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Numero d'incarto:
36.2006.179
Data decisione, Autorità:
07.12.2006, TCA
Titolo:
Procedura esecutiva per incasso premi e psese LCA. Petizione (azione disconoscimento debito) parzialmente ammessa
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.179
ir/td
Lugano
7 dicembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione 20 settembre 2006
interposta da
AT 1
contro
Cassa Malati CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
considerato, in fatto
• che con petizione 20 settembre 2006 AT 1
ha convenuto dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni CV 1,
assicuratore malattia, per una richiesta "abusiva per spese per richiami e
spese per precetto esecutivo".;
• che, sostanzialmente, l'attrice ha
postulato l'accertamento dell'inesistenza di suo debito nei confronti di CV 1
(Feststellungsklage);
• che, più dettagliatamente, la signora AT
1 indica di avere disdetto il rapporto contrattuale concluso con la convenuta e
riferito a coperture complementari ricevendo comunque la richiesta di
versamento dei premi. Dopo contatto tra le parti l'attrice ha pagato il 10
luglio 2006 l'ammontare di CHF 138.--;
• che, nonostante il pagamento, CV 1 ha
fatto spiccare precetto esecutivo nei suoi confronti postulando l'incasso di
CHF 138.-- oltre a spese amministrative (CHF 110.--), spese esecutive (CHF
30.--) e tassa d'incasso (CHF 5.--, doc. E);
• che la signora AT 1 è insorta nei
confronti di CV 1 contestando l'importo delle spese amministrative esposte
ingiustamente mentre CV 1 ha mantenuto la sua richiesta;
• che come detto, l'attrice postula
l'accertamento dell'inesistenza di suo debito verso CV 1 per i fatti esposti,
oltre al "ritiro dell'esecuzione";
• che CV 1, con risposta di causa 13
ottobre 2006, evidenzia di avere notificato una "Intimazione LCA" il
18 maggio 2006 all'attrice per un importo di CHF 115.-- per 5 premi mensili
(gennaio-maggio 2006) da CHF 23.--, ed evidenzia di avere notificato alla
signora AT 1 la sospensione delle prestazioni assicurative "… per un
importo di CHF 168.--" ossia 6 premi mensili di CHF 23.-- (CHF 138.--)
oltre CHF 30.-- per spese;
• che CV 1 ha effettivamente chiesto
all'UE l'avvio di procedura esecutiva contro l'attrice ed indica di avere
contabilizzato solo successivamente il pagamento di CHF 138.-- da parte dell'attrice;
• che CV 1 rammenta come i premi debbano
essere pagati anticipatamente e come l'attrice sia stata diffidata ed ai sensi
delle CGA e debba quindi vedersi addebitare CHF 30.--. CV 1 ha invece
rinunciato a chiedere ulteriori spese per CHF 80.-- siccome non dovute;
• che in replica l'attrice contesta la
legalità dei CHF 30.-- richiesti da CV 1;
• che, interpellata in merito, CV 1 ha
ribadito il suo buon diritto;
in
diritto
in
ordine
• che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00);
nel
merito
• che il debito per i premi dei primi 6
mesi 2006 della signora AT 1 nei confronti di CV 1 assomma a CHF 138.-- ed è
stato soluto il 10 luglio 2006;
• che palesemente, come riconosce la stessa
convenuta, i CHF 80.-- pretesi per le spese cagionate dalle procedure d'incasso
come pure le spese esecutive non sono dovute e la pretesa dell'assicuratore era
manifestamente infondata;
• che CV 1 avrebbe dovuto accorgersi di ciò
e non persistere in un incasso errato mediante procedura esecutiva che ha
creato incomodo all'attrice;
• che, in effetti, chiariti i fatti la
signora AT 1 ha soluto il suo debito;
• che l'ingiustificata pretesa di premi e
spese e quindi la richiesta di spese non dovute, ha imposto alla signora AT 1
di adire il Tribunale assumendosi spese che le vanno riconosciute, al contrario
delle ripetibili che non possono essere qui ammesse;
• che resta da accertare se l'attrice deve
versare l'importo di CHF 30.-- per le spese di diffida espressamente previste
alle CGA 13.3.;
• che, senza entrare nel merito degli
scritti doc. 1 e 2 di CV 1, ed in particolare della piena conformità della
diffida ai precetti della LCA così come interpretati dal Tribunale Federale, si
evidenzia come solo dopo lo scritto 16 giugno l'attrice ha soluto il debito;
• che, correttamente, l'importo di CHF
30.-- è dovuto;
• che, conseguentemente, la petizione va
accolta parzialmente dovendosi accertare un debito dell'attrice nei confronti
della convenuta per CHF 30.--;
• che, come indicato in precedenza, la
procedura - gratuita - non permette attribuzione di ripetibili alle parti, in
specie alla parte attrice. Si giustifica qui il riconoscimento delle spese
materiali sopportate dall'attrice limitatamente al grado di soccombenza
dell'assicuratore come indicato;
• che sarebbe infatti urtante limitare il
diritto di adire il Tribunale per la parte che, a fronte del suo buon diritto,
dovrebbe assumersi spese di un certo rilievo;
• che, in concreto, era palese sin
dall'inizio il buon diritto dalla signora AT 1 a vedere disconoscere la pretesa
di CHF 80.--, tanto che su questo punto CV 1 ha aderito alla petizione;
• che alla luce della pretesa (CHF 80.--)
manifestamente infondata ed in assenza di rettifiche da parte di CV 1 l'attrice
ha dovuto adire il TCA, aggiungendo poi l'erronea pretesa di disconoscimento di
ulteriori CHF 30.--;
• che visto quanto precede, richiamate le
norme del CPC applicabili in concreto, in specie l'art. 150 CPC, nonché quanto
esposto nella sentenza 36.2006.104 del 6 dicembre 2006 per analogia, si
giustifica la condanna di CV 1 a rimborsare all'attrice, per le spese vive
sopportate, l'importo di CHF 30.--;
• che la presente decisione è definitiva
siccome non impugnabile per riforma al Tribunale Federale (art. 43 e 46 OG);
• che
una copia della presente viene trasmessa, ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LSA,
all'autorità di sorveglianza (UFAP, Berna);
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
- La
petizione è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza è
accertato un debito di AT 1, __________, nei confronti di CV 1, __________, per
l'incasso di spese amministrative connesse a procedure d'incasso premi delle
coperture complementari del primo semestre 2006 di CHF 30.--.
-
Non
si prelevano tasse di giustizia e spese. CV 1 è condannata a versare a AT 1, a
titolo di rifusione delle spese vive sopportate, l'importo di CHF 30.--.
-
La
presente è definitiva siccome non sono dati gli estremi di cui agli art. 43 e
46 OG vigente sino al 31 dicembre 2006.
-
Intimazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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