AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2003.2
Data decisione, Autorità:
16.06.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2003.2
FS
Lugano
16 giugno
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2002
di
contro
la decisione del 18 dicembre 2002 emanata
da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 10
dicembre 2002 la __________, ditta attiva nel campo della produzione e
commercio casse e bracciali per orologi (il cui scopo è: la produzione e il
commercio di casse e bracciali per orologi, sia in metalli preziosi che in
altri metalli nonché la partecipazione ad altre società aventi scopo analogo
sia in Svizzera che all'estero; cfr. doc. _ e _), ha preannunciato, per 12
dipendenti e per una durata probabile dal 1° gennaio al 31 marzo 2003, un
periodo di lavoro ridotto al 70% adducendo quale motivo che "Il
prolungarsi della crisi crea delle incertezze presso i nostri clienti che
differiscono le ordinazioni. (__________Fr. 30'000.--; __________ Fr.
20'000.--; __________ Fr. 10'000.--; __________ Fr. 10'000.--; __________ Fr.
10'000.--; __________ Fr. 15'000--; __________ Fr. 100'000.--)" (cfr. doc.
_ e _ punto 11a).
Con
decisione del 18 dicembre 2002 la Sezione del lavoro si è opposta al pagamento
delle indennità per lavoro ridotto, motivando:
"
Secondo i disposti dell'art. 31 cpv. 1 lett. d)
LADI, i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se la
perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.
Nel presente caso, vista la lunga durata della
sospensione del lavoro, la perdita di lavoro non può essere ritenuta
temporanea." (cfr. doc. _)
1.2. Contro
questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
rileva che:
"
In seguito all'opposizione fatta dalla Lodevole
Sezione del lavoro di Bellinzona, inoltriamo questo ricorso in quanto i
prossimi tre mesi, avendo un'indennità di lavoro ridotto, ci permetterebbe di
mantenere i posti di lavoro.
Abbiamo diverso lavoro promesso, ma la situazione
mondiale ha reso i nostri clienti esitanti nel confermare i lavori.
Pensiamo che dopo la fiera di Basilea, d'aprile
2003 dovrebbero essere confermate le promesse di lavoro. (…)." (cfr. doc.
_)
Con
lettera del 5 febbraio 2003 la ditta ha sollecitato la produzione della
risposta di causa (cfr. doc. _).
Il
medesimo giorno il TCA ha notificato detto scritto alla Sezione del lavoro
invitandola a voler trasmettere con sollecitudine la risposta di causa (cfr.
doc. _).
1.3. Nella sua
risposta del 13 febbraio 2003 la Sezione del lavoro chiede di respingere il
ricorso e, in particolare, osserva:
"
(…)
Nella fattispecie l'azienda, in data 10 dicembre
2002, ha presentato una nuova richiesta di indennità per lavoro ridotto per il
periodo 1. gennaio/31 marzo 2003.
Si osserva come la ricorrente abbia richiesto a
più riprese (dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992, dal 1° gennaio 1993 al 31
ottobre 1994, dal 1° dicembre 1995 al 28 febbraio 1996, dal 1° dicembre 1998 al
2 febbraio 1999 e dal 7 gennaio 2002 al 30 novembre 2002) di poter porre al
beneficio delle indennità per lavoro ridotto i propri dipendenti ed abbia
effettivamente rivendicato più volte le suddette indennità.
Considerato inoltre che in questo lasso di tempo
l'azienda ha ridotto in modo molto marcato l'effettivo del personale (cfr.
preannunci), la perdita di lavoro non può essere ritenuta temporanea.
Vista la lunga durata del lavoro ridotto la
Sezione del lavoro ha respinto la richiesta a decorrere dal 1° gennaio 2003,
non essendo state fornite concrete garanzie di una ripresa dell'attività a
breve termine.
Secondo la giurisprudenza del TCA infatti se il
lavoro ridotto dura da diversi anni si deve escludere trattarsi di una
situazione temporanea (cfr. STCA del 3 giugno 1996 in re D. SA; ndr.:
38.96.25).
