AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.32
Data decisione, Autorità:
26.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.32 +
36.2003.80
IR/tf
Lugano
26 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso e petizione del 14
marzo 2003 di
contro
Cassa malati __________
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto del
14 marzo 2003 __________ si è rivolta a questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni contro la Cassa Malati __________ evidenziando quanto segue:
"
(…)
Con data 26.2.2002, la Cassa Malati __________
(in seguito __________) ha inviato alla qui ricorrente un sollecito LAMal, per
l'importo complessivo di fr. 88.30 relativi al premio LAMal per il mese di
novembre 2001 (fr. 80.30) e a spese di sollecito (fr. 8.-) (Doc. _).
In medesima data sono state pure inviate alla
ricorrente un sollecito e un'ingiunzione legale, relativi al premio LCA per il
mese di novembre 2001, oggetto di una procedura tuttora in corso presso questo
lodevole Tribunale (Inc. n. __________).
(…)
In data 12.3.2002 la ricorrente ha inviato alla
__________ una lettera raccomandata (Doc. _) con la quale contestava entrambe
le ingiunzioni legali e osservava specificatamente che tutti i premi relativi
all'anno 2001 erano stati da lei regolarmente pagati; quindi anche quello per
il mese di novembre 2001 (si richiamano i giustificati dei pagamenti dei premi,
allegati quali Doc. _ alla domanda civile presentata dalla ricorrente in data
6.12.2002 a questo lodevole Tribunale, inc. __________).
A questa lettera raccomandata la __________ non
ha dato alcuna risposta.
(…)
Il 2.5.2002 la __________ ha fatto spiccare un
precetto esecutivo (N. __________) nei confronti della ricorrente, notificato
in data 6.5.2002, per l'importo di fr. 88.30, più interessi al 5% dal 9.4.2002,
più le spese di fr. 17.--, più la tassa d'incasso di fr. 5.--. Allo stesso la
ricorrente ha fatto opposizione (Doc. _).
(…)
Con data 11.7.2002, la __________ ha inviato alla
ricorrente una comunicazione con decisione di rigetto di opposizione
suscettibile a opposizione, relativa al PE __________ oggetto del presente
ricorso (Doc. _).
(…)
La ricorrente ha impugnato tale decisione, inoltrando
alla __________, con lettera raccomandata del 24.7.2002, un'opposizione formale
(Doc. _).
Nel frattempo, la ricorrente ha sottoposto
all'Ombudsman dell'assicurazione malattie, __________ (Inc. __________),
entrambe le problematiche: quella oggetto del presente ricorso e quella
relativa alla LCA, tuttora pendente davanti questo lodevole Tribunale (Inc. n.
__________).
La __________ non ha mai dato seguito agli
scritti della ricorrente e neppure agli interventi dell'Ombudsman
dell'assicurazione malattie.
(…)
La __________ con conteggio di data 28.10.2002 ha
illegittimamente trattenuto una compensazione di fr. 105.30 per la procedura
esecutiva LAMal in corso (Doc. _). Su suggerimento dell'Ombudsman
dell'assicurazione malattia, la ricorrente ha inviato in data 4.12.2002 una
lettera raccomandata (Doc. _) con cui chiedeva formalmente alla __________ di
dare risposta all'opposizione scritta formulata dalla ricorrente in data
24.7.2002. In particolare, essa chiedeva la restituzione della trattenuta di
fr. 105.30 attuata come compensazione, oppure che le venisse trasmessa una
decisione formale suscettibile d'opposizione, ciò entro il termine di dieci
giorni.
Neppure a questa lettera raccomandata la
__________ ha dato alcuna.
(…)
Nel medesimo conteggio del 28.10.2002, la
__________ ha inoltre erroneamente trattenuto - come franchigia - l'importo di
fr. 129.-, corrispondente alle prestazioni del Dott. __________ del 16.4.2002
alla ricorrente, sebbene le cure del Dott. __________ rientrano nella LCA, come
è sempre stato fatto dalla __________ e come pure si può evincere dal conteggio
di data 10.2.2003 (Doc. _).
(…)
Prima di procedere all'inoltro del presente
ricorso, la ricorrente ha tentato ancora una volta di risolvere la vertenza con
la __________, invitando quest'ultima con lettera raccomandata del 15.1.2003
(Doc. _) a restituire alla ricorrente
l'illegittima trattenuta, o a emanare una decisione formale suscettibile
d'opposizione.
Neppure a questa seconda richiesta la __________
ha mai dato seguito.
