AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2004.29
Data decisione, Autorità:
08.07.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.29
FS/DC/sc
Lugano
8 luglio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2004 di
RI1
rappr. da: RA1
Contro
la decisione del 15 marzo 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 22
settembre 2003 la Cassa __________ ha sottoposto per decisione (cfr. art. 81
cpv. 2 LADI) alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico il seguente caso
concernente RI1:
"
La persona sopra indicata ha inoltrato alla
nostra cassa una richiesta d'indennità di disoccupazione a decorrere dal 25
giugno 2003 per la ricerca di un'occupazione a tempo parziale (70%).
Il signor RI1 ha lavorato per la società __________
AG dal 01.01.01 al 30.06.02 data in cui ha iniziato la sua attività
indipendente quale consulente.
Dal mese di giugno 2003 l'attività svolta quale
consulente non gli permette più di far fronte al suo sostentamento decide
quindi di iscriversi in disoccupazione nella misura del 70%. Il signor RI1
continua a svolgere la sua attività indipendente nella misura del 30%.
L'assicurato fa anche parte di due società in
qualità di socio gerente.
Questioni che devono formare oggetto di una
decisione.
L'assicurato può essere ritenuto idoneo al
collocamento?"
(cfr. doc. 13).
Con
decisione del 3 novembre 2003 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha
stabilito che l'assicurato non può essere ritenuto idoeno al collocamento,
argomentando:
"
(…)
Nel caso in esame, l'assicurato esercita
un'attività indipendente dal 1° luglio 2002.
E' inoltre amministratore unico della __________
SA e socio gerente della __________ Sagl (ed ha quindi un interesse
nell'attività commerciale di queste società).
Non si ritiene pertanto che sia a disposizione
per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente pretese dalle aziende.
Non può quindi essere ritenuto idoneo al
collocamento.
Si precisa che non è compito dell'assicurazione
contro la disoccupazione indennizzare la perdita di guadagno dovuta ad un calo
di un'attività indipendente.
Si rende attento l'assicurato che l'introduzione
di una eventuale opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la
durata della stessa. (…)" (cfr. doc. 10)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato tramite il suo rappresentante,
l'avv. RA1 (cfr. doc. 9), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, in data 15
marzo 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato
la sua decisione del 3 novembre 2003 e, in particolare, ha rilevato che:
"
(…)
- Il signor RI1 è iscritto in disoccupazione a far tempo dal
25 giugno 2003, alla ricerca di un impiego a tempo parziale (70%) come
economista aziendale, economista, esperto di comunicazione in marketing. L'assicurato
ha aperto un termine quadro di riscossione, senza diritto alle indennità di
disoccupazione, per il periodo dal 25 giugno 2003 al 24 giugno 2005.
Dal 2000 fino alla fine
del mese di giugno 2002 il signor RI1 ha lavorato come responsabile del marketing
presso la succursale a __________ della ditta __________. A far tempo dal mese
di luglio 2002 l'assicurato esercita un'attività indipendente in qualità di
consulente in economia aziendale. Nel mese di giugno 2003 il signor RI1 si è
annunciato in disoccupazione, in quanto le entrate da questa sua attività non
risultavano più sufficienti a coprire le spese necessarie al proprio
sostentamento.
Con scritto 22 settembre
2003 la Cassa __________ ha sottoposto al Ufficio giuridico della Sezione del
lavoro il caso del signor RI1 per decisione, in quanto lo stesso, oltre che a
continuare a svolgere la sua attività indipendente di consulenza in economia
aziendale nella misura del 30 per cento, figura iscritto a registro di
commercio come amministratore unico con firma individuale della società __________
a far tempo dal mese di agosto 2003, come socio gerente con firma individuale
(con una quota sociale di fr. 3'000.-) della società __________ a far tempo dal
mese di luglio 1999 e, inoltre, come socio gerente con firma collettiva a due
(con una quota sociale di fr. 10'000.-) della società __________ a partire dal
mese di aprile 2002.
In data 15 ottobre 2003
il __________ ha sottoposto il predetto scritto per conoscenza ed eventuali
osservazioni all'assicurato, il quale ha risposto con scritto 24 ottobre 2003
per il tramite dell'avv. __________.
Esperiti i necessari
accertamenti, con decisione 3 novembre 2003 il __________ ha ritenuto il signor
RI1 inidoneo al collocamento.
Contro la predetta
decisione l'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha interposto
opposizione in data 4/5 dicembre 2003.
- Un assicurato
ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni, è
idoneo al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
Secondo la definizione
legale dell'articolo 15 LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è
disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al
collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in
senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa
senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua
persona e, d'altra parte, soggettivamente la disponibilità ad accettare
un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non
solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una
disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad
un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenteschädigung,
2. ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38).
L'assicurato dimostra una
sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un tempo
ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori
di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N. 20;
STCA del 5 luglio 2001, nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag. 10).
Conformemente alla
giurisprudenza federale, non è compito dell'assicurazione contro la
disoccupazione fornire un aiuto transitorio al momento del passaggio da
un'occupazione dipendente a una indipendente o coprire rischi aziendali di
qualsiasi sorta (cfr. DTF 112 V 329 consid. 3d; DLA 199311994 no. 30 pag. 216
consid. 3b).
- Nella presente
fattispecie, dai documenti agli atti emerge che il signor RI1, dopo aver
lavorato dal 2000 fino alla fine di giugno 2002 come responsabile del marketing
presso la succursale a __________ della ditta __________, ha avviato nel mese
di luglio 2002 un'attività indipendente in qualità di consulente in economia
aziendale. Nel mese di giugno 2003 - circa un anno dopo, dunque, dall'avvio
dell'attività in proprio - l'assicurato si è annunciato in disoccupazione, in
ragione del fatto che dalla stessa non riusciva più a trarre un guadagno
sufficiente (cfr. verbale di consulenza 18 luglio 2003).
Visto quanto precede e
alla luce della citata giurisprudenza, l'opponente non può dunque essere posto
a beneficio delle indennità di disoccupazione già per il fatto ch'egli si è
iscritto in quanto la sua attività in proprio non gli garantiva più sufficienti
entrate.
Del resto il signor RI1,
attivo in proprio da oltre un anno, è occupato ad acquisire nuovi mandati di
consulenza per accrescere la sua attività e per aumentare i suoi introiti; ne
risulta un manifesto interesse da parte dell'opponente a mantenere e sviluppare
la sua attività.
- Le motivazioni
sollevate con l'opposizione non permettono di giungere a una conclusione
diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.(…)" (cfr. doc. A)
1.3. Contro
questa decisione il rappresentante dell'assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale ha chiesto che:
"In
merito alla domanda di assistenza giudiziaria
-
La
domanda è accolta.
-
Di
conseguenza il signor RI1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio.
-
Protestate
tasse, spese e ripetibili.
Nel
merito
-
Il
ricorso è accolto.
