AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2005.37
Data decisione, Autorità:
22.09.2005, TCA
Titolo:
Insufficienti ricerche di lavoro nei 2 mesi prima del riannuncio in disoccupazione durante uno stage all'estero. All'assicurato,avvocato,che sapeva o comunque doveva sapere di avere ancora diritto a delle indennità,doveva risultare indubbio l'obbligo di cercare lavoro. Sanzione di 6 giorni corretta.
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.37
rs/sc
Lugano
22 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 marzo
2005 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 17 febbraio 2005 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________
ha sospeso l’assicurato per
6 giorni
dal diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2005,
argomentando:
"
L'assicurato non ha documentato sufficienti ricerche
di lavoro svolte durante i mesi di novembre e dicembre 2004. Alla nostra
richiesta di giustificazione del 24.01.2005 l'assicurato ha risposto con
scritto del 03.02.2005. Le sue giustificazioni non possono venire accolte
integralmente. In buona sostanza risultano documentate no. 3 ricerche
(novembre, __________; dicembre, __________ + __________). Le ricerche di
lavoro in oggetto devono quindi venire valutate come insufficienti. Per quanto
attiene alle sue ulteriori osservazioni, dobbiamo rilevare che la necessità di
documentare le ricerche di lavoro è data dalla LADI e che il fatto di essersi
rivolto al mercato anglosassone non gli avrebbe precluso la possibilità di
candidarsi in forma scritta. Peraltro lo scrivente ufficio potrà rivalutare gli
estremi della presente sanzione se l'assicurato, in sede di opposizione, potrà
documentare ulteriori ricerche svolte nel periodo in questione."
(Doc. F)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta il 7 marzo 2005 dall’assicurato (cfr. doc. 14),
l’URC, il 22 marzo 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha
ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.
In
particolare l’amministrazione ha rilevato:
"
In data 20 febbraio 2003 RI 1 si è annunciato
presso l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito URC) per
il controllo della disoccupazione. La Cassa disoccupazione __________ ha
provveduto ad aprire un termine quadro di riscossione dal 20.2.2003 al
19.2.2005, con diritto a 400 indennità di disoccupazione e un guadagno
assicurato di Fr. 3320.--.
Egli si è sottoposto al controllo sino al
13.9.2004, data in cui la pratica è stata chiusa in quanto dai conteggi della
cassa disoccupazione risultava che il diritto alle 400 indennità di
disoccupazione fosse esaurito. Durante il periodo in cui si è sottoposto al
controllo della disoccupazione l'assicurato ha svolto la pratica notarile
presso l'ufficio dei registri di __________ (mesi di giugno e luglio 2004).
Durante il colloquio di consulenza svolto il 13
settembre l'assicurato aveva comunicato al consulente che nel mese di ottobre
sarebbe partito per il __________.
Mentre si trovava in __________ a lavorare presso
lo studio __________ (periodo: 5 ottobre - 23 dicembre 2004) è stata emessa
dall'ufficio giuridico della sezione del lavoro la decisione sul caso
sottoposto il 21 settembre 2004 dalla cassa disoccupazione __________ a sapere
se il periodo di praticantato presso l'ufficio dei registri poteva essere
indennizzato come guadagno intermedio.
Con la decisione negativa dell'ufficio giuridico
l'assicurato si trovava di fatto con un ulteriore diritto a 41 indennità di
disoccupazione non percepite durante i mesi di giugno e luglio 2004. Di ciò è
venuto a conoscenza in occasione di vari e-mail scambiati con il signor __________
della cassa disoccupazione e con il consulente URC signor __________ mentre si
trovava in __________.
A seguito dello scambio di corrispondenza l'URC e
la cassa disoccupazione, considerato come l'assicurato sia rimasto disponibile
per il collocamento in realtà per tutto il mese di settembre e sino al 2
ottobre 2004, si sono accordati per il versamento delle indennità sino a tale
data (pagamento del 7 dicembre 2004: 22 indennità di settembre e 1 indennità di
ottobre). Dal 2 ottobre 2004 non sussistevano i presupposti per versare
ulteriori indennità di disoccupazione essendo l'assicurato all'estero.
Ancora prima di procedere al pagamento delle
indennità per i mesi di settembre e ottobre l'assicurato era stato chiaramente
informato dalla cassa disoccupazione via mail che "... entro il 19
febbraio 2005, qualora sarà nuovamente disoccupato ed iscritto all'URC, avrà la
possibilità di usufruire delle restanti 41 indennità di disoccupazione,
naturalmente espletati tutti i presupposti per tale diritto (art. 8
LADI)".
Citiamo di seguito integralmente l'art. 8 LADI
che recita:
Art. 8 Presupposti del
diritto
1L'assicurato ha diritto all'indennità di
disoccupazione, se:
a. è disoccupato
totalmente o parzialmente (art. 10);
b. ha subito una perdita
di lavoro computabile (art. 11);
c. risiede in Svizzera
(art. 12);
d. ha terminato la scuola dell'obbligo, ma
non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia
AVS;
e. ha compiuto o è liberato dall'obbligo di
compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);
f. è idoneo al
collocamento (art. 15) e
g. soddisfa le
prescrizioni sul controllo (art. 17).
2Il Consiglio federale disciplina i
presupposti del diritto all'indennità per le persone che, prima di essere
disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare
all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura
richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.
L'art. 8 cpv. 1 lett. g LADI rimanda all'art. 17
LADI nel quale sono specificate le prescrizioni sul controllo. Citiamo
integralmente:
Art. 17 Obblighi
dell'assicurato e prescrizioni di controllo
1L'assicurato che fa valere prestazioni
assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente,
intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per
evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare
lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter
comprovare tale suo impegno.
2L'assicurato deve annunciarsi personalmente
per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente
designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno
per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel
momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
3L'assicurato è tenuto ad accettare
l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del
lavoro competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a colloqui di consulenza e
sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
c. fornire i documenti necessari per
valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.
4Il Consiglio federale può esonerare
parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa
età.
