AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.15
Data decisione, Autorità:
02.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.15
IR/cd
Lugano
2 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2003
di
contro
rappr. da: __________
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto del
20 febbraio 2003 __________ si è rivolto al TCA lamentando una denegata
giustizia.
Nel suo
esposto __________ evidenzia di avere ricevuto in data 8 e 22 luglio 2002 due
decisioni formali della cassa Malati __________ relative a due esecuzioni: PE
__________ e __________.
Più
dettagliatamente l'assicuratore malattia ha fatto spiccare da parte
dell'ufficio Esecuzioni di __________, 2 precetti esecutivi in data 11 febbraio
e 19 giugno 2002 ed indicanti, quale credito, gli importi di CHF 1'258.-- e CHF
1'149.20 (oltre accessori e spese) ed a motivazione delle pretese ha indicato:
PE __________
"
-
Fatture dal 13.12.2001 al 21.3.2002 LAMal;
-
Totale costi creditore;
-
Quota per perdita di mora"
mentre
l'altro PE indicato (e prodotto da __________ a richiesta del giudice delegato
- doc. _ e _) indica quale titolo di credito:
"
-
Fatture dal 6.7.00 al 22.2.01;
-
Totale costi creditore"
Il
debitore ha inoltrato opposizione ai PE ricordati.
In data 8
e 22 luglio 2002 __________ si è visto recapitare due decisioni del seguente
tenore:
"
Egregio Signor
Poiché Lei non ha provveduto al pagamento degli
importi citati, siamo stati costretti ad avviare una procedura d'esecuzione.
Lei ha fatto opposizione al precetto esecutivo, sospendendo la procedura. Di
conseguenza, noi rilasciamo la seguente decisione:
Con il precetto n. __________ del 20.06.2002 abbiamo chiesto il pagamento del
seguente credito:
L'opposizione contro il precetto esecutivo è rigettata in via definitiva ed è
stato conferito alla __________ il diritto di procedere all'incasso per
l'importo totale secondo cifra 1.
Credito base SFR
1'149.20
Totale costi creditore SFR
40.00
Costi esecutivi finora SFR
70.00
Quota per perdita di mora SFR 20.00
RIMEDI GIURIDICI
La decisione passerà in giudicato se, entro 30
giorni dal ricevimento della presente non verrà interposta opposizione contro
la stessa. Questo termine legale per il ricorso non può essere prolungato. Un
eventuale ricorso deve essere inoltrato alla direzione della __________,
Servizio incassi centrale all'att.ne della Signora __________, Casella postale
__________, __________ allegando i relativi titoli giustificative
motivati." (cfr. doc. _ decisione 22 luglio 2002 relativa all'esecuzione
__________)
Di
analogo tenore, ma con indicazione di importi e del numero dell'esecuzione
diversi, è la decisione 8 luglio 2002.
1.2. Con
raccomandata AR destinata alla direzione dell'__________ e datata 7 agosto 2002
__________ ha comunicato all'assicuratore malattia la sua
"
Bestaetigung meines Rechtsrorschlags "
Specificando
le
"
Betreibung __________ e __________"
con
scritto del seguente tenore:
"
Ich habe noch keine Antwort bekommen auf meinem
eingeschriebenen Brief vom 11. Februar 2002
bezüglich
Ihr Brief vom 11. Januar 2002,
Betreibung __________,
Ihr Brief vom 11. Januar 2002,
Betreibung __________,
Ihr Brief vom 11. Januar 2002,
Betreibung 0
Ihr Brief vom 11. Januar 2002,
Betreibung _____
Ihr Brief vom 11. Januar 2002,
Betreibung __________,
Ihr Brief vom 14. Januar 2002,
Betreibung __________,
Ihr Brief vom 14. Januar 2002,
Betreibung __________,
Ihr Brief vom 14. Januar 2002,
Betreibugn __________.
Statt dessen haben Sie mir zwei weitere
eingeschrieben Briefe geschikt mit dem gleichen Inhalt und den selben Fehlern
aber diesmal betreffend zwei weitere Betreibungen:
Ihr Brief vom 8. Juli 2002,
Betreibung __________
Ihr Brief vom 22. Juli 2002, Betreibung
Der Inhalt meines Briefes vom 11. Februar 2002
trifft ebenfalls für diese zwei weiteren Briefen zu und ich weise darauf hin
als Beantwortung.