-
La
decisione 15.3.2004 della Sezione del lavoro Ufficio giuridico è annullata e
riformata nel senso che il signor RI1 è riconosciuto idoneo al collocamento.
-
Protestate
tasse, spese e ripetibili." (cfr. doc. I, pag. 9 e 10)
A
sostegno del proprio ricorso l'assicurato ha addotto che:
"
(…)
- Dal
2000 il signor RI1 ha lavorato come responsabile del marketing alle
dipendenze della succursale di __________ della ditta __________. II rapporto
di lavoro si è interrotto a seguito del licenziamento del qui ricorrente con
effetto fine giugno 2002.
Prove: richiamo dell'inc. del
signor RI1 dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, c.s.
- II signor RI1
ha quindi deciso di dedicarsi a un'attività indipendente a partire dal luglio
2002 in qualità di consulente aziendale. A distanza di un anno, dovendo
constatare che l'attività quale indipendente non "decollava" e che
non vi era possibilità di incrementarla, nel giugno del 2003, il signor RI1 ha
deciso di limitare il tempo dedicato all'attività indipendente in ragione del
30% e di avviare le ricerche per un'attività dipendente al 70%, iscrivendosi
inoltre in data 25.6.2003 in disoccupazione per un impiego a tempo parziale
(70%) come economista aziendale, economista, esperto di comunicazione in
marketing. La porzione del 30% era il limite massimo che il signor RI1 era
disposto a dedicare alla sua attività di indipendente e quindi pure alla
ricerca di nuovi mandanti. Nella realtà tale porzione di tempo dedicato
all'attività indipendente non è mai stato raggiunto, ma si trattava di un
limite teorico che il signor RI1 ha deciso di voler mantenere.
Prove: c.s.
- Contrariamente
a quanto sostiene la Sezione del lavoro, il signor RI1 non si è iscritto in
disoccupazione perché le entrate dell'attività di indipendente non erano
sufficienti a coprire le spese del proprio sostentamento, ma perché l'attività
di indipendente, pur avendo tentato di svilupparla al meglio, non gli
permetteva di occuparlo in una percentuale superiore al 30%.
Prove: c.s.
- Nel corso della
procedura, le autorità inferiori hanno rimproverato al signor RI1 di essere
iscritto a Registro di commercio quale amministratore unico della __________, a
far tempo dal mese di agosto 2003, di essere socio gerente con firma
individuale della __________, a far tempo dal luglio 1999 e di essere inoltre
socio gerente, con firma collettiva a due, della __________, a partire dal mese
di aprile 2002. Si è già avuto modo di spiegare come nel 30% di attività del
signor RI1 siano già comprese le attività presso le tre società menzionate in
precedenza.
Nelle sedi inferiori si è specificato
che la __________ è una società senza alcuna attività ormai da anni. La società
non ha personale e non consegue alcun reddito. La società è ferma, priva di
qualsiasi attività. D'altra parte lo scopo iscritto a Registro di commercio
attesta come non si tratta di un'attività commerciale.
Per quanto concerne la __________ si è
già affermato e dimostrato che l'attività del signor RI1 in seno a tale società
è quella esclusiva di rappresentare la società, detenuta interamente da
azionisti italiani. La società non ha uffici propri tant'è che è domiciliata
presso il sottoscritto legale. II fiduciario rappresentante gli azionisti, __________,
ha già dichiarato (dichiarazione già prodotta) che il signor RI1 percepisce
annualmente un importo di fr. 1'500.--, che il suo impegno annuo può essere
valutato in complessivamente 16 ore e che il signor RI1 non può influenzare in
alcun modo le decisioni degli azionisti. La società è attualmente inattiva, ma
il suo scopo in un futuro è quello di detenere degli immobili sul lago di __________.
In sostanza il ruolo del signor RI1 per questa società è quello di presiedere
l'assemblea generale degli azionisti e eventualmente di sottoscrivere per conto
della società gli atti relativi all'acquisto degli immobili in __________. Tali
compiti possono essere fatti anche al di fuori dei normali orari di lavoro.
Infine, per quanto concerne la __________, si tratta della ditta che gestisce
nei mesi estivi (da maggio a metà settembre) il ristorante, buvette e bar del __________.
La società dispone del proprio personale. II signor RI1 non fa parte del
personale della società. È solo un investitore, tant'è che detiene una quota
sociale della stessa. Esso è iscritto a RC quale gerente della società insieme
con gli altri due soci, signori __________, solo perché tutti i soci hanno
deciso di assumersi la carica di gerente per non sminuire un socio rispetto
agli altri. Il socio che si occupa effettivamente della gestione della __________
è il signor __________, esperto nel ramo degli esercizi pubblici. Quest'ultimo
infatti è l'unico socio che percepisce un salario. Né __________, né RI1
percepiscono un salario. Si specifica in ogni caso che la __________ per
contratto può esercitare la propria attività solo e esclusivamente nel periodo
estivo. La città di __________, proprietaria delle infrastrutture del __________,
vuole il __________ aperto solo durante la stagione estiva. È in ogni caso
impensabile tener aperto il ristorante del __________ in inverno dato che non
vi è nemmeno un impianto di riscaldamento.
Prove: documenti, testimoni,
sopralluogo presso il __________, c.s.
- II signor RI1
ha costantemente postulato presso potenziali datori di lavoro, in __________ e
in __________, per l'ottenimento di un posto di lavoro al 70%. L'attività di
indipendente e le contestate "attività" presso la __________ e presso
la __________, non impediscono assolutamente al signor RI1 di offrirsi sul
mercato del lavoro quale dipendente con un grado di occupazione al 70% e ciò
senza alcuna restrizione di sorta, né per quanto concerne gli orari di lavoro,
né per quanto concerne i giorni di lavoro. II signor RI1 si è regolarmente
postulato presso ditte attive nel suo settore, interessate a un impiego al 70%,
ma non ha ottenuto alcun impiego (cfr. ricerche di lavoro presentate
dall'assicurato). Vi è da sottolineare che effettivamente nel settore di
pertinenza dell'assicurato vi sono ditte che cercano impiegati al 70%. II
mancato ottenimento del posto di lavoro non è dovuto a un rifiuto
dell'assicurato, a una ricerca insufficiente o ancora a una ricerca presso
datori di lavoro che richiedevano qualità che il signor RI1 manifestamente non
possedeva, ma perché le ditte in questione hanno optato per un altro candidato
o semplicemente non erano interessate a quel momento a offrire un posto di
lavoro al signor RI1.
Prove: c.s.
- Nella decisione
impugnata la Sezione del lavoro ritiene che il signor RI1 non sia soggettivamente
idoneo a essere collocato ai sensi dell'art. 15 LADI. In sostanza, la Sezione
del lavoro rimprovera al qui ricorrente che non è compito dell'assicurazione
disoccupazione "fornire un aiuto transítorío al momento del passaggio
da un'occupazione dipendente a una indipendente o coprire rischi aziendali di
qualsiasi sorta". La Sezione del lavoro, facendo astrazione di ogni
spiegazione e prova fornita, basa la sua decisione sull'affermazione del signor
RI1 rilasciata nel corso del verbale di consulenza 18.7.2003 secondo cui si
sarebbe iscritto in disoccupazione "in ragione del fatto che
dalla stessa (attività indipendente - ndr) non riusciva a trarre un guadagno
sufficiente".
