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Numero d'incarto:
36.2003.65
Data decisione, Autorità:
01.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.65
IR/tf
Lugano
1° settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2003 di
contro
la decisione del 11 luglio 2003 emanata
da
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
-
ha chiesto la concessione di un sussidio per il pagamento dei premi
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2003 indicando di
non esercitare attività lucrativa, di vivere di risparmi e di essere stato
imposto con un reddito – per il biennio 2001 – 2002 – fissato in CHF 5'392.- ed
una sostanza di CHF 776.-.
-
L’amministrazione
ha rifiutato la concessione del sussidio con decisione 11 luglio 2003 impugnata
con ricorso del 30 luglio 2003 dell’assicurato
-
In sede di
risposta di causa l’amministrazione ha prodotto uno scritto 20 agosto 2003
destinato all’assicurato con cui l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha
deciso di annullare la decisione impugnata e di concedere il sussidio. I
preposti funzionari hanno rinviato nel tempo ad altra decisione amministrativa
la fissazione del sussidio stesso.
-
Copia
della decisione 20 agosto 2003 è stata trasmessa al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni con scritto accompagnatorio datato 21 agosto 2003 con cui è stato
chiesto lo stralcio della procedura.
-
Invitato
ad esprimersi in merito il ricorrente ha dichiarato di non opporsi allo
stralcio ma ha protestato spese e ripetibili e meglio il versamento di una equa
indennità per il dispendio sostenuto, l’assicurato ha citato una sentenza pubblicata
in RDAT 1978 no. 29 (pagina 50) e la dottrina (Cocchi-Trezzini, Commentario al
CPC, ad art. 150 N. 11 e 12).
Questa
Corte non ritiene di dovere riconoscere all’assicurato il versamento di
ripetibili. Va anzitutto rilevato come la sentenza citata da __________ e
tratta dalla RDAT 1978 no. 29 si riferisca all’applicazione della LPAmm,
complesso normativo che non trova applicazione nel caso concreto; va poi
rilevato come, nel medesimo ambito, per le ripetibili rinvio andrebbe fatto
semmai alla sentenza del TF pubblicata nella RDAT 1995 (e quindi ben più
recente) I no. 8 da cui si desume che: “non è insostenibile il rifiuto di
assegnare ripetibili ad una parte non rappresentata da un avvocato per le fasi
essenziali della procedura … e che non può invocare spese personali
particolari”. Nella fattispecie invocata dal ricorrente era tema di
incarichi scolastici rispettivamente di nomine in ambito scolastico.
Nel caso
di specie applicabile è la LPrTCA che, all’art. 22, regola la materia. La parte
vincente in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, ai disborsi
ed alle spese di patrocinio. __________ ha salvaguardato i propri diritti
direttamente come usuale nel campo delle assicurazioni sociali. In casu non è
dato alcun patrocinio, il ricorrente indica svolgimento della pratica legale e
quindi appare cognito di diritto avendo ottenuto perlomeno licenza
universitaria, ma non svolge attività lucrativa alcuna (come appare dalla
documentazione annessa al ricorso) e dispone quindi delle conoscenze e del
tempo (d’altronde contenuto, il ricorso appare inutilmente prolisso e richiama
norme che non trovano applicazione in concreto) necessari per provvedere a
salvaguardare adeguatamente i suoi diritti in materia di sussidio
all’assicurazione contro le malattie.
Per il
rimando dell’art. 23 LPrTCA applicabile è il CPC con il rilievo che la
giurisprudenza riconosce alla parte non patrocinata il diritto ad un’equa
indennità se vincente in causa (ciò che questo TCA ha ammesso ad esempio per un
avvocato vincente in causa in ambito di assicurazioni complementari
all’assicurazione obbligatoria, e quindi in un ambito prettamente civile, e
laddove il dispendio temporale appariva di rilievo; cfr. TCA __________ del 21
agosto 2001). In ambito di sussidi all’assicurazione malattia – e quindi di
applicazione del diritto pubblico cantonale -, con l’applicazione della LPrTCA
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è fatto obbligo di accertare
d’ufficio i fatti e di applicare d’ufficio il diritto con conseguente minore
esigenza di motivazione delle impugnative ed indicazioni di prova da assumere.
In questi casi, dove il compito delegato alla parte – rispettivamente al
patrocinatore della stessa – appare alleggerito dagli obblighi che incombono al
Tribunale, un’indennità equa alla parte deve essere concessa con prudenza e
solo a fronte di precise condizioni. Appare utile fare allora riferimento alla
giurisprudenza del TFA (TFA 110 V 72 c. 7):
"
Sodann ist nach der Rechtsprechung für persönlichen
Arbeitsaufwand und Umtriebe … einer unvertretenen Partei grundsätzlich keine
Parteientschädigung zu gewähren, ausser wenn besondere Verhältnisse vorliegen,
Dies ist nach BGE 110 V 133 Erw. 4a der Fall, wenn folgende Voraussetzungen
kumulativ gegeben sind: - dass es sich um eine komplizierte Sache mit hohem
Streitwert handelt; - dass die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand
notwendig macht, der den Rahmen dessen überschreitet, was der einzelne
üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten
auf sich zu nehmen hat; erforderlich ist somit ein Arbeitsaufwand, welcher die
normale (z.B. erwerbliche) Betätigung während einiger Zeit erheblich
beeinträchtigt; - dass zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der
Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht.
ed
ammettere la concessione di ripetibili, o meglio di equa indennità alla parte
non rappresentata, restrittivamente quando si tratti di applicare il diritto
pubblico cantonale, e quindi di ammettere il versamento di un’equa indennità
quando la fattispecie sia complessa, di certa importanza, che imponga un
particolare impegno che superi “was der einzelne üblicher- und zumutbarerweise
nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat”
e quindi un impegno di certo rilievo. Nel caso concreto la fattispecie era
semplice, non imponeva un patrocinio, ed un ricorso semplice e più contenuto
volume sarebbe stato sufficiente per ottenere dall’amministrazione un riesame
della fattispecie. Non sono quindi dati i presupposti per l’attribuzione di
ripetibili in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non vengono
percepite tasse e spese – che rimangono a carico dello Stato - e non vengono
attribuite ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti. La presente decisione è definitiva.
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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