5L'ufficio del lavoro può, in singoli casi,
indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee
per consultazioni di ordine professionale, sociale o psicologico, se accertato
che questa misura è sensata. Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita
dall'ufficio di compensazione.
L'art. 17 cpv. 1 è esplicito circa gli obblighi
dell'assicurato per evitare o abbreviare la disoccupazione che prevede in
sintesi l'obbligo di attivarsi nella ricerca del lavoro e la comprova
dell'impegno profuso.
La presunta "situazione di confusione"
citata nell'opposizione non è da imputare al consulente URC che ha agito in
base alle informazioni a sua disposizione in quel momento. L'assicurato stesso
ammette ciò nel suo mail del 5 novembre al consulente dove conferma che "il
tutto è la conseguenza di un malinteso risalente a giugno" e "non
eravamo a conoscenza dello storno di fine ottobre (purtroppo non ci è ancora
dato di prevedere il futuro!)".
Dopo l'avvenuto rientro in Ticino, l'assicurato si
è riannunciato per il controllo della disoccupazione dal 1 gennaio 2005, al
fine di poter beneficiare delle indennità residue.
In occasione del colloquio del 24 gennaio 2005 il
consulente ha chiesto di comprovare le ricerche di lavoro svolte nei mesi di
novembre e dicembre 2004. La giustificazione del 3 febbraio 2005 documentava
tre ricerche di lavoro svolte complessivamente nei due mesi citati e in buona
sostanza motivava la mancanza di ulteriori giustificativi con le diverse
modalità di ricerca d'impiego in uso nei paesi anglosassoni.
In data 17 febbraio 2005 l'URC ha emesso la
decisione di sospensione dell'assicurato dal diritto per 6 giorni per ricerche
di lavoro insufficienti nei mesi di novembre e dicembre 2004 (art. 30 cpv. 1
lett. c LADI).
Con opposizione pervenuta il 10 marzo 2005
l'assicurato ritiene la sanzione ingiustificata e ne chiede l'annullamento.
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello
di cercare personalmente un'occupazione adeguata (art. 16 LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI). Il disoccupato,
per ogni periodo di controllo, deve provare al servizio competente gli sforzi
che ha intrapreso per trovare lavoro (art. 26 OADI). Se l'assicurato non compie
sufficienti sforzi egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1
lett. c LADI. Secondo tale norma l'assicurato è sospeso dal diritto
all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo di ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato.
Conformemente al principio dell'obbligo della
riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali, la LADI
ha previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Nel caso concreto l'assicurato durante il periodo
precedente l'iscrizione avvenuta dal 1 gennaio 2005 (ossia per i mesi di
novembre e dicembre 2004) non ha documentato sufficienti ricerche di lavoro.
Secondo la giurisprudenza federale non è
possibile invocare l'ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi (cfr. DTF
124 V 220; STFA del 29.1.92 nella causa E.R., C 77/91). Inoltre le disposizioni
dell'OADI (cfr. art. 26 cpv. 2 e art. 45 cpv. 1 lett. a) e la costante
giurisprudenza del TFA prevedono di sanzionare le mancate o insufficienti
ricerche nel periodo precedente l'iscrizione alla disoccupazione.
La decisione di sanzione emessa dall'URC è stata
fissata in conformità alle direttive dell'Ufficio giuridico della Sezione del
lavoro nei casi di ricerche insufficienti per il periodo di 2 mesi che
prevedono una sanzione tra 6 e 8 giorni." (Doc. H)
1.3. L’assicurato
ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA,
postulando:
"
(...)
-
La
decisione negativa del 22 marzo 2005 su opposizione alla decisione di sanzione
no. 208979215 del 17 febbraio 2005 è annullata e riformata nel senso che
l'opposizione 7 marzo 2005 è accolta.
-
Al
ricorrente sono rimborsate ripetibili per un importo pari a
CHF
900.00.
- Tasse, spese e ripetibili a carico dello
Stato." (Doc. I, pag. 7)
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha precisato:
"
(...)
I. Il principio della protezione della buona fede
dell'amministrato (Vetrauensschutzprinzip, Art. 9 Cst. Fed.)
- Come
già visto, durante il colloquio del 13.09.2004 il collocatore __________
decideva che la mia pratica si poteva chiudere quel giorno e che quello sarebbe
stato il mio ultimo colloquio.
Prove: come sopra.
-
Lasciavo
dunque gli uffici dell'URC certo di non essere più soggetto a nessun dovere di
rendiconto.
-
Non
vedendo arrivare il consueto versamento per le restanti indennità, mi rivolgevo
durante il mese di ottobre 2004 all'__________ per chiedere ragguagli in
merito.
Prove: come sopra.
- Non
capendo come mai l'__________ mi scriveva che avevo ancora 41 indennità,
scrivevo al collocatore per chiedere delucidazioni, inoltrandogli l'email
ricevuto dalla stessa cassa disoccupazione. Infatti avevo immediatamente
pensato ad un errore da parte di quest'ultima, restando dunque fermamente
convinto di avere adempiuto ai miei obblighi di disoccupato e di nulla più dovere
all'URC.
Prove: come sopra.
- In
risposta il collocatore mi spiegava in dettaglio il motivo di quell'inaspettato
aumento di indennità. Non spendeva tuttavia nemmeno una parola per chiarire la
nuova situazione che si era venuta a creare, come invece dovrebbe essere in suo
dovere, proprio per il suo ufficio di collocatore, quindi persona vicina
all'assicurato, tenuta a dare i giusti consigli e le opportune informazioni.
Addirittura scriveva quanto segue: "__________ mi informa che
successivamente dovrebbe poter pagare senza altre formalità tutto il
saldo di settembre".!
Prove: come sopra.
- Con
email del 30 novembre il collocatore mi informava che la mia pratica risultava
da quel momento "chiusa con effetto al 02.10.04 (ultimo giorno di
controllo)".
Prove: come sopra.
- A
seguito di un'altra email informativa di __________ (__________), mi rivolgevo
di nuovo al collocatore in data 14.12.04 per chiedere nuove delucidazioni sul
motivo per cui non mi veniva versata l'indennità "visto che si trattava
di chiudere la pratica". Era dunque evidente che per me fino a quel
momento la mia pratica risultava chiusa in maniera definitiva. Di conseguenza non
potevo immaginare di dovere qualcosa al collocatore e per esso all'URC.
