La
deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni
caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr.
13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3)."
Secondo
l’art. 4
" sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro é a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quanto, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti é tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio”.
La deduzione é
stabilita come segue:
a) se il
contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale
consumato fuori casa: fr. 13.-- il giorno o fr. 2800.-- l'anno se i pasti di
mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori
casa;
b) se il
contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma
rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana,
per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 13.--, vale
a dire fr. 26.-- il giorno o fr. 5600.-- l'anno se le medesime circostanze
sussistono tutto l'anno."
(cfr.
art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II 1992, no. 12t p. 198).
Oltre
alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per
esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non
consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).
Secondo
la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata
deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno é di durata
sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al
domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione
é negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli
permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico é il caso dei
contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali
optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per
la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non é sufficiente.
In genere
se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto
di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio
per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa é identico (Sentenza del
TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle
spese di trasferta per la pausa di mezzodì, é data la possibilità di avere
almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non é concessa (Sentenza del
TA no. 47 del 20.2.85).
Infine
dev'essere ancora rilevato che sia in ambito LPC che LAF, a titolo di spese
per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari
per i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute
al fatto di consumare i pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno. Le
spese per il vitto, comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare
calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr. 8
(STFA dell'11 dicembre 1997 nella causa T.I., P 28/95).
Di
conseguenza, poiché l'importo computato a titolo di fabbiso- gno tiene già
conto dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno
considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno
(fr. 13.-- - fr. 8.--).
2.8. In virtù
dell'art. 23 OPC AVS AI, per stabilire l'ammontare delle spese per il
conseguimento del reddito, si dovrebbe poter far capo a quanto stabilito in
sede fiscale, come ha fatto la Cassa.
Dagli
atti fiscali relativi al biennio 1999/2000 risulta in particolare che sono
state riconosciute spese di trasporto per fr. 8'100 e spese per doppia economia
domestica di fr. 2'800.
L'importo
di fr. 8'100 è stato riconosciuto anche dalla Cassa di compensazione, non
tuttavia l'importo di fr. 2'800, che in ogni caso, ai sensi della
giurisprudenza succitata, andrebbe ridotto a fr. 5 giornalieri (consid. 2.7)
Dagli
atti risulta però che nel biennio 1997/1998 l'assicurato lavorava a ,
mentre dal 1999 svolge la propria attività lucrativa a __________ presso
l'.
In simili
condizioni la situazione posta alla base del calcolo delle imposte 1999/2000,
non coincide con quella esistente nel 1999, che va considerata per il calcolo
della LAF.
Su questo
punto il ricorso dev'essere accolto e l'incarto rinviato alla Cassa affinché
stabilisca l'ammontare delle spese di trasferta. L'amministrazione dovrà in
particolare considerare che abitando a __________ e lavorando all'__________ a
__________ l'assicurato ben difficilmente potrà far capo ai mezzi pubblici.
Pertanto andranno calcolati i chilometri giornalmente percorsi con un mezzo
privato (art. 3 cpv. 1 lett. a cpv. 2 del decreto fiscale citato al consid.
2.7).
La Cassa
terrà pure conto di spese per i pasti fuori casa - da __________ l'assicurato
non può senz'altro ritornare a casa a mezzogiorno - per un importo di fr. 5.--
al giorno (cfr. anche STCA del in re Z.Z).
2.9. Per quanto
concerne gli oneri sociali, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la
Cassa ha correttamente dedotto i contributi AVS/AI, AD, LPP, IPG e LAINF, quali
premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione (cfr. art. 3b
cpv. 3 lett. c LPC citato al consid. 2.4), come si evince dai certificati di
salario agli atti (cfr. doc. _ atti amm.).
La
censura è quindi respinta.
2.10. Per quanto
riguarda il valore della sostanza computabile, secondo l'art. 17 OPC -AVS/AI,
nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999, applicabile alla LAF
"
La valutazione della sostanza computabile deve
essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1)."
"
La sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle
prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv.
2)."
" In
caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore
venale é determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a
elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il
valore venale non é applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire
un immobile a un valore inferiore (cpv. 5)."
"
Invece del valore venale, i Cantoni possono
applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la
ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal
Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e
sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
2.11. Se la
sostanza immobiliare, come nel caso di specie, serve da abitazione
dell'assicurato, fa quindi stato il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la
sostanza computabile deve essere valutata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla
tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare
(RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima
della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di
stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT
I-1993, pag. 232).