La ricorrente ha pertanto deciso di inoltrare il
presente ricorso.
(…)
Oltre alle sopra menzionate problematiche con la
__________, si vuole menzionarne una terza, per far meglio capire questo
onorevole Giudice l'ampiezza della disorganizzazione contabile della
__________. Quest'ultima problematica era relativa ai premi LAMal e LCA del
mese di marzo 2002 di __________, marito della ricorrente, oggetto di una
procedura separata, inoltrata da quest'ultimo in data odierna questo lodevole
Tribunale.
Dopo ingiunzioni, la __________ ha fatto spiccare
due precetti esecutivi N. __________ in data 11.7.2002, rispettivamente N.
__________ in data 2.8.2002, ai quali il debitore ha fatto opposizione.
Dopodiché, in seguito all'invio della __________ della decisione
di rigetto dell'opposizione (18.10.2002), __________ ha ribadito formalmente
l'opposizione con raccomandata del 22.10.2002.
In data 9.1.2003 la __________ ha comunicato a __________ di aver
deciso di annullare i precetti esecutivi a suo carico (Doc. _), ma ciononostante
fino a tutt'oggi i precetti esecutivi risultano aperti.
Non solo, ma con conteggio di data 10.2.2003 (Doc. _), la
__________ ha applicato una trattenuta di fr. 136.40
corrispondente al rimborso per le prestazioni del 26.9.2002 del Dott. __________
a __________, motivando tale detrazione come: "importo disponibile per
essere dedotto dalla credenza aperta presso la società __________ ".
Inutile dire che tale importo risulta a tutt'oggi non ancora
rimborsato dalla __________.
(…)
La qui ricorrente ha sino ad oggi sempre provveduto al pagamento
dei premi mensili di cassa malattia (v. Doc. _ alla domanda civile presentata
il 6.12.2002 dalla ricorrente a questo lodevole Tribunale - Inc. __________).
Sebbene la ricorrente lo avesse comunicato e anche documentato
svariate volte con lettera raccomandata alla __________, quest'ultima
non solo non si è mai degnata di dare una risposta, ma ha continuato per la sua
strada ignorando ogni comunicazione.
Come detto, la ricorrente si é rivolta per essere aiutata nelle
problematiche con la __________ all'Ombudsman dell'assicurazione
malattia, avv. __________ il quale ha aperto un incarto (n. __________), ha
esaminato il problema ed è intervenuto più volte presso la __________, sia per iscritto che telefonicamente. Quest'ultima - a quanto
consta alla ricorrente - non ha finora mai dato seguito nemmeno alle
sollecitazioni dell'Ombudsman. E questo a parere della
ricorrente è sufficiente per far capire l'errato atteggiamento della __________.
(…)
Per questi motivi, si chiede di
qiudicare
- II presente ricorso è accolto.
Di conseguenza:
§ È
accertato che il debito nei confronti della __________ è inesistente.
§§ È fatto
ordine alla __________, sotto la comminatoria dell'art.
292 CP che recita "Chiunque non ottempera ad una decisione al lui intimata
da una autorità competente o da un funzionario competente sotto la comminatoria
della pena prevista nel presente articolo, è punito con l'arresto o con la
multa", di provvedere all'immediato annullamento dell'esecuzione e di
chiedere all'Ufficio esecuzioni di __________ la cancellazione del PE n.
__________, notificato il 6.5.2002 per l'importo di fr. 88.20.
§§§ La
__________ è tenuta altresì a rimborsare alla qui ricorrente l'importo di fr. 105.30, trattenuti quale illegittima compensazione secondo
il conteggio del 28.10.2002, oltre interessi al 5% dal 28.10.2002.
§§§§ La
__________ è tenuta inoltre a rimborsare alla qui ricorrente l'importo e gli
interessi al 5% dal 28.10.2002, relativo alle prestazioni del Dott. __________
del 16.4.2002 di fr. 129.-, ingiustamente trattenuto
secondo il conteggio del 28.10.2002.
- Protestate tasse, spese e ripetibili." (cfr. doc. _)
L’atto di
ricorso è stato trasmesso all’assicuratore malattie il successivo 18 marzo 2003
e __________, dopo avere ottenuto proroga del termine ha inoltrato il suo
allegato il 17 aprile 2003 in cui indica quanto segue:
"
(…)
-
La Sig.ra
__________ (qui sotto: la ricorrente, l'assicurata) beneficiava
dell'assicurazione obbligatoria delle cure nonché delle assicurazioni
complementari delle prestazioni particolari __________ e delle spese di
ospedalizzazione in divisione privata __________.