Ich wiederhole was ich Ihnen etliche Male
mitgeteilt habe:
ich habe keinen Vertrag mit Ihnen
(…)
verlange ich Einsicht in Ihrem Forderungstitel
und gewähre Ihnen hierzu eine Frist von 30 Tagen nach Empfang dieses
Schreibens.
Sollte Sie dies immer noch nicht tun dann
verlange ich folgendes:
A) Sie haben auf ungerechtfertigter Weise durch
das Betreibungsamt von __________ von mir Geld einkassiert. Ich verlange, dass
Sie mir diese Beträge wieder zurückerstatten. Es versteht sich von selbst, dass
Sie die Geldersatzscheine, Verlustscheine, die Sie vom Betreibungsamt von
__________ erhalten haben, dieser Behörde zurückerstatten müssen damit sie
ausser Kraft gesetz werden.
B) Sollten Sie auf Grund Ihrer Behauptungen gegen
mich von der öffentlichen Hand Geld bekommen haben, müssen Sie dieses der
gleichen Behörde genauso wieder zurückerstatten.
Ich gewähre Ihnen eine Frist bis zum 30.
September 2002 um diese beiden Verlangen nachzukommen.
Es versteht sich von selbst, dass Sie
unverzüglich aufhören müssen aus irgend einem Grund von mir Geld zu verlangen
oder mich sonst irgendwie zu belästigen. Ich habe dies schon mehrmals
betont." (cfr. doc. _)
Lo
scritto di cui si tratta è stato consegnato alla posta in data 7 agosto 2002 e
destinato alla "Direktion __________ Versicherung Zentraler
Betreibungsdienst."
1.3. Con atti
datati 29 gennaio 2003 l'UE di __________ ha avvisato il ricorrente del
previsto pignoramento per il 21 febbraio 2002.
1.4. Con il
gravame 20 febbraio 2003 in discussione __________ ha chiesto:
"
Tutto ciò premesso chiedo che la Cassa sia
obbligata a documentare
il suo credito che è da me in ogni caso
totalmente contestato.
Proceda ad emanare le decisioni formali
richieste, che devono essere dovutamente motivate.
Chiedo infine che il Tribunale notifichi copia di
questo ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti di __________ e anche all'Ufficio
esecuzione di __________ che dovranno venire domani ad effettuare il
pignoramento.
Chiedo che sia assegnato l'effetto sospensivo al
presente ricorso sia davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, sia
davanti alla Camera esecuzioni e fallimenti che dovrà ordinare all'Ufficio
esecuzione la sospensione del pignoramento.
Mi riservo in corso di causa di meglio indicare i
motivi per i quali non esiste fra me e l'__________ nessun contratto
assicurativo." (cfr. doc. _)
Il
giudice delegato ha accolto la domanda di effetto sospensivo con decisione del
20 febbraio 2003 nota alle parti ed alla quale si rinvia.
Il TCA ha
acquisito copia degli atti dell'UE relativi alle esecuzioni in discussione da
cui si desume in particolare:
a)
la domanda di proseguire l'esecuzione datata 6 settembre 2002 del seguente
tenore (con riferimento all'esecuzione __________):
" DOMANDA
DI PROSEGUIMENTO
In base al precetto esecutivo notificato il
20.06.2002 relativo all'esecuzione no __________, chiediamo il proseguimento
della procedura esecutiva.
Credito base SFR 1'149.20
Totale costi creditore SFR 40.00
Quota per perdita di mora SFR 20.00
Costi esecutivi finora SFR 70.00
Vi preghiamo di collocare questo credito nella 2a
classe conformemente all'art. 219, par 4 c LEF." (cfr. doc. _)
a
fondamento della quale __________ ha posto una
b)
attestazione 5 settembre 2002 di crescita in giudicato (riferita all'esecuzione
__________) del seguente tenore:
"
Assicurazioni
Servizio
incassi centrale
Casella
postale __________
(…)
CRESCITA IN GIUDICATO
Egregi Signori
Vogliate confermarci che nell'esecuzione no
__________ del 20.06.2002 fino ad oggi non vi è pervenuto alcun ricorso contro
il rigetto dell'opposizione.