Innanzitutto si sottolinea come
l'intervento della disoccupazione non costituirebbe un aiuto transitorio al
momento del passaggio da un'occupazione dipendente a una indipendente
semplicemente perché tra il momento in cui il signor RI1 ha avviato l'attività
di indipendente e il momento in cui si è iscritto in disoccupazione è passato
un anno e durante quel periodo "di transizione" l'assicurato si è
assunto tutti i propri rischi senza chiedere alcun aiuto. Oltretutto il signor RI1
ha deciso di iscriversi in disoccupazione al momento in cui ha constatato e
deciso di non poter impiegare il suo tempo con l'attività indipendente in una
misura superiore al 30%. Al momento in cui il signor RI1 ha chiesto
l'intervento dell'AD non vi era pertanto sul rimanente 70% più alcuna fase di
transizione: esso aveva già deciso di abbandonare per il 70% la via
dell'attività indipendente.
Non si tratta neppure di coprire dei
rischi aziendali, visto e considerato che il signor RI1 non ha chiesto alle
autorità un aiuto per le perdite conseguite. Esso, a distanza di un anno
dall'inizio dell'attività di indipendente, si è reso conto di non poter
sviluppare la propria attività come sperava inizialmente. Si è di fatto visto
costretto a ridurla notevolmente. Ha quindi preso la decisione di rimettersi
sul mercato quale dipendente in ragione del 70% e di non voler, anche perché
non può, dedicare per tutta l'attività indipendente un tempo che superi
complessivamente il 30% del suo tempo lavoro disponibile. Esso quindi non
chiede di coprire i rischi sul 30% di attività indipendente, ma di essere
coperto dall'AD per il 70% dedicato all'attività di dipendente. Si è già
spiegato che il problema dei signor RI1 non risiedeva nel fatto che non
riusciva a trarre un guadagno sufficiente dalla sua attività indipendente, ma
che il problema vero è che non riusciva a occuparsi in una ragione superiore al
30%, da qui la sua decisione di cercare un'attività dipendente al 70%.
Inutile pure la frase sibillina della
Sezione del lavoro secondo cui "del resto il signor RI1, attivo in proprio da oltre un
anno, è occupato ad acquisire nuovi mandati di consulenza per accrescere la sua
attività e per aumentare i suoi introiti, .... ". II signor RI1
ha infatti continuato a acquisire nuovi mandati per perlomeno garantire
l'occupazione quale indipendente. Come indipendente esso deve cercarsi il lavoro
e deve fare un'attività di acquisizione anche se dedica all'attività di
indipendente solo un 30%. La Sezione del lavoro sembra in ogni caso dimenticare
che il signor RI1 a partire dal mese di ottobre 2003 ha deciso di offrirsi
quale dipendente anche per attività al 100%, proprio perché in realtà, malgrado
tutti gli sforzi, le acquisizioni non gli hanno permesso neppure di raggiungere
quel grado di occupazione a titolo indipendente del 30% che si era prefissato.
Prove: c.s.
- La Sezione del
lavoro, come visto sopra, ha rifiutato l'idoneità del ricorrente sulla scorta
di una sua affermazione, senza verificare se il ricorrente fosse effettivamente
disposto a iniziare un'attività quale dipendente nella misura del 70%. Tutte le
ricerche esperite dal signor RI1, agli atti, non fanno altro che dimostrare la
sua disponibilità e quindi idoneità a essere collocato in una misura del 70%.
II fatto che il signor RI1 possa esercitare l'attività di indipendente non
esclude che possa essere collocabile, purché lo voglia effettivamente e lo
dimostri con atti concreti. Nella presente fattispecie tali condizioni sono
adempiute.
Prove: c.s.
- Vi è da
sottolineare come la decisione della Sezione del lavoro sia illegale,
scioccante e lesiva del principio di proporzionalità e di uguaglianza. Da una
parte la Sezione del lavoro non ha minimamente accertato l'idoneità del signor RI1
a essere collocato. La Sezione del lavoro non ha minimamente preso in
considerazione che il ricorrente ha presentato regolarmente e diligentemente
tutte le ricerche di impiego richieste e che si è presentato ai colloqui con i
futuri possibili datori di lavoro.
D'altra parte il significato della
decisione impugnata è che se il signor RI1 avesse deciso semplicemente di
interrompere completamente la propria attività quale indipendente, esso avrebbe
percepito l'indennità di disoccupazione. Non volergliela assegnare solo perché
tenta di esercitare una residua attività indipendente in ragione di un 30%
viola il principio di proporzionalità e quello di uguaglianza favorendo in
questo modo l'assicurato che non ha alcun voglia di fare, a discapito di quello
che è disposto a assumere dei rischi e a gravare il meno possibile l'istituto
dell'assicurazione disoccupazione. Del resto il signor RI1 ogni volta che ha
percepito dei redditi quale indipendente, li ha sempre comunicati, a comprova
della sua serietà e del suo impegno nel limitare il danno. Da rilevare che tali
redditi transitori verrebbero dedotti dalla rendita AD.
E preciso compito dell'assicurato
quello di limitare il proprio danno.
Tale risultato può essere raggiunto
mediante una seria ricerca dei posto di lavoro, come avvenuto nella presente
fattispecie, e pure tramite la decisione di mantenere l'attività di
indipendente nella misura del 30%. Si ripete che l'attività indipendente del
signor RI1 ha per effetto quello di ridurre la rendita AD percepita. A tale
proposito la giurisprudenza ha già stabilito che:
-
l'assicurato
che esercita un'attività indipendente durante la propria disoccupazione è
idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al di fuori
dell'orario normale di lavoro;
-
il fatto che
l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé
conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se l'assicurato intraprende
sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato (DTFA 16.7.2001 c 353/00
anche in ARV-2002-pag. 54-56).
II
risultato della decisione impugnata è inaccettabile e lesivo delle norme in
materia di disoccupazione che prevedono esplicitamente l'istituto della
disoccupazione parziale. II Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto
modo di specificare che è compito delle autorità, in caso di attività parziale
indipendente, di accertare l'idoneità al collocamento dell'assicurato (DTFA
18.6.2001 c/234/01, anche in ARV-2003-128-132).
Prove: c.s.
- Visto quanto precede si ritiene che la decisione
impugnata debba essere annullata e riformata nel senso che al signor RI1 deve
essere riconosciuta l'idoneità al collocamento.
Prove: c.s.
- La situazione finanziaria del signor RI1 non
gli permette di far fronte alle spese legali e di giustizia che la presente
vertenza comporta. Si produrrà in seguito l'usuale certificato municipale.
