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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2004.32
Data decisione, Autorità:
24.06.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.32
ir/tf
Lugano
24 giugno 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 12 marzo 2004
promossa da
AT1
contro
CV1
rappr. da: RA1
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato, in fatto in
diritto
-
che con
scritto intestato opposizione datato 12 marzo 2004 AT1 si è rivolta a questo
Tribunale;
-
che
l'opposizione si riferiva a decisione formale di CV1 datata 6 febbraio 2004;
-
che
l'assicuratore, apparentemente, ha tolto – con la citata decisione 6 febbraio
2004 – l'opposizione interposta a PE __________ riferito a "fatture
__________";
-
che,
quale opposizione formale a decisione amministrativa di CV1 lo scritto 12 marzo
2004 è stato trasmesso dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
all'assicuratore, ciò sulla scorta di una decisione 16 marzo 2004 di questo
Tribunale;
-
che,
nello scritto "opposizione" 12 marzo 2004 la signora AT1 ha comunque
fatto riferimento alle "prestazioni complementari" che sarebbero
state "tolte";
-
che,
evidenziato come nelle sue richieste di giudizio la signora AT1 chieda
"l'annullamento delle prestazioni complementari ordinata dalla CV1 è
dichiarata arbitraria ed esse vanno immediatamente riattivate";
-
che,
ritenendo tale richiesta come riferibile alle coperture complementari retta
dalla legge sul contratto d'assicurazione, il giudice delegato (dopo avere
evaso l'aspetto riferito alla copertura obbligatoria trasmettendo gli atti CV1)
ha chiesto alla signora di volere completare la petizione;
-
che, in
particolare, il giudice delegato così si è espresso:
"
alla luce di quanto precede l'
"opposizione" alla decisione 6 febbraio 2004 sarà trattata
separatamente (inc. 36.2004.31) mentre per quanto attiene alle coperture
complementari va rilevato come la petizione non ossequia i requisiti di cui
all'art. 1a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni del 6.4.1961 (LPAss);
la signora AT1 deve essere invitata, nel termine
di 20 giorni, a volere completare il suo esposto con riferimento
specifico alle coperture complementari precisando i fatti, adducendo una
motivazione per le conclusioni che vorrà esporre;
copia della presente e dell'opposizione (a valere
quale petizione) viene trasmessa alla CV1 rappresentata dal RA1 "
-
che,
trascorso infruttuoso il termine, il giudice delegato ha assegnato nuovo
termine alla signora AT1 fissato in 10 giorni, con decreto 3 maggio 2004. Entro
questo nuovo termine la petizione doveva essere completata nuovamente sotto
comminatoria di irricevibilità della stessa;
-
che il
decreto 3 maggio 2004 non è stato ritirato alla Posta;
-
che,
contattata telefonicamente dalla Cancelleria del Tribunale, la signora AT1 ha
chiesto nuovo invio del decreto 3 maggio 2004 avvenuto per posta semplice il 17
maggio 2004;
-
che
nonostante ciò la completazione non è pervenuta nel termine ultimo concesso
decorrente dall'ultimo giorno di giacenza dell'invio raccomandato non ritirato
dalla signora AT1;
-
che,
ritenuto come la petizione non ossequi i requisiti di cui all'art. 1a LPr.TCA,
rilevato come siano stati adempiuti gli obblighi fissati all'art. 2 della
medesima legge (rinvio alla parte attrice per completare l'atto);
-
richiamato
il tenore dell'art. 8 LPrTCA anch'esso ossequiato;
-
la
petizione va dichiarata irricevibile senza carico di tassa di giustizia e
spese;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui lo scritto intestato "opposizione" del 12 marzo 2004
formulato da AT1 sia da ritenere quale petizione riferita a coperture
complementari all'assicurazione malattia obbligatoria la stessa è irricevibile.
2.- Non si
percepiscono tasse e spese.
3.- Intimazione
alle parti. La presente decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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