AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2004.17
Data decisione, Autorità:
08.03.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.17
mm/tf
Lugano
8 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2004
di
rappr. da: __________
contro
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto che, - in data 20 giugno
2003, __________, di professione aiuto cuoco, ha disdetto per il 30 giugno 2003
il contratto di lavoro che lo vincolava alla ditta __________, motivando tale
gesto con il, citiamo: "… bisogno di altre esperienze e di altre
conoscenze in altre aziende" (cfr. doc. _);
-
con
decisione formale del 20 agosto 2003, la Cassa disoccupazione __________ - dopo
avere sentito l'assicurato in merito alle ragioni della disdetta (cfr. doc. _)
-
lo ha sospeso dal diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione per 35
giorni a partire dal 1° luglio 2003, ritenendo che egli avrebbe dovuto
continuare la propria attività lavorativa fintantoché non ne avesse reperita
una nuova (doc. _);
-
in data
19 settembre 2003, __________, patrocinato dal __________, si è opposto alla
decisione formale emanata dalla Cassa disoccupazione, sostenendo che egli si
sarebbe visto costretto a licenziarsi in quanto non veniva retribuito equamente
(cfr. doc. _);
-
nel
prosieguo, la __________ ha proceduto, in più di un'occasione, ad interpellare
l'ex datore di lavoro dell'assicurato, rispettivamente, il patrocinatore di
quest'ultimo, con lo scopo di chiarire le circostanze alla base del
licenziamento (cfr. doc. _);
-
con
ricorso per denegata giustizia del 13 febbraio 2004 (erroneamente inoltrato al
__________), __________, sempre rappresentato dalla __________, chiede che
vengano accertati i motivi per cui la __________, trascorsi sette mesi, non ha
ancora proceduto all'emanazione della decisione su opposizione e, se del caso,
che la medesima venga condannata a risarcire un danno quantificato in fr.
6'000.-- (cfr. I);
-
con
risposta di causa del 26 febbraio 2004, la __________ ha postulato che
l'impugnativa venga integralmente respinta, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV);
-
con
osservazioni del 3 marzo 2004, trasmesse per conoscenza all'autorità convenuta,
l'assicurato ha in particolare precisato che, citiamo:
"
Di fronte a ritardi simili da parte della cassa
disoccupazione, il nostro sindacato aveva una sola strada percorribile quella
di trovare una soluzione bonale che permettesse al nostro affiliato di far
fronte ai pagamenti più urgenti, tra i quali il canone d'affitto per evitare lo
sfratto. Questo accordo bonale è stato comunque al di sotto di quanto
inizialmente rivendicato, proprio perché senza questo introito immediato il
nostro patrocinato si sarebbe cacciato in guai più gravi. Evidentemente se la
decisione della cassa disoccupazione fosse arrivata in tempi normali,
probabilmente il nostro consiglio al signor __________ sarebbe stato quello di
mantenere le proprie rivendicazioni." (Doc. _)
considerato che, - la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli
articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv.
1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98);
- il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni, di diritto materiale e
procedurale, contenute nella LADI.
Per
quanto concerne le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni
sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è
realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.).
Le norme
di procedura, in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano invece
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA
del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella
causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V
93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid.
3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo
il 1° gennaio 2003;
- secondo
l'art. 1 cpv. 1 LADI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all’indennità per
insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga
alla LPGA.
Giusta
l'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le
decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Le
prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’art. 49
cpv. 1 possono essere sbrigati, a norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA, con una
procedura semplificata, ritenuto che l’interessato può esigere entro un anno
dall’insorgere del diritto alla prestazione che sia emanata una decisione (cpv.
2).
L'art.
100 cpv. 1 LADI prevede che, nei casi di cui agli artt. 36 cpv. 4, 45 cpv. 4,
59c nonché nei casi particolari di domande di risarcimento, va emanata
una decisione formale. Per il resto si applica, in deroga all’art. 49 cpv. 1
LPGA, la procedura semplificata di cui all’art. 51 LPGA, ad esclusione dei casi
in cui la domanda dell’interessato non è stata accolta o lo è stata solo
parzialmente.
In una
sentenza del 24 marzo 2003 nella causa C., inc. __________, consid. 2.2., il
TCA ha stabilito che le questioni relative alla sospensione del diritto
all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del
diritto alle prestazioni (art. 30a LADI) non sono soggette alla procedura
semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA in quanto esse costituiscono dei casi
in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata
parzialmente.
Secondo
l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate e,
successivamente, contro la decisione su opposizione è dato ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (artt. 56 cpv. 1 e 57 LPGA);
- giusta
l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se
l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione.
Così come
era già il caso prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr., ad esempio, RAMI
2000 KV 131 p. 245 consid. 2 e SVR 2001 UV 38, p. 109s.), oggetto di un ricorso
presentato in base alla succitata disposizione legale, è soltanto la verifica
del preteso diniego o del preteso ritardo: il TCA non può quindi decidere in
merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non
costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura (cfr. STFA del 23 ottobre
2003 nella causa K., I 328/03, consid. 4.2 e del 23 ottobre 2003 nella causa
J., K 55/03, consid. 1.3);
- secondo
il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il
fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in
maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c);
-
nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB
1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);
-
il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a
LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (cfr.
DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
-
dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale);
-
in una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V
pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. Decisivo è stato ritenuto
il fatto che l'affare giustificava un'istruttoria, segnatamente di natura
medica, piuttosto approfondita da parte della Cassa.
In RAMI
1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI
succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso
più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (cfr. U.
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67);
- nella
concreta evenienza l'assicurato sostiene di essere stato vittima di una
ritardata giustizia, per il fatto che la __________ avrebbe oltremodo tardato
nell'emanare la decisione su opposizione.
Più
concretamente, con il suo ricorso del 13 febbraio 2004, egli fa valere che il
competente funzionario della __________ avrebbe avuto nei suoi confronti un
atteggiamento ostruzionistico, con lo scopo di procrastinare la definizione
della pratica (cfr., in particolare, I, p. 2: "(…). Nel frattempo è diventata
una guerra personale senza esclusioni di colpi da parte del Sig. __________,
che fregandosene altamente delle necessità di un assicurato ferma tutto
l'incarto fino ad oggi, in cui arriva la nuova lettera (DOC _), con la pretesa
dopo sette mesi di totale ostruzionismo che venga data una risposta immediata
nel giro di sette giorni. Il data d'oggi 13.02.2004, a distanza di ben sette
mesi dall'inizio della nostra opposizione, esasperato per i capricci, il mal
funzionamento, la vendetta e l'arroganza della cassa __________, il nostro
Sindacato nell'interesse del nostro affiliato decide di procedere al presente
documento");
- dalle
tavole processuali emerge che - una volta ricevuta l'opposizione del 19
settembre 2003, mediante la quale __________ ha fatto valere che la
continuazione del rapporto di lavoro con la ditta __________ non era più
ragionevolmente esigibile, e ciò a causa di una sua scorretta retribuzione
(cfr. doc. _) - la Cassa disoccupazione convenuta ha effettuato una serie di
atti istruttori.
In data
30 settembre 2003, la __________ ha così preso contatto tanto con il
patrocinatore dell'assicurato (cfr. doc. _), quanto con il suo ex datore di
lavoro (cfr. doc. _), ai quali sono state poste delle domande attinenti, da un
lato, alla pretesa di retribuzione delle ore straordinarie prestate e,
dall'altro, all'adeguamento salariale legato al conseguimento del diploma di
fine tirocinio.
La
risposta del Sindacato __________ è pervenuta alla Cassa il 7 ottobre 2003
(cfr. doc. _), mentre quella della __________ data del 9 ottobre 2003 (cfr.
doc. _).
Constatato
che le risposte fornite dall'ex datore di lavoro non collimavano con quanto
sostenuto da __________, rispettivamente, che esse apportavano dei nuovi
elementi di valutazione, il 15 ottobre 2003 l'amministrazione ha ancora
ritenuto necessario interrogare il rappresentante del ricorrente (cfr. doc. _).
Da parte
sua, il Sindacato __________ ha risposto in data 21 ottobre 2003 (cfr. doc. _).
L'11
novembre 2003 la __________ ha di nuovo interpellato il Direttore della
__________, al quale sono state sottoposte delle domande relative sempre al
rapporto di lavoro esistente con l'assicurato (cfr. doc. _).
Soltanto
all'inizio del mese di febbraio 2004 - dopo sollecitazione da parte della Cassa
convenuta e dopo l'intervento dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro
(cfr. doc. _ - l'ex datore di lavoro di __________ ha finalmente fornito le
informazioni richiestegli (cfr. doc. _).
In data
13 febbraio 2004, il sindacato che patrocina l'assicurato si è quindi aggravato
innanzi a questo TCA con un ricorso ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 LPGA;
- chiamata
a pronunciarsi, questa Corte constata che fra il momento in cui è stata
inoltrata opposizione (19 settembre 2003) e quello in cui è stato interposto
ricorso per ritardata giustizia (13 febbraio 2004), sono trascorsi meno di
cinque mesi.
In questo
lasso di tempo, la __________ non è rimasta inattiva ma ha proceduto a diversi
atti istruttori, interpellando l'ex datore di lavoro di __________,
rispettivamente, il suo patrocinatore, con lo scopo di verificare
l'applicabilità dell'art. 44 cpv. 1 lett. b OADI, specificatamente se si poteva
ragionevolmente esigere dall'assicurato che conservasse il proprio posto di
lavoro alle dipendenze della ditta __________ fino al reperimento di una nuova
occupazione.
Contrariamente
a quanto preteso in sede ricorsuale, lo scrivente Tribunale non ravvisa nei
provvedimenti probatori compiuti dall'autorità amministrativa un atteggiamento
abusivo.
Le
domande formulate sono infatti sempre state pertinenti in rapporto all'oggetto
della lite;
-
in simili
circostanze, alla luce dei dettami giurisprudenziali e dottrinali
precedentemente evocati, il TCA ritiene che la __________ non è colpevole di
una ritardata giustizia nei confronti di __________;
-
per
quanto concerne la pretesa di risarcimento di eventuali danni procurati (cfr.
I, p. 2), il TCA segnala che tale questione esula dalle competenze di questo
Tribunale (cfr. art. 1 LPTCA e STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01
e C 137/01, consid. 4);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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