Vi ringraziamo per la cortese collaborazione.
In riferimento alla pratica citata, confermiamo
con la presente, che non ci è pervenuto alcun ricorso.
Luogo, data
__________, 05.09.2002
__________ Assicurazioni" (cfr. doc. _)
c) Un
sollecito all'UE del 9 gennaio 2003.
Per
quanto attiene all'esecuzione __________ i documenti sono - mutatis mutandis -
del tutto simili. Il sollecito all'UE è di ugual data mentre la domanda di
proseguimento è del 22 agosto 2002 e la richiesta di crescita in giudicato con
relativa prestazione (da __________, Servizio Incassi Centrale, __________ a
__________, Servizio Incassi Centrale, __________) è del 22 agosto 2002.
1.5. Prima della
risposta di causa il ricorrente ha trasmesso ulteriore corrispondenza con
__________.
Con atto
del 21 marzo 2003 __________ ha preso posizione in merito al gravame nei
seguenti termini:
"
(…)
Il signor __________ risulta essere formalmente
assicurato presso la qui convenuta dal 1. gennaio 1997 con la sola copertura di
base. A scanso di equivoci necessita specificare che il signor __________ era
già socio della __________ dal lontano 1974.
(…)
Ciò premesso il qui ricorrente - malgrado una
valanga di precetti esecutivi - sostiene da sempre di non essere assicurato
presso la __________ (doc. _). Detta argomentazione appare infondata preso atto
sia della lettera raccomandata di disdetta datata 30 dicembre 2002 inviata dal
qui ricorrente alla qui convenuta e della relativa conferma di data 13 gennaio
2003; che della decisione 18 settembre 2001 dell'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (assunzione pagamento premi 2001).
(…)
A lato, va pure osservato che la posizione
dell'ex-assicurato è stata vagliata più volte dalla scrivente e la richiesta di
un incontro con il signor __________ è stata sempre, sistematicamente,
rifiutata da quest'ultimo adducendo il medesimo tema e cioè assenza di
contratto assicurativo.
(…)
Dopo aver cercato di inquadrare la fattispecie
appare doveroso esaminare l'iter esecutivo seguito dal servizio incassi della
qui convenuta. Come sempre, preso atto del mancato pagamento dei premi, il
competente servizio ha dapprima fatto notificare dei precetti esecutivi cui
hanno fatto seguito due decisioni formali di levata dell'opposizione interposta
dal signor __________ datate, rispettivamente, 8 luglio 2002 (doc. _) e 22
luglio 2002 (doc. _).
(…)
Lo scritto 7 agosto 2002 inviato dal signor __________ alla
__________ indica esattamente il problema che caratterizza la presente
procedura: il signor __________ ritiene di non aver un contratto assicurativo
in essere con la __________ (doc. _).
(…)
Nell'atto ricorsuale il signor __________ solleva di non aver mai
ricevuto "nessuna decisione sulle due opposizioni né alcuna notizia
dall'__________ ".
(…)
Risulta essere palese che il signor __________ si sia visto
notificare dei precetti esecutivi tesi all'incasso di premi dell'assicurazione
di base scoperti. II signor __________ ha interposto opposizione. L'assicuratore
ha emanato la propria decisione statuente sull'opposizione al precetto,
effettivamente, in modo sintetico, il servizio competente ha rigettato in via
definitiva la citata opposizione. In quest'ambito a mente della qui convenuta
la condotta adottata non dovrebbe prestare il fianco a critiche.
(…)
il ricorso appare irricevibile poiché l'assicuratore malattia non
ha, effettivamente, emanato una decisione formale. Va però ribadito che al
momento dell'esecuzione il signor __________ disponeva di un contratto
assicurativo - copertura obbligatoria ex LAMal - in essere. Pertanto, v'è da
chiedersi se la censura sollevata dal ricorrente necessiti effettivamente
dell'emanazione di una decisione formale che attesti l'affiliazione del signor
__________ alla qui convenuta visto come lo stesso signor __________, in data
30 dicembre 2002, abbia notificato alla __________ regolare disdetta del
rapporto contrattuale?