Nel caso
in esame dagli atti emerge che alla fine del 1999 gli assicurati hanno comprato
un immobile sito nel comune di __________, il cui valore di stima è pari a fr.
165'717, ridotto del 30% (doc. _).
A titolo
di sostanza immobiliare la Cassa ha computato questo importo, pari a fr.
116'001.90.
Da
accertamenti esperiti da questa Corte risulta inoltre che sull'immobile non
sono stati fatti lavori di ristrutturazione, come invece sembrava lasciar
intendere l'assicurata. Di conseguenza l'importo relativo alla sostanza
immobiliare computato dall'amministrazione rimane invariato (X).
2.12. Pure
contestato è il reddito della sostanza computato dalla Cassa.
Secondo
l'art. 12 OPC AVS-AI il valore locativo dell'abitazione occupata dal
proprietario è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale
diretta del Cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo
quelli in materia di imposta federale diretta.
Giusta
l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito
un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Di regola
il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale
federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone
che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali
analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25;
Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo
la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15), la quale abroga la circolare n.
15/1997 del 16 maggio 1997:
"
il valore locativo corrisponde, di regola, ad
una percentuale del valore di stima dei fabbricati. Il tasso (che converte la
stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato dalla Divisione
delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione
dell'immobile. Esso è calcolato in funzione dell'obbiettivo di conseguire un
valore locativo che si situi mediamente attorno al 70% del valore medio delle
pigioni di mercato. Questo metodo di calcolo si applica per determinare il
valore locativo delle abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, come pure degli
appartamenti in condominio (PPP) e delle case a schiera (PPP orizzontali). Se
l'applicazione di questo metodo porta a dei risultati in contrasto col
principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere al valore delle
pigioni di mercato prudenzialmente ridotte (mediamente al 70%) è possibile
ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni
individualizzate (canoni locatizi adeguatamente ridotti, stato di manutenzione
dell'immobile, ecc.).
Quando ai fini del valore locativo si fa
riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore
prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione."
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito,
di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del
30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1.
gennaio 1991.
Nei
comuni in cui la revisione generale delle stime è entrata in vigore prima del
- gennaio 1991, si applicherà il valore succitato per i fabbricati nuovi la
cui stima è entrata in vigore dal 1 gennaio 1991 e il contribuente ha
presentato la domanda di ridurre il valore di stima.
Le istruzioni
1999/200 per la determinazione del valore locativo precisano inoltre che
"2.2. per i fabbricati riattati la cui stima,
dopo il riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente
ha presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore
di stima
2.2.1. nel caso in cui il nuovo valore
locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale 1997/98 si
applica:
- la
medesima percentuale di calcolo (5, 6.5 o 7.25%) applicata per la
tassazione 1997/98 alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento
(parte vecchia del fabbricato)
e
- il 6.25% all'aumento della
stima ufficiale ridotto del 30%.
Attenzione: se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso
risultare un valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo
fiscale 1997/98.
…
2.3. per tutti gli altri fabbricati (sono
compresi nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che
non sono stato oggetto di una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio
stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:
-
il
7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o
precedentemente;
-
il
6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e
il 01.01.89;
-
il
5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o
successivamente."
Tale modo
di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
2.13. Nel caso in
esame il valore di stima dei fabbricati (abitazione e autorimessa, doc. _ atti amm;
doc. _), che va posto alla base del calcolo per stabilire il valore locativo
dell'immobile, è pari a fr. 144'000, che ridotto del 30% ammonta a fr. 100'800.
Poiché la
revisione generale delle stime nel comune di __________ è entrata in vigore il
- gennaio 1993, la percentuale applicabile secondo la giurisprudenza e le
direttive succitate è del 6.25%.
Su questo
punto l'incarto va quindi rinviato alla Cassa affinché stabilisca il reddito
immobiliare computabile in base ai succitati criteri.
2.14. Controversa è
pure la deduzione dell'ammontare degli interessi ipotecari e delle spese per
manutenzione fabbricati a cui deve far fronte la famiglia.
In
proposito si rileva che, in virtù del rinvio previsto dall’art. 28 LAF, le
spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari si considerano fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile (consid. 2.3).
Se,
quindi, questo reddito è inferiore alla somma degli interessi ipotecari e delle
spese per manutenzione fabbricati, questi costi non possono essere considerati
integralmente.
Ai sensi
dell'art. 16 cpv. 1 OPC le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in
base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di
domicilio.
