AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
37.2000.1
Data decisione, Autorità:
27.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
37.2000.00001
DC/sc
Lugano
27 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sull'istanza di ricusa del 20
dicembre 2000 del
__________,
rappr. da: avv. __________,
nei confronti
dell'avv. __________,
presidente del Tribunale arbitrale, in
materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
nella vertenza in atto dinanzi al Tribunale
arbitrale fra la
rappr: dalla FEDERAZIONE TICINESE ASSICURATORI MALATTIA
(in seguito indicata FTAM), 6500
Bellinzona
patrocinata dall'avv. __________
contro
dott. __________,
rappr. da: avv. __________,
ritenuto, in
fatto
1.1. L'11
dicembre 2000, 27 Casse malati hanno inoltrato presso il Tribunale arbitrale in
materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni una petizione con
la quale chiedono che il dottor __________ venga condannato a restituire
fr.
17'824.-- per l'anno 1998 e fr. 19'813.-- per l'anno 1999.
1.2. Il 12
dicembre 2000 il presidente del Tribunale arbitrale, avv. __________, ha
assegnato al convenuto un termine di 20 giorni per inoltrare la risposta di
causa in 3 esemplari con designazione del proprio arbitro.
Il 14
dicembre 2000 il dottor __________ ha inviato al presidente uno scritto del
seguente tenore:
" le
ritorno la raccomandata di convocazione al Tribunale arbitrale perchè ritengo
che non mi concerna.
Quando le casse malati mi hanno scritto segnalandomi la mia
presunta ineconomicità, io ho fatto presente che la mia media scaturita da
tutte le mie note di onorario era inferiore a quella da loro segnalata e
all'interno ancora del 150%.
Facevo anche notare che venivo paragonato con colleghi che
assolutamente svolgevano una attività differente dalla mia e quindi con un
gruppo talmente inomogeneo da sfiorare la disonestà.
Di queste mie osservazioni non si è tenuto conto e si era voluto
che io mi presentassi alla Commissione mista. Io l'ho fatto ma rifiuto di
considerarlo un esperimento di conciliazione.
In effetti non vi è stata assolutamente una vera analisi o una
discussione documentata e precisa su quanto da me affermato e che, noti bene, le
casse malati potrebbero accertare con assoluta facilità.
Vi è stato, dopo una parvenza di discussione, un autentico
ricatto: ‑ o restituisce la cifra tot oppure va al Tribunale.
È chiaro che per il signor __________ e compagnia la cosa è molto
semplice perchè non pagano loro gli avvocati.
Io non ho nessuna intenzione, sentendomi totalmente in ordine, di
subire di questi ricatti e non ho firmato il verbale. Per me, quindi, la seduta
di conciliazione non è esistita.
Mi sembra evidente che in questo incontro si dovrebbero verificare
i dati, ascoltare le ragioni del medico ed eventualmente accertarle, il che
non può essere fatto in qualche minuto con le semplici smentite della
controparte.
Inoltre, in uno Stato di Diritto non si può accusare qualcuno su
dei dati di parte.
Le allego i dati relativi alla mia precedente incriminazione in
occasione della quale vi era pure una lista di paragone assolutamente
inaccettabile. Io allora ero uno dei pochi internisti del Cantone Ticino a
praticare la radiologia digestiva, piuttosto costosa, eppure i funzionari delle
casse malati non hanno voluto verificare questi dati, pur essendo la mia media
al di sotto del 150% rispetto ad un collettivo, come detto, ristretto e
inomogeneo.
Ho dovuto penare per mesi sia io che la mia famiglia con insonnie,
rabbie e spese enormi prima di vedermi riconosciuta la ragione.
Vuole che ricominci tutto ciò? Per far piacere a chi?
Noto poi come la petizione dello studio legale sia datata 11.12.00
e come invece l'affermazione del fallito esperimento di conciliazione sia del
9.11.00 e quindi mi sembrerebbe che sia qualche giorno in più.
A parte questo, che mi interessa molto relativamente, voglio poi
osservare come io dovrei ‑ ricevuto il dossier il 13.12.00, cercare
l'avvocato, preparare l'intervento e via discorrendo entro la fine del mese,
proprio nel periodo delle feste.
Anche questo mi sa di un procedimento non troppo giusto.
Resto comunque alla prima affermazione:
-
Le mie medie non sono quelle dette dalle casse malati.
-
Non
credo assolutamente alle medie generali edite dalle stesse perchè dimostratesi
false in moltissimi casi.
-
Non ho avuto
un vero esperimento di conciliazione e poi contrariamente a quanto ho previsto
dalla prima formulazione della legge sull'ineconomicità delle cure, non sono
state tenute in conto i motivi della mia media relativamente più alta."
Il 15
dicembre 2000 l'avv. __________, dopo aver considerato lo scritto citato quale
risposta di causa, ha assegnato al dottor __________ un termine di 10 giorni
per designare il proprio arbitro.
1.3. Il 20
dicembre 2000 il dottor __________ ha inviato al presidente del Tribunale
arbitrale una lettera nella quale rileva quanto segue:
" Lei
mi rinvia ancora il dossier sostenendo che lo scritto con il quale io lo respingevo
viene da lei considerato quale risposta di causa.
Non sono affatto d'accordo con questa sua interpretazione.
In primo luogo lei dovrebbe accertare che le medie che mi vengono
attribuite dalla __________ siano giuste, cosa che assolutamente non è.
Lei dovrebbe verificare che il gruppo di medici con i quali vengo
paragonato sia omogeneo, cosa che assolutamente non è.
Lei dovrebbe controllare che io abbia avuto un vero esperimento di
conciliazione nel senso che le mie ragioni venissero accertate, cosa che non è
stata.
lo ho avuto soltanto un vero e proprio diktat : o paghi o vai al
Tribunale.
Non credo che il vostro Tribunale debba essere totalmente al
servizio della __________ e, non credo che un cittadino possa essere trascinato
davanti ad un Tribunale su dati di parte non verificati.