Altro elemento non contestato da parte del ricorrente risulta
essere la circostanza che egli abbia beneficiato dell'aiuto assistenziale per
l'anno 2001 sicché sulla base di quanto indicato nelle decisioni di levata
dell'opposizione ne discende che i premi assicurativi che possono fare -
sicuramente - oggetto di esecuzione sono quelli inerenti i seguenti due periodi
e meglio dal 6 luglio al 31 dicembre 2000 e dal 1. gennaio al 21 marzo 2002.
Circa i periodi in quanto tali, vero che trattasi di periodi
contestati ma, in modo così generico e comunque pretestuoso vista sia la
perfezione di un contratto assicurativo, sia la fissazione dell'ammontare dei
premio dell'assicurazione di base che la relativa obbligatorietà (solo
assicurazione di base) della copertura assicurativa che anche per questo motivo
vi è da chiedersi se la mancata emanazione di una decisione formale atta
unicamente a riconfermare quanto - oggettivamente - noto leda effettivamente i
diritti dell'assicurato.
Sulla base di quanto sopra ne discende che
a) per l'anno
2000, preso atto dell'ammontare del premio dell'assicurazione di base
riconosciuto l'importo dovuto indiscutibilmente è pari a CHF 1'258.--
(CHF 251.60 x 5 mesi);
b) per l'anno
2002, preso atto dell'ammontare del premio dell'assicurazione di base
riconosciuto l'importo dovuto indiscutibilmente è pari a CHF 1'149.20
(CHF 287.30 x 4 mesi)
pari ad un importo complessivo di CHF 2'407.20
oltre accessori." (cfr. doc. _)
1.6. Il giudice delegato ha
chiesto ad __________ una precisa presa di posizione e trasmissione di
documenti. Dal canto suo il ricorrente ha prodotto un lungo allegato con
annessi.
in
diritto
2.1. Va qui
osservato come il 1° gennaio 2003 sia entrata in vigore la Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in
vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate
dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che
concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la consegna
alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4c si veda inoltre la lettera 29 novembre
2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni
sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle
assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale, fatte salve
le eccezioni specificamente previste nelle leggi speciali alle singole
assicurazioni sociali.
Con
l'introduzione della LPGA la LAMal ha subìto importanti modifiche con effetto
al 1 gennaio 2003.
In
effetti l'art. 1 LAMal recita:
" Art. 1 Campo d'applicazione
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
sono applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 Esse non sono applicabili
ai seguenti settori:
a. autorizzazione
ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35-40 e 59);
b. tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art.
43-55);
c.6 riduzioni di premi accordate
ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e
sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66;
d. liti tra assicuratori (art. 87);
e. procedure dinanzi al tribunale
arbitrale cantonale (art. 89)."
Per quanto
attiene alle norme relative alla procedura ed al contenzioso la nuova LAMal
prevede, in particolare:
"
Art. 85 Opposizione
(art 52 LPGA)
L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione
su opposizione all'esaurimento di eventuali procedure interne di
ricorso.
Art. 86 Ricorso
(art. 56 LPGA)
L'assicuratore non può subordinare il diritto dell'assicurato di
adire il tribunale cantonale delle assicurazioni all'esaurimento di eventuali
procedure interne di ricorso."
L'art. 56
LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni
su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni (art. 57 LPGA). La norma specifica inoltre che il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato,
non emana una decisione o una decisione su opposizione.
2.2. Sino alla
fine del 2002 in materia di assicurazione malattia il legislatore aveva
regolamentato la materia agli artt. 80 e segg. LAMal. Secondo la vecchia legge,
giusta l'art. 80 LAMal, se l'assicurato non accetta una risoluzione
dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30
giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato.
L'assicuratore
deve motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica
irregolare di una decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato.
Le
decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art 85 sono, poi,
impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale.
Trascorso
infruttuoso tale termine, le decisioni acquistano forza di cosa giudicata.
