AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2003.106
Data decisione, Autorità:
10.08.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2003.106
FS/DC/td
Lugano
10 agosto
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2003
di
RI1
contro
la decisione del 14 novembre 2003 emanata
da
Cassa CO1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 14 novembre 2003 la Cassa CO1 (di seguito la
Cassa) ha stabilito nei confronti di RI1 quanto segue:
"
Il Tribunale Cantonale delle assicurazioni con
sentenza del 3 settembre 2003 ci ha invitato ad esaminare la vostra opposizione
del 27 agosto 2003 alla nostra decisone del 29 luglio 2003.
Prima di rideterminarci sul vostro diritto
all'indennità abbiamo dovuto procedere ad ulteriori accertamenti. In
particolare abbiamo dovuto interpellare il vostro ex datore di lavoro e la
__________.
Questi accertamenti ci consentono di eliminare
definitivamente i dubbi relativi alla qualifica dell'attività svolta nel
periodo dal 1° maggio 1998 al 30 aprile 2000. Si è potuto in particolare
stabilire sia l'effettivo periodo contributivo svolto nel termine quadro di
contribuzione dall'11 maggio 1998 al 10 maggio 2000, sia il guadagno assicurato
per l'attività svolta negli ultimi dodici mesi di lavoro.
Vi possiamo pertanto confermare l'annullamento
delle nostre precedenti decisioni del 4 luglio 2000 e del 29 luglio 2003.
Per quanto attiene il guadagno assicurato abbiamo
rilevato che nel periodo 3.5.1999 / 30.4.2000 avete conseguito redditi per un
ammontare di fr. 35'503.65, ciò comporta un guadagno assicurato di fr.
2'958.65.
Da parte dell'assicuratore della previdenza
professionale vi è stato liquidato un capitale di fr. 388'573.25. Secondo le
tabelle previste alla cifra marginale 121 della Circolare relativa
all'indennità di disoccupazione il capitale ritirato corrisponde ad una rendita
vitalizia mensile di fr. 1'883.- (fr. 388'573.25 / 17.2 = fr. 22'591.45 –
rendita annua - ; 22'591.45 / 12 = fr. 1'883.-).
Da quanto precede ne scaturisce un diritto ridotto
all'indennità di disoccupazione che tiene conto del guadagno intermedio
rappresentato dalla rendita vitalizia del II° pilastro.
Riceverete nei prossimi giorni i due conteggi
relativi alle indennità erogabili per i mesi di maggio e giugno 2000 per i quali
disponiamo del formulario di autocertificazione da voi allestiti
rispettivamente il 30 maggio 2000 ed il 30 giugno 2000. Qualora foste in
possesso dei formulari di autocertificazione dei restanti mesi vi invitiamo a
trasmetterceli (…)." (cfr. doc. A1)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del
seguente tenore:
"
Con la presente inoltro regolare ricorso contro
la suddetta decisone (allegata) in merito all'importo e alla durata delle
indennità di disoccupazione:
In fatto e di diritto:
-
Nel maggio del 1998 ho lasciato per dissidi sulla conduzione
dell'azienda la __________ SA di __________ iniziando una attività
indipendente. Di conseguenza, sia per affrontare le spese necessarie a questa
nuova attività sia per il periodo di avviamento ho ritirato dall'istituto di
previdenza aziendale (__________) la prestazione di uscita (libero passaggio)
secondo l'art. 2.1 della LFLP.
-
rimasto senza lavoro in quanto alcuni contratti di
collaborazione sono stati disattesi, mi sono annunciato in data 11.5.2000 sia
al mio comune di domicilio che all'ufficio regionale di collocamento di
__________ (URC) in cerca di una attività
-
in data 4.7.2000 l'IAS mi ha rifiutato il diritto alle indennità
di disoccupazione in quanto avevo lavorato – nei due anni precedenti – quale
indipendente. Nessun aiuto pratico (indirizzi o altro) in merito a possibili
impieghi mi è mai stato dato dall'URC.
-
in data 1.7.2001 ho ripreso la mia attività di indipendente,
grazie a nuovi mandati reperiti direttamente dal sottoscritto.
-
nel mese di maggio 2002, nel corso di un'ispezione presso la
__________ SA, il funzionario dell'IAS sig. __________ contestava la mia
collaborazione quale indipendente per il periodo 1.5.1998-30.4.2000, intimando
alla società i contributi obbligatori da dipendente.
-
nel mese di giugno 2002 una comunicazione in tal senso veniva
inviata anche al sottoscritto, per conoscenza; non essendo assolutamente
d'accordo con la decisione, inoltravo tempestivo ricorso al Tribunale cantonale
delle Assicurazioni (incarto 30.2002.00149) che il 29.1.2003 decideva a mio
sfavore.
-
in seguito a ciò, in data 10.2.2003 ho chiesto all'IAS –
Assicurazione contro la disoccupazione – di riaprire il caso, visti anche i
contributi imposti alla __________ SA sulle fatture da me emesse e considerate
come salari.
-
nel frattempo, l'IAS sezione AVS mi ha reso tutti i
contributi versati per il periodo in oggetto quale indipendente, considerando
che – dedotto quanto conseguito quale dipendente – la differenza non
raggiungeva il minimo richiesto per una attività indipendente.
-
dopo diversi solleciti telefonici e scritti in data 29.7.2003
l'IAS – Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione – mi
rifiutava nuovamente il diritto alle indennità di disoccupazione adducendo il
motivo che, lavorando per mandati, l'effettiva durata dell'attività non era
controllabile.
-
mi sono opposto a questa decisone nel termine utile di 30 giorni
ed in data 14.11.2003 l'IAS, sezione AD, mi ha dato ragione parzialmente,
limitando la prestazione a due mesi e deducendo la presunta rendita vitalizia
della prestazione di libero passaggio dalle indennità di disoccupazione. (vedi
decisione allegata e circolare relativa alla deduzione praticata).
Non sono d'accordo con questa deduzione,
contro la quale ricorro, per i seguenti motivi:
Secondo la pos. C119 della circolare invocata
dall'IAS il prelievo dell'importo di libero passaggio non corrisponde ad un
pensionamento anticipato.
Non ho mai avuto né l'intenzione né la possibilità
finanziaria di pensionarmi a 57 anni non ancora compiuti. Infatti, previ
accordi e contratti precedenti al mio scioglimento di contratto di lavoro, ho
lavorato a tempo pieno durante il periodo 1.5.1998 – 30.4.2000 e, dopo il
periodo in cui sono rimasto senza lavoro, ho ripreso in pieno la mia attività
indipendente.