(…)." (cfr. doc. _)
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro la
disoccupazione. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni
sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 18
dicembre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore
fino al 31 dicembre 2002.
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione
contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per
l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
I
surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati
nell'azienda."
2.3. Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo
di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,
di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e
ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di
lavoro:
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in
giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per
lavoro temporaneo oppure
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato."
Scopo
delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi
aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il
Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia
delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.
1628-1643).
2.4. Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; DLA 2002 pag. 59,
DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998
pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117,
consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti,
la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e
devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto (DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204,
consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995
pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
2.5. Come si é
visto ai sensi della legge la perdita di lavoro deve essere "probabilmente
temporanea".
Il
Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 16 settembre 1985
nella causa C Co pubblicata in DTF 111 V 379 ha avuto modo di stabilire che, ai
fini di decidere se sono dati i requisiti di cui all'art. 31 cpv. 1 lett. d
LADI, si deve presumere che una perdita di lavoro sarà probabilmente temporanea
e che i posti di lavoro potranno essere conservati ogni qualvolta non
sussistono concreti dati di fatto che consentano di giungere alla conclusione
contraria (DTF 111 V 384, consid. 2b).
In un
ulteriore sentenza del 29 giugno 1988, pubblicata in DLA 1989 N. 12, il TFA ha
precisato che le condizioni devono essere esaminate in modo prospettivo, e
precisamente al momento della decisione (cfr. DLA 1989, consid. 3a, pag. 124).
Questa
giurisprudenza è stata poi confermata dal TFA in una sentenza del 7 settembre
1995 pubblicata in DTF 121 V 371 (cfr. 121 V 371, consid. 2a, pag. 373-374).
In una
precedente sentenza del 29 dicembre 1994 nella causa M. AG pubblicata in DLA
1995 pag. 112 seg., il TFA ha stabilito che la questione intesa a sapere se
esistono elementi concreti sufficienti che consentono di rifiutare la
presunzione secondo cui la riduzione dell'orario di lavoro è provvisoria ed è
atta a mantenere posti di lavoro deve essere esaminata sotto il profilo di un
assieme di circostanze, e precisamente la redditività e la liquidità
dell'azienda, il volume e le prospettive delle ordinazioni e soprattutto la
situazione della concorrenza. Occorrerà parimenti tener conto del fatto che
un'azienda ha percepito reiteratamente in passato indennità per lavoro ridotto.
La nostra
Massima istanza ha però precisato che quest'ultimo criterio da solo non
consente di escludere il carattere provvisorio della perdita di lavoro e il
mantenimento dei posti di lavoro grazie alla riduzione dell'orario di lavoro.
Occorre piuttosto che l'esame del singolo caso riveli altre circostanze della
stessa natura (precisazione della giurisprudenza).
Infine,
secondo il TFA, una modificazione fondamentale e duratura della domanda, che è
espressione di una spietata concorrenza, costituisce un indizio che permette di
rifiutare la natura provvisoria della perdita di lavoro. Ciò è il caso in
particolare nei rami economici in cui un'evoluzione e un adattamento
strutturale fondamentali sono connessi con una riduzione persistente delle
vendite.
Ancora,
nella già citata sentenza 23 gennaio 1998, il TFA ha, in particolare,
sottolineato che:
"(…)
b)
Wohl darf die Anrechenbarkeit oder vorübergehende Natur eines Arbeitsausfalls
nicht mit einem pauschalen Hinweis auf die Marktsituation verneint werden, doch
ist es zulässig und notwendig, die Marktsituation für das in Frage stehende
Gewerbe, namentlich die Konkurrenzsituation, einen eingetretenen
Absatzrückgang, einen allfälligen Strukturwandel usw. in die Beurteilung
miteinzubeziehen. Soweit die Rekurskommission dem erneuten Beschäftigungseinbruch
der Beschwerdeführerin gestützt auf die konkreten Verhältnisse im Zeitpunkt der
Verfügung vom 9. Dezember 1996, auf die wiederholten Arbeitsausfälle und auf
die nach wie vor angespannte, rezessive Wirtschaftslage die voraussichtlich
vorübergehende Natur absprach, ist dieser Beurteilung beizupflichten.