Affermando ciò non si vuole, come lascia intendere l'URC nella decisione
appellata, invocare l'ignoranza della legge, che si sa bene essere di ben poco
aiuto, ma si vuole unicamente sottolineare la situazione confusionale che si
era venuta a creare per una serie di circostanze non imputabili a nessuno in
particolare. Prendo comunque atto, e me ne rallegro, che anche l'URC __________
conosce il principio di diritto ignorantia iuris nocet.
Prove: come sopra.
- Nella
stessa e mail chiedevo inoltre informazioni - e questo è
fondamentale - su cosa avrei dovuto fare per non perdere indennità di disoccupazione.
Era perciò ovvio e facilmente riconoscibile a quel momento al collocatore, che
i miei presunti doveri non erano per niente chiari e che quindi lo stesso mi
doveva informare in merito alle ricerche di lavoro. Questo non perchè doveva
insegnarmi cosa prevedono la LADI e l'OADI, ma perchè mi doveva informare sul
fatto che le cose non stavano come legittimamente credevo e che, pertanto,
avevo degli obblighi, diversamente da quello che in buona fede pensavo. Cosa
che tuttavia non fece nel suo email del 17.12.04.
Prove: come sopra.
- Il
collocatore aveva quindi la possibilità e il dovere di informarmi su un
eventuale obbligo di presentare nuove ricerche, e non limitarsi unicamente a
chiedermi i documenti che servivano a lui per chiudere la pratica,
specialmente se tenuto conto del fatto che gli era stata rivolta una domanda
ben precisa, volta ad evitare che si arrivasse al punto in cui oggi ci si
trova! Mal si comprende, infatti, come mai se da un lato mi informavo su
come comportarmi per non perdere indennità, dall'altro avrei fatto esattamente
il contrario, non ottemperando deliberatamente all'obbligo più elementare!
Prove: come sopra.
- Si
noti che la mia disponibilità a collaborare e fornire le informazioni o
dichiarazioni richieste è sempre stata totale (es. invio della scansione del
passaporto come richiesto, invio del FAUT di ottobre alla __________). Anche le
mie ricerche di lavoro puntuali e precise non sono mai state oggetto di contestazione.
Prove: come sopra.
- Secondo
il principio di diritto amministrativo della protezione della buona fede
("Vetrauensschutzprinzip"), un'informazione errata da parte
dell'autorità, non può creare un danno all'amministrato.
Prove: come sopra.
- Non
è, oltre a tutto, ammesso un comportamento contraddittorio dell'autorità.
Prove: come sopra.
- In
virtù di questi due principi costituzionali e del fatto che la decisione
impugnata mi creerebbe un danno, quest'ultima è dunque da annullare poiché
incostituzionale.
Prove: come sopra.
II. Il
divieto di arbitrio e la violazione del diritto di essere sentito
- La
decisione di sanzione, per di più, non tiene minimamente conto delle
motivazioni da me fornite in sede di giustificazioni, non prendendo minimamente
posizione.
Prove: come sopra.
- Pur
in buona fede non ritenendomi obbligato a fornire prova alcuna all'URC di ciò
che stavo facendo in __________, mi sono comunque dato enormemente da fare per
trovare lavoro. Per la professione che esercito e per il mercato in cui mi
trovavo, le ricerche venivano effettuate in modo diverso da quello al quale
siamo abituati. Ma come già espresso, il collocatore, in sede di decisione di
sanzione, non ha nemmeno preso posizione sui punti sollevati nella mia
giustificazione, in particolare sul fatto che le ricerche avvengono in modo
orale e informale, e che da quelle parti c'è un'estrema riluttanza e diffidenza
a rilasciare dichiarazioni scritte.
Prove: come sopra.
- L'URC,
nella decisione attaccata, non si dà minimamente la briga di spiegare perchè le
ricerche di lavoro orali, previste nei formulari ufficiali e dunque ammesse,
non siano da prendere in considerazione.
Prove: come sopra.
- Anche
l'email 28.02.2005 della signora __________ prodotta quale doc. E
nell'opposizione non ha trovato la benché minima considerazione da parte
dell'URC nella sua decisione qui contestata, pur trattandosi di un documento di
fondamentale importanza. Lo si può infatti considerare una testimonianza
scritta, che l'autorità non può semplicemente ignorare!
Prove: come sopra.
- L'URC,
ignorando completamente fatti determinanti da me invocati (in particolare
quelli ad 18-22), non solo mi ha praticamente negato il diritto di essere
sentito, ma ha anche agito arbitrariamente. Vi è infatti arbitrio, secondo il
TF, se il giudice cantonale abusa dell'ampio margine di apprezzamento di cui
beneficia in materia di valutazione delle prove ed emana un giudizio che appare
- e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito -
manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso
oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e
dell'equità (Sentenza del 5 marzo 2003, 4P.259/2002).
III. Conclusioni
- Semmai
dovessi esser venuto a conoscenza di un eventuale obbligo di presentare
ricerche di lavoro - fatto comunque contestato - questo solo a seguito dell'email
del 17.12.2004 dal collocatore.
Prove: come sopra.
- Comunque
si voglia vedere la questione, resta il fatto che numerose ricerche sono state
comprovate e regolarmente presentate al collocatore. La summenzionata email di
cui al doc. E, vale come detto quale testimonianza scritta che riporta dei
fatti fondamentali, sui quali l'autorità si deve pronunciare. Non facendolo
lede il diritto di essere sentito.
Prove: come sopra.