Non avevo l'età per il pensionamento anticipato
né al momento della mia dimissione dalla __________ SA né al momento in cui
sono rimasto disoccupato.
Da notare che la circolare in oggetto porta la
data del gennaio 2003 e indica la validità delle modifiche della pos. C 118
(invocata dall'IAS per giustificare la deduzione) a partire dal 1.6.2002.
Il mio caso è sicuramente antecedente.
Non sono d'accordo con la limitazione delle
prestazioni a due mesi, contro la quale ricorro per i seguenti motivi:
La durata di queste indennità deve essere stesa a
tutto il periodo in cui sono rimasto senza lavoro. Se, dopo la decisone del
4.7.2000 secondo la quale non avevo diritto ad alcuna indennità, il caso è
stato stralciato dall'URC e la documentazione eliminata, non è certo per colpa
e volontà mia.
Commento finale:
Mi meraviglio del comportamento di questi Enti
che predicano bene e razzolano male.
All'iscrizione presso l'URC insistono sul fatto
che l'AD è una Assicurazione e come tale un diritto dell'assicurato (che
ha pagato, come il sottoscritto, per quarant'anni senza mai chiedere nulla) di
ricevere una prestazione. All'atto pratico trovano ogni scusa per non pagare o
trasformare questo diritto in una elemosina.
Chiedo quindi al Tribunale di giudicare:
- che per il periodo 11.5.2000 – 30.6.2001 venga riconosciuto al
sottoscritto il diritto alle indennità di disoccupazione, in proporzione ai
salari conseguiti ed imposti dall'IAS per il periodo legale precedente e senza
alcuna deduzione di presunte rendite vitalizie."
(cfr. doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 12 gennaio 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e ha
osservato che:
"
(…)
Con la contestata decisione la Cassa ha
riconosciuto al ricorrente un'indennità complessiva di fr. 762.55 per i mesi di
maggio e giugno 2000.
Per la determinazione dell'indennità giornaliera
si è tenuto conto di un guadagno assicurato di fr. 2'958.- e di una prestazione
di vecchiaia del II° pilastro di fr. 1'883.- mensili, quest'ultima calcolata
convertendo il capitale di vecchiaia ritirato in una rendita vitalizia.
Mediante ricorso il signor RI1 ritiene arbitraria
la deduzione di una rendita vitalizia dall'indennità dovuta e si oppone alla
limitazione a soli due mesi del diritto all'indennità.
Il ricorso non è accoglibile.
Con sentenza del 3 settembre 2003 questo lodevole
Tribunale ci ha invitato ad esaminare l'opposizione del 27 agosto 2003 del
signor RI1 alla nostra decisione del 29 luglio 2003.
Dopo ulteriori accertamenti la Cassa ha
definitivamente eliminato i dubbi relativi alla qualifica dell'attività svolta
dal signor RI1 nel periodo 1.5.1998 – 30.4.2000. In seguito si è potuto
determinare sia il periodo contributivo, sia il guadagno assicurato.
Dalla documentazione agli atti risulta che la
"__________" in data 21 luglio 1998 procedeva alla liquidazione del
capitale di vecchiaia di fr. 388'573.25 direttamente nelle mani del ricorrente
che lo aveva rivendicato causa il suo passaggio definitivo ad attività
indipendente. La motivazione del pagamento in contanti delle prestazioni
d'uscita era quella che non si sarebbe mai più sottoposto alla previdenza
professionale obbligatoria.
Data la fattispecie la Cassa ha ritenuto il
ritiro del capitale secondo l'art. 5 FZG (Freizügigkeitsgesetzes) quale
pensionamento anticipato ed ha pertanto convertito l'importo in una rendita
vitalizia di fr. 1'883.-, deducendola dall'indennità di disoccupazione dovuta.
Per quanto attiene l'erogazione dell'indennità
per i soli mesi di maggio e giugno 2000 la Cassa non ha potuto fare
diversamente in mancanza dei "faut" (formulario di
autocertificazione) per i mesi successivi. Il diritto all'indennità dipende dal
controllo della disoccupazione, cosa non avvenuta dal mese di luglio 2000 in
poi
(…)." (cfr. doc. III)
1.4. Con lettera
del 20 gennaio 2004 al TCA l'assicurato ha rilevato che:
"
(…)
- rendita vitalizia
dedotta dall'indennità disoccupazione:
Innanzitutto non
vedo come il fatto di lavorare quale indipendente possa essere interpretato
come pensionamento anticipato. Non ho mai affermato che non mi sarei mai più
sottoposto alla previdenza professionale obbligatoria. I casi della vita sono
tali che non si possono certo anticipare; e l'intervento dell'IAS presso la
__________ SA ne è la conferma.
D'altronde proprio
un responsabile dell'Ufficio Disoccupazione rendeva noto alcuni giorni fa alla
TSI come solo un terzo circa di coloro che iniziano un'attività di indipendente
restano tali oltre i 4 anni.
Secondo la logica
dell'IAS, al momento del pensionamento effettivo mi troverei con un capitale
vecchiaia ridotto da queste prestazioni prelevate come "rendita
vitalizia".
A Voi di giudicare l'equità di questa
interpretazione.
- Durata dell'indennizzo:
Dopo la decisione
del 4 luglio 2000 con la quale mi è stata negata l'indennità di disoccupazione,
l'incarto è stato chiuso e ormai non mi è più possibile reperire alcun
formulario per autocertificazione che, seppur richiesto, mi è stato negato.
Anche qui, per colpa
dell'operato improvvido da parte dell'IAS, mi viene negato un diritto
(…)." (cfr. doc. V)
1.5. Il 6
febbraio 2004 il TCA ha posto alla Cassa le seguenti domande:
"
(…)
-
Come siete giunti all'importo di fr. 2'958.65 da voi ritenuto
quale guadagno assicurato del sig. RI1?
-
In particolare, come avete considerato la distinta salari per
l'anno 1999 e 2000 e i medesimi importi riportati sul conto individuale del
sig. RI1 di fr. 63'509.-- per il 1999 e fr. 14'840.-- per il 2000?
(documenti qui allegati in copia)
- Per quale ragione per il calcolo del guadagno assicurato avete
considerato il periodo dal 3 maggio 1999 al 30 aprile 2000 come risulta dal
foglio di rilevamento dei dati/conteggio (qui allegato)?
