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Numero d'incarto:
36.2006.82
Data decisione, Autorità:
04.05.2006, TCA
Titolo:
ricorso per denegata giustizia: stralcio in seguito all'emissione della decisione formale.
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.82
cs
Lugano
4 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2006 di
RI 1
contro
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che con
scritto del 2 dicembre 2005 la Cassa malati CO 1 ha informato RI 1 della
sospensione dal pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal, in
applicazione dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, a causa della presenza di diversi
attestati di carenza beni rimasti insoluti,
l’assicurato
ha chiesto alla Cassa l’emanazione di una decisione formale,
il
2 marzo 2006 CO 1 ha emanato una “decisione provvisoria conformemente
all’art. 49 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA)” tramite la quale ha sospeso “la decisione
riguardante la sospensione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie” in attesa dell’emissione di una sentenza del
TFA (doc. A4),
con
scritto 14 marzo 2006 l’interessato ha contestato la predetta decisione presso
l’assicuratore (doc. A7),
in
data 3 aprile 2006 RI 1 si è rivolto al TCA tramite un ricorso per denegata
giustizia, sottolineando l’impossibilità di accedere alle cure necessarie (doc.
I),
il
12 aprile 2006 le parti sono state convocate per un’udienza, dove si è
presentato il solo ricorrente, il quale ha ribadito le proprie ragioni (doc.
IV),
con
e-mail trasmesso lo stesso giorno, l’assicuratore ha indicato che “comunicheremo
al Tribunale cantonale TI delle assicurazioni entro il 21 aprile 2006 se
ritiriamo o meno la nostra decisione incidentale nella procedura di ricorso.”
(doc. VI),
in
data 20 aprile 2006 CO 1 ha affermato di ritirare “la nostra decisione
incidentale di sospensione della procedura amministrativa del 2 marzo 2006
nella procedura sopraccitata.
La
procedura amministrativa è dunque ripresa ed una decisione ai sensi dell’art.
49 LPGA circa la sospensione della rimunerazione delle prestazioni sarà
notificata all’assicurato entro breve termine.”
(doc. VII),
con
scritto 2 maggio 2006 l’UAM ha comunicato al TCA che “attualmente pendenti,
da parte nostra, restano un importo di CHF 951.40, conseguente all’ACB __________
del __________, presentato al nostro Ufficio in data 20.12.2005, e due dichiarazioni
di insolvenza del __________, di CHF 367.50 e CHF 246.15, a noi presentate in
data 21 marzo 2006.
Questi
importi non sono contestati di principio, ragione per la quale è lecito
ritenere che il pagamento potrà avvenire in tempi prossimi.” (doc. IX),
in data 3 maggio 2006 è pervenuta al TCA copia della decisione
formale emessa da CO 1 il 1° maggio 2006, tramite la quale viene sospeso il
pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal (doc. X),
la
vertenza non presenta temi giuridici nuovi e non è rilevante per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove. Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2
della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del
21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98),
giusta
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
Tale
disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 560).
Con
l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito
ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota
11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I
387/03),
va
inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse
in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni
mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
L'art.
52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento
relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la
procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili,
secondo
il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.
cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre
secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c),
nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad
una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.
150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483),
il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509),
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali),
da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.
anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),
nel
caso di specie l’assicuratore, pendente causa, prima della trasmissione della
risposta, ha indicato di ritirare la decisione incidentale ed ha emesso una
decisione formale,
in
queste condizioni il ricorso per denegata giustizia diventa privo di oggetto e
va stralciato dai ruoli,
l’assicurato
può, se non lo ha già fatto, inoltrare opposizione contro la decisione formale
direttamente a CO 1 e, se la decisione su opposizione sarà sfavorevole, potrà
presentare ricorso a questo Tribunale entro 30 giorni,
copia
della presente va notificata all’UAM, quale parte interessata,
Per questi
motivi
decreta
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.
-
Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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