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Numero d'incarto:
38.2004.58
Data decisione, Autorità:
30.11.2004, TCA
Titolo:
stralcio della causa dai ruoli, poiché, a seguito dell'emanazione di una nuova decisione su opposizione che accoglie integralmente l'opposizione, è divenuta priva di oggetto. Obbligo di impartire un termine di riflessione prima di decidere sulla base degli atti
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.58
dc/gm
Lugano
30 novembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 4 agosto 2004
interposto da
RI 1
contro
la decisione del 5 luglio 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
letti ed esaminati gli atti;
vista la decisione su opposizione del 5
luglio 2004 con la quale la Sezione del lavoro ha respinto la domanda di
condono inoltrata dall'assicurata, in quanto quest'ultima non avrebbe
tempestivamente comprovato le sue difficoltà finanziarie (cfr. Doc. A1);
letto il ricorso del 4 agosto 2004
inoltrato dall'assicurata (cfr. Doc. I);
letta pure la risposta di causa del 23
settembre 2004, del seguente tenore:
" (...)
Per quanto riguarda il
secondo presupposto cumulativo, a sapere quello di trovarsi in gravi difficoltà
economiche, va osservato quanto segue.
La ricorrente è stata
sollecitata due volte a compilare il relativo questionario e a produrre la
documentazione necessaria all'esame della domanda di condono, tuttavia senza
successo (cfr. doc. 7 e 8). Pure in sede di opposizione l'assicurata ha
nuovamente rifiutato di fornire le necessarie informazioni. È soltanto con la
presentazione del ricorso qui in esame che la signora RI 1 ha finalmente
ottemperato all'obbligo di collaborare all'esame della sua domanda di condono
(art. 28 LPGA), fornendo i dati relativi alle sue entrate e uscite. Sulla base
di tali dati è stato possibile esaminare il secondo presupposto cumulativo
necessario per la liberazione dall'obbligo di restituzione di prestazioni
percepite a torto.
Considerata la struttura
delle entrate e delle uscite dell'assicurata, visti i documenti prodotti in
corso di procedura (doc. A3-A8), nonché la copia della notifica di tassazione
2001-2002 richiesta direttamente dall'amministrazione all'autorità fiscale
(doc. 3), si deve giungere alla conclusione che il presupposto del grave rigore
economico è, nel caso concreto, adempiuto.
Visto quanto precede,
considerato come entrambe le condizioni cumulative relative alle domande di
condono, contemplate dagli articoli 95 LADI, 25 LPGA e 5 OPGA, siano nel caso
concreto adempiute, lo scrivente Ufficio, in applicazione dell'art. 53 cpv. 3
LPGA, ritiene di dovere modificare la decisione su opposizione 5 luglio 2004
nel senso che l'opposizione è accolta e la decisione emessa il 18 dicembre 2003
è dunque annullata. (...)" (cfr. Doc. IV)
preso atto della nuova decisione su
opposizione del 23 settembre 2004 che accoglie l'opposizione e annulla la
decisione del 18 dicembre 2003 (cfr. Doc. IV 1);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1
della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
precistato, a titolo abbondanziale, che
secondo l'art. 43 cpv. 3 LPGA
" se
l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere
d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e
decidere di non entrare in materia."
(cfr. al riguardo DTF 129 V 267);
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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