(…)." (cfr. doc. VI)
Con
lettera dell'11 febbraio 2004 la Cassa ha risposto quanto segue:
"
(…)
-
L'importo di fr. 2'958.65 corrisponde alla media degli ultimi 12
mesi di attività prestata dal signor RI1prestata per __________ SA di
__________ e più precisamente dal 3 maggio 1999 al 30 aprile 2000;
-
Per il calcolo del guadagno assicurato la nostra Cassa si è
avvalsa, non degli importi indicati sulle distinte salari per gli anni 1999 e
2000, ma delle copie dei bollettini inerenti le fatture presentate dal signor
RI1 alla società per l'attività svolta durante il sopraccitato periodo;
-
Il periodo 3 maggio 1999 – 30 aprile 2000 è stato preso in
considerazione per il calcolo del guadagno assicurato in quanto secondo l'art.
37 OADI la Cassa prende come periodo di riferimento il calcolo della media
degli ultimi 6 mesi o 12 mesi, se più favorevole all'assicurato, d'attività
prestata (…)." (cfr. doc. VIII)
I doc. VI
e VIII sono stati notificati all'assicurato (cfr. doc. X) che, con scritto del
20 febbraio 2004, oltre a produrre i doc. C1, C2 e C3, ha osservato che:
"
(…)
in merito allo scritto in oggetto, ho esaminato
le mie scritture contabili, dalle quali risulta un fatturato (incasso) per il
periodo in oggetto (1.5.1999 – 30.4.2000) di Fr. 49'589.35, pari ad una media
mensile di Fr. 4'132.45 (contro i Fr. 2'958.65 conteggiati dall'IAS).
La tabella allegata fornisce un dettaglio delle
cifre fornite.
Purtroppo non dispongo più dei bollettini di
lavoro allegati alle fatture, dato che con la sostituzione dei supporti
informatici sono stati cancellati (le fatture erano state regolarmente pagate e
quindi non erano più di alcuna importanza).
L'IAS, così attento a questi dettagli, può
senz'altro fornire copia di quanto conteggiato. O almeno lo spero, visto
l'errore grossolano che sembra sia incappato durante l'ispezione del 27.5.2002
presso la __________ SA, ispezione che ha dato inizio a tutta questa diatriba
(vedi copia lettere allegate).
Non si possono dimenticare il fatto che, grazie
alle pressioni dell'ufficio Circondariale di Tassazione che mi ha praticamente
costretto a prolungare l'attività di 4 mesi (dal 1.1.2000 al 30.4.2000, per
raggiungere almeno i due anni indipendente pena la ripresa della tassazione
precedente) la cifra base della fatturazione sia di soli 49'589.35 invece di
63'509.- come risulta dall'ispezione della IAS (…)." (cfr. doc. XII)
Il doc.
XII unitamente agli allegati sono stati notificati alla Cassa per osservazioni
e per confermare se, vista la documentazione prodotta, mantiene il calcolo del
guadagno assicurato del ricorrente (cfr. doc. XIII).
Con
lettera del 4 marzo 2004 la Cassa ha comunicato al TCA che:
"
(…)
In riferimento alla vostra citata lettera
confermiamo il calcolo del guadagno assicurato effettuato.
La Cassa ha preso in considerazione le 8 fatture
emesse dal maggio 1999 all'aprile 2000 e più precisamente le no. 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114 e 115 per un totale di fr. 35'503.65. Aggiungendo a tale
importo le fatture emesse prima del maggio 1999 (dalla no. 101 alla 107) si
giunge al totale di fr. 92'248.35 come indicato sul documento C2 (…)."
(cfr. doc. XV)
1.6. Il 6
febbraio 2004 il TCA ha scritto all'assicurato una lettera del seguente tenore:
"
(…)
nel suo ricorso dichiara, in particolare, che:
"(…)
se, dopo la decisione del 4 luglio 2000 secondo la
quale non avevo diritto ad alcuna indennità, il caso è stato stralciato
dall'URC e la documentazione eliminata, non è certo per colpa e volontà mia.
(…)"
Nel suo scritto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (TCA) del 20 gennaio 2004, tra l'altro, afferma che:
"(…)
Dopo la decisione del 4 luglio 2000 con la quale mi
è stata negata l'indennità di disoccupazione, l'incarto è stato chiuso e ormai
non mi è più possibile reperire alcun formulario per autocertificazione che,
seppur richiesto, mi è stato negato. (…)"
Ai fini del giudizio, entro il termine di 10
giorni, voglia indicarci chi è e/o quali sono il/i collocatore/i che
hanno chiuso il suo caso e che le hanno rifiutato la consegna dei formulari di
autocertificazione.
(p.f. indicare le generalità esatte e, se
possibile, documentare quanto sostenuto.)
(…)." (cfr. doc. VII)
Con
lettera del 16 febbraio 2004 al TCA l'assicurato ha risposto come segue:
"
(…)
-
I contatti con i responsabili dell'IAS/URC sono avvenuti per via
telefonica per cui non esiste alcuna prova scritta.
-
Subito dopo al decisione del 14.11.2003 dell'IAS, che mi
riconosceva il diritto all'indennità di disoccupazione unicamente per i due
mesi risultanti all'URC, ho contattato il funzionario incaricato Sig.
__________, il quale mi ha anticipato che mi sarebbe stato pressoché
impossibile riaprire il caso, ma lasciava comunque la decisione finale all'URC.
-
In data 19.11.2003 ho contattato l'URC, prima nella persona del
collocatore, Sig. __________. Lo stesso mi comunicava che non risultava più
nulla a mio nome, rinviandomi al Dir. Sig. __________ per ulteriori
informazioni. contattavo quindi il direttore, che per chiarire il caso, mi
chiedeva di sottoporgli la copia della decisione in oggetto. Questo avveniva da
parte mia in data 20.11.2003 per fax.
-
Ho provato più volte a richiamare il sig. __________
telefonicamente, senza tuttavia raggiungerlo. Avvicinandosi comunque il termine
ultimo per il ricorso, ho deciso di inoltrarvelo indipendentemente da tale
risposta (…)." (cfr. doc. IX)
I doc. V,
VII e IX con i relativi allegati sono stati notificati alla Cassa (cfr. doc.
XI) che, con lettera del 1° marzo 2004, ha comunicato al TCA di non avere nulla
da osservare ribadendo che "(…) la nostra Cassa per quanto concerne il
diritto alle indennità non può procedere al loro versamento in mancanza del
"Faut" del mese per il quale è richiesto. (…)." (cfr. doc. XIV).
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 della LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
In virtù
del fatto che in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA) le norme di
procedura entrano in vigore immediatamente (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid.
3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2, pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella
causa P., I 474/03, consid. 2.3.; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b), tutte le decisioni emanate dopo
il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per fissare il
momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla
posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA
alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
Per
quanto riguarda invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle
assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in
cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella
causa M. I690/03 e STFA del 4 giugno 2004 nella causa L. H6/04 DTF 129 V 1,
consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid.
