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Numero d'incarto:
36.2003.81
Data decisione, Autorità:
05.11.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.81
IR/tf
Lugano
5 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 22 settembre 2003
formulato da:
contro
la decisione del 8 settembre 2003 emanata
dall’
Ufficio dell’assicurazione
malattia dell’ Istituto assicurazioni sociali, 6501 Bellinzona
in materia di sussidio nell’ambito
dell’assicurazione sociale contro le malattie
in
fatto ed in diritto
-
che
__________, 1984 domiciliata a __________, apprendista, ha domandato la
concessione del sussidio per il pagamento dei premi di Cassa Malati per le
prestazioni obbligatorie della LAMal riferito all'anno 2003;
-
che
l'amministrazione ha negato il diritto al sussidio anche a seguito di reclamo e
ciò con decisione 8 settembre 2003;
-
che la
signora __________ si è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
con atto del 22 settembre 2003 chiedendo il riesame della decisione alla luce
della revoca della curatela decisa in suo favore e dell’affidamento alla
famiglia __________ che non deve, a fronte dell’assenza di versamento di
assegni per i figli od agevolazioni fiscali per figli, prendere a suo carico
l’onere derivante dal pagamento dei premi dell’assicurazione malattia;
-
che nel
termine di risposta l'ufficio dell'assicurazione malattia ha comunicato alla
signora __________ quanto segue:
"
con riferimento al suo ricorso del 22.09.2003 avanzato presso il
Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione
negativa in materia di sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno
2003,
le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua
situazione,
in data odierna abbiamo annullato la decisione
impugnata.
In
sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni
del
prossimo mese di novembre riceverà da parte nostra una nuova
decisione di carattere positivo.
Il
diritto al sussidio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2003. La Cassa
malati
interessata verrà informata in merito all'importo del sussidio in
suo favore
direttamente da parte nostra all'inizio del mese di
novembre.
Ritenuto
quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere
nei
suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno
2003,
da cui risulti l'ammontare del sussidio. Inoltre, la stessa dovrà
dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2003 il sussidio
da noi
concesso, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con
effetto 1° gennaio 2003." (cfr. doc. _)
-
che,
conseguentemente, l'amministrazione ha chiesto lo stralcio della procedura;
-
che la
signora __________ è stata interpellata in merito al mantenimento del gravame
con scritto del 28 ottobre 2003 del giudice delegato;
-
che
l'amministrazione può, fino al momento della formulazione della risposta di
causa, modificare la sua decisione;
-
che, in concreto,
l'amministrazione ha accolto le richieste della ricorrente ammettendo il
diritto al sussidio;
-
che a
tenore dell'art. 3a LPrTCA il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni continua
la trattazione del caso in quanto non sia divenuto privo d'oggetto per effetto
della nuova decisione;
-
che il
principio della concessione del sussidio appare ammesso nello scritto 22
ottobre 2003 trasmesso in copia al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;
-
che la
signora __________ non ha fatto valere ulteriori motivi per il mantenimento del
ricorso.
Viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1. il
ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli siccome divenuto
privo d'oggetto;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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