Questo è,
dunque, l'iter procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di
prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore.
I
rapporti fra le parti iniziano con una richiesta di prestazioni proveniente
dall'assicurato (o da un suo rappresentante) e proseguono, poi, in caso di
disaccordo, con la richiesta di una decisione formale, con l'inoltro, contro di
essa, di un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di una decisione su
opposizione cui può fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria prevista
dall'art. 86 LAMal.
L'art. 86 cpv. 2 LAMal prevede che l'interessato
può presentare ricorso nell'ipotesi in cui la Cassa malati non emani, come
detto, la decisione su opposizione. Si tratta di un ricorso per denegata
giustizia (M. Maurer, Das Neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, p.
171). La legge fissa, per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 80
cpv. 1 LAMal, un termine di 30 giorni – mentre un termine analogo non esiste
per la decisione su opposizione. In caso di applicazione dell’art. 86 cpv. 2
alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una
disposizione speciale, occorre richiamare i principi sviluppati dalla
giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non va invece applicato per
analogia il termine di trenta giorni di cui al citato art. 80 LAMal (DTF 125 V
189). È dato in particolare ritardo ingiustificato se l'autorità differisce la
pronuncia della decisione al di là di un termine ragionevole. Il carattere
ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle
circostanze concrete di causa. Si deve in particolare considerarne l'ampiezza e
la difficoltà, così come il comportamento dell'interessato. Circostanze
estranee alla vertenza, quali il carico di lavoro dell'autorità, non entrano in
linea di conto (DTF 125 V 188 e giurisprudenza citata). Nella sentenza citata
il TFA ha ritenuto che non sussisteva denegata giustizia in presenza di una
fattispecie relativamente complessa che necessitava approfondita istruttoria
nonostante il trascorrere di quattro mesi tra opposizione e ricorso (in
proposito cfr. anche STCA inedita del 12 aprile 1999 in re G.T).
In
sostanza la precedente normativa regolava il tema della denegata giustizia come
la nuova LPGA che permette all'assicurato di adire il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni in assenza di emanazione di una decisione o di decisione su
opposizione.
Nel caso
in esame, alla luce dell'emanazione delle decisioni formali l'8 e 22 luglio
2002, ritenuto lo scritto dell'assicurato di data 7 agosto 2002 e la pretesa
ommissione di emanazione di una decisione su opposizione, va ritenuta
applicabile la previgente LAMal e quindi le norme citate qui di seguito sono
quelle vigenti sino a fine 2002.
2.3. L'insorgente
contesta nel merito le pretese della Cassa Malati __________, indicando di non
essere assicurato presso la stessa. Con il gravame __________ contesta però
anche proceduralmente l’agire dell’assicuratore, ossia chiede che __________
sia costretta ad emanare le decisioni formali richieste. In altri termini il
ricorrente contesta la validità della procedura adottata dalla Cassa, la quale
avrebbe proceduto nelle vie esecutive, con la domanda di prosecuzione
dell’esecuzione, senza precedentemente intimargli una decisione formale su
opposizione a fronte della sua lettera 7 agosto 2002 in reazione alle decisioni
formali 8 e 22 luglio 2002.
Come
anticipato nelle considerazioni d’ordine giusta l'art. 80 capoverso 1 LAMal
vigente fino alla fine del 2002, se l'assicurato non accettava una risoluzione
dell'assicuratore, quest'ultimo doveva emanare una decisione scritta entro 30
giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato. Il capoverso 2 della
medesima norma prevedeva che l'assicuratore doveva motivare la decisione ed
indicare il rimedio giuridico; la notifica irregolare di una decisione non
poteva essere di pregiudizio all'assicurato.
Le
decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art. 80 vLAMal erano
poi impugnabili con opposizione entro 30 giorni all'organo che le ha notificate
(art. 85 cpv. 1 vLAMal). La procedura d'opposizione era gratuita (art. 85 cpv.
2 vLAMal). Entro trenta giorni l'assicurato poteva impugnare mediante ricorso
la decisione su opposizione davanti al Tribunale delle Assicurazioni (art. 86
cpv. 1 vLAMal) per quanto riguarda il Cantone Ticino. Se tale termine
trascorreva infruttuoso, le decisioni dell'assicuratore acquistavano forza di
cosa giudicata.