1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b,
pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con
riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003
nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).
Di
conseguenza, in casu, visto che la presente fattispecie si riferisce a un
periodo precedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione
impugnata del 14 novembre 2003 con la quale all'assicurato è stato riconosciuto
il diritto alle indennità di disoccupazione, tenuto conto del guadagno
intermedio rappresentato dalla rendita vitalizia del II° pilastro,
limitatamente ai periodi di controllo di maggio e giugno 2000; cfr doc. A1),
non sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore
dal 1° gennaio 2003, eventualmente pertinenti.
2.2. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il
24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del
24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal
profilo temporale, come visto (cfr. consid. 2.1), il giudice delle
assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in
vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr.
DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.;
STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C3/03; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126
V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni dei
dipendenti dello Stato del Cantone Ticino c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio
2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Pertanto
nel caso concreto, che risale al biennio 2000-2002 (il termine quadro per la
riscossione va dall'11 maggio 2000 al 10 maggio 2002 e l'assicurato, tra
l'altro, rivendica il diritto alle indennità, per il periodo dall'11 maggio
2000 al 30 giugno 2001; cfr. doc. 1, 2, 3 e I), devono essere applicate le
norme vigenti a quell'epoca.
2.3. Nella
presente fattispecie la Cassa ha fissato il guadagno assicurato di RI1 in
franchi 2'958.65 ed ha considerato quale guadagno intermedio l'importo di fr.
1'883.-- (trattasi della conversione in rendita vitalizia della prestazione in
capitale in base alla cifra marginale C121 della Circulaire IC del gennaio 2003)
(cfr. doc. A1, III e i conteggi dei rispettivi mesi prodotti sub doc. 2 e 3).
Il
ricorrente contesta l'operato della Cassa sostenendo di non poter essere
considerato un pensionamento (cfr. consid. 1.2). Il TCA è dunque chiamato
innanzitutto ad esaminare questo aspetto della decisione su opposizione
impugnata.
2.4. Secondo
l'art. 23 LADI é considerato guadagno assicurato il salario determinante nel
senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di
calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni
contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al
lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato corrisponde a quello
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
Il nuovo
tenore dell'art. 23 cpv. 1 LADI ha introdotto il rinvio alla LPGA, ha tolto il
periodo "(…) Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un
limite minimo. (…)" e recita così:
"È
considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della
legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel
corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali
periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.
L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.".
In virtù
e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al
periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha
stabilito che, è reputato di regola periodo di calcolo per il guadagno
assicurato l'ultimo mese di contribuzione (art. 11) prima dell'inizio del
termine quadro per la riscossione della prestazione. E' fatto salvo il
capoverso 5 (art. 37 cpv. 1 OADI).
Se il
salario dell'ultimo mese di contribuzione varia di almeno il 10 per cento
rispetto al salario medio degli ultimi sei mesi, il guadagno assicurato è
calcolato secondo questo salario medio (art. 37 cpv. 2 OADI; va qui rilevato
che in merito a questo capoverso il TFA ha stabilito che con il termine di
“mesi” si intende “mesi di contribuzione” cfr. DLA 1996/1997 N. 9, pag. 35,
consid. 4b, pag. 42 e DTF 121 V 165, consid. 4b, pag. 172).
Se il
risultato del calcolo eseguito in base ai capoversi 1 e 2 si rivela ingiusto
per l'assicurato, la Cassa può fondarsi su un periodo di calcolo più lungo, ma
al massimo sui 12 ultimi mesi di contribuzione (art. 37 cpv. 3 OADI).
Chiamato
a pronunciarsi in merito al periodo di calcolo per il guadagno assicurato nel
caso di una gratificazione, il TFA ha stabilito che le gratificazioni fanno
parte del guadagno assicurato, indipendentemente dal fatto che esse possano o
meno essere oggetto di un'azione legale, a condizione che tali prestazioni
siano effettivamente versate. Una differenza dello 2,04% non si rileva ingiusta
per l'assicurato ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 OADI (cfr. DLA 2001 N. 4 pag.
75).
L’art. 11
OADI, al quale il cpv. 1 dell’art. 37 OADI rinvia, stabilisce poi che é
considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero, durante il quale
l’assicurato é soggetto a contribuzione (art. 11 cpv. 1 OADI).
I periodi
di contribuzione inferiori ad un mese civile intero sono addizionati. 30 giorni
civili sono reputati un mese di contribuzione (art. 11 cpv. 2 OADI).
I periodi
parificati ai periodi di contribuzione (art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i
quali l’assicurato riscuote un’indennità di vacanze sono calcolati allo stesso
modo (art. 11 cpv. 3 OADI).
Secondo
l'art. 37 cpv. 1, 2 e 3 OADI (versione in vigore dal 1° luglio 2003; cfr. RU N.
25 1 luglio 2003, 1828-1851; in concreto non applicabile; cfr. consid. 2.2), il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi
di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione
della prestazione (art. 37 cpv. 1 AODI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
In merito
al calcolo del guadagno assicurato vedi inoltre la direttiva pubblicata in
Prassi ML/AD 99/2, Foglio 10/1 e 10/2 e la Circolare relativa a l'indennità di
disoccupazione (ID), in vigore dal 1° gennaio 2003, alle cifre marginali C14,
C15, C16 e C16a della versione in lingua francese.
2.5. L'art. 18
cpv. 4 LADI (che corrisponde all'attuale art. 18c cpv. 1 LADI; cfr. FF N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 2003) prevede che le prestazioni di vecchiaia della
previdenza professionale sono dedotte dalle prestazioni di cui all'art. 7 cpv.
2 lett. a o b.
Sulla
base della delega generale di cui all'art. 109 LADI il Consiglio federale ha
emanato l'art. 32 OADI che, quale disposizione esecutiva, circa "le
indennità degli assicurati pensionati anticipatamente", stabilisce che:
"
Sono considerate prestazioni di vecchiaia le
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e complementare alle
quali l'assicurato aveva diritto quando ha raggiunto il limite d'età
regolamentare per il pensionamento anticipato."
In una
decisione pubblicata in DTF 123 V 142 il TFA ha stabilito che l'assicurato che
chiede e ottiene il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio
non può essere considerato come persona "pensionata prima del
raggiungimento dell'età della rendita AVS".