- Anche
se di moto proprio, senza quindi l'intenzione di voler adempiere un dovere, che
prima ancora di essere tale era una mia necessità, è quindi stato rispettato
l'obbligo di attivarsi nella ricerca di lavoro e l'impegno profuso è stato
comprovato (cfr. art. 17 LADI). Faccio infatti notare a questo giudice che il
soggiorno all'estero non è stata una vacanza, ma bensì una disperata ricerca di
lavoro, vista la tragica situazione del mercato del lavoro ticinese e svizzero
in generale. Questa mia idea era ben nota al collocatore ed è andata ben oltre
all'obbligo di cercare un'occupazione fuori del proprio luogo di domicilio ex
art. 16 cpv. 2 lett. f LADI!" (Doc. I)
1.4. L’autorità
amministrativa, nella sua risposta di causa del 4 maggio 2005, ha chiesto la
reiezione dell’impugnativa, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato deve essere o
meno sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti
ricerche nei mesi di novembre e dicembre 2004, precedenti la reiscrizione in
disoccupazione.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal
popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU
N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid.
1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag.
467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42,
consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71;
DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321
consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella
causa L., H 114/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U
417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid.
1b; qui: il 22 marzo 2005).
Nel caso
in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per insufficienti
ricerche di lavoro nei mesi di novembre e di dicembre 2004 precedenti il riannuncio
per il collocamento che ha avuto luogo il 1° gennaio 2005. Nel lasso di tempo
in questione la terza revisione della LADI era già in vigore e deve, dunque,
essere presa in considerazione.
2.3. Dapprima va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né
l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di
sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio
2003. È stato, invece, parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto
resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.
Come
appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche
fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
2.4. La giurisprudenza federale ha
stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non
si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di
disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il
licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C
77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure
art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Anche gli
assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C
305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);
STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
2.5. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione
la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente
valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217;
DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante
giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,
devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.
per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in
una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella
causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro
compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:
"
(…)
Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen
während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier
Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies
insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen
und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich
bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel
schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich
während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen
beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des
leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung getragen.
Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des nicht nur der
Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das
Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE
123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden."
(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02)
In una
sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha
inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:
"
1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend
massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1
AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden
Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer
der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die
Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den
erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a)
zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.
Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis
in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art.
17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an
Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr
nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn
1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,
Schul- und Berufsbildung der versicherten Person
sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden
Arbeitsmarkt. (…)"
Questa giurisprudenza è stata confermata in una
sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha
ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese (al riguardo cfr.
anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.1.).
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti
quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.
(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,
durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo
pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella
causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un
mese.
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella
causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di
prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata
dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era
sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un
periodo di controllo.
Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta
dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro
nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che
aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di
controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro,
di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate
dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha
in particolare sottolineato:
"
(...)
Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine
versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die
Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V
231 Erw. 4a mit Hinweis).
Wenn jedoch dem Versicherten grössere
Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er
wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der
Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten
Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige
Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat
verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata
ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere
assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle
sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni
particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella
causa K., inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del
personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),
il TCA ha ricordato che:
"
Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire
altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più
idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
2.6. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in
fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo
posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi
intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova
occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio
competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30
cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio
dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo
di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza
del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C
280/01), nella quale ha osservato:
"
Selbst wenn sich der Versicherte sodann
tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet
hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er
nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.
2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori
di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che
il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro"
sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa
S.P., AD 5/87).
Inoltre
il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare
le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di
lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il
disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre
1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato
di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha
ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le
ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute
esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo
di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C
319/02), ha avuto modo di rilevare:
"
(…)
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231
consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative
exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas
s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner,
au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer,
op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre
d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il
réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139
sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on
ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une
période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être
rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur
quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois
dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en
général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause
R., C 14/88). (…)"
(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)
2.7. L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le
seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della
sospensione:
"
Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung
soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es
sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche
Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der
Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose
zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll
den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in
Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in
Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern
ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in
der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten
an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der
Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V
40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.
30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im
Taggeldrecht nicht zum Tragen.
Wüsste nämlich eine
arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer
Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem
gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227-
228)
In questa
sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la
conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al
proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata
per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).
Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale
(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha
così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui
provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per
motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di
comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"
(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C
221/02)
2.8. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate
ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité
de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista
delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23
gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo
comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di
disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella
causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione
per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio
2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha
confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche
durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di
sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di
disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta
Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato,
nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro,
di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso
del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di
trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03,
nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per
insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza
del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha
confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo
di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella
quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di
sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al
collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una
sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro
durante un periodo di controllo. E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha
confermato 8 giorni di sospensione per mancate ricerche nel periodo di
controllo di un mese.).
2.9. Nella già
menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale
delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che
commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di
lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:
" b) Die
Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994
vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der
Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden;
zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem
Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der
Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen
Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten
deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung,
welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb
vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen. Das
Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweise dieselbe
Praxis.
Demgegenüber macht die
Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass
die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von
der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise
möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem
Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen
der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.
c) Die Vorinstanz
beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der
Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten
zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses
führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im
Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass
Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn
Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht
oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art.
35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse
gleichermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch
bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete
Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem
Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da
insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an
die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den
übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).
d) Die im genannten
Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den
Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des
Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder
verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen
für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht
hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens
auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens"
zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter
Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum
Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern
Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45
Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es
widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte
Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf
weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1
1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird,
die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu
Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht
ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine
zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus
trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen
müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der
nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der
Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte
Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c
AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.
e) Aus diesen Ausführungen
folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c
AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher
insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen
befreit." (DTF 124 V 231-233)
Nella
sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro
qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha
sottolineato:
" Die
Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.
Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich
10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten,
hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten
(ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art.
17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht
deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat,
vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht
zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im
unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten
Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der
Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Infine,
sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima
di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare
all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:
" Eine
der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht
vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche
in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.
BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der
Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt
überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung;
hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf
diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis
Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt
er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen
Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung
auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen
Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das
Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht
veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August
1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30)
festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende
Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser
Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V
233)
2.10. Nella presente evenienza risulta dagli atti all’incarto che
l’assicurato, dopo aver conseguito la licenza in diritto all’Università di __________
il 25 marzo 2000, ha effettuato la pratica legale in Ticino sia presso uno
studio legale di __________, che presso la Pretura di __________ al fine di sostenere
gli esami di avvocato (cfr. doc. 5).