Questo
era l'iter procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di
prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore sino
al 31 dicembre 2002. Dal
1°
gennaio 2003 la procedura, come detto, è retta dalla nuova LPGA e dalle nuove
norme degli artt. 80 e segg. LAMal, ma – come indicato in precedenza - non è
dissimile da quella precedentemente in vigore.
2.4. In concreto
__________ si ritiene creditrice nei confronti del ricorrente per gli importi
indicati ed a motivo delle pretese l’assicuratore indica il mancato pagamento
di premi.
Come
indicato __________ ha chiesto all’UE competente di __________ di spiccare due
precetti esecutivi cui __________ ha interposto opposizione. A sostegno delle
esecuzioni __________ ha emanato due decisioni formali in cui ha confermato i
suoi crediti ed ha rigettato l’opposizione.
ha reagito alle due decisioni con uno scritto datato 7 agosto 2002, inviato per
raccomandata con avviso di ricevimento, in cui, nella sostanza, contesta le
pretese dell’assicuratore. Il ricorrente richiama il suo scritto dell’11
febbraio 2002 e rammenta – non importa se a torto od a ragione poiché non è
questa la sede per tale esame – di non avere rapporto assicurativo con
__________. In altri termini __________ ha contestato chiaramente ed
esplicitamente la decisione dell’assicuratore. In altri termini lo scritto 7
agosto 2002 costituisce una opposizione alle decisioni formali dell’8 e 22
luglio precedenti. Anche se i termini dello scritto 7 agosto 2002 non
appaiono giuridicamente impeccabili – ma non lo si poteva pretendere da un
economista non giurista – il ricorrente ha palesemente, specificatamente e
chiaramente contestato le decisioni citate.
Nella
lettera 7 agosto 2002 l’assicurato ha contestato la presa di posizione della
Cassa, negando nella sostanza di dovere danari ad __________, si è
sostanzialmente lamentato dell’agire dell’Amministrazione che ha proceduto a
far spiccare nei suoi confronti precetti esecutivi, ha diffidato l’assicuratore
malattia a comprovare il suo buon diritto.
A mente
di questo Tribunale il tenore dello scritto nel suo complesso non lascia dubbi
sulle reali intenzioni del ricorrente di opporsi alla citata decisione formale
della Cassa. Lo scritto del 7 agosto 2002 del ricorrente costituisce
un'opposizione alle decisioni 8 e 22 luglio 2002 della Cassa e tale sua
caratteristica non poteva sfuggire alla Cassa Malati.
Ciò
stante, secondo quanto esposto in ingresso, alla suddetta opposizione del
ricorrente doveva fare obbligatoriamente seguito una formale decisione su
opposizione. La Cassa non ha invece reagito allo scritto del 7 agosto 2002 di
__________, che costituiva chiaramente una opposizione, ed anzi ha accertato –
contrariamente all’evidenza delle cose – la crescita in giudicato delle sue
decisioni come dettagliatamente descritto nelle considerazioni di fatto.
L’Amministrazione, come traspare dalla risposta di causa e come dimostrato
dalla documentazione prodotta dal ricorrente (fotocopia dell’attestato d’invio
raccomandata AR al competente ufficio di __________), ha effettivamente
ricevuto la comunicazione 7 agosto 2002 e, nonostante ciò, ha chiesto la
continuazione della procedura esecutiva, giungendo all'avviso di pignoramento.
Colpisce,
d’altra parte, che il Servizio Incassi Centrale di __________ abbia chiesto in
forma scritta a se stesso, ossia abbia scritto al Servizio Incassi Centrale di
__________, di attestare l’assenza di una opposizione alle decisioni 8 e 22
luglio 2002 e che, sulla base di tale attestazione (che poteva perlomeno essere
pretesa da altro ufficio, di controllo o relativo al settore giuridico), abbia
domandato ed ottenuto la prosecuzione delle esecuzioni contro il ricorrente.