Contestualmente,
l'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
b) Nach dem Wortlaut und der in den Materialien
dokumentierten Entstehungsgeschichte will die gesetzliche Bestimmung des Art. 13 Abs. 3 AVIG den gleichzeitigen Bezug von Pensionskassenleistungen
und Arbeitslosenentschädigung nicht schlechthin verhindern. Die abweichende Regelung
der Anrechnung von Beitragszeiten soll nur der Verhinderung eines "ungerechtfertigten"
Bezuges der beiden Leistungen dienen (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
Bd. 1, N. 41 zu Art. 13). Dementsprechend hat der Verordnungsgeber eine Anrechnung
der vor der Pensionierung ausgeübten Beschäftigung als Beitragszeit - und damit
einen möglichen gleichzeitigen Doppelbezug von Ersatzeinkommen (Erwerbsersatz) aus
zwei verschiedenen Quellen - als nicht ungerechtfertigt erachtet, wenn der Versicherte
aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund von zwingenden Regelungen im Rahmen
der beruflichen Vorsorge vorzeitig pensioniert wurde und (kumulativ) Altersleistungen
bezieht, die weniger als 80% seines letzten versicherten Verdienstes ausmachen
(Art. 12 Abs. 2 lit. a und b AVIV) (vgl.
GERHARDS, a.a.O., N. 46 und N. 47 zu Art. 13; zum Begriff der "Ungerechtfertigtheit"
auch N. 42).
(…)." (cfr. DTF 123 V 142, consid, 4b, pag.
146-147)
Il
Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che
deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire
le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell'8 aprile 2004 nella causa
H., C 340/00, consid. 4.1; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid.
3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57,
consid. 3a pag. 61), nella "Circolare concernente l'indennità di
disoccupazione (ID)" del gennaio 2002 al punto C119 (che corrisponde a
quello della stessa Circolare in lingua francese nella versione del gennaio
2003) precisa che:
" C119
Occorre distinguere l'evento assicurativo del pensionamento
anticipato e delle
relative prestazioni dal caso del libero passaggio (art. 2 cpv. 1 LFLP). In
questo caso non vi è pensionamento anticipato e le prestazioni di libero
passaggio non vengono computate (cfr. n. marg. B121)"
2.6. La Cassa ha
fissato in fr. 2'958.65 il guadagno assicurato del ricorrente.
Rispondendo
alle domande postele e prendendo posizione sull'ulteriore documentazione
sottopostale la Cassa si è confermata nel suo calcolo del guadagno assicurato e
ha indicato che si è basata sugli ultimi dodici mesi di attività
dell'assicurato (dal 3 maggio 1999 al 30 aprile 2000) e ha preso in
considerazione le fatture dal no. 108 al no. 115 emesse in quel periodo (cfr.
consid. 1.5).
All'assicurato
è stato aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dall'11
maggio 2000 al 10 maggio 2002 (cfr. doc. 1).
Dunque,
quale periodo massimo possibile da prendere in considerazione per il calcolo
del suo guadagno assicurato entrano in linea di conto gli ultimi 12 mesi di
contribuzione e meglio i mesi da maggio 1999 a tutto aprile 2000 (cfr. consid.
2.5).
Visto che
le fatture emesse dall'assicurato all'intenzione della __________ SA che si
riferiscono a ordinazioni giunte in quel periodo e in seguito fatturate (cfr.
doc. 61-68, trattasi della fatture dal no. 108 al no. 115) differiscono nel
loro ammontare tra di loro e non tutte menzionano il periodo a cui l'ordinazione
si riferisce, a mente del TCA, al fine di evitare un calcolo ingiusto, è a
ragione che la Cassa ha considerato per il calcolo del guadagno assicurato del
ricorrente il periodo massimo degli ultimi 12 mesi di contribuzione.
In
particolare, per quanto riguarda la fattura no. 107 (cfr. doc. 60), riportata
dall'assicurato nella sua tabella delle fatture/incassi del periodo
1.5.1999-30.4.2000 (cfr. doc. XII e allegato doc. C1), il TCA rileva che la
stessa non può essere considerata quale salario conseguito negli ultimi 12 mesi
di contribuzione perché è stata emessa il 29 aprile 1999 e si riferisce a delle
ordinazioni dei mesi di marzo e aprile dello stesso anno.
Pertanto,
quale base per il salario conseguito negli ultimi 12 mesi di contribuzione, è
pure a ragione che la Cassa ha considerato solo gli importi di cui alle fatture
dal no. 108 al no. 115.
La Cassa
è però incorsa in un errore di calcolo. Infatti la somma delle fatture dal no.
108 al no. 115 è di fr. 40'868.20 e non di fr. 35'503.65 (cfr. doc. 61-68, A1 e
XV).
Dunque il
guadagno assicurato del ricorrente ammonta a fr. 3'405.70 (fr. 40'868.20 : 12 =
fr. 3'405.70).
Il 31
luglio 1998 l'assicurato ha ricevuto dalla sua fondazione di previdenza
l'importo di fr. 388'573.25 quale prestazione di libero passaggio (cfr. doc.
116).
Ora, come
stabilito dalla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.5), l'assicurato
che chiede e ottiene il pagamento in contanti della prestazione di libero
passaggio non può essere considerato come persona "pensionata prima del
raggiungimento dell'età della rendita AVS".
Pertanto,
a torto la Cassa ha proceduto a una capitalizzazione dell'importo di libero
passaggio e considerato l'importo così ottenuto di fr. 1'883.-- quale guadagno
intermedio conseguito dall'assicurato durante i periodi di controllo dei mesi
di maggio e giugno 2000 (cfr. doc. A1, III, 2 e 3).
La
questione relativa al diritto dell'assicurato al pagamento in contanti della
prestazione di uscita e/o all'obbligo del mantenimento della previdenza sotto
altra forma (cfr. artt. 4 e 5 della legge federale sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP), di carattere
previdenziale, esula dalla presente vertenza e può qui dunque restare aperta.
Su questo
punto il ricorso va dunque accolto.
2.7. L'assicurato
contesta inoltre il fatto che l'amministrazione gli abbia riconosciuto il
diritto alle indennità di disoccupazione soltanto durante i mesi di maggio e
giugno 2000.
Il TCA è
dunque chiamato ad esaminare anche questo secondo aspetto della decisione su
opposizione impugnata.
L'art. 8
cpv. 1 LADI, relativo alle condizioni da adempiere per avere diritto alle
indennità di disoccupazione, il cui tenore non è stato modificato dalla terza
revisione della LADI, enuncia:
"
L’assicurato ha diritto all’indennità di
disoccupazione, se:
a. è disoccupato totalmente o
parzialmente (art. 10);
b. ha subìto una perdita di
lavoro computabile (art. 11);
c. risiede in Svizzera (art.