Prove: c.s. (…)." (cfr. doc. I)
1.4. Con ordinanza
del 17 maggio 2004 il presidente del TCA ha assegnato alla Sezione del lavoro
Ufficio giuridico un ultimo termine perentorio di 10 giorni per presentare la
risposta di causa con la comminatoria che trascorso infruttuoso tale termine il
Tribunale procederà alla emanazione del giudizio sulla base degli atti di causa
(cfr. doc. III).
1.5. Nella sua
risposta del 25 maggio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è
riconfermata nelle proprie allegazioni, ha chiesto di respingere il ricorso e
si è rimessa al giudizio di questo Tribunale per quanto riguarda la richiesta
di beneficio del gratuito patrocinio(cfr. doc. IV).
1.6. Con scritto
del 7 giugno 2004, oltre a produrre i doc. da VI/1 a VI/109, il rappresentante
dell'assicurato ha rilevato ancora che:
"
(…)
II signor RI1 è impegnato in un'attività indipendente in ragione
del 30%, dove tale 30% era il massimo a cui il signor RI1 è pronto a impegnarsi
per tale attività, ritenuto che in realtà spesso la stessa lo ha impegnato in
una ragione inferiore al limite prefissato. Che il signor RI1 sia impegnato
nell'attività indipendente in una porzione inferiore al 30% risulta pure dai
rapporti rilasciati mensilmente dallo stesso signor RI1 all'attenzione
dell'Ufficio regionale di collocamento di cui vi allego la copia. II mio
mandante, mese per mese, ha indicato quali giorni ha esercitato l'attività
lucrativa indipendente. Esso ha infatti indicato che nel corso del mese di
giugno 2003 ha esercitato tale attività dal 26.6. al 30.6.03 al 30%, nel mese
di luglio dal 1.7. al 31.7.03 al 30%, nel mese di agosto non ha esercitato
alcuna attività indipendente, nel mese di settembre dal 10.9. al 12.9.03, nel
mese di ottobre dal 16.10 al 17.10.03, nel mese di novembre durante tutto il
mese 3 giorni a settimana, nel mese di dicembre dal 10.12 al 18.12.03, nei mesi
di gennaio, febbraio e marzo nessun giorno è stato dedicato all'attività
indipendente e infine nel mese di aprile sono stati dedicati all'attività
indipendente i giorni 18.4.04 e 19.4.04. II signor RI1 ha pure indicato il
reddito conseguito quale reddito intermedio. Come già sostenuto in precedenza
il tempo dedicato dal signor RI1 all'attività indipendente si è ulteriormente
ridotto, tant'è che il ricorrente, a partire dal mese di ottobre 2003 ha deciso
di offrirsi per un'attività dipendente a tempo pieno.
II signor RI1 si è regolarmente sottoposto ai suoi obblighi nei
confronti della cassa disoccupazione cercando attivamente e regolarmente un
datore di lavoro, e tale fatto risulta dall'incarto. Per completezza si
producono i rapporti relativi alle ricerche esperite sino al mese di aprile
2004 (quella di maggio verrà inoltrata a giorni), copia delle domande di
assunzione e copia delle risposte pervenute.
La giurisprudenza ha già stabilito che una persona che esercita
un'attività indipendente a tempo parziale, ha diritto a una rendita di
disoccupazione purché sia collocabile. II signor RI1, dal canto suo, ha fatto
tutte le ricerche di assunzione del caso e ha correttamente indicato ogni mese
quanto tempo dedicava all'attività indipendente. Ha dimostrato coi fatti la sua
intenzione di trovare un'attività al 70%, dapprima, e al 100%, in seguito, e
aveva spiegato perché l'attività indipendente non precludeva in nessun modo un
impiego quale dipendente al 70%. La controparte per contro si limita a
affermare che il mio mandante non sarebbe collocabile perché sarebbe
occupato a assumere nuovi mandati, fatto che non corrisponde a
realtà. I mandati assunti dal signor RI1 (il tempo impiegato per tali attività
è stato indicato mese per mese) ricadono infatti nella quota del 30% riservata
all'attività indipendente. La controparte si limita a affermare tale fatto
senza peraltro argomentarlo o dimostrarlo. II signor RI1, con le ricerche
(vere, effettive e serie) esperite, i colloqui sostenuti con i potenziali
datori di lavoro e l'indicazione mensile delle ore effettivamente dedicate
all'attività indipendente ha pienamente provato la sua piena attitudine al
collocamento. (…)" (Doc. VI pag. 1-3)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o
meno ritenuto idoneo al collocamento.
In tale
contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14
del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728
segg.).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per
poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la
giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consigio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza
e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002
2.3. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,
DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V
51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess
Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto:
DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag.
146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995
pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V
214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V
436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag.
131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid.
la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275
consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n.
2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998
consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF
112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio
diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38,
1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",
Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
L'Alta
Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il
precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003
nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni
previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI
sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento
comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado
di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa
salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un
altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una
simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità
sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego
offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF
125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole
di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di
farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In
effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se
l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato.
Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno
idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha
intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in
quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente,
nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo
desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità
normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare
riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali,
l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati
orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato
inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto
incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro
(DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in
particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le
pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere
svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia
applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista
dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale
ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente
occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti
limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"
(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C
3/03, consid. 3)
In
particolare il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è
soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra
l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI)
che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in
grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5,
consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid.
6a, pag. 58 e riferimenti).
Al
riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA
ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
On ajoutera que, selon la jurisprudence,
l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et
perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en
principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid.
2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré
est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter
qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui
entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir
l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p.
78 consid. 2).
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un
travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le
cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de
démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les
recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C
313/02], consid. 2.2).
(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella
causa G., C 287/03)
L'Alta
Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la
questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base
alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le
circostanze del singolo caso. Tanto maggiore è la domanda sul mercato del
lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono,
di regola, le esigenze poste alla disponibilità quanto al tempo per l'esercizio
di un'occupazione.
In una
decisione dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03, la nostra Massima Istanza
ha infatti, tra l'altro, rilevato che:
"
(…)
3.1 Per quanto riguarda la disponibilità, da un
punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi
familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta
la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato
idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel
caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali
particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante
determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori
dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti
considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di
lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di
trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con
riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag.