Va al
proposito osservato come, in analogia con quanto avviene per le decisioni su
opposizione, l'attestazione di crescita in giudicato di una decisione (soggetta
ad opposizione) debba essere accertata dall'ufficio dell'amministrazione stessa
competente ad evadere le opposizioni con l'emanazione di decisioni su
opposizione.
Per
tornare al caso di specie, in possesso della “attestazione” di crescita in
giudicato delle decisioni, la Cassa malati ha potuto ottenere dall'UE la
continuazione della procedura esecutiva fino all'avviso di pignoramento,
fissato per il 21 febbraio 2003, poi sospeso con decreto del 20 febbraio 2003
di questo Tribunale concedente effetto sospensivo al presente ricorso (doc. _).
In
conclusione, malgrado la Cassa abbia ricevuto lo scritto di contestazione dell'insorgente,
essa l'ha ignorato anziché trattarlo come un'opposizione alla decisione gravida
di conseguenze e, conseguentemente, non l'ha evaso come avrebbe dovuto fare.
viene invitata a migliore diligenza nella trattazione di fattispecie analoghe
per evitare in futuro il ripetersi di analoghe spiacevoli evenienze.
2.5. Nel caso di
specie, quindi, la Cassa non ha emanato le decisioni su opposizione che
si imponevano ed ha invece attestato che le sue decisioni del luglio 2002 erano
cresciute in giudicato. Le decisioni, sulla scorta della quali
l'Amministrazione ha domandato il proseguimento della procedura, non
risultavano invece cresciute in giudicato essendo stata introdotta
tempestiva, chiara ed esplicita opposizione. La Cassa non poteva quindi
ottenere la prosecuzione dell’esecuzione forzata nei confronti dell’assicurato.
In
concreto la Cassa ha emanato, spontaneamente, due decisioni con cui ha tolto
l’opposizione ai PE n. __________ e __________ Avverso tali decisioni è stata
comunque formulata un'opposizione con termini ampiamente comprensibili e
comunque espliciti nella chiara contestazione delle pretese dell’assicuratore,
ciò a fronte di una decisione decisamente scarna e molto insoddisfacente.
L’opposizione è stata ricevuta dalla Cassa e la medesima nulla ha eccepito nel
corso dell'istruttoria sulla forma dello scritto. Tuttavia, l'assicuratore non
ha tenuto conto di questo atto, tanto che ha ottenuto, come detto a fronte di
autocertificazione della crescita in giudicato, la prosecuzione dell’esecuzione
sino alla definizione della data in cui doveva aver luogo il pignoramento.
Nessuna decisione conseguente all’opposizione del 7 agosto 2002 di __________ è
stata emanata dall’Amministrazione. Alla luce della semplicità della procedura
e del tempo trascorso il ritardo accumulato dalla Cassa appare decisamente
insostenibile ed inammissibile, come lo è, d'altra parte, l'autocertificazione
di crescita forza delle decisioni. Vi è stato, nel caso di specie, una
manifesta denegata giustizia già nel non rendere una decisione formale su
opposizione a fronte dell’opposizione dell’assicurato.
Stante
quanto precede, all'assicuratore malattia va quindi fatto obbligo di emanare
una decisione impugnabile nei tempi più contenuti.
Le
domande di prosecuzione dell'esecuzione della __________ 22 agosto e 6
settembre 2002 apparivano indubbiamente premature e fondate su decisioni non
cresciute in giudicato.
2.6. Giusta
l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi in cui la legge prescriva la via giudiziale,
contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei
fallimenti è ammesso il ricorso, nel termine di dieci giorni, all'autorità di
vigilanza e ciò per violazione di una norma di diritto o errore
d'apprezzamento.
L'art.
22 LEF prevede invece la nullità delle decisioni che violano prescrizioni
emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte
del procedimento. L'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche
quando la decisione non sia stata impugnata. Da rammentare che la nullità di un
atto è rilevata d'ufficio anche dal TF (DTF 125 III 337).
L'art.
23 LEF prevede che i Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per
le decisioni deferite al giudice dalla legge.
In virtù
dell'art. 10 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento (LALEF), la Camera d'esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello (CEF) esercita, in sede unica cantonale, la vigilanza sugli
uffici d'esecuzione e fallimenti. L'autorità di vigilanza è autorità cantonale
unica di ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione e
fallimento.