12);
d. ha terminato la scuola
dell’obbligo, ma non ha raggiunto l’età AVS e non percepisce ancora una rendita
di vecchiaia AVS;
e. ha compiuto o è liberato dall’obbligo di
compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);
f. è idoneo al collocamento
(art. 15) e
g. soddisfa le prescrizioni
sul controllo (art. 17)."
La lett.
g dell'art. 8 cpv. 1 LADI fa riferimento all'art. 17 LADI, il cui vecchio
tenore (e cioè prima della modifica di alcuni capoversi a partire dal 1° luglio
2003) era il seguente:
"
1 L’assicurato
che fa valere prestazioni assicurative deve, con l’aiuto dell’ufficio del
lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente
pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è
suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione
precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.
2 L’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento
all'ufficio del lavoro del suo luogo di domicilio il più presto possibile, ma
al più tardi il primo giorno per il quale pretende prestazioni giusta
l'articolo 7 cpv. 2 lettera a o b e osservare da quel momento le prescrizioni
di controllo emanate dal Consiglio federale. L'ufficio di compensazione (art.
83) può esonerare totalmente o parzialmente il servizio cantonale
dall'esecuzione del controllo mediante timbratura qualora esistano strutture
idonee a garantire un collocamento efficiente senza timbratura.
3 L’assicurato è tenuto ad accettare l’occupazione
adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro
competente, a:
a. frequentare corsi appropriati di
riqualificazione o di perfezionamento che migliorano la sua idoneità al
collocamento;
b. partecipare a discussioni o sedute di orientamento; nonché
c. fornire i documenti necessari per valutare
l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.
4 Il Consiglio federale può esonerare parzialmente
dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.
5 L’ufficio del lavoro può, in singoli casi,
indirizzare l’assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee
per consultazioni di ordine professionale, sociale o psicologico, se accertato
che questa misura è sensata. Queste istituzioni ricevono un’indennità stabilita
dall’ufficio di compensazione.
Gli art.
18-27a v.OADI concernono la consulenza e il controllo, come del resto con
l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
In
particolare l'art. 19 v.OADI prevede che:
"
1 L’assicurato
deve annunciarsi personalmente al Comune del suo domicilio.
2 Presso il Comune, l’assicurato sceglie la cassa.
Su domanda, quest'ultima lo informa sul suo diritto all'indennità.
3 Il Comune conferma all’assicurato la data del suo
annuncio e la cassa scelta. Il Cantone è responsabile della registrazione dei
dati di controllo: i dati devono essere registrati entro sette giorni
dall’annuncio al Comune.
Ex art.
20 v.OADI:
"
1 Annunciandosi
al servizio competente, l’assicurato deve presentare:
a. il modulo «annuncio presso il Comune di domicilio»;
b. l’attestazione di domicilio del Comune o, se è
straniero, il permesso pertinente;
c. il certificato di assicurazione AVS/AI;
d. la lettera di licenziamento,
i certificati degli ultimi datori di lavoro, gli attestati sulla formazione e
il perfezionamento nonché la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro.
2 Il servizio competente esamina la validità delle
indicazioni figuranti sul certificato di assicurazione AVS/AI; su sua domanda,
la Cassa cantonale di compensazione compila un certificato di assicurazione
valido.
3 Inserisce i dati d’iscrizione nel sistema di
informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato
del lavoro (COLSTA) e affida all’assicurato la copia per la cassa.
4 Avverte l'assicurato riguardo ai suoi obblighi
secondo l'articolo 17 LADI, in particolare all'obbligo di adoperarsi per
trovare lavoro.
Ai sensi
dell'art. 21 v.OADI:
"
1 Dopo essersi annunciato,
l’assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di
controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni
cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno
dal servizio competente.
2 Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di
controllo per ogni assicurato.
3 Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di
consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun
colloquio.
4 Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge
alcun colloquio di consulenza e di controllo."
L'art. 22
v.OADI sancisce che:
"
1 Il primo
colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dopo che
l’assicurato si è annunciato per essere collocato.
2 Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo
con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina
l’idoneità e la disponibilità al collocamento dell’assicurato.
3 Se l’assicurato esercita un’attività a tempo
pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un’attività volontaria secondo
l’articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una
volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo.
4 Il servizio competente stabilisce d’intesa con
l’assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un
giorno."
Infine
giusta l'art. 26 v.OADI, che concerne più specificatamente le ricerche
personali di lavoro di un assicurato:
" 1 L’assicurato deve finalizzare i propri
sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d’impiego
ordinarie.
2 Annunciandosi per riscuotere l’indennità
giornaliera, l’assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha
intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve fornire tale prova per ogni
periodo di controllo.
3 Il servizio competente verifica ogni mese le
ricerche di lavoro dell’assicurato."
Pertanto
gli assicurati ai sensi dell'art. 17 v.LADI e delle disposizioni citate
dell'OADI devono ossequiare due tipi di obblighi, più precisamente dei doveri
di natura materiale - evitare o abbreviare la disoccupazione - che sono espressione
del principio dell'obbligo della riduzione del danno (cfr. Maurer,
Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 pag. 323), e dei doveri di carattere
formale - rispettare le prescrizioni di controllo - (cfr. Th. Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in SBVR, 1998, n. 254; D. Cattaneo, Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 48; SECO,
Circolare relativa all'indennità di disoccupazione, gennaio 2003, p.to B 221).
Il
controllo della disoccupazione permette, oltre che a cercare la soluzione
adeguata per il reinserimento del disoccupato nel mondo del lavoro o a
proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, di esaminare
l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. In tal modo è
possibile, dunque, verificare l'adempimento dei presupposti materiali per
beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione e individuare
eventuali comportamenti abusivi (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49; Th.
Nussbaumer, op. cit., n. 259).
L'art. 8
cpv. 1 lett. g LADI contempla, come condizione per avere diritto alle indennità
giornaliere, soltanto i doveri formali.
In
effetti la violazione dei doveri materiali non implica il rifiuto delle
prestazioni, bensì una sospensione ai sensi dell'art. 30 LADI (cfr. T.
Nussbaumer, op. cit., n. 254). Tuttavia se gli sforzi intesi a trovare un posto
di lavoro non sono soltanto insufficienti o mediocri, ma talmente
inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l’inidoneità al
collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente
sospensione (cfr. DLA 1996/1997 N. 19 pag. 98).
L'art. 20
v.LADI, attinente all'esercizio del diritto all'indennità, prevede che:
"
1 Il disoccupato fa valere il diritto all’indennità
presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione
della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa. Il
Consiglio federale disciplina le eccezioni.