-
II 31 gennaio
2002 e il 26 febbraio 2002, __________ (qui sotto: l'intimata, la Cassa) le ha
inviato un invito al pagamento, rispettivamente un sollecito di CHF
88.30, corrispondente al premio dell'assicurazione obbligatoria delle
cure del mese di novembre 2001 (CHF 80.30) e alle spese di
sollecito di CHF 8.-.
-
Poiché il
termine di pagamento non è stato rispettato, il 6 maggio 2002 l'intimata le ha
notificato un precetto esecutivo per la somma di CHF 88.30
(procedura N° __________), contro il quale è stata fatta opposizione.
-
L'11 luglio
2002, la Cassa ha reso una decisione formale ai sensi dell'art. 80 della Legge
federale sull'assicurazione obbligatoria delle cure (LAMal), per mezzo della
quale ha rifiutato questa opposizione, dichiarando l'assicurata debitrice
dell'importo precitato.
-
Con lettera
raccomandata del 24 luglio 2002, l'assicurata ha fatto opposizione alla
decisione di revoca.
-
In assenza di
una decisione su opposizione, l'assicurata ha depositato il 14 marzo 2003, il
suo ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Ticino.
(…)
Conformemente all'art. 80 LAMal, se l'assicurato non accetta una
decisione dell'assicuratore, quest'ultimo deve confermarglielo per iscritto
entro 30 giorni a decorrere dalla esplicita domanda dell'assicurato. In base al
capoverso 2, l'assicuratore deve motivare la decisione e indicare le vie di ricorso;
la notifica irregolare di una decisione non può essere di pregiudizio
all'assicurato.
In base all'art. 85 LAMal, una decisione resa sulla base dell'art.
80 LAMal, può essere impugnata, entro trenta giorni, per via d'opposizione
presso l'assicuratore che l'ha notificata. La decisione resa su opposizione
deve essere motivata ed indicare le vie di ricorso.
In base all'art. 86 LAMal, la decisione resa su opposizione può
essere attaccata, entro trenta giorni, mediante ricorso di diritto
amministrativo.
In questo caso l'intimata non ha reso una decisione suscettibile
di ricorso, nella misura in cui ha accettato l'opposizione alla decisione di
revoca del 24 luglio 2002, in quanto è stata confermata l'opposizione al
precetto esecutivo N° __________ dell'Ufficio dei Fallimenti di __________
notificato il 6 maggio 2002.
L'intimata riconosce tuttavia che il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ricordato che una Cassa deve rendere une decisione formale
(...) e in seguito una decisione su opposizione e non può accontentarsi di
esprimere il suo parere tramite una semplice lettera (RAMA 2000 N° KV 129 consid. 3).
Nella misura in cui l'art. 86 cpv. 2 LAMal
prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, malgrado
la domanda dell'assicurata, non notifica alcuna decisione o decisione su
opposizione, è d'obbligo riconoscere che l'assicurata ha ricorso per diniego di
giustizia.
A queste condizioni la Cassa s'impegna a rendere una decisione su
opposizione alla decisione di revoca del 24 luglio 2002, e ciò dovrebbe rendere
il ricorso privo d'oggetto." (cfr. doc. _)
L’atto di
risposta è stato trasmesso alla ricorrente la quale, il successivo 2 maggio
2003, ha comunicato a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che
"
(…)
la __________ mi ha trasmesso con data 22.4.2003 la decisione su
opposizione, con cui annulla la sua decisione dell'11.7.2002 confermando la mia
opposizione all'esecuzione N. __________ e dichiara di aver annullato
l'esecuzione N. __________ a mio carico. Da un'indagine da me effettuata
all'Ufficio esecuzioni di __________, risulta che la stessa è stata
effettivamente cancellata.
Ritenuto d'altro canto che la __________ non ha finora provveduto
a versare alcun importo di quanto a me dovuto, mi riconfermo nella richiesta, da
me espressa con petizione del 14.3.2003, con cui chiedo che mi vengano
rimborsati dalla __________ gli importi di fr. 105.30.-,
trattenuti dalla __________ come illegittima compensazione, e di fr.