Lei mi assegna poi dieci giorni per designare un arbitro, cosa che
nel periodo Natalizio è assolutamente difficile per non dire impossibile.
A mia volta quindi rigetto la sua intimazione e, rinviandole il
dossier, allego una richiesta di ricusa."
L'istanza
di ricusa è così motivata:
"
Egregi Signori,
con la presente desidero ricusare, nel caso che
il vostro Tribunale volesse e avesse il diritto proseguire l'azione nei miei
confronti, l'Avv. __________ quale giudice.
Ciò sulla base dei contrasti avuti in occasione
della mia presenza quale arbitro nel procedimento: inc. no. 37.95.00005 - CM
Agrisano IIcc/Dr. X.
Le lettere allora scambiate sono depositate al
vostro Tribunale ma se ne fosse il caso ve ne invierò un'ulteriore copia.
Ritengo che l'avv. __________ non possa in queste
circostanze - e in considerazione anche delle perentorie indicazioni di termini
in questo procedimento - garantire sufficiente oggettività nei miei
confronti." (Doc. _)
Il 21
dicembre 2000 l'avv. __________ ha trasmesso per competenza l'istanza di ricusa
al Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (Doc. _)
1.4. Il 4 gennaio
2001 il presidente del TCA ha assegnato al presidente del Tribunale arbitrale
un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni e per
trasmettere l'incarto completo (Doc. _).
Il 5
gennaio 2001 l'avv. __________ ha comunicato al presidente del TCA di avere
assunto il patrocinio del dott. __________ (Doc. _).
Il 10
gennaio 2001 il presidente del TCA ha assegnato un termine di 5 giorni per
presentare le sue osservazioni sull'istanza di ricusa anche al patrocinatore
delle Casse Malati, avv. __________ (Doc. _)
L'8
gennaio 2001 l'avv. __________ ha inviato al presidente del TCA uno scritto nel
quale rileva:
"
ho ricevuto oggi l'intimazione del termine per
le osservazioni all'istanza di ricusa promossa dal Dr. __________. Quale
motivazione, questi fa riferimento a quanto accaduto in altra procedura ove
egli, assieme al sottoscritto e alla collega __________, aveva funto da
arbitro.
Ora, per presentare le mie osservazioni, dovrei
necessariamente illustrare, producendo alcuni scritti, quanto è avvenuto
appunto in quella causa la quale però concerne parti che nulla hanno a che
vedere con la procedura che ne occupa. Essendo ovviamente tenuto al segreto,
come posso agire? Se è evidente che il Dr. __________ non avrebbe alcunché da
ridire su dette produzioni, potrebbero essere di ben diverso parere invece le
parti nell'altra causa. Mi pongo seriamente la domanda e gradirei sentire il
suo illuminato parere.
Non vorrei che le osservazioni in questa dessero
l'avvio ad altra procedura, di ben diverso spessore, avente per oggetto il mio
operato." (Doc. _)
Il 10
gennaio 2001 il presidente del TCA ha così risposto al presidente del Tribunale
arbitrale:
"
Con riferimento al suo scritto dell'8 gennaio
2001. La invito, entro il termine assegnatole, ad inoltrare le sue osservazioni
sull'istanza di ricusa.
Riguardo al problema da Lei sollevato, se ritiene
di dover produrre documentazione concernente un altro incarto, non ha che da
inviare soltanto quella strettamente necessaria, anonimizzando tutti i dati
non rilevanti per la presente vertenza." (Doc. _)
Il 1°
febbraio 2001 l'avv. __________ ha chiesto una proroga di 20 giorni per
presentare le osservazioni, così motivata:
"
(…)
malgrado le mie richieste e sollecitazioni, non
ha ancora ricevuto dal TFA gli atti che mi permettono di dar seguito
all'invito." (Doc. _)
Il 7
febbraio 2001 l'avv. __________ ha comunicato che "le attrici,
rappresentate dalla __________, non hanno osservazioni da formulare e si
rimettono alla decisione di codesto Lodevole Tribunale" (Doc. _).
1.5. Nelle sue
osservazioni del 12 febbraio 2000 l'avv. __________ si è così espresso:
"
(…)
-
Bisogna
premettere che il Dr. __________ è stato arbitro in alcune procedure concernenti
altri medici. Egli conosce quindi sia il funzionamento del Tribunale arbitrale,
sia la persona del presidente. Non soltanto: egli conosce anche l'istituto
della ricusa, non foss'altro che per essere stato a sua volta, in precedente
procedura, oggetto della stessa.
-
Giusta l'art.
7 cpv. 5 Reg., la ricusa dev'essere proposta "con istanza motivata
contemporaneamente al primo atto di causa, oppure non appena si verifichi o sia
scoperta". Il Dr. __________ ha formulato l'istanza non con il
suo scritto del 14 dicembre 2000 (doc. _), interpretato come risposta di causa
(doc. _), bensì soltanto in data 20 dicembre 2000 (doc. _).
A mente del sottoscritto, l'istanza
non è tempestiva, perchè non è stata formulata in uno con lo scritto del 14
dicembre. Infatti, il Dr. __________, a sostegno dell'istanza, fa riferimento
ai "Contrasti avuti in occasione della mia presenza quale arbitro nel
procedimento inc. n°..." e si lamenta dei termini "perentori"
che, a suo dire, sarebbero stati assegnati. Da qui egli deduce l'assenza di
"sufficiente oggettività" da parte del sottoscritto nei suoi
confronti.
Ora,
è indubbio che i motivi ora addotti gli erano già noti al momento in cui gli è
stato assegnato il termine per presentare la risposta di causa (doc. _), perchè
si riferiscono ad altra precedente procedura, com'egli afferma. Ne scende che
l'istanza, presentata successivamente, è perciò tardiva e quindi irricevibile
in ordine.