(…)."
(DLA 1999 N.10. consid. 4b, pag. 52)
2.6. Nel caso
concreto, quale motivo che l'ha indotta ad introdurre il lavoro ridotto per il
periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 la ditta ha indicato che "Il
prolungarsi della crisi crea delle incertezze presso i nostri clienti che
differiscono le ordinazioni. (__________Fr. 30'000.--; __________ Fr.
20'000.--; __________ Fr. 10'000.--; __________ Fr. 10'000.--; __________ Fr.
10'000.--; __________ Fr. 15'000--; __________ Fr. 100'000.--)" (cfr. doc.
_ punto 11a).
In sede
di ricorso la ricorrente ha specificato che "(…) i prossimi tre mesi,
avendo un'indennità di lavoro ridotto, ci permetterebbe di mantenere i posti di
lavoro. Abbiamo diverso lavoro promesso, ma la situazione mondiale ha reso i
nostri clienti esitanti nel confermare i lavori. Pensiamo che dopo la fiera di
Basilea, d'aprile 2003 dovrebbero essere confermate le promesse di lavoro.
(…)." (cfr. doc. _).
La ditta
ha preannunciato i seguenti periodi di lavoro ridotto:
1992 dal
1° settembre al 31 dicembre (cfr. doc. _);
1993 dal
1° gennaio al 31 dicembre (cfr. doc. _);
1994 dal
1° gennaio al 31 ottobre (cfr. doc. _);
1995 dal
1° novembre al 31 dicembre (cfr. doc. _);
1996 dal
1° gennaio 28 febbraio e dal 1° maggio al 31 ottobre (cfr. doc. _);
1998 dal
1° dicembre al 31 dicembre (cfr. doc. _);
1999 dal
1° gennaio al 28 febbraio (cfr. doc. _)
2002 dal
7 gennaio al 30 giugno e dal 1° settembre al 30 novembre (cfr. doc. _).
Quali
motivi per l'introduzione del lavoro ridotto la ditta ha sempre indicato il
riporto e l'annullazione di ordini, la difficoltà con un grosso cliente suo
debitore, le dilazioni nella consegna degli ordini e l'insicurezza nonché lo
spostamento dei termini della consegna di ordini a causa di problemi finanziari
dei clienti (cfr. doc. _ risposte al punto 6, 29, 142, 151, 182 e 197).
Durante
questi anni la ditta ha effettivamente beneficiato delle indennità per lavoro
ridotto per i seguenti periodi:
-
1992 1 periodo
-
1993 12 periodi
-
1994 9 periodi
-
1995 1 periodo
-
1996 3 periodi
-
1998 1 periodo
1999 2 periodi
- 2002 9 periodi
(cfr. doc. _)
Come
visto al considerando precedente la presunzione che la perdita di lavoro sarà
probabilmente temporanea non può essere capovolta per il solo fatto che la
ditta ha ricevuto reiteratamente in passato le indennità per lavoro ridotto.
La
questione a sapere se esistono elementi concreti sufficienti che consentono di
rifiutare la presunzione secondo cui la riduzione dell'orario di lavoro è
provvisoria ed è atta a mantenere posti di lavoro deve invece essere esaminata
considerando un insieme di circostanze, ed in particolare la redditività e la
liquidità dell'azienda, il volume e le prospettive delle ordinazioni e
soprattutto la situazione della concorrenza.
Ora, come
visto sopra, la ditta ha motivato tutti i preannunci di lavoro ridotto
adducendo quale motivo il riporto, l'annullamento, la dilazione, l'insicurezza
e lo spostamento di ordini e consegne riconducibili, tra l'altro, a difficoltà
finanziarie dei clienti.
La cifra
d'affari annua dell'azienda è passata dai fr. 5'500'000.-- del 1998 ai fr.
3'200'000.-- del 1999, ai fr. 3'800'000.-- del 2000, ai fr. 2'300'000.-- del
2001 ed ha raggiunto i fr. 1'742'972 nei primi 11 mesi del 2002 (cfr. doc. _).