129.- per prestazioni del Dott. __________, trattenuti ingiustamente
dalla __________, come a conteggio del 28.10.2002 allegato alla petizione
stessa. Protestate tasse, spese e ripetibili." (cfr. doc. _)
1.2. Alla luce
delle conclusioni dell’atto di risposta e della decisione su opposizione di
__________ il giudice delegato ha interpellato (il 7 maggio ed il successivo 4
giugno 2003) l’assicuratore al fine di chiarire i motivi del mancato versamento
di due importi all’assicurata, ossia CHF 105,30 e CHF 129.-, che la signora
__________ indica come ingiustamente compensati rispettivamente trattenuti.
A fronte
del silenzio dell’assicuratore il giudice delegato ha, ancora una volta,
sollecitato __________ a fornire una risposta in merito con scritto del 9
luglio 2003.
Il 30
luglio 2003 il giudice delegato ha ulteriormente interpellato __________ in
merito ed il successivo 6 agosto l'assicuratore ha comunicato:
"
Per quanto riguarda il conteggio del 28 ottobre
2002 al quale si riferisce la Signora __________, un rapido controllo da parte
dei relativi servizi ha permesso di constatare quanto segue:
-
l'importo di CHF 129.- corrisponde ad una fattura emessa
dal Dr. __________, omeopata, le cui prestazioni non sono prese a carico
dall'assicurazione obbligatoria delle cure ma dalla copertura complementare in
quanto non ha aderito ad alcuna convenzione; la prestazione in questione è
stata quindi erroneamente dedotta dalla franchigia dell'assicurata; abbiamo
provveduto ad effettuare la correzione di questo errore e l'importo in
questione dovrebbe essere versato all'assicurata nei prossimi giorni.
-
il conteggio del 28 ottobre 2002 noverava un totale di CHF 782,
di cui CHF 676.70 sono stati pagati all'assicurata; la differenza, di CHF
105.30 è stata oggetto di una compensazione; questo importo corrisponde ad
un saldo del premio LAMal di CHF 80.30 al quale si sono aggiunti CHF 8.- di
richiamo e CHF 17.- di spese di procedura; tenuto conto della causa del
credito, questa compensazione è stata effettuata a torto ed il saldo dovuto
sarà versato all'assicurata nei prossimi giorni;
-
a nostra conoscenza, il procedimento No 889284 dell'Ufficio
fallimentare di __________ è stato annullato nel mese di ottobre 2002; per
quanto riguarda il saldo del premio LAMal ancora dovuto, abbiamo il piacere di
informarvi che, tenuto conto dello svolgimento di questa procedura, degli
errori che sono stati commessi e del modico carattere della somma in questione,
__________ rinuncia a procedere al suo incasso." (doc. _)
Interpellata
al proposito la signora __________ ha confermato il riversamento di CHF 105,30
ma non dei CHF 129.- derivanti da pretese LCA. Anzi il 5 settembre 2003 la
signora __________ ha prodotto ulteriore conteggio __________ con cui veniva
ribadita la franchigia di CHF 129.- dovuta a __________.
Il deciso
intervento del servizio giuridico di __________, attivato da scritto 9
settembre 2003 del giudice delegato, ha permesso all'attrice di incassare CHF
126. La signora __________ ha quindi comunicato che "la procedura in
oggetto può considerarsi da parte mia conclusa".
In
diritto
2.1. In ordine
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. A.-
Assicurazione obbligatoria contro le malattie
2.1. Secondo
quanto disposto dall'art. 1a LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e
sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione (LCA).
Alla
netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e
assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde una altrettanto
netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono
quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da
intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr.
R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse
d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200;
R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale
5/1995, p. 256-259; P.-Y. Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de
droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).
Giusta
l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di
assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal
il 1° gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione
complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono
una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i
fatti e valuta liberamente le prove.
Il 1.
gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede
che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione
sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio
ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge
di procedura per le cause davanti al TCA.
Nel caso
concreto l’assicurata, con la sua petizione del 14 marzo 2003, fa
sostanzialmente valere prestazioni derivanti sia dalla copertura prevista dalla
LAMal che dall’assicurazione complementare. L’esame del caso va eseguito sia
nell’ottica delle prestazioni obbligatorie, che alla luce della copertura
complementare.
Nel
merito
2.3. Va osservato
come il 1° gennaio 2003 sia entrata in vigore la Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in
vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Nel merito sono invece applicabili le norme
vigenti al momento del realizzarsi dei fatti rilevanti.
2.4. Secondo la LAMal nel suo
tenore valido sino alla fine del 2002 giusta l'art. 80 LAMal,
se l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo
doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita
domanda dell'assicurato. L'assicuratore doveva motivare la decisione e indicare
il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una decisione non poteva essere
di pregiudizio all'assicurato. Le decisioni rese dagli assicuratori sulla base
del citato art. 85 erano, poi, impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione
all'organo decisionale. Trascorso infruttuoso tale termine, le decisioni
acquistavano forza di cosa giudicata.