- Mette
comunque conto, ad abundantiam, di esprimersi brevemente anche nel merito della
stessa.
L'art.
7 cpv. 1 Reg. rinvia, per quanto concerne la ricusa, al CPC. L'art. 27 CPC
dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario se vi è grave
inimicizia fra uno di loro e una delle parti oppure in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni.
Mette
conto di illustrare quanto è accaduto non nella procedura citata dal Dr.
__________, bensì in un'altra (l'istante ha fatto confusione), della quale non
saranno citati nè nomi nè n° di incarto. Il Dr. __________ conosce del resto bene
tutti questi atti.
- Chiamato a
partecipare, in qualità di arbitro, nella vertenza che opponeva le CM al Dr. X,
l'istante ha partecipato alle udienze indette e alla camera di consiglio (all.
1). La decisione sulla petizione è stata presa a maggioranza (all. 2).
Successivamente,
il sottoscritto presidente ha redatto il progetto di sentenza che ha trasmesso
per esame e commento ai due arbitri. Con scritto dell'8 febbraio 1999 (all. 3)
il Dr. __________ ha ribadito la sua posizione. La sentenza è quindi stata
intimata alle parti.
- Il Dr. X ha
inoltrato ricorso contro detta sentenza al Tribunale federale delle
assicurazioni (all. 4, che è un estratto). Dall'atto di ricorso, intimato per
osservazioni al Tribunale arbitrale, il sottoscritto viene a sapere che il Dr.
__________ si è lamentato di non aver potuto conoscere gli atti dell'incarto.
Il ricorrente ha infatti prodotto il Doc. _ che è appunto una lettera
dell'arbitro Dr. ________ al legale della parte convenuta (all. 5).
Il
sottoscritto presidente, dopo aver chiesto di presentare osservazioni e averne
discusso con gli arbitri in una camera di consiglio, ha presentato le
"osservazioni" in data 8 aprile 1999 (all. 6, 7). Si fa riferimento a
queste ultime per tutti i dettagli.
- Il Dr.
__________ ha nuovamente scritto al sottoscritto in data 12 aprile 1999 (all.
8), al quale è stato risposto il 13 aprile 1999 (all. 9) compiegando i
documenti che comprovavano il pagamento, tra l'altro, di un'indennità di mezza
giornata per "studio atti".
Il
Dr. __________ ha inviato copia del suo scritto al TFA. Quest'ultimo non si è
ancora pronunciato sul ricorso del Dr. X e quindi sul caso.
- Da tutti
questi atti si evince che, nella mia qualità di presidente del Tribunale
arbitrale, ho dovuto riprendere l'agire dell'arbitro che ha preso contatto con
una parte in causa lamentando fatti che erano smentiti dagli atti.
In
ciò non v'è stato ‑ e non v'è ‑ alcunché di personale; sarebbe
stato assunto analogo atteggiamento nei confronti di qualsiasi altro arbitro.
Non
ritengo che ciò costituisca motivo per fondare la ricusa. In ogni caso, non si
è trattato affatto d'espressione di inimicizia nei confronti del Dr.
__________, bensì di un doveroso atto a tutela dell'operato ‑ corretto ‑
del tribunale arbitrale. Per quanto mi concerne, non ho alcuna prevenzione nei
confronti del Dr. __________ il quale, nel caso in esame, è parte e non
arbitro. L'accusa di carenza di oggettività è quindi infondata.
- Si aggiunga
che la lamentela sui termini imposti è parimenti fuori luogo. Basti rinviare al
Regolamento che disciplina il funzionamento del TA. Il Dr. __________ non deve
dimenticare che chi dirige il tribunale arbitrale è chiamato ad applicare la
procedura contenuta appunto nel regolamento apposito.
In conclusione, non sussistendo comunque alcun motivo di ricusa,
chiedo:
-
L'istanza
di ricusa è dichiarata irricevibile siccome tardiva.
-
In
via subordinata e nella misura in cui fosse ricevibile, essa è respinta."
(Doc. _)
Il 16
febbraio 2001 il presidente del TCA ha assegnato all'avv. __________ e all'avv.
__________ un termine di 5 giorni per formulare una presa di posizione scritta
(Doc. _); l'avv. __________ è stato invitato dal segretario del TCA a
trasmettere, a stretto giro di posta, gli atti della procedura nella quale è
convenuto il dottor __________ (cfr. Doc. _).
L'avv.
__________ ha immediatamente fatto pervenire quanto richiesto dal TCA (Doc. _).
Il 19
febbraio 2001 l'avv. __________ ha chiesto una proroga del termine di 10 giorni
(cfr. Doc. _), concessa del TCA il 21 febbraio 2001 (Doc. _).
Il 20
febbraio 2001 il segretario del TCA ha chiesto via fax all'avv. __________ di
produrre, anonimizzata, la nota sentenza del Tribunale arbitrale, nel quale il
dottor __________, era arbitro, pendente davanti al TFA (cfr. Doc. _).
La
sentenza è stata trasmessa il 20 febbraio 2001 (cfr. Doc. _ 1). Tale sentenza,
data 13 gennaio 1999, è stata intimata il 10 febbraio 1999 (cfr. Doc. _).
1.6. Il 23
febbraio 2001 l'avv. __________ ha comunicato che le attrici si rimettono alla
decisione del TCA (Doc. _).
Il 23
febbraio 2001 l'avv. __________ ha fatto pervenire al TCA le sue
considerazioni, del seguente tenore:
"
(…)
- Un membro di
un Tribunale arbitrale deve conoscere la procedura, quindi anche l'istituto
della ricusa; lo stesso dicasi delle persone che si rivolgono a detto Istituto.
E' però questa, notoriamente, una finzione, sia pure necessaria per il
funzionamento ordinato della Giustizia. La realtà è però ben diversa,
soprattutto per quanto concerne i termini: nei Tribunali come quello presieduto
dall'avv. _________, accanto ai tecnici cogniti della materia specifica, vi è
sempre un giurista, che di solito funge da presidente, proprio perché i primi
poco sanno della procedura; in situazione è ancora meno favorevole rispetto ai
membri-tecnici per le persone che fanno capo al Tribunale.
