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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
37.1995.54
Data decisione, Autorità:
31.10.1996, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
37.95.00054
DC/fz
Lugano
31 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del
Tribunale arbitrale
in materia di assicurazione contro le malattie e gli
infortuni
Giudice Daniele Cattaneo
vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 12
luglio 1995 inoltrata dalle
rappresentate dalla federazione
ticinese assicuratori malattie
(in seguito indicata ftam),
6500 Bellinzona,
patrocinata dall'avv. __________
contro
dott. __________,
letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di
esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere
constatato che nell'anno 1993 il medico ha fatto registrare un indice 165,
chiedono la restituzione di fr. 24'857.92 (e cioè ciò che eccede l'indice 150
della media del gruppo "medicina generale senza radiologia") (Doc.
I);
preso atto delle osservazioni formulate dal dottor
__________ in data 29 giugno 1995
(Doc. C2);
richiamata l'udienza del 28 ottobre 1996 nel corso della
quale è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" Il Presidente ricorda i
contenuti della giurisprudenza federale e del Tribunale arbitrale ticinese in
questo settore. L'avv. __________ sottolinea che l'indice 150 permette già di
tenere globalmente conto di tutte le circostanze del caso concreto. Il dottor
__________ si dichiara disposto a trovare una soluzione conciliativa. Egli
conferma i motivi già esposti nella lettera 3 luglio 1995 e aggiunge che poiché
egli, insieme alla moglie, fattura ancora a mano, succede purtroppo che delle
fatture vengano emesse con uno o due anni di ritardo (con degli effetti
negativi visto che le medie vengono calcolate pro paziente e pro anno). L'avv.
__________ sottolinea che questa argomentazione non può essere considerata
visto che se la fatturazione fosse stata emessa puntualmente, la media per gli
anni precedenti già alta sarebbe risultata ancora più elevata. Il dottor
__________ si dichiara disposto a restituire fr. 17'000.-- .
L'avv. __________
ritiene per principio che il medico dovrebbe restituire tutto l'importo ma
invita però il Presidente a formulare una sua proposta.
Il Presidente con
riferimento alla sentenza D. del 29.11.95 propone di ridurre di un quarto
l'importo da restituire per tener conto delle condizioni nelle quali il medico
esercita la propria attività. Propone quindi di restituire fr. 18'642.75.
Il dottor __________
e le casse malati accettano la proposta. L'esperimento di conciliazione è
pertanto riuscito e la vertenza sarà stralciata dai ruoli.
A questo punto, su
esplicita domanda dell'avv. __________, il dottor __________ si dichiara
disposto a chiudere su questa base anche la vertenza relativa all'anno 1991
attualmente pendente presso la Commissione paritetica.
Letto, lo approvano e
si firmano.
Copia del verbale
alle parti seduta stante."
decreta
1.- L'esperimento di
conciliazione è riuscito.
2.- La vertenza è stralciata
dai ruoli.
3.- Le spese processuali per un
importo di fr. 600.- sono così ripartite:
Casse malati: fr.
300.-
dott. __________ fr.
300.-.
4.- Intimazione alle parti
interessate a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente del Tribunale arbitrale
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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