Dunque,
fatto salvo un sensibile aumento nel 2000 per rapporto all'anno precedente, dal
1998 la cifra d'affari annua della ditta è in costante e marcata diminuzione.
L'effettivo
del personale della ditta è poi quasi continuamente e sensibilmente diminuito e
nei rispettivi anni, a volte in diversi periodi, sono state indicate le
seguenti unità:
1992 43
e 41 (cfr. doc. _)
1993 40,
36 e 37 (cfr. doc. _)
1994 35
(cfr. doc. _;
1995 35
(cfr. doc. _);
1996 24
(cfr. doc. _);
1997 24
(cfr. doc. _);
1998 27
(cfr. doc. _);
1999 27
(cfr. doc. _);
2001 19
(cfr. doc. _);
2002 18,
16 e 15 (cfr. doc. _);
2003 15
(cfr. doc. _).
Per
l'anno 2000, dagli atti di causa, non è possibile dedurre quanti dipendenti ha
occupato la ditta.
La
ricorrente non fornisce inoltre alcun concreto elemento atto a dimostrare che
la situazione potrebbe cambiare in meglio.
Infatti,
come ragione per la quale essa ritiene che la perdita di lavoro é temporanea la
ditta si limita a dichiarare che: "dovrebbe esserci una piccola ripresa
dopo la fiera di Basilea." (cfr. doc. _ punto 11c). Si tratta di una
semplice eventualità non assolutamente comprovata.
Ritenuto
anche il perdurare delle richieste di prestazioni, il TCA deve inoltre
concludere che le misure adottate nell'anno 2002 (ovvero la ricerca di un
responsabile di nazionalità russa per incrementare le vendite in quel paese, il
piazzamento di personale a prestito e l'abbandono spontaneo della ditta da parte
di alcuni dipendenti; cfr. doc. _) non hanno avuto gli effetti sperati.
Tant'è
che in sede di ricorso la ditta, tra l'altro, afferma che "(…) Abbiamo
diverso lavoro promesso, ma la situazione mondiale ha reso i nostri clienti
esitanti nel confermare i lavori. (…)." (cfr. doc. _).
In simili
condizioni il TCA deve concludere che la perdita di lavoro della ricorrente non
é solo temporanea e nemmeno è presumibile che con la diminuzione del lavoro
potranno essere conservati i posti di lavoro secondo i criteri fissati dalla
giurisprudenza federale citata al consid. 2.5.
Poiché in
concreto non è adempiuto il presupposto di cui all’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI,
la decisione impugnata deve essere quindi confermata e il ricorso respinto.
Può qui
pertanto restare irrisolta la questione a sapere se le indennità per lavoro
ridotto andavano rifiutate, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr.
consid. 2.4), anche perché la perdita di lavoro rientrante nel normale rischio
aziendale.
Al
riguardo va rilevato che in una sentenza del 19 dicembre 2002 nella causa C.
SA, C 179/02 e 182/02, la nostra Massima Istanza (nella composizione
particolare di 5 giudici), ha stabilito che la sola consistenza della perdita
di lavoro (anche se rilevante, in quel caso si trattava del 40%) non permette
ancora di concludere automaticamente per l'esistenza di circostanze eccezionali
o straordinarie che esulano quindi dal normale rischio aziendale.
I motivi
addotti nel preannuncio di lavoro ridotto (che, come visto, non differiscono da
quelli addotti nei precedenti preannunci e che indicano sostanzialmente quale
causa il differimento degli ordini) non sono poi di quelli che presentano un
carattere eccezionale o straordinario e conferiscono un diritto all’indennità
per lavoro ridotto (cfr. in particolare la giurisprudenza federale sviluppata
nel settore dell'edilizia secondo la quale i differimenti di termini voluti dal
committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese
incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per
cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle
conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze; cfr. STFA del 30
aprile 2001 nella cusa W., C 244/99, consid. 3a; DLA 1999 N. 10, pag. 48; DLA
1998 N. 50, pag. 290; DLA 1995 N. 20, pag. 117 e DLA 1993/1994 N. 35, pag.
244).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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