141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare
un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,
tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori
circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3
pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03,
consid. 1.3). (…)"
(cfr. STFA dell'8 marzo 2004 nella causa V., C
149/03)
Al
riguardo, nel caso di un'assicurata che ha limitato le proprie ricerche verso
un'attività quale danzatrice e considerate le ore di allenamento giornaliero (da
6 a 8 ore al giorno) che un tale impiego richiedeva, il TFA ha concluso che:
"
(…)
2.- Die Beschwerdeführerin war seit 1. August
1996 arbeitslos. Die Vermittlungsunfähigkeit wurde erst ab 1. Dezember 1997
bejaht. Die Akten, insbesondere der Nachweis der persönlichen Bemühungen
belegen, dass sie beruflich wiederum eine Vollzeitstelle als Tänzerin
anstrebte. Nach eigenen Angaben musste sie, um dieses Ziel zu erreichen,
angesichts der hohen körperlichen Anforderungen im Beruf, ausgedehnte Trainings
von sechs bis acht Stunden pro Tag absolvieren. Auf Grund dieses Sachverhalts
war die Beschwerdefüh- rerin auch nach Einräumung eines angemessenen Zeitraums
zur Suche einer neuen Arbeitsstelle weder bereit noch in der Lage, eine andere
Arbeit ausserhalb ihres Berufes zu suchen und anzunehmen. Sodann zeigt die
langzeitliche und erfolglose Arbeitssuche im angestammten Beruf, dass sie nicht
mit einer neuen vollen Anstellung als Tänzerin rechnen konnte. Verwaltung und
Vorinstanz haben deshalb die Vermittlungsfähigkeit zu Recht verneint. Daran
vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. (…)." (cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 2, pag. 146 e 147)
2.4. Secondo la
giurisprudenza federale l’idoneità al collocamento non é data, quando
l’assicurato non é pronto o non é in condizione di assumere un’attività
dipendente perché egli ne ha intrapresa o intende intraprenderne una
indipendente e nella misura in cui egli non può essere collocato quale
lavoratore dipendente in particolare non potendo o non volendo egli impiegare
la sua capacità lavorativa come pretende solitamente un datore di lavoro (cfr.
STCA del 16 marzo 2004 nella causa C., 38.2003.60; STCA del 23 luglio 2003
nella causa C., 38.2002.278; STCA del 29 aprile 2003 nella causa M., 38.2002.244;
STCA del 3 aprile 2003 nella causa P., 38.2002.180; STCA del 25 novembre 2002
nella causa C., 38.2002.77 e STCA del 6 agosto 2002 nella causa A.,
38.2001.195).
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg., il TFA ha stabilito che
l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria
disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al
di fuori dell'orario di lavoro normale.
Il fatto
che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé
conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi
sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è
inidoneità al collocamento.
In
particolare la nostra massima istanza ha sottolineato che:
"
(…)
b) Übt ein Versicherter während seiner
Arbeitslosigkeit eine selbstständige Erwerbstätigkeit aus, ist die
Vermittlungsfähigkeit nur solange gegeben, als die selbstständige
Erwerbstätigkeit ausserhalb der normalen Arbeitszeit ausgeübt werden kann. Dies
ist nicht der Fall, wenn die Gegebenheiten dafür sprechen, dass die
selbstständige Erwerbstätigkeit ein derartiges Ausmass angenommen hat, dass sie
nur noch zum kleinsten Teil ausserhalb der normalen Arbeitszeit bewältigt
werden könnte, die Ausübung einer Arbeitnehmertätigkeit zu den üblichen Zeiten
somit ausgeschlossen scheint (ARV 1998 Nr. 32 S. 177 Erw. 4a, 1996/97 Nr. 36 S.
203 Erw. 3). Ohne Bedeutung ist dabei, welche Motive (Alter, Neigung,
Beurteilung der Chancen usw.) diesem persönlichen Entscheid zugrunde lagen (BGE
112 V 329 Erw. 3c; ARV 1993/94 Nr. 30 S. 216 Erw. 3b). Mit der gesetzlichen Schadenminderungspflicht ist es zwar zu
vereinbaren, dass ein Arbeitsloser sich auch um Möglichkeiten zum Aufbau einer
selbstständigen Tätigkeit umsieht. Unterlässt er es aber im Hinblick auf dieses
Ziel, sich daneben auch in vertretbarem Umfang um eine unselbstständige
Erwerbstätigkeit zu bemühen, liegt Vermittlungsunfähigkeit vor, welche den
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschliesst. Die
Arbeitslosenversicherung bezweckt nicht die Abdeckung von Unternehmerrisiken.
Dass in der Zeit vor bzw. unmittelbar nach der Aufnahme einer
Geschäftstätigkeit in der Regel kein oder nur ein geringes Einkommen erzielt
werden kann, gehört typischerweise zu derartigen, nicht versicherten Risiken
(ARV 2000 Nr. 5 S. 26 Erw. 2a, Nr. 37 S. 201 Erw. 3c, 1993 Nr. 30 S. 217 Erw.
3b 1. Absatz). Das an sich achtenswerte Verhalten eines Versicherten, die
Arbeitslosigkeit mit selbstständiger Erwerbstätigkeit zu überwinden, ändert
nichts daran, dass die Vermittlungsfähigkeit verneint werden muss, wenn die
Absicht zur Aufnahme der selbstständigen Arbeit so weit fortgeschritten ist,
dass die Annahme einer unselbstständigen Tätigkeit nicht oder kaum mehr möglich
ist (ARV 1996/97 Nr. 36 S. 203 Erw. 3; 1993 Nr. 30 S. 217 Erw. 3b 3. Absatz).
Als selbstständige Zwischenerwerbstätigkeiten kommen sodann nur vorübergehende,
zeitlich beschränkte und investitionsarme Tätigkeiten in Frage (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SBVR, N. 342 S. 129 mit Hinweis auf SVR 1998
ALV Nr. 10 Erw. 3).
c) Vorliegend hat der
Beschwerdeführer keine bloss vorübergehende Tätigkeit in seiner Firma
aufgenommen. Vielmehr räumt er selber ein, dass der Umsatz im Laufe der Zeit
kontinuierlich gewachsen sei. Sodann hat er eine beachtliche Summe an Aktiven
investiert. Zwar hat er auch über den 15. August 1997 hinaus Arbeitsbemühungen
geltend gemacht. Doch sind diese, wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat,
qualitativ ungenügend. Es liegt keine einzige schriftliche Bewerbung auf ein
Inserat vor. Vielmehr hat sich der Beschwerdeführer fast ausschliesslich mit
telefonischen Blindanfragen begnügt. Bei diesen Anfragen fällt überdies auf,
dass sie immer wieder bei den selben Arbeitgebern erfolgt sind, tauchen doch
die meisten der begrüssten Firmen (A. AG, B. AG, C. AG, D. AG, E. AG, F. AG, H.
AG und I. AG) in vielen Nachweisformularen für persönliche Arbeitsbemühungen
regelmässig auf. Solche Bewerbungsnachweise sind nicht geeignet, die angebliche
Bereitschaft des Beschwerdeführers, jederzeit eine anderweitige Vollzeitstelle
anzutreten, zu belegen. Vielmehr ist unter den Umständen des vorliegenden
Falles davon auszugehen, dass der Versicherte versucht hat, mittels
Arbeitslosenentschädigungen die zu Beginn jeder neuen Firmentätigkeit auftretenden
finanziellen Engpässe zu überbrücken, was gerade nicht Sinn und Zweck der
Arbeitslosentaggelder ist (ARV 2000 Nr. 5 S. 26 Erw. 2a, Nr. 37 S. 201 Erw. 3,
1993/94 Nr. 30 S. 216 f. Erw. 3b). Daher hat die Vorinstanz den Anspruch des
Beschwerdeführers auf solche Leistungen zu Recht ab 15. August 1997 verneint.