2 Il disoccupato deve presentare alla cassa un
attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al
disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato
soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su
domanda, entro una settimana.
3 Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine
del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state
riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.
4 Il Consiglio federale determina i presupposti
per la concessione di anticipazioni.
Giusta
l'art. 29 v.OADI:
"
1 Per il primo periodo di controllo durante il
termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione
di almeno sei mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla
cassa:
a. il modulo di domanda
d’indennità debitamente riempito;
b. il doppio del modulo
ufficiale d’iscrizione per il collocamento;
c. le attestazioni di lavoro
concernenti i due ultimi anni;
d. la copia dello schedario «dati di controllo» o
il modulo «indicazioni dell’assicurato»;
e. tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa
per valutare il diritto all’indennità.
2 Al fine di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori
periodi di controllo, l’assicurato presenta alla cassa:
a. la copia dello schedario
«dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell’assicurato»;
b. le attestazioni di lavoro
relative ai guadagni intermedi;
c. altri documenti chiesti dalla
cassa per valutare il suo diritto all’indennità.;
d. ...
3 Se necessario, la cassa fissa all’assicurato un
congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle
conseguenze dell’omissione.
4 Se l’assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti
per valutare il diritto all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto
di una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare
verosimile."
Gli
assicurati, dunque, esercitano il loro diritto all'indennità presentando alla
cassa scelta i documenti menzionati all'art. 29 v.OADI. Se dei documenti
importanti mancano, la cassa accorda loro un nuovo termine per completare il
dossier e segnala che il loro diritto si estingue se non completano il loro
dossier entro il termine di perenzione di 3 mesi (cfr. art. 20 cpv. 3 LADI;
SECO, Circolare relativa all'indennità di disoccupazione, gennaio 2003, p.to
C144).
2.8. Nel caso in
cui siano ossequiati i presupposti per avere diritto alle indennità di
disoccupazione ex art. 8 cpv. 1 LADI e l'assicurato percepisca effettivamente
tali prestazioni, l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI prevede che il diritto
all'indennità dell'assicurato è sospeso se non osserva le prescrizioni di
controllo o le istruzioni dell'ufficio del lavoro. Se a conclusione di detta
sospensione l'assicurato insiste nel rifiutare la partecipazione a un colloquio
orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, il servizio
cantonale lo priva del diritto alle prestazioni ex art. 30a cpv. 1 v.LADI. Se
il disoccupato, in un secondo tempo, accetta di partecipare al provvedimento di
reintegrazione, riacquista il diritto alle prestazioni dell'assicurazione,
sempre che gli altri presupposti siano soddisfatti (cfr. art. 30a cpv. 2
v.LADI).
Per
inciso va rilevato che la terza revisione della LADI ha abrogato l'art. 30a
LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni e non ha
sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto
alle indennità.
In una
sentenza del 26 maggio 2000 nella causa L. (C 422/99), , il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA), in un caso relativo a un assicurato al quale la
Cassa di disoccupazione del Cantone Basilea Campagna, pendente un ricorso
contro la decisione di rifiuto delle indennità di disoccupazione, ha
riconosciuto il relativo diritto per i mesi di gennaio e febbraio 1998, mentre
con quattro decisioni successive ha negato il diritto alle prestazioni per i
mesi da marzo a giugno 1998, in quanto l'assicurato non aveva ossequiato le
prescrizioni di controllo, a proposito del rapporto fra l'art. 8 cpv. 1 lett. g
e gli art. 30 cpv. lett. d e 30a v.LADI, ha formulato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
2.- a) Arbeitslosenkasse und kantonales Gericht vertreten
die Auffassung, der Beschwerdeführerin stehe für die Monate März bis und mit Juni
1998 kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu, da in dieser Zeitspanne keine
Kontroll- und Beratungsgespräche stattgefunden hätten, weshalb mangels Erfüllen
der Kontrollvorschriften die allgemeine Anspruchsvoraussetzung des Art. 8 Abs.
1 lit. g AVIG nicht erfüllt sei. Mit dieser Betrachtungsweise übersehen sie, dass
der Gesetzgeber im Rahmen der zweiten Teilrevision des AVIG vom 23. Juni 1995 vom
bisherigen System mit Erfüllung der Kontrollpflicht durch das Stempeln abgerückt
ist und die persönliche Beratung und Betreuung der Arbeitslosen durch die Regionalen
Arbeitsvermittlungszentren eingeführt hat. Mit dem neuen Konzept der Beratungs-
und Kontrollgespräche hat er gleichzeitig die Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen
neu geregelt. Nach der Meldung beim Arbeitsamt führt die Nichtbefolgung der Kontrollvorschriften
ohne entschuldbaren Grund zur Einstellung in der An-spruchsberechtigung (Art.
30 Abs. 1 lit. d AVIG). Widersetzt sich die versicherte Person auch nach Ablauf
der Einstellungsdauer der Teilnahme an einem Kontroll- oder Beratungsgespräch,
so wird ihr der Leistungsanspruch entzogen, bis sie zur Mitwirkung bereit ist
und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt (Art. 30a AVIG). Im Unterschied
zur früheren Regelung mit dem Stempeln wirkt sich die Verletzung der Kontrollpflicht
nach der Anmeldung beim Arbeitsamt nicht mehr anspruchsvernichtend aus, sondern
sie wird mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung und als ultima
ratio mit einem Leistungsentzug geahndet (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit,
Rz 254 und 263). Dieser neuen gesetzlichen Ausgestaltung der Sanktionen bei Verletzung
der Kontrollvorschriften widerspricht die Vorgehensweise von Arbeitslosenkasse
und Vorinstanz. Ein Anspruch der Beschwerdeführerin würde nur entfallen, wenn sie
sich im Anschluss an die Verfügung vom 17. März 1998 ausdrücklich bei der
Arbeitslosenversicherung abgemeldet und damit rechtlich die Arbeitslosigkeit geendet
hätte (Nussbaumer, a.a.O., Rz 114). (…)" (STFA del 26 maggio 2000 nella
causa L., C 422/99, consid. 2a)
In
un'altra sentenza del 21 febbraio 2003, nella causa Caisse cantonale genevoise
de chômage c/R, C 95/02, il TFA ha confermato la decisione con la quale la
cassa ha negato il diritto alle indennità ad un assicurato che, dopo essersi
sottoposto al controllo dal 5 gennaio al 30 giugno 1999, non ha impugnato una
decisione del 28 giugno 1999 con la quale gli è stato negato il diritto alle
indennità e dal 1° di luglio 1999 ha interrotto il controllo della
disoccupazione.