Questo
per dire che l'argomento addotto dall'avv. __________ secondo cui il dott.
__________ è stato "oggetto" di ricusa quale arbitro è doppiamente
impertinente. Una prima volta per le ragioni suddette e una seconda perché il
termine per la ricusa deve essere rispettato da chi si avvale di detto Istituto
e non da chi è oggetto dello stesso.
Comunque, nessuno può ignorare la Legge e "dura lex sed
lex".
- In merito
alla nozione d'imparzialità, sulla quale poggia l'istituto della ricusa, la
giurisprudenza del Tribunale federale e quella degli organi di Strasburgo
convergono sostanzialmente (per la recente giurisprudenza del Tribunale
federale si vedano le sentenze apparse in DTF 125 1 119 consid. 3a e quelle
massimate nella RSDIE 1999, pag. 548 segg). Questo perché, visto il carattere
lacunare dell'art. 58 Cost. 1874, la giurisprudenza del Tribunale
federale è stata più che in ogni altro campo marcata da quella degli organi internazionali
di protezione dei diritti dell'uomo (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit.
n. 1163). La situazione non è sostanzialmente cambiata con la nuova
costituzione, anche se l'art. 30 è più elaborato del suo predecessore.
È
quindi opportuno riassumere quale è l'approccio della Corte europea dei diritti
dell'uomo.
L'imparzialità
deve essere valutata secondo un approccio soggettivo, cercando di
determinare la convinzione personale di un giudice in una certa occasione, e
anche secondo un approccio oggettivo che tende ad assicurare che egli offra
garanzie sufficienti per escludere a questo riguardo ogni legittimo dubbio.
Quanto
al primo, l'imparzialità personale di un magistrato si presume fino a prova del
contrario.
Quanto
al secondo, esso porta a chiedersi se, indipendentemente dalla condotta
personale del giudice, certi fatti verificabili autorizzino a sospettare
l'imparzialità di quest'ultimo. In quest'ambito, anche le apparenze possono
rivestire importanza. Ne va della fiducia che i Tribunali in una società
democratica devono ispirare alle persone soggette alla giurisdizione. Deve
dunque ricusarsi ogni giudice di cui si possa legittimamente temere una
mancanza d'imparzialità.
Ne
segue che, per pronunciarsi sull'esistenza in un dato caso di una ragione
legittima per temere una mancanza d'imparzialità di un giudice, l'ottica
della persona soggetta alla giurisdizione entra in linea di conto, anche se
non svolge un ruolo decisivo (esplicita in tal senso la decisione della Comm.
europea 10 settembre 1997 nella causa H.W.K.C. Svizzera). L'elemento
determinante consiste nel sapere se i timori dell'interessato possono
considerarsi oggettivamente giustificati (sentenze 26 agosto 1997 de Haan c.
Paesi Bassi [serie A, pag. 49 segg] 25 giugno 1992 Thorgeir Thorgeirson c.
Islanda [serie A n. 239, par. 49,51], 27 agosto 1991 nel caso Demicoli c. Malta
[serie A n. 210, par. 40], Langborger c. Svezia [serie A n. 155, par. 32]).
Non
viene quindi valutata l'attitudine concreta di un giudice, bensì
un'istituzione, presa in astratto (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. n.
1207 in basso e riferimenti).
- Dall'acclusa
corrispondenza scambiata tra l'avv. ___________ e il dott. __________ in
relazione a casi per i quali sia l'uno sia l'altro facevano parte del Tribunale
(doc. da 1 a 5), risulta una radicale divergenza di opinioni sulla materia del
contendere. In particolare il dott. __________ ha tratto la convinzione. Quale
membro del Tribunale e non quale soggetto del giudizio, che l'avv.
__________ non teneva in debito conto le ragioni dei medici. la situazione si è
esacerbata al punto che il dott. __________ si è rivolto al Tribunale federale
per sottolineare di essersi "dissociato dalle decisioni prese a
maggioranza del Tribunale stesso" (doc. _).
Evidentemente
si tratta di un intervento poco ortodosso, il quale però attesta, ed è quello
che conta, l'alto grado di sfiducia che il dott. __________ ha nei confronti
dell'avv. __________, e questo non per malanimo nei suoi confronti, ma a
seguito di una valutazione soggettiva di come il lavoro del Tribunale veniva
diretto.
Il
fatto poi che l'avv. __________ ha "dovuto riprendere l'agire"
del dott. __________ quale arbitro (punto 7 delle osservazioni 12 febbraio
2000), costituisce una ulteriore prova dei rapporti tesi, nella concezione
del funzionamento del Tribunale, che dividono i due. Ora, proprio perché il
dott. __________ "nel caso in esame è parte non arbitro", si
giustifica la ricusa dell'avv. __________i.
Conclusioni
- Con tutto
questo non si vuole mettere in dubbio la competenza e l'onorabilità dell'avv.
__________i, ma soltanto sottolineare la particolarità dell'istituto della
ricusa, riassunta nella stupenda frase del primo Presidente della Corte
permanente di giustizia internazionale, Renaud, a proposito dell'istituzione
del giudice ad hoc o "giudice nazionale": "ce n'est pas assez
que la Justice soit juste, il faut ancore qu'elle le paraisse".
E'
con questo spirito che il legale sottoscritto chiede all'avv. __________ di
aderire alla domanda di ricusa. (Doc. _)
1.7. Il 23 marzo
2001 il presidente del TCA ha inviato il seguente scritto al dott. __________,
giudice presso il Tribunale federale delle assicurazioni:
"
come presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Canton Ticino sono chiamato ad esaminare un'istanza di ricusa
del Presidente del Tribunale arbitrale, inoltrata da un medico in relazione a
fatti avvenuti durante un procedimento arbitrale attualmente pendente presso di
voi (K 36/99).
Le chiedo dunque di cortesemente inviarmi una copia
della sentenza citata non appena essa verrà emessa dal TFA." (Doc. _)
La
sentenza richiesta è pervenuta al presidente del TCA il 12 luglio 2001.
Il 18
luglio 2001 una copia della stessa anonimizzata, è stata trasmessa per
conoscenza dal segretario del TCA, all'avv. __________i, all'avv. __________ e
all'avv. __________ (cfr. Doc. _).
Il 19
luglio 2001 l'avv. __________ ha inviato al presidente del TCA uno scritto del
seguente tenore:
" neIla
procedura cui si è fatto riferimento nel caso che ne occupa, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha ora statuito. Nella sentenza del 6 luglio 2001,
di cui le trasmetto una copia anonimizzata, ha deciso, rinviando gli atti al
Tribunale arbitrale per nuovo giudizio, che la parte convenuta deve sostituire l'arbitro
Dr. __________ per le motivazioni che risultano dal giudizio della massima
istanza.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha soggiunto (cons. 8c,
pag. 14) che "Per quanto invece attiene al presidente e all'altro
arbitro del Tribunale cantonale, non è ravvisabile alcun motivo di esclusione o
ricusazione. Bisogna in effetti ritenere che tutti gli elementi oggettivi a
disposizione degli stessi deponevano a favore della loro corretta
determinazione sulla capacità del dott. __________ a fungere da arbitro, non
potendo essi ragionevolmente ipotizzare da parte sua un comportamento tanto
anomalo."
Mi permetto perciò di sollecitare la decisione sull'istanza di
ricusa presentata dal Dr. __________, in modo da poter dar seguito alla
trattazione del caso da parte del tribunale arbitrale." (Doc. _)
in
diritto
2.1. Il
Regolamento concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale
in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 18 marzo
1998 (entrato in vigore il 24 marzo 1998), istituito sulla base degli art. 89
LAMal, 57 LAINF e 77 cpv. 3 della legge cantonale di applicazioni della LAMal,
regola all'art. 7 l'esclusione e la ricusazione.
L'art. 7
cpv. 1 stabilisce che per il presidente e gli arbitri valgono i motivi di
esclusione e di ricusazione previsti dal Codice di procedura civile.
Verificandosi
una delle cause previste dal capoverso precedente, il presidente è sostituito
dal suo supplente (art. 7 cpv. 2).
Secondo
l'art. 7 cpv. 3 del Regolamento la cognizione dei motivi di ricusa del
presidente spetta al presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni.
La ricusa
si propone con istanza motivata contemporaneamente al primo atto di causa,
oppure non appena si verifichi o sia scoperta (art. 7 cpv. 5).
Secondo l'art. 27 CPC le
parti possono ricusare il giudice o il segretario nei casi in cui questi non
esclusi, come pure:
a) se
vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti;
b) in
ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni.
A
proposito dell'art. 27 lett. b CPC giurisprudenza e dottrina hanno precisato
che tale norma abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano
"gravi ragioni", ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio
l'imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta
nelle medesime condizioni (COCCHI/TREZZINI, CPC massimato e commentato, Lugano
2000, n. 31 ad art. 27; Rep. 1988 pag. 369).
L'art. 27
cpv. 4 CPC precisa inoltre che se l'istanza di ricusazione è fondata su una
delle ragioni di cui all'art. 27, non può essere proposta dalla parte che,
venutane a conoscenza, sia passata o abbia espressamente o tacitamente lasciato
passare ad atti successivi.
2.2. L'art. 30
cpv. 1 Cost., garantisce al cittadino - come già l'art. 58 cpv. 1 vCost. - il
diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel
merito, indipendente e imparziale (RDAT I-2001 pag. 36; DTF 126 I 236 consid.
2a; DTF 126 I 68 consid. 3a e riferimenti anteriori: sulla sostanziale
coincidenza sotto questo profilo degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 58 cpv. 1 vCost.,
vedi FF 1997 I 171).
Il
diritto d'ogni persona, sancito dall'art. 6 N. 1 CEDU, di comparire davanti a
un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge ha, di massima, la
stessa portata della norma costituzionale (DTF 126 I 168 consid. 2a; DTF 126 V
235 consid. 2a; DTF 120 Ia 189 consid. 2f, 116 Ia 18 consid. 4; DTF 114 Ia 53
consid. 3a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a
ed., Berna 1999, pag. 574; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen
Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zurigo 1999, N. 424 pag. 269).
La
norma garantisce ‑ indipendentemente dal disciplinamento processuale
applicabile ‑ tanto il diritto alla corretta composizione dell'organo
giudicante, quanto l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici. In questo
senso essa pone esigenze di base alla procedura cantonale ed è applicabile non
solo ai tribunali statali, ma anche a quelli arbitrali (cfr. DTF 124 V 26
consid. 5, 124 I 261 consid. 4a, 118 Ia 285 consid. 3d, 117 Ia 168 consid. 5a,
325 consid. 2, 116 Ia 18 consid. 4 e riferimenti).
Il TFA ha
ancora recentemente ricordato (cfr. STFA del 6 luglio 20001 nella causa D.F., K
36/99) che è immanente al sistema legale posto in essere dall'art. 89
LAMal ‑ con la composizione paritetica del Tribunale arbitrale
cantonale, salvo il presidente ‑ che un arbitro non sia del tutto
indipendente dalla categoria che rappresenta (casse malati, rispettivamente
medici), non può comunque ravvisarsi parzialità solo per il fatto che si dia
tale appartenenza (cfr. anche Frowein/Peukert, EMRK‑Kommentar, 2. ed.,
1996, n. 129 all'art. 6 CEDU). È infatti nella natura delle cose che i due
arbitri membri possano dare rilievi diversi agli stessi fatti, pur agendo in modo
imparziale, a dipendenza della loro diversa esperienza professionale. Nel
principio della rappresentanza paritetica, il legislatore non ha inteso che
gli arbitri dovessero determinarsi solo nell'interesse della parte che li ha
proposti. Esso ha invece voluto che le cerchie interessate potessero designare
persone di loro fiducia e particolarmente cognite della materia, affinché
nozioni specifiche del settore fossero valutate nella loro interezza e
complessità (DTF 124 V 27 consid. 5a e riferimenti; vedi pure, per un altro
Tribunale paritetico, in materia di locazione, DTF 126 I 235 seg.).