Spätestens ab diesem Tag war klar, dass der Versicherte nur noch in seiner
Firma tätig sein wollte. Daran ändert nichts, dass er dort formell Angestellter
war, denn wirtschaftlich hatte er aufgrund seiner Stellung als einziger
zeichnungsberechtigter Gesellschafter und Geschäftsführer eine
arbeitgeberähnliche Stellung inne (was ihn übrigens nach der Rechtsprechung
ebenfalls vom Anspruch auf arbeitslosentaggelder ausschloss [BGE 123 V 234]). (…)"
(cfr. DLA 2002 N. 5, consid. 2b
e 2c, pag. 55 e 56)
Il TFA si
è riconfermato nella propria giurisprudenza in una decisione del 17 dicembre
2002 nella causa F. (C 88/02).
In
quell'occasione la nostra Massima Istanza ha ammesso l'idoneità al collocamento
di un'assicurata che aveva intrapreso un'attività indipendente ma che comunque
poteva strutturare la propria attività in modo tale da poter esercitare un
lavoro salariato a metà tempo (che ha poi effettivamente reperito), sviluppando
le seguente considerazioni:
"
(…)
2.4.1 Anders sieht es hingegen ab Dezember 2000 aus.
Die Beschwerdeführerin hat mit ihren zahlreichen schriftlichen Bewerbungen auf
Inserate bewiesen, das es ihr ernsthaft um das Finden einer Halbtagesstelle
ging. Zwar ist richtig, dass die Arbeitslosenversicherung nicht dazu dient, die
in der Startphase einer selbstständigen Erwerbstätigkeit regelmässig fehlenden
Einkünfte zu ersetzen. Dies schliesst jedoch, wie die Rechtsprechung (Erw. 1
hievor) zeigt, nicht unter allen Umständen aus, dass eine arbeitslose Person
sich auch um Möglichkeiten zum Aufbau einer selbstständigen Tätigkeit umsieht,
ohne zugleich vermittlungsunfähig zu werden. Dies gilt auch für eine an sich
auf Dauer angelegte selbstständige Erwerbstätigkeit. Die Dauerhaftigkeit der selbstständige
Erwerbstätigkeit ist nur insofern von Bedeutung, als sie allenfalls die
Vermittlungsfähigkeit in Frage stellt. Sie ist indessen keine negative
Anspruchsvoraussetzung, bei deren Vorliegen, wie die Vorinstanz anzunehmen
scheint, ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung von Vornherein
ausgeschlossen wäre. Massgebendes Kriterium für diesen Anspruch ist die
Vermittlungsfähigkeit.
2.4.2 Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass die
Beschwerdeführerin einerseits intensiv Stellen gesucht hat, und anderseits in
der selbstständigen Tätigkeit mit bloss zwei Stunden im Monat äusserst gering
ausgelaster war. Sie konnte zudem den Empfang ihrer Kundschaft problemlos so
organisieren, dass sie daneben eine Teilzeitanstellung versehen konnte. Unter
solchen Umständen lässt sich ihre Vermittlungsfähigkeit für eine
Arbeitnehmertätigkeit mit einem Pensum von 50 % nicht verneinen. Die Sache ist
daher an die Verwaltung zurückzuweisen, damit sie prüfe, ob ab Dezember 2000
die übrigen Voraussetzungen für die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung
erfüllt sind. Gegebenenfalls wird sie die entsprechenden Leistungen ausrichten.
(…)." (cfr. STFA del 17 dicembre 2002 nella
causa F., C 88/02)
In una decisione del 2 aprile 2003 nella causa A., C 166/02,
chiamata a pronunciarsi sull'idoneità al collocamento di un assicurato,
disponibile all'80% ma alla ricerca prevalentemente di un lavoro fisso a tempo
pieno, che, dopo aver perso il lavoro all'80%, in un primo tempo ha continuato
la sua attività indipendente intrapresa nella misura del 20% per completare il
suo grado di occupazione e, in seguito, ha costituito una Sagl con la quale ha
concluso un contratto di servizio con terzi impegnandosi a fornire una
determinata prestazione entro un tempo di nove mesi in ragione di 72 giornate
al massimo, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Au terme du contrat de durée déterminée qui
le liait à la société anonyme D., l'assuré avait la charge de deux
mandats (E. SA et F.), qui l'occupaient globalement à
concurrence de 20 % au maximum. L'importance toute relative de chacun de ces
mandats - ni l'un ni l'autre n'excédait 10 à 15 % - et les circonstances dans
lesquelles l'assuré les a acceptés - il s'agissait de compenser, à concurrence
de 20 % la perte de travail qu'il avait subie, après avoir quitté son emploi
auprès de B. SA, en acceptant de travailler pour D.________ à 80 % -,
permettent encore de considérer que l'assuré avait la possibilité et la volonté
de se mettre au service d'un employeur potentiel et qu'il était, partant, apte
au placement, à tout le moins dans la mesure relativisée exigée par la
jurisprudence dans une telle hypothèse (supra consid. 2.2). Contrairement à ce
que soutient le recourant, les circonstances survenues postérieurement, en
particulier depuis la fin septembre 2001, et qui n'étaient alors pas connues,
ne permettent pas de remettre en cause, de manière rétrospective, la volonté
exprimée par l'assuré dans les offres d'emploi datant de cette période, de
retrouver une activité salariée à plein temps. Pour le surplus, le recourant ne
peut rien déduire en sa faveur de la jurisprudence à laquelle il se réfère (DTA
2002 no 6 p. 55 [ndr. recte: p. 57]). La cour de céans a eu, sur ce point,
l'occasion de préciser que cette jurisprudence ne saurait être interprétée de
manière générale et absolue en ce sens qu'une personne partiellement au chômage
ne serait pas apte au placement seulement parce qu'elle n'est pas prête à
abandonner une activité exercée à temps partiel au bénéfice d'une autre
activité, hypothétique, plus étendue (arrêt H. du 14 octobre 2002 [C 190/02]).
3.3 Tout autre est, en revanche, la situation
durant la période suivante. Les démarches entreprises dès le mois de septembre
2001 pour maintenir une raison individuelle (I.________ constituée le 17
septembre 2001) malgré l'abandon de G.________ - la presque homonyme H.________
Management Sàrl ayant été constituée le 27 août 2001 -, ainsi que les
investissements consentis par l'assuré, même s'ils sont, selon ses dires,
demeurés inférieurs à 10'000 fr. (procès-verbal d'entretien du 26 septembre
2001) ne permettent plus, en relation avec la conclusion du contrat de services
avec J.________ SA et le maintien du mandat de F.________ (soit, au total une
occupation de l'ordre de 50 %), d'admettre que l'assuré avait toujours la
volonté de retrouver son statut antérieur de travailleur dépendant. Aussi,
cette activité indépendante prise durant une période de contrôle ne
saurait-elle ouvrir le droit à une indemnisation basée sur la prise en compte
de gains intermédiaires (supra consid. 2.2).