L'Alta
Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
En l'espèce, l'intimé n'a pas recouru contre la décision
de négation du droit à l'indemnité de chômage du 28 juin 1999 et a cessé depuis
lors de se soumettre aux prescriptions de contrôle. Il a ainsi manifesté, par actes
concluants, sa volonté de ne plus être enregistré comme chômeur auprès de
l'Office cantonal de l'emploi. Dans ces circonstances, la caisse était fondée,
sans passer préalablement par la suspension du droit aux prestations, à nier son
droit à l'indemnité de chômage en application de l'art. 30a al. 1 LACI.
(…)." (cfr. STFA del 21 febbraio 2003 nella
causa Caisse cantonale genevoise de chômage c/R, C 95/02)
2.9. Questo
Tribunale rileva innanzitutto che l'assicurato ha consegnato alla Cassa
unicamente i FAUT per i mesi di maggio e giugno 2000 (cfr. doc. 178 e 179).
Dagli
atti di causa risulta che la Cassa, con una prima decisione del 4 luglio 2000,
ha rifiutato all'assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione perché
durante il termine quadro per il periodo di contribuzione, meglio dall'11
maggio 1998 al 19 maggio 2000, egli ha sempre svolto un'attività indipendente e
non aveva mai esercitato alcuna attività salariata soggetta a contribuzione
(cfr. doc. 169-170). Questa decisione non è stata impugnata dall'assicurato.
Ora, alla
luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4, in particolare la
STFA del 21 febbraio 2003 nella causa Caisse cantonale genevoise de chômage
c/R, C 95/02 riportata in fondo al considerando), questo Tribunale deve
concludere che, accettando la decisione di rifiuto delle indennità del 4 luglio
2000 e non presentandosi più presso il suo collocatore, l'assicurato ha
manifestato per atti concludenti la sua volontà di rinunciare alle prestazioni
richieste e di non essere più registrato quale persona in cerca di impiego.
E' quindi
a ragione che la Cassa, dopo il mese di giugno 2000, non ha più erogato nessuna
indennità al ricorrente visto che egli non ha più controllato la
disoccupazione.
Questa
conclusione si giustifica tanto più se si considera che con decisione del 29
luglio 2003 la Cassa, anche se con un'altra motivazione, ha nuovamente
rifiutato all'assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc.
93).
Nel
ricorso contro questa decisione (sfociato con la sentenza emessa da questo
Tribunale il 3 settembre 2003; cfr. doc. 72-83) l'assicurato non ha indicato
alcun problema sorto con i funzionari dell'URC, in particolare egli non ha
addotto che gli sarebbe stata rifiutata la consegna dei FAUT dopo il mese di
giugno 2000 e che il suo caso sarebbe stato chiuso (cfr. doc. 84-85).
Inoltre,
nel corso della presente procedura, invitato a indicare chi è stato, come da
lui asserito, a chiudere il suo caso e a rifiutargli la consegna dei formulari
di autocertificazione, nonché a documentare le sue affermazioni, l'assicurato
ha affermato che:
"
(…)
-
I contatti con i responsabili dell'IAS/URC sono avvenuti per via
telefonica per cui non esiste alcuna prova scritta.
-
Subito dopo la decisione del 14.11.2003 dell'IAS (ndr.: oggetto
del presente ricorso), che mi riconosceva il diritto all'indennità di
disoccupazione unicamente per i due mesi risultanti all'URC, ho contattato il
funzionario incaricato Sig. __________, il quale mi ha anticipato che mi
sarebbe stato pressoché impossibile riaprire il caso, ma lasciava comunque la
decisione finale all'URC.
-
In data 19.11.2003 ho contattato l'URC, prima nella persona del
collocatore, Sig. __________. Lo stesso mi comunicava che non risultava più
nulla a mio nome, rinviandomi al Dir. Sig. __________ per ulteriori
informazioni. Contattavo quindi il direttore, che per chiarire il caso, mi chiedeva
di sottoporgli la copia della decisione in oggetto. Questo avveniva da parte
mia in data 20.11.2003 per fax.
-
Ho provato più volte a richiamare il Sig. __________
telefonicamente, senza tuttavia raggiungerlo. Avvicinandosi comunque il termine
ultimo per il ricorso, ho deciso di inoltrarvelo indipendentemente da tale
risposta.
(…)." (cfr. doc. IX)
In simili
circostanze, in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 15
marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa
R., C 281/02, consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U
319/02, consid. 1.3; STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid.
1.2; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre
2000 nella causa S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa
B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98,
consid. 3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 125 V
195; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag.
468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113
V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer,
"Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag.
63), il TCA deve concludere che l'assicurato, dopo la decisione del 4 luglio
2000 con la quale la Cassa ha respinto la sua domanda d'indennità di
disoccupazione (cfr. doc. 169-170) e fino alla decisione del 14 novembre 2003
(oggetto della presente vertenza e con la quale la Cassa ha, tra l'altro,
annullato le sue precedenti decisioni del 4 luglio 2000 e del 29 luglio 2003 e
riconosciuto il diritto alle indennità limitatamente ai mesi di maggio e giugno
2000; cfr. doc. A1) non ha più avuto contatti con l'URC e non si è pertanto più
sottoposto al controllo della disoccupazione. Diversamente egli sarebbe stato
almeno in grado di indicare chi (prima dei nuovi contatti con i funzionari
dell'URC dopo la decisione del 14 novembre 2003) in quale occasione e perché
gli avrebbe rifiutato i FAUT dopo il mese di giugno 2000 e, contro la sua
volontà, avrebbe chiuso il suo caso.
A ragione
la Cassa ha quindi negato all'assicurato il diritto all'indennità di
disoccupazione dopo il 30 giugno 2000.
In
conclusione la decisione impugnata va riformata nel senso che il guadagno
assicurato del ricorrente ammonta a fr. 3'405.70 e su questo importo egli ha
diritto alle indennità di disoccupazione durante i mesi di maggio e giugno
2000.
Gli atti
vengono trasmessi alla Cassa perché emetta due nuovi conteggi a favore
dell'assicurato per i mesi di maggio e giugno 2000.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è riformata nel senso che il guadagno assicurato del ricorrente
ammonta a fr. 3'405.70 e su questo importo egli ha diritto alle indennità di
disoccupazione durante i mesi di maggio e giugno 2000.
§§ Gli
atti vengono trasmessi alla Cassa perché emetta due nuovi conteggi a favore
dell'assicurato per i mesi di maggio e giugno 2000.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster