Mootness after new health-insurance decision on appeal

36.2007.8Autre juridiction13 févr. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1 to RI 4, represented by RA 1, appealed a decision of the health-insurance office concerning compulsory health insurance. While the appeal was pending, the office reconsidered the matter and issued a new decision on 12 February 2007 fully accepting the requested exemption/reclassification, stating that the insured persons were subject to Italian health insurance while Mr. RI 1 was working independently in Italy. The Tribunal held that this new decision rendered the appeal moot and struck the case from the docket. No court costs were levied, and expenses were assigned to the State.

Regeste Omnilex

Art. 3a of the Ticino procedural law for cases before the cantonal insurance court; reconsideration by the administrative authority pending the filing of its response. Until the authority submits its response, it may reconsider the challenged decision and notify a new decision to the parties and to the court. If the new decision fully replaces the impugned decision and removes the subject matter of the dispute, the appeal becomes moot and the proceedings are struck from the roll. Mootness is not avoided where the new administrative act grants the relief sought in full; the court then terminates the case without a merits determination (consid. 1-3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 36.2007.8

Data decisione, Autorità: 13.02.2007, TCA

Titolo: Obbligo d'assicurazione contro le malattie in Svizzera. Cittadino italiano qui domiciliato ed al beneficio di rendita AVS ma attivo quale indipendente in Italia. Revoca della decisione dell'UAM siccome attività comprovata con il ricorso.

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.8

ir/td

Lugano 13 febbraio 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso dell'8 gennaio 2007 di

  1. RI 1
  2. RI 2
  3. RI 3
  4. RI 4 tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 20 dicembre 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie (esecuzione dall'obbligo assicurativo)

rilevato che

  • che, con decisione 20 dicembre 2006, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo contro la decisione amministrativa del 6 novembre 2006, in materia di esenzione dall'obbligo assicurativo, presentato dai qui ricorrenti;

  • che con atto 8 gennaio 2007 gli assicurati si sono aggravati al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro tale decisione;

  • che il ricorso è stato trasmesso il 10 gennaio 2007 all'amministrazione per la risposta di causa (IV);

  • che il 12 febbraio 2007 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura siccome:

" … lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Corte che a seguito dell'atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, con decisione 12 febbraio 2007 ha integralmente accolto le richieste della parte ricorrente (cfr. decisione allegata).

Alla luce di quanto suesposto si chiede pertanto che il ricorso sia stralciato dai ruoli.” (Doc. VII)

  • che allegato al documento è stato prodotto uno scritto 12 febbraio 2007 dell'UAM a RI 1, avente formale valore di decisione, con cui ai ricorrenti è stato comunicato che:

" preso atto della sua richiesta 23 gennaio 2007, pendente causa davanti al TCA, di revisione della decisione UAM 6 novembre 2006 con la quale l'Autorità cantonale decretava per il signor RI 1, , così come per membri della sua

famiglia, la continuazione dell'obbligo d'assicurazione contro le malattie in Svizzera;

richiamata la richiesta UAM 26 gennaio 2007 di ulteriore complemento di informazione;

considerata la sua risposta 7 febbraio 2007, nella quale lei dichiara di non svolgere, al momento, alcuna attività lucrativa in Svizzera, e parimenti i membri della sua famiglia qui menzionati;

osservato che lei è regolarmente domiciliato in Svizzera, dove riceve una rendita AVS, e parimenti è al beneficio di una rendita pensionistica in provenienza dall'Italia;

ritenuto che lei comprova di svolgere attualmente un'attività lavorativa, a titolo indipendente, in Italia;

richiamato l'art. 34 cpv. 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, in base al quale, nel caso di una persona pensionata in uno Stato ed esercitante un'attività lavorativa, a titolo dipendente o indipendente, in altro Stato CE, per l'assoggettamento all'assicurazione sociale contro le malattie fa stato il Paese in cui la persona interessata svolge attività lavorativa;

d e c i d e

L'istanza di revisione 23 gennaio 2007 è accolta.

Di conseguenza la decisione 6 novembre 2006 è definitivamente abrogata.

  1. La decisione inerente all'assoggettamento assicurativo obbligatorio contro le malattie è riformata come segue:

2.1. Fintanto che risulta confermato e comprovato l'esercizio di un'attività lavorativa in Italia, il signor RI 1, e parimenti i membri della famiglia RI 2, RI 3 e RI 4, , devono considerarsi assoggettati all'assicurazione sociale delle cure medico­sanitarie ai sensi di quanto previsto in materia dallo Stato italiano.

2.2. Il signor RI 1, così come i predetti familiari, potranno acquisire le cure medico-sanitarie in Svizzera per mezzo del modulo E 106, rilasciato dalla __________ di iscrizione.

  1. Mezzi di diritto: contro la presente decisione è data facoltà di reclamo all'istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla ricezione...” (Doc. VII/bis)
  • che il principio dell'esenzione dall'obbligo assicurativo per l'anno 2006 – oggetto del contendere – essendo ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni all'art. 3a (applicabile in concreto alla luce della recente abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;

  • che la nuova decisione del 12 febbraio 2007 rende privo d'oggetto il ricorso;

  • che la causa va stralciata perché divenuta priva d'oggetto;

decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

  1. non si prelevano tasse, mentre le spese sono poste a carico dello stato;

  2. la presente decisione è definitiva. Intimazione alle parti mediante invio raccomandato.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

terzi implicati

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal remained live after the authority issued a new decision while the case was pending

Solution extraite

The appeal had become moot because the challenged decision was replaced by a new decision fully granting the appellants' requests.

Motifs extraits

Before submitting its response, the administration could reconsider the challenged decision; the new decision of 12 February 2007 fully reversed the prior ruling and made the appeal without object.

Question juridique clé

Whether the case should be struck from the court's docket

Solution extraite

Yes. Because the dispute had become moot, the proceedings were struck from the roll.

Motifs extraits

A new administrative decision during the pending appeal removed the subject matter of the case, so continuation of the proceedings was unnecessary.

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