Nei
casi in cui un Ufficio esecuzioni faccia proseguire l'esecuzione in presenza di
opposizione alla decisione della Cassa malati, rispettivamente quando sia stato
inoltrato un ricorso, l'autorità competente per decidere circa la nullità della
decisione dell'autorità esecutiva è l'autorità di vigilanza, ossia la CEF, in
conformità dei sopra esposti artt. 22 LEF e 10 LALEF.
Il
TCA, per contro, può e deve rigettare in via definitiva l'opposizione ad un
precetto esecutivo in tutto od in parte, laddove la decisione dell'autorità
amministrativa si riveli corretta (almeno in parte). Il TFA, per costante
giurisprudenza, ha precisato che:
" (…) auf dem Gebiete der Sozialversicherung ist
dabei die
erstinstanzlich
verfügende Verwaltungsbehörde, die kantonale Rekursbehörde bzw. das Eidg.
Versicherungsgericht ordentlicher Richter im Sinne von Art. 79 SchKG, der zum materiellen
Entscheid über die Aufhebung des Rechtsvorschlags zuständig ist (BGE 109 V 51,
107 III 65seg). (….) Die Verwaltungsbehörde hat demnach in ihre Verfügung nicht
bloss einen sozialversicherungsrechtlichen Sachentscheid über die Verpflichtung
des Versicherten zu einer Geldzahlung zu fällen, sondern gleichzeitig auch als
Rechtsöffnungsinstanz über die Aufhebung des Rechtsvorschlags zu befinden (BGE
107 III 65)" (DTF 119 V 329).
Questo
Tribunale deve quindi potere accertare la correttezza rispettivamente la
validità della decisione di merito. Le decisioni della Cassa in discussione non
sono cresciute in giudicato. Non è invece data competenza al TCA circa la
questione a sapere se un atto dell'Ufficio esecuzione e fallimenti è nullo
(cfr. artt. 20 LEF e 10 LALEF).
Nella
fattispecie si giustifica pertanto l’invio degli atti e di copia della presente
sentenza alla CEF per il giudizio di sua competenza, ciò in considerazione del
fatto che il ricorrente ha chiesto trasmissione del suo gravame in copia alla
CEF ed all’UE (I) ciò che questo TCA ha fatto (III).
2.7. Alla luce di
quanto precede, nella misura in cui il gravame tende all’accertamento di un
ingiustificato ritardo da parte della Cassa malati nell’emanazione delle
decisioni su opposizione, lo stesso va accolto. L’assicuratore è quindi
invitato a procedere nei suoi incombenti.
Visto
l’esito dell’impugnativa non vengono caricate tasse e spese alle parti e non
vengono concesse ripetibili. Infatti, secondo l’art. 87 lett. g vLAMal – ora
abrogato e ripreso dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA - il ricorrente che vince
la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal
tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla
difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso.
Orbene,
l'indennità è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un
avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di
rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC
1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il
patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la
questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore
abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411
consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano
a rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare
anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111).
Nel caso
in esame il ricorrente non è rappresentato, ha agito da solo ed ha provveduto a
salvaguardare adeguatamente i suoi diritti. Non si giustifica quindi il
riconoscimento di ripetibili nell’ambito della procedura relativa
all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei
considerandi.
1.1. Di
conseguenza è accertata una denegata giustizia da parte della __________
nell’omessa emanazione di decisioni su opposizione in seguito all’opposizione
interposta il 7 agosto 2002 dal ricorrente alle decisioni 8 e 22 luglio 2002
dell’assicuratore.
1.2. E’
accertata la mancata crescita in giudicato delle decisioni dell’8 e 22 luglio
2002 della __________ e l’esistenza di una valida opposizione ai PE n.
__________ e __________ del 12 febbraio rispettivamente 20 giugno 2002.
1.3. Gli
atti della procedura e copia del presente giudizio sono trasmessi alla CEF del
Tribunale d’Appello di __________ per il giudizio di sua competenza.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non vengono attribuite ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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