Egli ha ottenuto
il relativo brevetto nel mese di dicembre 2003 (cfr. doc. 2).
Il
ricorrente, il 20 febbraio 2003, si è iscritto in disoccupazione (termine
quadro: 20 febbraio 2003 - 19 febbraio 2005), indicando di ricercare un impiego
a tempo pieno quale giurista (cfr. doc. 1).
L’assicurato
ha beneficiato delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
fino al mese di settembre 2004.
Nel mese
di ottobre 2004 egli si è trasferito in __________, dove, dal 5 ottobre al 23
dicembre 2004, ha svolto uno stage presso lo studio legale __________ di __________
(cfr. doc. H, 1, 16, 9b).
Rientrato
in Svizzera, l’insorgente, il 1° gennaio 2005, si è nuovamente annunciato per
il collocamento presso l’URC di __________.
Egli, il 2
febbraio 2005, ha comunicato all’URC che il 1° marzo 2005 avrebbe iniziato a lavorare
presso lo studio legale __________ di __________ e che a partire da quella data
non avanzava più nessuna pretesa di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 11; 16).
Durante
il colloquio con il consulente del personale del 24 gennaio 2005 (cfr. doc.
16), egli non ha comprovato di avere compiuto delle ricerche di lavoro nei mesi
di novembre e di dicembre 2004 (cfr. doc. 16).
Il
collocatore, quel giorno stesso, gli ha così consegnato brevi manu una
"Richiesta di giustificazione" in relazione alle insufficienti
ricerche, precisando che, in caso di mancate osservazioni entro il 5 febbraio
2005, l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso
e menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede
proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile
per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 10).
L'insorgente, allegando il formulario relativo alla “Prova degli sforzi personali intrapresi
per trovare lavoro” dei mesi di novembre e di dicembre 2004, oltre che gli
scritti di due potenziali datori di lavoro da lui contattati a __________
durante i mesi citati, e meglio degli studi legali __________ e __________,
ha risposto il 3 febbraio 2005 e ha precisato:
" (...)
Le ricerche di lavoro durante la mia permanenza a __________
avvenivano prettamente a livello orale durante riunioni, incontri con partner
di lavoro dello studio per il quale lavoravo, o soprattutto in occasione di
cosiddetti networking events. Questi eventi sono molto diffusi nella realtà
anglosassone e sono organizzati appositamente per creare nuovi contatti e
opportunità di lavoro per chi vi partecipa. I contatti avvengono su un piano
informale e lo stesso valeva per le mie richieste di collaborazione/assunzione.
Di conseguenza non mi è facile fornire documenti scritti. È
inoltre importante notare come i nord americani siano estremamente riluttanti a
fornire dichiarazioni scritte che non siano prettamente nel loro interesse.
Le faccio altresì notare che la lista di persone contattate, così
come risulta dal formulario delle ricerche allegato, non è esaustiva. Infatti
non ricordo più tutte le persone che ho conosciuto e interpellato in occasione dei
suddetti meeting.
Ciononostante le allego due dichiarazioni che sono riuscito a
farmi inviare. Qualora non dovessero bastare tenterò di farmene inviare altre
se possibile." (Doc. 12)
L’URC di __________,
ritenendo comunque insufficienti le ricerche di impiego intraprese
dall’assicurato precedentemente all’annuncio per il collocamento del 1° gennaio
2005, con decisione formale del 17 febbraio 2005, l’ha sospeso per 6 giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. F, consid. 1.1.).
Con
l’opposizione interposta avverso tale provvedimento, il ricorrente ha trasmesso
un messaggio di posta elettronica di __________, quale prova di un’ulteriore
ricerca effettuata nel mese di novembre 2004 a __________ per un posto di
avvocato (cfr. doc. E; 14).
L’URC,
con decisione su opposizione del 22 marzo 2005, ha poi confermato la decisione
formale del 17 febbraio 2005 (cfr. doc. H).
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale
proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta
Corte ha rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il
TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:
"
(…) Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2
let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière
d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nella fattispecie in esame il TCA constata che
l'amministrazione, trasmettendo all'assicurato la “Richiesta di giustificazione”
citata sopra, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e
di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.
Dunque il
diritto di essere sentito del ricorrente è stato rispettato già prima
dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara
giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA
del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI
2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 =
SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la
sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n.
1-28; Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466
n° 53 e 54).
2.11. In concreto, come visto, l'URC nella decisione formale del 17
febbraio 2005 e nella decisione su opposizione del 22 marzo 2005 ha
puntualizzato di aver sanzionato l'assicurato per avere compiuto insufficienti
sforzi per reperire un impiego adeguato durante i mesi di novembre e dicembre
2004 anteriori alla reiscrizione in disoccupazione (cfr. doc. F, H; consid.
1.1., 1.2.).
Non è
stata, quindi, applicata l'abituale prassi dell'amministrazione, secondo la
quale nel caso in cui un assicurato ricorra all'assicurazione contro la
disoccupazione dopo un periodo di inattività lavorativa o comunque di occupazione
non soggetta a contribuzione, lo stesso deve dimostrare di aver intrapreso delle
ricerche al fine di trovare un impiego negli ultimi 3 mesi precedenti l'annuncio
per il collocamento (cfr. STCA del 5 febbraio 2003 nella causa G.D.L.,
38.2002.109; STCA del 2 maggio 2000 nella causa C., 38.1999.299).
In casu,
dalle tavole processuali si evince che prima dell’emissione della decisione
della Sezione del lavoro del 22 ottobre 2004, con la quale è stato deciso che
durante i mesi di giugno e luglio 2004 - periodo in cui l’assicurato ha svolto
la pratica notarile presso l’Ufficio dei registri di __________ - non adempiva
i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di
disoccupazione (cfr. doc. 3, 5), e dei successivi conteggi della Cassa di fine
ottobre 2004 che hanno conseguentemente attestato che il ricorrente aveva
ancora diritto a 41 indennità (cfr. doc. 16), l’insorgente poteva
legittimamente credere, come del resto indicatogli dall’URC il 13 settembre
2004 (cfr. doc. 4), che il diritto a 400 indennità di disoccupazione fosse
estinto e che quindi non poteva più ricorrere all’assicurazione contro la
disoccupazione.