Questo
era dunque, l'iter procedurale posto in essere dalla vecchia LAMal nel caso di
richieste di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente
dall’assicuratore. I rapporti fra le parti iniziavano con una richiesta di
prestazioni proveniente dall'assicurato (o da un suo rappresentante) e
proseguivano, poi, in caso di disaccordo, con la richiesta di una decisione
formale, con l'inoltro, contro di essa, di un'opposizione, e, infine, con l'emanazione
di una decisione su opposizione cui poteva fare seguito l'avvio della procedura
giudiziaria prevista dall'art. 86 LAMal.
L'art. 86
cpv. 2 v.LAMal prevedeva che l'interessato potesse presentare ricorso se la
Cassa malati non emanava, come detto, la decisione su opposizione. Si trattava
di un ricorso per denegata giustizia (M. Maurer, Das Neue
Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, p. 171). La legge fissava, per
l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal, un termine di
30 giorni – mentre un termine analogo non esisteva per la decisione su
opposizione. In caso di applicazione dell’art. 86 cpv. 2 alla mancata
emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una disposizione
speciale, occorreva richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in
materia di ritardata giustizia. Non andava invece applicato per analogia il
termine di trenta giorni di cui al citato art. 80 v.LAMal (DTF 125 V 189).
In
sostanza la precedente normativa regolava il tema della denegata giustizia come
la nuova LPGA che permette all'assicurato di adire il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni in assenza di emanazione di una decisione o di decisione su
opposizione.
Con la nuova LPGA il
legislatore non ha voluto mantenere il termine di 30 giorni per l'emanazione
della decisione formale dalla richiesta esplicita da parte dell'assicurato.
Tale abolizione impone oggi di valutare il tempo trascorso dalla richiesta di
emanazione della decisione formale sino al momento in cui l'assicurato si aggrava
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni secondo i parametri ritenuti dal
Tribunale Federale per ammettere una ritardata giustizia, ossia quegli stessi
parametri più sopra rammentati e che valevano, secondo la precedente
regolamentazione, esclusivamente per l'emanazione della decisione su
opposizione.
Il Tribunale deve quindi
valutare l'ampiezza, la difficoltà della causa, così come il comportamento
dell'assicurato.
2.5. Nel caso
concreto la signora __________ lamentava la mancata decisione amministrativa da
parte della __________ riferita alla procedura esecutiva ed alla decisione
formale emanata l’11 luglio 2002, in altri termini con il ricorso in
discussione la signora __________ ha rimproverato all’amministrazione la
mancata emanazione di una decisione su opposizione riferita alla procedura
esecutiva incoata contro la stessa. D’altro canto però __________ si è rivolta
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni reclamando sostanzialmente l’assenza
di una decisione in merito ad una compensazione di CHF 105,30 per il pagamento
di premi. Su tali aspetti __________ non aveva, al momento del ricorso, emanato
una formale decisione. La decisione su opposizione prodotta agli atti nelle
more di causa si riferisce alla procedura esecutiva nel frattempo annullata e
la ricorrente ha dato atto di avere ricevuto l'importo di CHF 105,30 in
precedenza compensati.
A non
averne dubbio il ricorso in discussione è divenuto privo d’oggetto poiché le
richieste della ricorrente sono state evase con la decisione su opposizione del
22 aprile 2003 e con il successivo versamento dell'importo trattenuto.
L'allegato
14 marzo 2003 di __________, nella misura in cui costituisce un ricorso, può
essere stralciato dai ruoli senza conseguenze di tasse e spese e senza attribuzione
di ripetibili.
B.- Assicurazioni
complementari
2.6. Con la
petizione 14 marzo 2003 la signora __________ chiedeva inoltre il versamento di
CHF 129.- per prestazioni dovute in virtù delle coperture complementari.
Nelle
more della causa __________ ha versato CHF 126.- a soddisfazione della signora
__________ che ha comunicato di ritenere sostanzialmente conclusa la procedura.
Tale
indicazione equivale, nella sostanza, a ritiro della petizione.
La
procedura può quindi essere stralciata dai ruoli senza carico di tasse e spese
e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
A.- Assicurazione
Obbligatoria
1.- In quanto
divenuto privo d'oggetto il ricorso è stralciato dai ruoli.
2.- Non si
percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti.
B.- Assicurazione
Complementare
1.- La
petizione, in quanto divenuta priva d'oggetto è stralciata dai ruoli.
2.- Non si
percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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