Il
diritto delle parti a un giudice imparziale è violato quando esistono
circostanze oggettivamente idonee a suscitare l'apparenza di perenzione o a far
sorgere un rischio di parzialità (iudex suspectus; SVR 2000 UV Nr. 21; DTF 124
V 26 consid. 5; 120 Ia 187 consid. 2b; vedi anche 122 V 50 consid. 2a).
Tali
situazioni possono consistere e in un determinato comportamento del giudice o
in fattori funzionali o organizzativi (DTF 123 I 91 consid. 4a; DTF 117 Ia 410
consid. 2a; 116 Ia 18 consid. 4). In entrambi i casi non si pretende che il
giudice sia effettivamente prevenuto. Basta che esistano circostanze che
destino l'apparenza di prevenzione o il rischio di parzialità. D'altra parte la
semplice affermazione della parzialità basata su sentimenti soggettivi di una
parte non è sufficiente per giustificare la ricusa di un magistrato; la
sfiducia sull'imparzialità del magistrato deve invece essere oggettivamente
motivata (cfr. SVR 2000 BVG Nr. 12; SVR 2000 UV Nr. 21; BGE 120 V 365 consid.
3a in fine, 118 Ia 286 consid. 3d, 117 Ia 326, 184 consid. 3b, 116 Ia 135 consid.
2a e b).
In una
sentenza pubblicata in DTF 126 I 168 consid. 2a 168 il Tribunale federale al
riguardo si è così espresso a proposito della garanzia di un tribunale
indipendente e imparziale:
"
Elle permet aussi, indépendamment du droit
cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement
est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment
à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le
jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la
récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car
une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles
d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 125 I 119 consid. 3a p.
122; 124 1255 consid. 4a p. 26 1; 120 la 184 E. 2 S. 186 f.). Le fait notamment
qu'un magistrat ait déjà agi dans une cause peut éveiller un soupçon de
partialité. Le cumul des fonctions n'est alors admissible que si le magistrat,
en participant a des décisions antérieures relatives à la même affaire, n'a
pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il
ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du
procès n'apparaisse plus indécis. Pour en juger, il faut tenir compte des
faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées
au cours des différents stades de la procédure (ATF 119 la 221 consid. 3 p.
226 et les arrêts cités; cf. aussi ATF120 la 82consid. 6 p. 83 ss)."
In
un'altra sentenza del 18 dicembre 2000, pubblicata sul Bollettino N° 21 del
maggio 2001 a pag. 28 seg. il Consiglio di moderazione ha ricordato che:
" La
ricusa ha carattere eccezionale (DTF 116 la 14 consid. 4, 115 la 172 consid .
3) e dipende dall'esistenza di una possibile parzialità del giudice, valutata
secondo un processo oggettivo e soggettivo.
Il primo, tende a ricercare se il giudice ricusato offra le
necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Vengono
considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e
organizzativo e si pone l'accento sull'importanza che possono rivestire le
apparenze stesse. L'esame soggettivo mira a determinare il pensiero interiore,
del giudice in una specifica situazione (DTF 120 la 184 consid. 2 b, 117 a 408
consid 2 a, 116 I a 14 consid. 4 e rinvii). Il giudice può in questo caso
ricusarsi spontaneamente o su istanza di una parte."
La garanzia del diritto a
un giudice imparziale vieta dunque l'influsso sulla decisione di circostanze
estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria oggettività, a
favore o a pregiudizio di una parte: al giudice sottoposto a simili influenze
verrebbe meno la qualità di "giusto mediatore" (Jean‑François
Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence
récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1990, pag. 9).
2.3. L'avv.
__________ chiede innanzitutto che la ricusa venga dichiarata tardiva e quindi
irricevibile in ordine in quanto il dottor __________ non ha formulato la sua
istanza "contemporaneamente al primo atto di causa", ai sensi
dell'art. 7 cpv. 5 del Regolamento (e 27 cpv. 4 CPC) e cioè, nel suo scritto
del 14 dicembre 2000, dopo essere stato invitato a inoltrare la risposta di
causa, cfr. consid. 1.2), bensì soltanto il 20 dicembre 2000 dopo che il
presidente del Tribunale arbitrale gli aveva comunicato che riteneva il suo
scritto quale risposta di causa e l'invitava a designare il proprio arbitro
entro 10 giorni (cfr. consid. 1.3).
In una
sentenza, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 110 seg., il TFA ha avuto
occasione di ricordare che secondo la giurisprudenza i motivi di astensione o
di ricusa devono essere invocati il più presto possibile. Il fatto di sollevare
delle obiezioni di questa natura soltanto durante la procedura di ricorso
quando queste mancanze avrebbero potuto essere constatate più presto è
contrario al principio della buona fede. Colui che non ricusa un giudice
immediatamente dopo avere avuto conoscenza di un motivo di ricusa e lascia
proseguire la procedura senza sollevarlo perde il suo diritto di invocare
ulteriormente le garanzie costituzionali dell'art. 30 cpv. 1 Cost. e dell'art.
6 cifra 1 CEDU (cfr. DTF 126 III 249 consid. 3c pag. 254; DTF 121 I 38 consid.