Riguardo alla circostanza
che il ricorrente aveva diritto a 400 indennità, benché il termine quadro per
la riscossione delle prestazioni fosse stato aperto prima dell’entrata in
vigore della terza revisione della LADI (cfr. consid. 2.2.), giova segnalare
che dal 1° luglio 2003 il nuovo art. 27 cpv. 2 lett. a LADI, secondo cui, salvo
eccezioni enunciate dalla legge, la durata delle indennità giornaliere è
diminuita da 520 a 400 giorni, torna applicabile, sulla base del principio
generale della retroattività impropria, anche agli assicurati a cui venivano
già erogate le indennità di disoccupazione precedentemente all’entrata in
vigore della terza revisione della LADI. Infatti il nuovo art. 27 LADI non
esclude tale principio, né comporta una lacuna legislativa. Inoltre non vi sono
norme transitorie che prevedano l’applicazione del diritto previgente a queste
evenienze, né la vLADI o la nuova LADI includono una norma a tutela di diritti
acquisiti a una prestazione sociale (cfr. STFA del 24 agosto 2005 nella causa
N., C 13/05, consid, 1.3.; STCA del 15 marzo 2004 nella causa P., 38.2003.81,
massimata in RtiD II-2004 N. 67 pag. 206; STCA del 10 maggio 2005 nella causa
I., 38.2004.79).
In simili
condizioni il modo di procedere dell’URC che ha esaminato le ricerche di impiego
solo dei mesi di novembre e di dicembre 2004, ad esclusione di quelle di
ottobre 2004, non è nel caso di specie censurabile.
2.12. Nei mesi di
novembre e dicembre 2004 l’assicurato, dal profilo dell’assicurazione contro la
disoccupazione, era tenuto a intraprendere delle ricerche di lavoro valide dal
profilo quantitativo e qualitativo al fine di reperire un’occupazione adeguata.
L’insorgente,
in effetti, già dall’inizio del suo soggiorno in __________ sapeva che
probabilmente sarebbe dovuto rientrare in Svizzera alla fine della sua
esperienza lavorativa presso lo studio __________, visto che quest’ultima
occupazione era unicamente uno stage (cfr. doc. 9b, 4).
Il 5
novembre 2004 il ricorrente, in un messaggio di posta elettronica indirizzato
al proprio collocatore, ha del resto indicato che nel mese di gennaio 2005
sarebbe tornato in Ticino (cfr. doc. A). Il 30 novembre 2004, poi, l’assicurato,
rispondendo, sempre via posta elettronica, a un messaggio del consulente del
personale, ha pure precisato di avere anticipato il rientro in Svizzera al 23
dicembre 2004, in quanto non era più soddisfatto del soggiorno all’estero (cfr.
doc. 16, e-mail 30.11.2004 “(…)Ho anticipato il rientro al 23.12. Non ci sto
più dentro. Ho bisogno di cose vere!”).
In
proposito occorre rilevare che in rispetto del principio dell'uguaglianza di
trattamento (cfr. DTF 130 V 18; DTF 127 V 8; DTF 126 V 40; DTF 126 V 53, DTF
126 V 62; DTF 126 V 73; DTF 126 V 106 e 110; DTF 126 V 225; DTF 126 V 359-360;
DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V 504-505; DTF 119 V 130 consid. 5b; SVR 2001 AHV
Nr. 3; SVR 2000 EL Nr. 3; Pratique VSI 2000 pag. 180) tra gli assicurati che si
trovano in Svizzera e coloro che si recano all'estero, anche questi ultimi
devono compiere le ricerche di lavoro prima di annunciarsi per il collocamento
in Svizzera.
Contestualmente
va segnalato che questo Tribunale conferma costantemente le decisioni di sospensione
emanate dall'URC a causa di mancate ricerche prima dell'iscrizione in
disoccupazione anche da parte di assicurati all'estero (cfr. fra le tante: STCA
del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente
pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186; STCA del 5 febbraio 2003 nella causa
G.D.L., 38.2002.109; STCA del 16 luglio 2002 nella causa G., 38.2001.287; STCA
del 12 dicembre 2001 nella causa R.D.Q, 38.2001.82).
In particolare nella STCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55,
massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, questa Corte
ha stabilito che un’assicurata, nel periodo successivo alla decisione di
rientrare in Svizzera a causa del rischio sempre più concreto della
partecipazione attiva a una guerra del Paese straniero in cui ha soggiornato a
lungo per motivi di studio, doveva compiere ricerche di impiego in Svizzera.
Nonostante lo stato di insicurezza e i problemi organizzativi relativi al
trasloco, essa aveva infatti sufficiente tempo. A tal fine l’assicurata avrebbe
potuto consultare i quotidiani svizzeri eventualmente reperibili nella città a
vocazione turistica nella quale si trovava o, via internet , utilizzando i
computers di qualche Internet Café, i giornali elvetici che dispongono di
un’edizione on line.
Il TFA, inoltre, con sentenza
del 26 marzo 2004 nella causa S., C 208/03, pubblicata in DLA 2005 pag.
57segg., ha deciso che un assicurato che aveva interrotto la sua disoccupazione
per andare a lavorare per due mesi in Brasile era tenuto a proseguire con
sufficiente assiduità le ricerche di lavoro in vista del suo ritorno. Il
soggiorno all'estero non lo dispensava da quest'obbligo, tanto più che con i
mezzi di comunicazione oggi disponibili (Internet, posta elettronica, ecc.) e le
agenzie di collocamento, era indubbiamente possibile e ragionevole esigere che
l’assicurato inviasse delle richieste di lavoro dall'estero.
2.13. Dal modulo “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” emerge
che nei mesi di novembre e dicembre 2004 l’assicurato ha indicato di avere
compiuto, nel mese di novembre 2004, quattro ricerche in __________, più
precisamente presso __________ - __________, __________ - __________, __________
- __________, __________ – __________, e nel mese di dicembre 2004 cinque
ricerche, di cui quattro in __________ e una a __________, e meglio presso __________
- __________, __________ - __________, __________ - __________, __________ - __________
e __________ - __________ (cfr. doc. 16).
L’insorgente non ha
menzionato i giorni dei rispettivi mesi in cui ha compiuto le ricerche,
contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid.
2.6.).
Otto di esse sono state
effettuate di persona, mentre soltanto quella presso __________ in forma
scritta. Tuttavia di ques’ultima ricerca agli atti non risulta né la
candidatura dell’insorgente, né l’eventuale risposta del potenziale datore di
lavoro. Dal formulario consegnato all’URC risulta unicamente che il relativo
esito è stato negativo (cfr. doc. 16).
Il ricorrente, come esposto
precedentemente (cfr. consid. 2.10.), con lettera di giustificazione del 3
febbraio 2005 e con opposizione del 7 marzo 2005, relativamente alle asserite
ricerche dei mesi di novembre e dicembre 2004, ha poi prodotto tre dichiarazioni
di potenziali datori di lavoro, ossia degli studi legali __________,
__________ e __________ che hanno confermato le domande di impiego effettuate
dall’assicurato (cfr. doc. E, 12).
Le altre ricerche,
nonostante l’assicurato abbia avuto a più riprese la possibilità di
comprovarle, non risultano minimamente documentate. Tale omissione configura una
violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che
limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito
delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR 2001 KV N. 50 pag.
145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA del 9 aggio 2003 nella causa A., C 271/02;
STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00), obbligo del resto ossequiato
dall’insorgente nel caso delle tre ricerche citate.
Al riguardo va osservato
che l’Alta Corte in una sentenza del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des
Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, ha accolto il ricorso dell’Ufficio
del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli
atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori
accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito
di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la
possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura
di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni
precise, era rimasto vago.
Contestualmente il TFA ha
rilevato:
"
(…)
4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst
einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten
Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher
geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im
Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form
einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid
getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden
Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons
Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2.; le sottolineature sono
del redattore)
Inoltre relativamente alla
ricerca che l’assicurato ha dichiarato di aver compiuto presso lo studio __________
di __________ senza fornire alcuna prova in merito (cfr. doc. 16), va
evidenziato che, siccome, come precisato sopra (cfr. consid. 2.12.), il
ricorrente era ben consapevole del fatto di dover tornare in Ticino nel mese di
gennaio 2005 - dal 30 novembre il rientro è stato poi anticipato al 23 dicembre
2004 -, egli avrebbe dovuto attivarsi maggiormente al fine di tentare di
reperire un impiego in Ticino e, viste le sue particolari conoscenze
linguistiche attestate dallo Studio legale __________ (cfr. doc. 9b), più in
generale in Svizzera.
Per
inciso va precisato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI non è
considerata adeguata un'occupazione che necessita di un tragitto di oltre due
ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la
possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo
secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di
assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato. In altre parole da un
assicurato si può esigere che eserciti una professione che richiede fino a due
ore per recarsi sul posto di lavoro e due ore per il ritorno ogni giorno (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti…..", pag. 70; DLA 1991 pag. 88; cfr. SVR
1999 ALV N. 22).
L’assicurato che, come
dimostrato dalla corrispondenza via posta elettronica con l’amministrazione
(cfr. doc. 16; A; C), aveva accesso a internet, nei mesi di novembre e dicembre
2004, avrebbe dovuto, da un lato, consultare le offerte di lavoro pubblicate
sui giornali elvetici che dispongono anche di un’edizione ondine, dall’altro, entrare
in contatto con qualche agenzia di consulenza professionale.
E’ vero che nel messaggio
inviato al collocatore il 5 novembre 2004 l’insorgente ha indicato, citiamo “…sto
raccogliendo un po’ di colloqui in Ticino per gennaio quando sarò di ritorno”
(cfr. doc. 16).
Tuttavia il ricorrente non
ha comprovato alcuna ricerca effettuata in Ticino nei mesi di novembre e
dicembre 2004. Egli d’altronde né durante la procedura in sede amministrativa,
né dinanzi a questa Corte ha sostenuto di aver postulato in Ticino nel periodo
in questione.
Esaminando, poi,
attentamente la frase scritta al consulente del personale il 5 novembre 2004
alla luce del formulario delle ricerche di lavoro consegnato all’URC, emerge
che verosimilmente i colloqui ai quali si riferisce l’assicurato sono quelli
relativi alle sette ricerche presso studi legali ticinesi del mese di ottobre
2004 menzionate sul citato modulo.
Queste ultime, non
riferendosi né al mese di novembre 2004, né al mese di dicembre 2004, sono però
in ogni caso irrilevanti ai fini della presente causa.
In simili condizioni,
considerato che l’assicurato ha comprovato unicamente tre ricerche di lavoro
delle nove che ha indicato di aver effettuato nei mesi novembre e dicembre 2004,
senza peraltro precisare il relativo giorno, e che delle nove asserite una sola,
però non documentata, è stata svolta in Svizzera, gli sforzi intrapresi dallo
stesso vanno ritenuti insufficienti.
2.14. Si tratta ora di esaminare se
quanto sostiene l’assicurato circa il fatto di non essere stato in chiaro in
merito ai suoi doveri, visto che riteneva la propria pratica chiusa, e riguardo
alla circostanza di non avere ricevuto le dovute informazioni dall’URC (cfr.
doc. I; consid. 1.3.), è fondato e può costituire un valido motivo per non
sanzionarlo oppure no.
Dalla documentazione agli
atti si evince che il 5 novembre 2004 __________ della Cassa __________ ha
inviato all’assicurato il seguente messaggio di posta elettronica:
" Da
ulteriori informazioni assunte presso l'Ufficio Regionale di __________, lei ha
interrotto il controllo della disoccupazione il 13 settembre us. Il
motivo del pagamento di sole 9 indennità nel mese di settembre è dato dai
giorni lavorativi fino alla data sopra indicata. Il suo termine quadro scadrà
il 19 febbraio 2005 ed entro tale data, qualora sarà nuovamente disoccupato ed
iscritto all'URC, avrà la possibilità di usufruire delle restanti 41 indennità
di disoccupazione, naturalmente espletati tutti i presupposti per tale diritto
(art. 8 LADI)." (Doc. A)
Questo
messaggio è stato letto dal ricorrente il giorno stesso (cfr. doc. A; 16)
A seguito di ragguagli
chiesti dall’assicurato al collocatore, questi, sempre il 5 novembre 2004, gli
ha spiegato che il saldo delle indennità giornaliere era dovuto a uno storno
per il periodo giugno/luglio 2004 durante il quale era stato ritenuto non
indennizzabile dalla Sezione del lavoro con decisione del 22 ottobre 2004 (cfr.
doc. A).
Inoltre __________, il 6
dicembre 2004, ha trasmesso all’assicurato il seguente testo:
" In
data odierna abbiamo provveduto all'inserimento delle indennità complete
inerenti il mese di settembre e quella per il mese di ottobre 2004
(limitatamente al 1.10.2004, unico giorno lavorativo). Ne risulta pertanto che
dopo il pagamento sopra indicato, il nuovo saldo sarà di 27 indennità.
Quest'ultime dovranno eventualmente essere utilizzate entro il 19.2.2005
qualora fosse ancora disoccupato." (Doc. C)
L’assicurato
ha preso conoscenza di questo messaggio al più tardi il 14 dicembre 2004 (cfr. doc.
C).
Il tenore del primo messaggio
del funzionario della Cassa __________ del 5 novembre 2004 risulta chiaro e
univoco. Ciò vale a più forte ragione nel caso dell’assicurato, se si pone
mente al fatto che egli è un avvocato.
In concreto, quindi, a
decorrere da quella data l’insorgente era, o comunque avrebbe dovuto essere, al
corrente del fatto di avere ancora diritto a delle indennità giornaliere di cui
avrebbe potuto disporre nel caso in cui fosse stato nuovamente disoccupato, si
fosse iscritto all’URC entro il 19 febbraio 2005 e avesse adempiuto le
condizioni di cui all’art. 8 LADI.
Nel messaggio seguente del
6 dicembre 2004 è poi unicamente stato corretto da 41 a 27 il numero delle
indennità a cui il ricorrente aveva ancora diritto.
L’assicurato
il 14 dicembre 2004 in un messaggio al collocatore ha, del resto, indicato di
immaginare che al rientro per far ripartire la disoccupazione doveva recarsi di
nuovo in Comune (cfr. doc. C).
Il messaggio di risposta del
17 dicembre 2004 del collocatore, menzionato dall’assicurato nel ricorso (cfr.
doc. I), non aggiunge nulla a quello di __________ del 5 novembre 2004.
Infatti il collocatore ha
solo ribadito che, citiamo “…come sai una delle condizioni per percepire le
indennità di disoccupazione è quella di essere iscritti a un URC. Se ti
riscrivi prima del 19.02.05 non è necessario passare prima dal municipio”
(cfr. doc. C).
All’assicurato, pertanto, che
dal 5 novembre 2004 era, o in ogni caso avrebbe dovuto essere, a conoscenza del
suo diritto di percepire ancora delle indennità giornaliere se si fosse
reiscritto in disoccupazione prima del 19 febbraio 2005, doveva risultare
indubbio il suo obbligo di compiere ricerche di lavoro prima del suo riannuncio
per il collocamento.
Infatti, in primo luogo, lo
stesso era già stato iscritto in disoccupazione dal 20 febbraio 2003 al mese di
settembre 2004 (cfr. consid. 2.10.).
Il 27 marzo 2003 aveva
pure partecipato a un incontro informativo (cfr. doc. 16), per cui egli doveva
essere al corrente, oltre che dei suoi obblighi di disoccupato che usufruisce
delle prestazioni della relativa assicurazione, anche di quelli precedenti
l’iscrizione.
In secondo luogo, il
ricorrente, nel mese di dicembre 2003, come già rilevato, ha conseguito il
brevetto di avvocatura (cfr. consid. 2.10.). Egli va, perciò,
considerato una persona che possiede delle buone conoscenze nella materia
specifica (cfr., in questo stesso senso, la STFA del 18 luglio 2005 nella causa
A., I 521/04, consid. 3.2.; STCA del 14 settembre 2005 nella causa C.,
38.2004.70, consid. 2.12.).
Infine, anche nell’ipotesi
in cui egli non ricordasse bene come procedere prima dell’iscrizione__________
gli ha specificatamente segnalato di dovere adempiere le condizioni dell’art. 8
LADI per beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione (cfr.
doc. A).
Pertanto, a prescindere
dal fatto che gli sia o meno stato espressamente indicato di intraprendere
degli sforzi per tentare di reperire un’occupazione prima della nuova
iscrizione in disoccupazione, l’assicurato, avvocato, doveva attivarsi e
controllare, semmai consultando la raccolta sistematica delle leggi federali
pubblicata in internet (www.admin.ch), cosa prevede l’art. 8 LADI ed
eventualmente chiedere all’amministrazione ulteriori chiarimenti al riguardo.
Le censure formulate
dall’assicurato, in merito al fatto di non essere stato a conoscenza dei suoi
obblighi e di non avere ricevuto le debite informazioni dall’amministrazione,
risultano, di conseguenza, prive di fondamento.
2.15. Alla luce di
quanto appena esposto, il TCA ritiene che, nel caso concreto, avendo effettuato
delle insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di novembre e dicembre 2004,
l'assicurato ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
L'insorgente, dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.;
2.7.).
Per
quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base
alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in
disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.8.).
Nel caso
di specie l’URC ha inflitto all’assicurato 6 giorni di sospensione (3 giorni
per le insufficienti ricerche del mese di novembre 2004 + 3 giorni per le
insufficienti ricerche del mese di dicembre 2004).
Tutto ben
considerato, la sospensione di 6 giorni inflitta all'assicurato dall'amministrazione
risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.8.).
La
decisione su opposizione del 23 febbraio 2005 va, conseguentemente, confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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