Per
l'art. 30 cpv. 1 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese
effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di
computo. tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente
la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la
deduzione forfettaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re
J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15
gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition du
revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).
In base
alla circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza
della CDT, la deduzione forfettaria è del 15% del valore locativo se l'immobile
è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i
10 anni la deduzione è del 25%.
2.15. In concreto
la Cassa ha computato fr. 3'543 a titolo di interessi ipotecari e fr. 1'182
(pari al 25% del valore locativo considerato dalla Cassa) a titolo di spese per
manutezione fabbricati, per un importo totale di fr. 4'725, pari al valore
computato quale reddito immobiliare.
Dagli
atti non risulta tuttavia se l'immobile è stato costruito da oltre dieci anni
oppure no. Di conseguenza non è possibile stabilire l'ammontare preciso delle
spese per manutenzione fabbricati computabile.
Lo stesso
vale per gli interessi ipotecari il cui ammontare non risulta chiaramente dagli
atti.
Per
questi motivi su questo punto il ricorso dev'essere accolto e l'incarto
rinviato alla Cassa affinché stabilisca l'ammontare delle spese per
manutenzione fabbricati e interessi ipotecari tenendo conto di un valore
locativo calcolato in base ai criteri indicati da questo TCA al consid. 2.13.
2.16. Per quanto
riguarda poi la mancata deduzione dei premi relativi all'assicurazione sulla
vita si rileva che essi non possono essere dedotti, in quanto non elencati
nella lista esaustiva di spese deducibili prevista all'art. 3b cpv. 3 LPC, a
cui rinvia la LAF.
I premi
deducibili secondo questa disposizione sono quelli versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, di cui l'assicurazione vita privata non fa parte,
essendo un'assicurazione privata.
2.17. Nel ricorso
l'assicurata ha pure chiesto un appuntamento per poter discutere ed argomentare
la vertenza.
Conformemente
alla più recente giurisprudenza del TFA, una domanda di pubblici dibattimenti,
secondo l'art. 6 CEDU, deve sussistere in maniera chiara e inequivocabile: se
un assicurato presenta ai giudici di prime cure soltanto un'istanza di
audizione personale o d'interrogatorio di parte o di testimoni, oppure una
domanda d'effettuare un sopralluogo, detti atti costituiscono delle semplice
richieste di assunzione di prove, non suscettibili di fondare l'ordinamento di
un pubblico dibattimento (SVR 1996 UV Nr. 57 p. 191 consid. 5; SVR 1996 KV Nr.
85 p. 271 consid. 4; RAMI 4-5/1996 p. 160 consid. 4d; STFA non pubbl del 4
giugno 1996 in re V.P. consid. 1b e STFA non ancora pubbl. del 5 febbraio 1996
in re F.).
La
pubblicità nei confronti delle parti, contrariamente alla pubblicità nei
dibattimenti va al di là della semplice presenza al procedimento e pure della
possibilità di cui dispongono le parti di vedersi accordare la parola. Il
diritto di essere sentito personalmente è dato solo se la presenza personale o
l'audizione orale è d'immediata importanza per la decisione (SVR 1996 UV Nr. 57
p.189).
2.18. Poiché nel
caso in esame l'assicurata ha presentato una domanda di audizione personale e
questa non è ritenuta necessaria ai fini dell'esito della vertenza, l'istanza
dev'essere respinta.
In
proposito va rilevato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA
del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.,
sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991
in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202,
consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter,
"Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto
e procedura civile, 1991, pag. 1292).
2.19. In
conclusione quindi il ricorso è parzialmente accolto e le decisioni impugnate sono annullate. L'incarto è rinviato alla
Cassa affinché si pronunci nuovamente sul diritto all'assegno integrativo e di
prima infanzia di __________, con effetto dal 1 febbraio 2000, dopo aver
stabilito l'ammontare delle spese per manutenzione fabbricati e degli interessi
ipotecari (cfr. consid. 2.16), l'importo delle spese di trasferta (consid. 2.8)
e computato a titolo di spese per i pasti fr. 5 giornalieri (consid. 2.8) e di
reddito immobiliare calcolato secondo i criteri indicati al consid. 2.13.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono parzialmente accolti.
§ Le
decisioni impugnate sono annullate.
§§ L'incarto
è rinviato alla Cassa affinché, effettuati i necessari accertamenti indicati,
si pronunci nuovamente sul diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia
di __________, con effetto dal 1 febbraio 2000, tenuto conto di quanto indicato
al consid. 2.20.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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