Il convient, en outre, de constater qu'aux termes
du contrat de services qui liait l'assuré à J.________ SA, la planification
détaillée des activités était tributaire des priorités internes de
l'entreprise; le calendrier devait être adapté régulièrement selon l'évolution
du projet. Que l'accomplissement de ce mandat exigeât une grande souplesse de
la part de l'assuré est également confirmé par le planing de ses activités pour
le mois d'octobre 2001: ses interventions, dont le total représente 60 heures
environ (37,5 % d'un plein temps), ont été réparties sur 12 jours dans le mois,
tous jours de la semaine confondus à l'exception des samedis et des dimanches,
à raison d'une durée quotidienne de 2 à 10 heures. Force est de constater
qu'une telle organisation du travail, typique des activités d'un consultant
indépendant, si elle peut, le cas échéant, s'accommoder de l'exécution d'autres
mandats, n'est guère compatible avec l'exercice simultané d'une activité
salariée. Par ailleurs, en l'absence de toute clause expresse de substitution
dans le contrat de service (cf. art. 398 al. 3 CO) et compte tenu des
obligations qui lui incombaient dans la direction, la gestion et la mise en
oeuvre du projet, il est pour le moins douteux que l'assuré eût pu, comme il
l'affirme, transférer à un autre ingénieur l'exécution de ce mandat. On ne voit
dès lors pas comment il aurait pu, concrètement, ménager dans son emploi du
temps des disponibilités suffisantes pour se mettre au service d'un employeur,
et cela quelle que soit la perte de travail prise en considération. Il s'ensuit
que, contrairement à la solution retenue par les premiers juges et le SAMT, il
n'est pas possible, en l'espèce, de reconnaître l'aptitude au placement de
l'assuré, fût-ce dans le cadre d'une perte de travail à prendre en
considération de 50 % seulement." (…)"
(cfr. STFA del 2 aprile 2003 nella causa A., C
166/02, consid. 3.2 e 3.3)
In quel caso l'Alta Corte,
accogliendo parzialmente il ricorso inoltrato dal Segretariato di Stato
dell'economia (SECO), ha quindi annullato le precedenti decisioni e ha
dichiarato l'assicurato inidoneo al collocamento dal 1° ottobre 2001.
In una
sentenza del 7 giugno 2004 nella causa C. (C 87/02) il TFA ha riconosciuto
l'idoneità al collocamento di un assicurato che esercitava un'attività
indipendente e si è così espresso:
"
(…)
6.1 Come già detto nel considerando 3, giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste
dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv.
1 LADI, nel tenore vigente sino al 30 giugno 2003, stabilisce che il
disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad
accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende
pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire
un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata -
senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; dall'altro, egli
deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16
LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività
quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per
quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per
quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58
consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento).
6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di
vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o
personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la
disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato
idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel
caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi
o circostanze personali particolari, un assicurato desidera
svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o
della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge.
Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al
collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata
da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216
consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag.
20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141).
Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di
trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il
richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le
ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA
1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re
S., C 108/03, consid. 1.3).
6.3 Il lavoratore in posizione professionale analoga a
quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta
l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale
segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente
e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire
in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui
egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe
sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327
consid. 1 a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00,
consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere
considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della
ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando
la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili
di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1
a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre
2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98,
consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).
6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare tale
attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento.
II fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti
di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende
sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti
intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie,
limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55
consid. 2b e dottrina citata). (…)"
2.5. Giusta
l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. le parti hanno diritto di essere sentite. Per
costante giurisprudenza, da questo principio va in particolare dedotto il
diritto per l'interessato di esprimersi prima della pronuncia di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STFA dell'11 febbraio 2004 nella
causa M., C 24/02, consid. 5.4; DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid.
2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la
cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid.
2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il
diritto di essere sentito comprende pure la pretesa di ottenere una decisione
motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle
allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale
obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri
decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto,
consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione
che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto
decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento, ritenuto comunque che l'autorità non è
tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di
diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni
di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STFA del 10 giugno 2002 nella causa
R., H 192/00; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der
verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).
L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere
sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni
impugnabili mediante opposizione.
A tale
proposito, in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) -
riguardante una fattispecie in cui l'art. 42 LPGA non poteva ancora essere
applicato - accertato che il diritto di essere sentito dell'assicurato era
stato violato prima dell'emanazione di una decisione di sospensione, l'Alta
Corte ha rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
(cfr. STFA succitata, consid. 3.2 - la
sottolineatura è del redattore)
In una
sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.
3.3., si è invece così espresso:
" (…)
Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas
tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être
frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui
spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème
phrase LPGA."
Questo
Tribunale ritiene comunque che la chiara giurisprudenza federale emessa prima
dell'entrata in vigore della LPGA, secondo cui l'assicurato deve essere sentito
prima che venga presa una decisione nei suoi confronti, (cfr. STFA del 22
aprile 2003 nella causa J., C 87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002
nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 p. 77, consid.
3d, p. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 p.
37), mantiene, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 42, n. 7 e n. 19-23;
Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag.
447-448 n° 18-23).
2.6. Come emerge dall'abbondante giurisprudenza federale qui sopra
riprodotta (cfr. consid. 2.3 e 2.4) è possibile che a, determinate condizioni,
un assicurato che esercita solo parzialmente la sua attività indipendente sia
comunque idoneo al collocamento.
Nella
decisione su opposizione l'amministrazione ha decretato l'inidoneità al
collocamento dell'assicurato principalmente perché "(…) Nel mese di giugno
2003 - circa un anno dopo, dunque, dall'avvio dell'attività in proprio -
l'assicurato si è annunciato in disoccupazione, in ragione del fatto che dalla
stessa non riusciva più a trarre un guadagno sufficiente (cfr. verbale di
consulenza del 18 luglio 2003). (…)." (cfr. doc. A).
Ora
questa circostanza non permette di per sé di stabilire in quale misura
l'attività indipendente viene esercitata e, soprattutto, se lo è in misura tale
da rendere l'assicurato inidoneo al collocamento.
Del resto
dalla "Domanda d'indennità di disoccupazione" risulta solo che
l'assicurato percepisce ancora un reddito da un'attività quale consulente
indipendente svolta in singoli giorni dal 1° luglio 2002 (cfr. doc. 14 punto
13).
Dunque,
sulla sola base degli atti di causa, a mente del TCA, non è dato a sapere
quanto l'attività indipendente iniziata dall'assicurato il 1° luglio 2002 lo ha
effettivamente occupato e se è vero che per questa attività egli lavora in una
misura pari al 30% di un'occupazione a tempo pieno.
