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Numero d'incarto:
36.2006.152
Data decisione, Autorità:
01.09.2006, TCA
Titolo:
Decisione dell'amministrazione, successiva al ricorso, che rende l'impugnativa priva d'oggetto.
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.152
IR/sc
Lugano
1 settembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 31 luglio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 20 luglio
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
considerato, in fatto ed
in diritto
-
che,
con decisione 20 luglio 2006, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il
reclamo contro la decisione amministrativa del 28 aprile 2006, in materia di
riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2006,
presentata da RI 1;
-
che
con atto 31 luglio 2006 RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle
assicurazioni contro tale decisione;
-
che
il ricorso è stato trasmesso il 4 agosto 2006 all'amministra-zione per la
risposta di causa (II);
-
che
il 30 agosto 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della
procedura siccome:
" … lo scrivente Ufficio rende noto a codesta
Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa
citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali
hanno accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare
alla stessa la riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale
contro le malattie per l’anno 2006 (cfr. documento allegato).” (Doc. III)
- che
allegato al documento è stato prodotto uno scritto agosto 2006 dell'UAM
all'assicurata, avente formale valore di decisione, con cui alla parte
ricorrente è stato comunicato che:
" … con riferimento al suo ricorso del 31.07.2006
avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra
decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno
2006, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in
data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.
In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni
del prossimo mese di settembre riceverà da parte nostra una nuova decisione di
carattere positivo.
Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio
2006. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della
riduzione di premio in suo favore direttamente da parte nostra all’inizio del
mese di settembre.
Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei
suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2006, da
cui risulti l'ammontare della riduzione di premio. Inoltre, la stessa dovrà
dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2006 la riduzione di
premio da noi concessa, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con
effetto 1° gennaio 2006.” (Doc. III/bis)
-
che
il principio del sussidio per l'anno 2006 – oggetto del contendere – essendo
ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di
decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni all'art. 3a (applicabile in concreto alla luce della recente abrogazione
dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal), l'autorità amministrativa può, fino all'invio
della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica
immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.
Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto
senza oggetto per effetto di una nuova decisione;
-
che
la nuova decisione del 30 agosto 2006 rende privo d'oggetto il ricorso;
-
che
la causa va stralciata e la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente
contro la decisione che quantificherà il sussidio;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato
dai ruoli;
-
non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili;
la presente decisione è definitiva. Intimazione alle
parti mediante scritto raccomandato.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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