5f; ATF 118 Ia 284 consid. 3a; ATF 117 Ia 323 consid. 1c et 495 consid. 2a; ATF
114 Ia 280 consid. 3e; ATF 114 V 62 consid. 2b, 112 Ia 440; DTF 126 I 205-206).
Nella
presente fattispecie è vero che i motivi sui quali ha fondato l'istanza di
ricusa erano già conosciuti dal dottor __________ al momento in cui ha ricevuto
l'ordine del presidente del Tribunale arbitrale di inoltrare la risposta di
causa per cui egli avrebbe dovuto immediatamente presentare istanza di ricusa
nei confronti dell'avv. __________.
D'altra
parte non va dimenticato, da una parte, che nel suo scritto del 14 dicembre
2000 il dottor __________ contesta che sia regolarmente avvenuto l'esperimento
di conciliazione per cui il medico poteva ritenere che non era compito
dell'avv. __________ di occuparsi del suo caso (almeno a quello stadio della
procedura; cfr. consid. 1.2 "le ritorno la raccomandata di convocazione al
Tribunale arbitrale perché ritengo che non mi concerna") e, d'altra parte
e soprattutto, che il dottor __________ ha formulato l'istanza di ricusa alcuni
giorni dopo, e cioè quando dopo avere ricevuto il nuovo scritto dell'avv. __________
del 15 dicembre 2000, gli è stato chiaro che la procedura che lo concerne era
veramente di competenza al Tribunale arbitrale.
Si può
dunque ritenere che nel caso concreto il dottor __________ ha formulato
l'istanza di ricusa il più presto possibile, secondo la giurisprudenza federale
citata. L'istanza è dunque ricevibile.
2.4. Nella
sentenza del 6 luglio 2001 nella causa X (K 36/99), l'Alta Corte ha definito
"contraddittorio" l'atteggiamento del dottor __________, che, da una
parte ha firmato il verbale attestante che alla sentenza si è giunti "dopo
esame degli atti" ed inoltre l'8 feb-braio 1999, prendendo posizione sul
progetto di motivazione, ha ribadito il suo dissenso nel merito affermando di
non avere nulla da eccepire dal profilo formale, e, d'altra parte, ha scritto
"all'allora patrocinatore del dott. X, comunicandogli, contrariamente ai
fatti riscontrati oggettivamente, di aver presenziato alle sedute senza avere
avuto a disposizione il dossier e di non condividere la sentenza «non ancora pronunciata
ma probabile»".
A questo
riguardo il TFA ha osservato, riguardo all'operato del dottor __________, che
"in tal modo, egli ha crassamente violato il suo dovere di segretezza
legato alla funzione pubblica di arbitro e palesato evidenti carenze d'ordine
deontologico tali da meritare un approfondimento dal profilo
disciplinare".
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi così concluso:
" Ora, la circostanza per cui l'arbitro designato dall'insorgente, per
sua stessa ammissione, ha deliberato senza aver consultato il fascicolo di
causa e, quindi, senza avere sufficiente nozione degli elementi fattuali, è
manifestamente costitutiva di una grave violazione del diritto di essere
sentito ex art. 4 vCost., rispettivamente ex art. 29 cpv. 2 Cost., avendo di
fatto impedito la corretta formazione del giudizio collegiale.
Contrariamente a quanto ritiene la precedente istanza, a tale conclusione non
può evidentemente mutare il fatto che il dott. ___________ avrebbe facilmente
potuto visionare l'incarto se solo lo avesse voluto ed espresso in termini
comprensibili, quest'aspetto potendo semmai avere una rilevanza solo dal
profilo disciplinare.
Tenuto conto della natura formale del diritto costituzionale
disatteso e considerato il potere di cognizione limitato di cui fruisce questa
Corte nella specie (cfr. consid. 1), nonché la rilevanza del vizio, lo stesso
non può essere sanato in procedura federale (cfr. DTF 124 V 183 consid. 4a, 392
consid. Sa, 120 V 83 consid. 2a e 363 consid. 2b e riferimenti).
A prescindere dalle possibilità dì successo nel merito
dell'impugnativa, in accoglimento della domanda ricorsuale principale, la
pronunzia querelata deve quindi essere annullata e la causa rinviata al primo
Tribunale perché posto rimedio alle menzionate carenze, statuisca di nuovo
(cfr. DTF 124 V 183 consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a)."
Il TFA ha
poi esaminato la questione relativa alla composizione del Tribunale arbitrale
cantonale, chiamato nuovamente a statuire sul rinvio.
La nostra
Massima Istanza ha escluso la presenza del dottor __________, con le seguenti
motivazioni:
" Nella
fattispecie, da quanto dianzi esposto risulta che al dott. __________ devono
essere addebitate gravi carenze nell'esercizio della sua funzione, avendo egli
preso contatto con il patrocinatore della parte che l'aveva prescelto nel
Tribunale arbitrale. Egli difetta quindi in tutta evidenza dei requisiti di
imparzialità e indipendenza che permettono ad una persona designata da una
parte di mantenere il giusto grado di equidistanza nei suoi confronti. Il
dott. X dovrà pertanto prescegliere un nuovo arbitro e la procedura riprenderà
dalla fase in cui per diritto cantonale il presidente trasmette agli arbitri
membri gli atti per l'esame che precede l'udienza pubblica in conformità dell'art.
6 del Regolamento del Tribunale arbitrale cantonale."
Gli altri
due arbitri possono invece nuovamente fare parte del Tribunale arbitrale
chiamato a trattare la vertenza relativa al dott. X. Al riguardo il TFA si è
così espresso:
" Per
quanto invece attiene al presidente e all'altro arbitro del Tribunale
cantonale, non è ravvisabile alcun motivo di esclusione o ricusazione. Bisogna
in effetti ritenere che tutti gli elementi oggettivi a disposizione degli
stessi deponevano a favore della loro corretta determinazione sulla capacità
del dott. __________ a fungere da arbitro, non potendo essi ragionevolmente
ipotizzare da parte sua un comportamento tanto anomalo.