In
particolare non è chiaro se l'attività indipendente sia mai effettivamente
decollata e cosa è cambiato dall'inizio dell'attività a quando nel mese di
giugno 2003, meglio il 25 giugno 2003 (cfr. doc. 17), l'assicurato si è
iscritto al collocamento.
Va al
proposito rilevato che già con la propria opposizione del 4 dicembre 2003
l'assicurato aveva sostenuto che la decisione era priva di qualsiasi
motivazione e indicato che l'attività indipendente iniziata il 1° luglio 2002
lo occupa in ragione di poco meno del 30% (cfr. doc. 9 in particolare i punti 4
e 7 alle pag. 3, 5 e 6).
In simili
condizioni, vista anche la necessità di garantire il diritto di essere sentito
durante la procedura di opposizione (cfr. consid. 2.5), il ricorso va dunque
accolto nel senso che, annullata la decisione su opposizione del 15 marzo 2004,
gli atti vanno rinviati all'amministrazione perché, sentito personalmente
l'assicurato e il suo patrocinatore in sede di opposizione, verifichi
compiutamente se è vero che l'assicurato lavora solo al 30% e cosa è cambiato
rispetto all'inizio della sua attività indipendente. L'amministrazione dovrà
anche verificare in che cosa consiste l'attività dell'assicurato e quali sono i
suoi orari di lavoro.
Pure va
appurato l'effettivo ruolo ricoperto dall'assicurato nelle altre società e se
il tempo dedicato ad esse rientra o meno nel 30% riservato all'attività
indipendente.
In tale
contesto si ricorda che secondo la giurisprudenza federale un rinvio
all'amministrazione è, tra l'altro, possibile se non è possibile statuire senza
eseguire ulteriori accertamenti rilevanti oppure se la fattispecie rilevante
non è stata chiarita a sufficienza (cfr. STFA del 25 febbraio 2003 nella causa
P. G., U 329/01 e U 330/01, consid. 2.3 e SVR 1995 ALV Nr. 27, consid. 4, pag.
69).
2.7. Secondo
l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso
delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.
L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo
l'importanza della lite e la complessità del procedimento.
La
disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni
devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a
partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le
prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).
Chiamata
a pronunciarsi su un ricorso inoltrato da una cassa di disoccupazione contro il
dispositivo di una decisione con la quale il Tribunale amministrativo del
Canton Zugo l'aveva obbligata al versamento di una somma a titolo di
ripetibili, alla luce delle prescrizioni cantonali applicabili, l'Alta Corte,
in una decisione pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 8 pag. 21, ha, in particolare,
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
1.1 Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 am 1.
Januar 2003 war der Anspruch auf Parteientschädigung für das kantonale
Beschwerdeverfahren auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung, ebenso wie im
Bereich der beruflichen Vorsorge, nicht bundes-, sondern kantonalrechtlich
geregelt (bis 31. Dezember 2002 in Kraft gewesener Art. 103 Abs. 6 AVIG). Nach
früherer Rechtsprechung trat das Eidgenössische Versicherungsgericht daher auf
Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen einen aus diesen
Sozialversicherungszweigen stammenden kantonalen Parteikostenentscheid mangels
bundesrechtlicher Anspruchsgrundlage nicht ein (BGE 112 V 111 ff.; ARV 1990 Nr.
11 S. 63). In BGE 126 V 143 ist das Gericht von dieser Praxis abgerückt und hat
neu - zwecks Wahrung des Sachzusammenhangs und der Einheit des Prozesses auf
dem Gebiete der Sozialversicherung - seine sachliche Zuständigkeit zur
Überprüfung auch rein kantonalrechtlich begründeter Prozess(kosten)entscheide
bejaht (BGE 126 V 143, insb. 147 ff. Erw. 2b). Mit Inkrafttreten des ATSG ist
diese Rechtsprechung für das Arbeitslosenversicherungsrecht - soweit ein
angefochtener Entscheid zum Anspruch auf Parteientschädigung im kantonalen
Verfahren nach dem 31. Dezember 2002 ergangen ist (vgl. zur Publikation in der
Amtlichen Sammlung bestimmtes Urteil T. vom 23. Januar 2003 [H 255/02] Erw.
2.2; ndr.: pubblicata in DTF 129 V 113) - nur noch von beschränkter Tragweite,
wie sich aus nachstehender Erwägung ergibt.
1.2 Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für
sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die
Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit
- Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde
führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese
geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit
dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen
Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben
anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw.
6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20.
März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen
ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die Kantone
ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von fünf Jahren
nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die bisherigen
kantonalen Vorschriften.
§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den
Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976
(Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor,
dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine
Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne einzelne
Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts hievon
auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den
bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des
grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch)
im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu
keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren
gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im
vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige
Rechtswirkung entfaltet, die der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g
Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)."
(cfr. SVR 2004 ALV Nr. 8, consid. 1, pag. 21-22)
Secondo
l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella
misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi
e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato
in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener
conto del valore litigioso (cpv. 2).
Ora,
visto il tenore della disposizione cantonale suenunciata e alla luce della
giurisprudenza federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la
regolamentazione cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA
che è dunque immediatamente applicabile.
L'assicurato,
vincente in causa, è rappresentato da un avvocato.
Egli ha
così diritto alle ripetibili, che vengono fissate in franchi 1'300.--.
La
richiesta di ammissione al gratuito patrocinio è pertanto divenuta priva di
oggetto (cfr. STFA del 4 marzo 2004 nella causa B., U 165/01; STFA del 1°
luglio 2003 nella causa T., U 176/02; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U
164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto
1999 nella causa T., U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa D., I 360/97;
STFA del 19 novembre 1998 nella causa S., P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998
nella causa C., U 18/97; U. Kieser, "ATSG-Kommentar, pag. 628:
"Soweit die unentgeltlich vertretene Partei obsiegt, steht der Partei der
Anspruch auf eine Parteientschädigung zu; die unentgeltliche Vertretung wirkt
sich insoweit nicht mehr aus (vgl dazu BGE 117 V 404 f.)").
In simili
circostanze la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all'amministrazione perché effettuati gli accertamenti indicati al consid. 2.7
e, visto anche lo scritto del rappresentante dell'assicurato del 7 giugno 2004
nonché gli ulteriori documenti prodotti (cfr. doc. VI e allegati doc. da 1 a
109; che non le sono stati notificati visto l'esito della vertenza; cfr.
consid. 1.6), proceda ad emettere una nuova decisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La decisione su
opposizione del 15 marzo 2004 è annullata e gli atti rinviati
all'amministrazione perché effettuati gli accertamenti indicati al consid. 2.6,
proceda ad emettere una nuova decisione.
2.- L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è divenuta priva di oggetto.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del
lavoro Ufficio giuridico verserà all'assicurato la somma di fr. 1'300.-- a
titolo di ripetibili (IVA inclusa).
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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