Né potrebbe far concludere altrimenti la circostanza che il
presidente e l'altro membro si siano già espressi a favore di una tesi. La
situazione processuale potrebbe infatti mutare in termini apprezzabili e
rilevanti per il giudizio nel caso in cui il nuovo arbitro, previo esame del
fascicolo di causa, fosse in grado di presentare elementi tali da convincere i
colleghi del fondamento di altre soluzioni. Del resto, un'analoga situazione
si presenta nell'ipotesi in cui viene postulata la revisione di un giudizio
arbitrale ai sensi dell'art. 10 del Regolamento del Tribunale arbitrale cantonale.
Infatti, per il rinvio del medesimo Regolamento all'art. 35 segg. LPamm, anche
in questo caso la domanda di revisione va proposta alla stessa autorità che ha
già giudicato in ultima istanza (cfr. art. 36 Lpamm), senza che per questo vi
sia motivo per ritenere non ossequiato il presupposto dell'imparzialità e
dell'indipendenza (sulla connessione tra le due nozioni si veda
Frowein/Peukert, op. cit., n. 129 all'art. 6 CEDU) da parte dei componenti
della medesima per il solo fatto di essersi già occupati della vertenza.
La causa deve quindi venir ritornata al Tribunale arbitrale
affinché il presidente provveda agli incombenti di sostituzione del dott.
__________, convocando successivamente le parti all'udienza pubblica prevista
dall'art. 6 del Regolamento del Tribunale arbitrale cantonale, previa
trasmissione degli atti al nuovo arbitro."
2.5. La presente
istanza di ricusa è fondata innanzitutto sul comportamento che il Presidente
arbitrale avrebbe assunto in occasione della causa relativa al dott. X, nella
quale il qui convenuto fungeva da arbitro.
Chiamato
ora a pronunciarsi sulla domanda di ricusa il presidente del TCA non può che
prendere atto delle conclusioni alle quali è giunto il Tribunale federale delle
assicurazioni nella vertenza relativa al dottor X (cfr. consid. 2.4).
Secondo
l'Alta Corte il dottor __________ in quell'occasione ha assunto un
atteggiamento "contraddittorio", ha "violato crassamente il suo
dovere di segretezza" e a lui devono essere addebitate gravi carenze
nell'esercizio della sua funzione.
Il
presidente del Tribunale arbitrale (come del resto anche l'altro arbitro),
secondo l'Alta Corte, si sono invece comportati correttamente.
In simili
condizioni l'istanza di ricusa, fondata sui "contrasti" che il dottor
__________ e l'avv. __________ avrebbero avuto in relazione alla causa citata
non può che essere respinta.
L'istanza
di ricusa viene pure motivata con l'argomentazione che "il dottor
__________ ha tratto la convinzione quale membro del Tribunale e non quale
soggetto del giudizio che l'avv. __________ non teneva in debito conto le
ragioni dei medici" (cfr. consid. 1.6).
Secondo
questo Tribunale il solo fatto che un medico, per le sue conoscenze tecniche
(cfr. consid. 2.2), sia stato chiamato all'importante ed impegnativa carica
(cfr. DTF 126 I 229; DTF 119 Ia 81 consid. 4a p. 85) di membro del Tribunale
arbitrale in una o più occasioni, non può evidentemente costituire un valido
motivo per ricusare il presidente dello stesso, allorché il medesimo medico
figura come convenuto in un'altra causa.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si pensa che il Tribunale arbitrale è
comunque un Tribunale collegiale composto da tre persone (prova ne sia il
rinvio operato dal TFA nella causa relativa al dottor X, sebbene la decisione
impugnata fosse stata presa a maggioranza dai due arbitri legittimati a
nuovamente giudicare, cfr. consid. 2.4) e che sulle condizioni che devono
essere adempiute per poter applicare il metodo statistico in un caso concreto
esiste ormai un'abbondante e costante giurisprudenza federale (cfr. D.
Cattaneo, "Il controllo dell'economicità delle cure prestate dal
medico" in LAMal-KVG, Ed. IRAL, Losanna 1997 pag. 413 seg.; SVR 2001 KV
Nr. 19 consid. 4b; STFA dell'8 marzo 2000 nella causa dottor X, K 61/99 consid.
5c e consid. 6; STFA del 23 gennaio 1998 nella causa dottor X, K 129/95 consid.
3 - 7a e 7b).
Neppure
può permettere l'accoglimento dell'istanza di ricusa il fatto che l'avv.
__________ abbia formulato "delle perentorie indicazioni di termini"
(cfr. consid. 1.3) nel procedimento che concerne il dottor ________. Infatti,
il presidente del Tribunale arbitrale non ha fatto altro che assegnare al
convenuto i termini per inoltrare la risposta di causa e per designare il
proprio arbitro, conformemente agli art. 4, 1 cpv. 1 e 1 cpv. 3 del
Regolamento.
D'altra
parte nel corso di questa e in altre procedure l'avv. __________ non ha
manifestato dell'astio e dell'inimicizia nei confronti del dottor __________ o
dei favoritismi nei confronti delle Casse malati (cfr. DTF 126 I 240).
Infine,
evidentemente, e il dott. __________ del resto non lo sostiene neppure, la
circostanza che il presidente del Tribunale arbitrale è designato dal potere
esecutivo (cfr. art. 1 cpv. 1 del Regolamento) non è tale da suscitare il
sospetto di dipendenza e di parzialità (cfr. RDAT I-2001 pag. 39 e sentenze
citate; RDAT II-1991 pag. 39), e neppure quella che egli esercita l'attività di
avvocato accanto a quella di presidente del Tribunale arbitrale (cfr. SVR 2001
BVG Nr. 12; RDAT I-2001 pag. 3 e sentenze citate).
In simili
condizioni questo Tribunale non può che respingere l'istanza di ricusa.
2.6. Secondo
l'art. 20 cpv. 1 della legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale
delle assicurazioni la procedura è per principio gratuita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza
di ricusa é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 10 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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